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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 589 del 27/07/2011


Testo integrale dell'intervento della senatrice Della Monica nella discussione generale del disegno di legge n. 2567

Il disegno di legge n. 2567/S, all'esame dell'Aula del Senato, che vedeva come primo firmatario l'onorevole Lussana, escludeva che per i reati puniti con l'ergastolo fossero applicabili i benefici previsti per il rito abbreviato ed aveva, quindi, come unico obiettivo un maggior rigore punitivo nei processi per gravi reati.

È intervenuta poi, inopinatamente e in violazione dell'articolo 97 del regolamento del Senato, una riscrittura del regime processuale sulla prova, del tutto estranea all'originario intento, che ha la finalità di rallentare a dismisura la durata di tutti i processi penali attualmente in corso, con l'eccezione (guarda caso!) per quelli per i quali sia stato già chiuso il dibattimento di primo grado.

Le disposizioni di maggior interesse dell'intervento, che con l'approvazione dell'emendamento 1.0.1 la Commissione giustizia, a maggioranza, oggi propone all'Aula, riguarda la modifica degli articoli 190, 495 e 238-bis del codice di procedura penale, che disciplinano l'esercizio del diritto alla prova e l'acquisizione probatoria.

Per comprendere appieno la portata di tali disposizioni appare doveroso effettuare innanzitutto un confronto tra la normativa esistente e quella proposta:

TESTO ATTUALE

TESTO A SEGUITO DELLE MODIFICHE

art. 190 c.p.p.

1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti.

2. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio.

3. I provvedimenti sull'ammissione della prova possono essere revocati sentite le parti in contraddittorio.

art. 190 c.p.p.

"1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. L'imputato ha la facoltà davanti al giudice di interrogare o fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore.

Le altre parti hanno le medesime facoltà in quanto applicabili.

2. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza. A pena di nullità ammette le prove ad eccezione di quelle vietate dalla legge e di quelle manifestamente non pertinenti. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse d'ufficio.

3. I provvedimenti sull'ammissione della prova possono essere revocati nei casi consentiti dalla legge sentite le parti in contraddittorio.

MODIFICA DELL'ARTICOLO 190

La nuova formulazione dell'articolo 190 del codice di procedura penale presenta effetti devastanti per l'economia processuale - al di là del giudizio abbreviato che finirebbe per vedere totalmente svilita la propria natura di "giudizio allo stato degli atti" che ricollega la diminuzione di pena alle ragioni di economia processuale che presidiano il rito - per le ragioni che di seguito esporrò:

a) viene introdotta come principio generale una sanzione di "nullità" (prima inesistente) addirittura relativa alla fase di ammissione delle prove il che finisce per innescare un pericoloso cancro nella tenuta dei processi: è appena il caso di ricordare che il sistema processuale è fondato sul principio della "tassatività" delle nullità proprio per evitare problemi simili che porterebbero portare ad un infinita serie di annullamenti delle sentenze;

b) il sistema raggiunge, poi, il culmine della sua pericolosità allorquando il potere attuale del giudice di escludere "le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti" viene sostituito con l'obbligo di ammettere "le prove ad eccezione di quelle vietate dalla legge e di quelle manifestamente non pertinenti". Il cuore del problema sta nel passaggio dalle prove superflue o irrilevanti a quelle manifestamente non pertinenti, perché mentre l'attuale disposizione è finalizzata ad un principio di economia processuale potendo essere superfluo o irrilevante qualcosa che serve a dimostrare ciò che è già stato sufficientemente provato, il concetto di "non pertinenza" è un qualcosa di ben diverso perché riguarda più in generale il legame tra il fatto e l'elemento che lo riguarda. Forse un esempio può meglio chiarire la problematica: se avviene un omicidio per accoltellamento allo stadio una volta sentiti tre testimoni che hanno individuato l'accoltellatore e che hanno descritto le modalità di accoltellamento ulteriori testimonianze di soggetti ivi presenti potrebbero legittimamente essere valutate dal giudice come superflue. Ben diverso è però il concetto di "manifesta non pertinenza" con la conseguenza che laddove la difesa per assurdo chiedesse l'ammissione testimoniale di tutti gli 80.000 spettatori dello stadio (che ben potrebbero rendere dichiarazioni "pertinenti") il giudice non ammettendoli potrebbe incorrere in una nullità che falcerebbe il processo fin dal suo nascere.

In conclusione : Si cerca di introdurre nel nostro ordinamento una specie di diritto potestativo insindacabile alla prova, escludendo che il giudice possa valutare la natura manifestamente superflua o irrilevante delle prove richieste e, quindi, gestire l'andamento del processo in funzione di un accertamento processuale che si svolga secondo i canoni costituzionali della ragionevole durata ma anzi, imponendo di fatto una ammissione di qualsiasi prova che non risulti manifestamente non pertinente e dunque non estranea al thema decidendum, la norma ha lo scopo di consentire ai difensori di dilungare ad libitum la durata dei processi (tecnica ben nota in alcuni "noti" processi) e se il tutto fosse coordinato con la "prescrizione breve" per parafrasare il titolo di un film si sarebbe creata la "tempesta perfetta".

Il CSM, già in occasione del parere del 23 luglio 2009 sul disegno di legge n. 1440/S, ha manifestato contrarietà in merito alla già prospettata limitazione dell'ambito di valutazione dei giudice in ordine alla superfluità ed irrilevanza delle prove richieste dall'imputato "La soluzione normativa indicata determina una irragionevole delimitazione della discrezionalità connessa all'esercizio della funzione giudicante e un pesante limite al celere svolgimento del giudizio, la cui durata è inevitabilmente allungata con la reiterata assunzione di prove superflue, con connesse conseguenze dilatorie assai pericolose sulla decorrenza dei termini di durata delle misure cautelari e sui tempi di prescrizione dei reati".

E anche il documento degli avvocati dell'Unione Camere penali aveva espresso notevoli perplessità. In questo modo, difatti, si consacra un diritto all'abuso processuale, legittimando tutte le tattiche processuali dilatorie, comprese le impugnazioni pretestuose allo scopo di ottenere l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Inoltre, con la riforma proposta, è inserito nell'articolo 190 del codice di procedura penale l'inciso, secondo cui "L'imputato ha la facoltà davanti al giudice di interrogare o fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore" Tale disposizione che ricopia il testo del comma 3 dell'articolo 111 della Costituzione, introduce (andando oltre la previsione contenuta nel disegno di legge governativo Atto Senato n. 1440 di riforma del processo penale) la facoltà, per l'imputato, di interrogare personalmente i soggetti che lo accusano, non più solo attraverso il proprio difensore, con una potenzialità intimidatoria sul teste o sul collaboratore di giustizia francamente inopportuna, inaccettabile e irragionevole, al di là di una regolamentazione di una facoltà che può risolversi - in assenza - in abuso

Modifica dell'articolo 495 del codice di procedura penale

TESTO ATTUALE

TESTO A SEGUITO DELLE MODIFICHE

art 495 c.p.p.

1 Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza all'ammissione delle prove a norma degli articoli 190, comma 1, e 190-bis. Quando è stata ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti, il giudice provvede in ordine alla richiesta di nuova assunzione della stessa prova solo dopo l'acquisizione della documentazione relativa alla prova dell'altro procedimento.

2. L'imputato ha diritto all'ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico; lo stesso diritto spetta al pubblico ministero in ordine alle prove a carico dell'imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico.

3. Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facoltà di esaminare i documenti di cui è chiesta l'ammissione.

4. Nel corso dell'istruzione dibattimentale, il giudice decide con ordinanza sulle eccezioni proposte dalle parti in ordine alla ammissibilità delle prove. Il giudice, sentite le parti, può revocare con ordinanza l'ammissione di prove che risultano superflue o ammettere prove già escluse.

4-bis. Nel corso dell'istruzione dibattimentale ciascuna delle parti può rinunziare, con il consenso dell'altra parte, all'assunzione delle prove ammesse a sua richiesta.

art. 495 c.p.p.

1. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza all'ammissione delle prove a norma degli articoli 190, e 190-bis. Quando è stata ammessa l'acquisizione di verbali di prove, di altri procedimenti, il giudice provvede in ordine alla richiesta di nuova assunzione della stessa prova solo dopo l'acquisizione della documentazione relativa alla prova dell'altro procedimento.

2. L'imputato ha diritto all'ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico; lo stesso diritto spetta al pubblico ministero in ordine alle prove a carico dell'imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico.

3. Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facoltà di esaminare i documenti di cui è chiesta l'ammissione.

4. Nel corso dell'istruzione dibattimentale, il giudice decide con ordinanza sulle eccezioni proposte dalle parti in ordine alla ammissibilità delle prove. Il giudice, sentite le parti, può revocare con ordinanza l'ammissione di prove che risultano superflue e manifestamente non pertinenti salvo che siano state richieste a prova contraria in relazione a prove già assunte o ammettere prove già escluse. 4-bis. Nel corso dell'istruzione dibattimentale ciascuna delle parti può rinunziare, con il consenso dell'altra parte, all'assunzione delle prove ammesse a sua richiesta.

La modifica proposta si inserisce nel solco di quella riguardante l'articolo 190 del codice di procedura penale ed anzi rende ancora più rigorosi i limiti imposti al giudice dibattimentale il quale - a causa dell'"e" da leggersi come "and" e non certo come alternativa e del successivo "salvo che" - potrà revocare l'ammissione solo delle prove di prove che presentino congiuntamente tutte le seguenti caratteristiche :

a) siano superflue;

b) siano manifestamente non pertinenti (oltretutto ciò che è manifestamente non pertinente già da sé e anche superfluo, ma la lingua italiana a volte è per taluno solo un inutile orpello);

c) non siano state richieste a prova contraria di prove già assunte.

In conclusione : siamo ai limiti della follia giuridica (forse solo sul set della trasmissione "Scherzi a parte"), in quanto sfido chiunque a trovare casi in cui si verificano contestualmente le tre indicate condizioni, con la conseguenza che il giudice di fatto sarà in ostaggio delle prove richieste dalle parti che determineranno in tal modo (sempre con la spada di Damocle della nullità in caso di rigetto) i tempi del processo quantomeno fino alla sua prescrizione.

Ciò a tacere che, in conseguenza della modifica proposta sul terzo comma dell'articolo 190 codice di procedura penale, non sarebbe neppure possibile per il giudice intervenire in un secondo momento, con la revoca delle prove ammesse, malgrado sia divenuta evidente la sopravvenuta superfluità di ulteriori assunzioni di testi o collaboratori, in seguito all'istruttoria dibattimentale svolta.

Modifiche all'articolo 238-bis del codice di procedura penale.

TESTO ATTUALE

TESTO A SEGUITO DELLE MODIFICHE

art. 238-bis c.p.p.

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 236, le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3.

art. 238-bis c.p.p.

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 236, le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 190-bis resta fermo il diritto delle parti di ottenere a norma dell'articolo 190, l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state utilizzate per la motivazione della sentenza.

Modifica dell'articolo 238-bis del codice di procedura penale

La modifica proposta fa cadere l'ultimo baluardo di possibile resistenza alla durata dei processi: la norma significa "anche se la sentenza è irrevocabile il processo è sostanzialmente da rifare". Facciamo un esempio a caso: cosa accade per il processo Mills? La risposta è - ovviamente - lo rifacciamo tutto. Si guardi bene la norma è infida perché imponendo sostanzialmente il rifacimento del processo consente di attaccare " il fatto accertato " (comma 1) nella sentenza irrevocabile con la conseguenza che qui non si parla di prova di responsabilità del soggetto ma addirittura di rifare la prova (orale) circa l'esistenza del fatto.

Per essere chiari, le sentenze irrevocabili si potrebbero continuare ad acquisire, ma tutta l'istruttoria dibattimentale già svolta nei relativi processi, sulla base della semplice richiesta dell'imputato, dovrebbe essere necessariamente interamente ripetuta. Si tratta di una previsione contraddittoria ed irragionevole, poiché se si consente l'acquisizione delle sentenze irrevocabili ai fini della prova dei fatti accertati e questo rimane definitivo in mancanza di una richiesta dell'imputato, non si comprende perché sia imposto di svolgere nuovamente un'istruttoria sugli stessi fatti, sol che l'imputato lo richieda. Ed è evidente che la esclusione, in questo caso, di un adeguato filtro selettivo sull'acquisizione probatoria da parte del giudice altro non farebbe che determinare un ulteriore abnorme prolungamento dei tempi del dibattimento penale.

In conclusione : tornando all'esempio a caso fatto prima in un processo come quello Mills bisognerebbe (quantomeno fino alla maturazione della "prescrizione breve") provare non solo la responsabilità dell'attuale imputato (cosa rispondente a diritto) ma anche ritornare a provare l'esistenza del "fatto" posto alla base di tale responsabilità (vi fu una falsa testimonianza?).

Torniamo a questo punto al rito "abbreviato" (anche se l'uso di tale termine di fronte alle prospettive sopra evidenziate appare una presa in giro). Il testo normativo nella parte dì interesse così verrebbe a modificarsi:

Modifiche all'articolo 438-bis del codice di procedura penale

TESTO ATTUALE

TESTO A SEGUITO DELLE MODIFICHE

art 438 c.p.p.

1-4 omissis

5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1-bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilità dell'articolo 423.

art 438 c.p.p.

1-4 omissis

5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1-bis, può subordinare, secondo quanto previsto dall'articolo 190 in quanto applicabile, la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilità dell'articolo 423.

Modifica all'articolo 438-bis del codice di procedura penale

La modifica proposta, se approvata, finirà per inserire un testo "sbilenco" di difficile lettura ed interpretazione.

Infatti, se da un lato si introduce il riferimento all'articolo 190 del codice di procedura penale (ovviamente nel testo modificato nel suo complesso) e conseguentemente il riferimento sia alla possibilità di esercitare la "facoltà davanti al giudice di interrogare o fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore" sia alla sanzione di nullità in caso di mancata ammissione di prove pertinenti, dall'altro si aggiunge il sibillino inciso in quanto applicabile.

Il tutto diventa ancora più complicato dato che si lascia però vivere l'inciso se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili.

Al riguardo il giudice sembra chiuso in una forbice tra il rispetto della natura del giudizio ("abbreviato" per l'appunto!) e la sanzione di nullità e ciò finisce per vanificare la strada che la Corte di Cassazione aveva sapientemente tracciata allorquando aveva affermato che:

- il legislatore attraverso l'utilizzazione dell'espressione "integrazione" probatoria ha evidentemente voluto escludere la possibilità che la richiesta di essere giudicati con le forme del rito abbreviato possa essere subordinata alla mera riproposizione con le forme del contraddittorio (ancorché in un'ottica di possibili precisazioni) di elementi probatori già raccolti nella fase delle indagini preliminari;

- le ulteriori acquisizioni probatorie nel giudizio abbreviato devono essere soltanto integrative, non sostitutive, del materiale già acquisito ed utilizzabile come base cognitiva (Cass., Sez. VI, 8/4/2003, Bonasera, rv. 225678), ponendosi, siccome circoscritte e strumentali "ai fini della decisione" di merito, quale essenziale e indefettibile supporto logico della stessa e dall'altro che, per l'identificazione del carattere di "necessità" della integrazione probatoria richiesta, deve farsi riferimento ad un titolo specifico della prova, più stringente di quella provvista dei tradizionali requisiti di pertinenza/rilevanza e non superfluità previsti dall'articolo 190, comma 1, del codice di rito, a norma del quale il giudice può escludere solo "le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue e irrilevanti". In sostanza, il valore probante dell'elemento da acquisire, cui fa riferimento l'articolo 438, comma 5, del codice di procedura penale, va sussunto piuttosto nell' oggettiva e sicura utilità/idoneità del probabile risultato probatorio ad assicurare il completo accertamento dei fatti rilevanti nel giudizio ", nell'ambito dell'intero perimetro disegnato per l'oggetto della prova dalla disposizione generale di cui all'articolo 187 del codice di procedura penale. Di talché, la doverosità all'ammissione della richiesta integrazione probatoria ne riflette il connotato di " indispensabilità ai fini della decisione " (cass. SS.UU. Sent. n. 44711 del 18.11.2004), il che non può dirsi sussistente nel caso di specie.

La proposta di legge che giunge oggi in aula, stravolgendo il testo originario del disegno di legge proposto dalla Lega e approvato alla Camera dei deputati è per la giustizia la minaccia di una tragedia ancora maggiore, se possibile, della prescrizione breve, che inciderebbe "solo" , si fa per dire, sui processi agli incensurati, già favoriti dalla sciagurata legge ex-Cirielli del 2005.

Il cosiddetto processo lungo, se approvato, sarebbe un incentivo a giovarsi della prescrizione e per questo a moltiplicare tecniche dilatorie e impugnazioni infondate; tutti gli imputati recidivi o incensurati avrebbero interesse a rallentare ovvero a paralizzare la giustizia penale, per la cui efficienza e celerità questo Governo nulla ha fatto e nulla vuol fare: si ridimensionerebbe perfino l'interesse a definire il processo, patteggiando la pena. E il rito abbreviato, prolungabile anch'esso con tecniche dilatorie, consentirebbe solo un ingiustificata riduzione di un terzo della pena, con grave sconfitta dello Stato. Ebbene, se è vero che l'articolo 111 della Costituzione impone una ragionevole durata del processo, questo non può certo avvenire favorendone l'estinzione, con diniego di giustizia per le parti offese e clamorosa rinunzia alla tutela della sicurezza dei cittadini.

La finalità della normativa è semplicemente quella di favorire una persona, il Presidente del Consiglio per salvaguardarlo dai processi a suo carico, nel solco delle numerose norme ad personam che si sono succedute nel tempo, durante i Governi Berlusconi, le uniche che il Governo e le sue maggioranze abbiano inteso produrre, malgrado la conclamata inefficienza del processo penale, sotto il profilo della durata.

Voglio, pertanto, ricordare nuovamente alcune delle disposizioni più significative, integrando l'elenco che ho proposto questa mattina illustrando la questione pregiudiziale:

• Legge sulle rogatorie internazionali (legge n. 367 del 2001): limitazione dell'utilizzabilità delle prove acquisite attraverso una rogatoria (trova applicazione anche al processo "Sme-Ariosto 1" per corruzione in atti giudiziari).

• Depenalizzazione del falso in bilancio (legge n. 61 del 2002): modifica della disciplina del falso in bilancio (nei processi "All Iberian 2" e "Sme-Ariosto2" Berlusconi viene assolto perché "il fatto non è più previsto dalla legge come reato").

• " Legge Cirami " (legge n. 248 del 2002): introduzione fra le cause di ricusazione e trasferimento del processo del "legittimo sospetto sull'imparzialità del giudice" (la norma utilizzata per spostare il processo da Milano a Brescia non ottenne, però, i risultati sperati).

• " Lodo Schifani " (legge n. 140 del 2003): introduzione del divieto di sottoposizione a processo delle cinque più alte cariche dello Stato tra le quali il Presidente del Consiglio in carica, dichiarata incostituzionale dopo pochi mesi, con sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 2004.

• Condono edilizio nelle aree protette (legge n. 308 del 2004): estensione del condono edilizio alle zone protette (comprensiva la villa "La Certosa" di proprietà di Berlusconi ).

• " Legge ex Cirielli " (legge n. 251 del 2005): riduzione dei termini della prescrizione (denominata anche legge salva-Previti, ha introdotto una riduzione dei termini di prescrizione per gli incensurati e trasformato in arresti domiciliari la detenzione per gli ultrasettantenni, con ripercussioni rispetto ai processi "Diritti TV Mediaset" e"MiIls" a carico di Berlusconi).

• " Legge Pecorella " (legge n. 46 del 2006): introduzione dell'inappellabilità da parte del PM delle sentenze di proscioglimento, dichiarata incostituzionale dopo pochi mesi, con sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2007.

• " Lodo Alfano " (legge n. 124 del 2008): introduzione di un nuovo divieto di sottoposizione a processo delle quattro più alte cariche dello Stato tra le quali il Presidente del Consiglio in carica, dichiarata incostituzionale dopo un anno, con sentenza della Corte costituzionale n. 262 del 2009, per violazione degli articoli 3 e 138 della Costituzione italiana.

Legge 7 aprile 2010, n. 51 sul legittimo impedimento, che è stata dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte costituzionale della Repubblica italiana nel gennaio 2011 e poi è stata abrogata per tutta la restante parte rimasta in vigore col referendum del giugno 2011.

Di fronte ad obbrobri giuridici come quelli sopraelencati; di fronte a norme che violano o eludono i principi costituzionali di eguaglianza, di ragionevolezza, di ragionevole durata del processo quali quelle inserite - a sorpresa - nell'Atto Senato n. 2567 non si può che essere sbigottiti. Colleghi della Lega e del PDL ma quale democrazia volete per questo Paese? Quale giustizia, quale sicurezza?