la legge 15 luglio 2009, n. 94, che reca disposizioni di vario tipo in materia di pubblica sicurezza, ha introdotto all'articolo 3, comma 7, la previsione che, fermo restando che ai sensi dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni senza licenza del Prefetto è vietato ad enti e privati prestare opera di vigilanza o controllo di proprietà mobiliari e immobiliari, è autorizzato l'impiego di personale addetto al servizio di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo nei luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell'incolumità dei presenti;
il decreto ministeriale 6 ottobre 2009, attuativo della legge, prevede la disciplina di determinazione dei requisiti di coloro che possono svolgere servizio di controllo, per fini di sicurezza e ordine pubblico, nel corso di attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti o in pubblici esercizi;
il citato decreto ministeriale individua pure gli ambiti di applicazione di tale normativa, ricomprendendo anche gli esercizi cinematografici e teatrali;
tale disposizione, che entra in vigore il 30 giugno 2011, non trova alcun tipo di motivazione per quel che riguarda cinema e teatri, essendo evidente l'insussistenza di ragioni per l'applicazione rigorosa della norma, chiaramente destinata ad una "tipologia" di utenti ben diversa per fasce di età e comportamenti, da quella che di regola frequenta cinema e teatri;
una rigida applicazione della norma in oggetto sarebbe causa di pesante, ed inutile, aggravio economico a carico dell'attività di gestione dei cinema e dei teatri;
la direttiva del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno del 17 novembre 2010, chiamata ad interpretare l'ambito di applicazione del decreto ministeriale del 6 ottobre 2010, limita l'ambito di applicazione del decreto medesimo per quel che riguarda gli esercizi cinematografici ed i teatri ("Pertanto, per le attività che presentano un minore impatto per l'ordine e la sicurezza pubblica, quali appunto quelle dei cinema e dei teatri, le prescrizioni del decreto in parola andranno a regolamentare esclusivamente il servizio di quella parte di personale addetto a svolgere il complesso di attività (…), a cui potranno essere attribuiti compiti di responsabilità di sala e coordinamento delle maschere. Tale interpretazione risponde a criteri di ragionevolezza, anche perché evita di gravare i gestori di dette attività d'intrattenimento degli oneri della formazione per personale che non necessariamente verrà reimpiegato");
nonostante questa direttiva, restano dubbi ed incertezze sull'applicazione della norma in oggetto, dubbi che suscitano grande preoccupazione negli operatori del settore,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda chiarire una volta per tutte gli ambiti di applicazione della norma per quel che riguarda gli esercizi cinematografici e i teatri, in modo da evitare che una disposizione di legge non chiara ed applicata senza la dovuta elasticità possa aggravare pesantemente la già difficile situazione economica degli operatori di un settore tanto importante culturalmente ed economicamente per il nostro Paese.
(3-02284)