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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 576 del 29/06/2011


PARDI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Signor Presidente, il mio intervento è in relazione a ciò che è accaduto nella seduta di ieri, durante la quale si è svolto l'esame del disegno di legge di semplificazione, collegato alla manovra finanziaria.

La Presidenza ha comunicato all'Assemblea che, per effetto dell'approvazione della proposta di stralcio presentata dal Governo, le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 40, nonché l'articolo 44 del disegno di legge n. 2243, sarebbero andate a costituire un disegno di legge autonomo e che il nuovo disegno di legge sarà nuovamente assegnato alla 1a Commissione.

Per effetto di questo meccanismo, la Commissione affari costituzionali si troverà a riesaminare daccapo 43 dei 44 articoli che essa ha già esaminato per circa 12 mesi (dal 23 giugno 2010 al 7 giugno 2011), e in questo esame potrà accadere che vengano inutilmente ripetute sedute, audizioni, lavoro istruttorio e procedure emendative. In pratica, dovranno essere rivotati i medesimi articoli e la Commissione dovrà nuovamente pronunciarsi sia sul testo che sugli emendamenti. Si tratta, a nostro avviso, di un rovesciamento della logica e dello stesso spirito del Regolamento. Secondo noi, sarebbe stato assai più opportuno stralciare il solo articolo 43, assicurando un iter velocissimo in Commissione e in Aula per l'approvazione e, quindi, sopprimere gli articoli rifluiti anche nel decreto sviluppo. Lo avevamo detto, in parte, in discussione generale, ma la scelta è stata diversa.

A questo punto, poiché l'Assemblea e la Presidenza hanno assunto le proprie decisioni, chiediamo che la questione sia trasferita nella sede propria. Lo stralcio, secondo l'articolo 101 del Regolamento, può riguardare singoli articoli o singole disposizioni di un provvedimento per la loro autonoma rilevanza. Nel caso in esame, invece, lo stralcio ha riguardato la quasi totalità del testo, determinando una sua incongrua duplicazione. Chiediamo, allora, che la Giunta per il Regolamento sia investita della seguente questione: è ammissibile lo strumento dello stralcio se esso coinvolge la quasi totalità di un provvedimento vanificando, in questo modo, l'esame già svolto in sede referente?

Riteniamo che sia ammissibile ricorrere allo stralcio se esso riguarda una parte, anche rilevante, ma non prevalente, di un disegno di legge, altrimenti esso finisce con il coincidere con altri strumenti previsti dal Regolamento: quello di cui all'articolo 100, comma 11 (vale a dire il rinvio dell'esame di un disegno di legge, o di una sua parte, alla Commissione competente), o quello di cui all'articolo 93, cioè la questione sospensiva.

Chiediamo quindi che la Giunta per il Regolamento sia chiamata a pronunciarsi su questo tema, sulla procedura da seguire in futuro caso mai dovessero presentarsi (noi ci auguriamo di no per l'economia e la ragionevolezza dei lavori parlamentari) casi analoghi a quello appena citato.