MOZIONI
Mozioni sulla mancata ratifica della Convenzione de L'Aja sui minori
(1-00336) (testo 2) (29 giugno 2011)
Approvata
CARLINO, PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI. - Il Senato,
premesso che:
l'Italia ha firmato la convenzione de L'Aja del 19 ottobre 1996 sulla «competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori»;
il nostro Paese avrebbe dovuto ratificare la convenzione, secondo la decisione del Consiglio del 5 giugno 2008 (2008/431/CE), entro il 5 giugno 2010;
l'Italia non ha ancora provveduto alla ratifica di tale convenzione ed è quindi sotto esame da parte dell'Unione europea;
tale convenzione, se ratificata, contribuirebbe a creare uno spazio giudiziario comune e permetterebbe di dare risposta ad un'infinità di situazioni problematiche, a tutt'oggi irrisolte, che vedono coinvolti migliaia di minori provenienti da situazioni familiari alquanto difficili;
considerato che:
la convenzione in esame aggiorna quella de L'Aja del 5 ottobre 1961, vigente in Italia, e prevede provvedimenti di protezione del minore e dei suoi beni, escludendo l'adozione, gli obblighi alimentari e la sottrazione dei minori già regolamentati da altre convenzioni internazionali;
essa definisce gli ambiti di applicazione stabilendo quale sia lo Stato competente e le autorità in esso esistenti che devono proteggere il minore nei singoli casi specifici, anche in riferimento alla localizzazione fisica dello stesso minore in un determinato momento, anche al fine di adottare provvedimenti di urgenza, determinare le leggi applicabili, garantire l'esecuzione delle misure di protezione del minore, cooperare con altri Stati coinvolti nel caso;
inoltre, prevede una procedura di consultazione - da parte dell'autorità competente a disporre le «misure di protezione della persona e dei beni del minore» (dello Stato di residenza del minore) - della «autorità centrale» dello Stato nel quale il provvedimento dovrà essere eseguito. L'articolo 33, comma 2, stabilisce infatti che «la decisione sul collocamento o l'assistenza potrà essere presa nello Stato richiedente solo se l'Autorità centrale dello Stato medesimo avrà approvato tale collocamento o assistenza, tenuto conto del superiore interesse del minore»;
la Commissione europea considera questa convenzione estremamente importante per la protezione dei diritti dei minori nelle situazioni di custodia di tipo internazionale e che coinvolgono più Stati;
tra l'altro, l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, come modificato dall'articolo 1 del trattato di Lisbona, in vigore dal 1º dicembre 2005, recita «L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore»;
sebbene il Ministero dell'interno abbia posto inizialmente una riserva tecnica sulla kafala, evidenziando la necessità di verificarne la compatibilità con l'ordinamento italiano e le esigenze di tutela dei minori, in data 6 ottobre 2010 nel corso dello svolgimento di un'interrogazione a risposta immediata presso la III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati relativa all'argomento, il Governo ha dichiarato che «il fatto che il Ministero dell'interno abbia sciolto - con riferimento alla sola kafala giudiziale - la riserva precedentemente posta, permette al Ministero della giustizia di riconvocare il tavolo interministeriale perché, nei tempi consentiti dagli ultimi necessari approfondimenti, possa essere completato il complesso concerto finalizzato al disegno di legge governativo di ratifica della Convenzione»;
considerato inoltre che esiste il rischio che la Commissione europea attivi la procedura contro la violazione dei trattati, prevista dall'art. 258 del trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), nei confronti del nostro Paese e che l'Italia sia costretta, quindi, a presentarsi dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea e a pagare una probabile sanzione pecuniaria per il mancato rispetto del diritto comunitario,
impegna il Governo a presentare, in tempi brevissimi e comunque non oltre il 2011, il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della convenzione de L'Aja.
(1-00442) (28 giugno 2011)
V. testo 2
SERAFINI Anna Maria, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, CERUTI, GHEDINI, ADAMO, ARMATO, BASTICO, FRANCO Vittoria, INCOSTANTE, GARAVAGLIA Mariapia, PINOTTI. - Il Senato,
premesso che:
l'Italia è sotto esame per aver ignorato le indicazioni del Consiglio dell'Unione europea (UE) per la ratifica di un importante strumento per la tutela dei minori: la convenzione de L'Aja del 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori;
secondo la decisione assunta dal Consiglio dell'UE del 5 giugno (2008/431/CE) l'Italia avrebbe dovuto provvedere alla ratifica di detta convenzione entro la data del 5 giugno 2010;
a tutt'oggi l'Italia non ha provveduto a tale importante adempimento;
la mancata ratifica da parte dell'Italia di tale convenzione lascia dunque trasparire il debole interesse del Governo in carica per gli obiettivi specifici cui la convenzione è finalizzata, di estrema importanza anche per il nostro Paese, e lascia ancora una volta senza risposte moltissimi bambini che aspettano di vedere riconosciuti all'estero, nel caso di trasferimento, i provvedimenti di protezione disposti dal proprio Paese di origine;
la convenzione in esame, che aggiorna quella de L'Aja del 5 ottobre 1961 oggi vigente nel nostro Paese, è stata sottoscritta dall'Italia nel maggio 2003 e reca importanti provvedimenti di protezione del minore (che integrano quelli relativi a materie già regolamentate, come l'adozione, gli obblighi alimentari, la sottrazione dei minori, e altri) da adottarsi da parte degli Stati membri, oltre a porsi nell'ottica di contribuire alla costituzione di un comune spazio giudiziario;
oggetto della convenzione sono tutti i provvedimenti di protezione del minore e dei suoi beni, ad eccezione dell'adozione (già regolamentata a livello internazionale dalla convenzione de L'Aja del 1993), degli obblighi alimentari (già regolamentati dalla convenzione de L'Aja del 1973), della sottrazione dei minori (già regolamentata da una convenzione del 1980) e di alcuni provvedimenti elencati nell'art. 4 (ad esempio in materia di successioni, previdenza sociale, decisioni sul diritto di asilo e in materia di immigrazione);
la convenzione si applica in tutte le situazioni con elementi di internazionalità e ha i seguenti obiettivi specifici: 1) determinare quale Stato è competente ad adottare le misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore; 2) determinare la competenza delle autorità del Paese in cui il minore si trova fisicamente per l'adozione di tutti provvedimenti d'urgenza; 3) determinare la legge applicabile dalle autorità competenti; 4) determinare in particolare qual è la legge applicabile alla responsabilità genitoriale; 5) garantire il riconoscimento e l'esecuzione delle misure di protezione del minore in tutti gli Stati contraenti; 6) stabilire una cooperazione fra gli Stati coinvolti nell'emanazione e nel riconoscimento dei provvedimenti su minori;
la principale novità rispetto alla convenzione del 1961 consiste nella creazione di una autorità centrale e nell'istituzione di una procedura di consultazione fra le autorità dei due Paesi di residenza attuale e di residenza futura del minore (art. 33): ciò garantirà alle decisioni in materia minorile un riconoscimento il più possibile uniforme nei vari Stati con il superamento del limite territoriale dello Stato in cui il provvedimento è stato emesso;
la ratifica di tale importante trattato consentirebbe all'Italia di dare finalmente una risposta a molteplici difficili situazioni che coinvolgono i molti minori nel nostro Paese e che si trascinano da tempo senza alcuna soluzione; migliaia sono infatti i minori che vivono oggi, in Italia, condizioni di difficoltà familiari: minori non accompagnati, bambini che provengono da Paesi colpiti da catastrofi naturali o conflitti, minori in kafalah (unico strumento di protezione e tutela dell'infanzia dei Paesi del Nord Africa) o in difficoltà familiari che non sono ancora stati adottati;
in particolare, il mancato riconoscimento dell'istituto della kafalah non consente ai minori abbandonati provenienti dal Nord Africa di essere accolti dalle aspiranti famiglie adottive in Italia; la convenzione de L'Aja del 1996 aprirebbe invece la strada al riconoscimento delle misure di protezione che non hanno un corrispettivo in Italia;
considerato che:
la ratifica della convenzione consentirebbe, inoltre, all'Italia, di rispettare pienamente il trattato sull'Unione europea come modificato a Lisbona, che nel tutelare i minori afferma, all'articolo 2, che «l'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociale, la parità tra le donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela del diritti dei minore»;
la convenzione, se applicata, avrà una portata storica perché permetterà di togliere da un limbo migliaia di minori in difficoltà familiare. Si tratta infatti dell'unico trattato che si applica alla quasi totalità dei provvedimenti relativi ai minori in difficoltà e che è stato creato per contribuire a fondare uno spazio giudiziario comune;
l'Italia è parte dell'UE, la quale ha interesse alla ratifica della richiamata convenzione in quanto si tratta di una convenzione di natura «mista», che per alcuni aspetti ricade sotto la competenza dei singoli Stati membri (così la legge applicabile alla custodia e alle altre misure di protezione dell'infanzia) mentre per altri aspetti ricade nella competenza esterna esclusiva dell'UE nell'ambito dell'obiettivo della creazione di uno spazio giuridico comune all'interno dell'Unione (così la giurisdizione, il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti tra i vari Stati dell'UE);
l'Italia ha ratificato la maggioranza degli strumenti internazionali volti alla protezione dell'infanzia e dei suoi diritti, fra cui merita particolare menzione la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dalla legge n. 176 del 1991, nel cui art. 3 si legge che «in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente»;
l'importanza di tale convenzione è stata richiamata anche dalle 86 associazioni italiane attive per la difesa dei diritti dell'infanzia riunite nel «Gruppo CRC» ne «II rapporto supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia», pubblicato a novembre 2009 e diffuso in occasione della Conferenza nazionale sull'infanzia e l'adolescenza tenuta a Napoli;
considerato, inoltre, che:
a causa della mancata firma, l'Italia è già stata sollecitata dalla Commissione europea che ora chiede ai Paesi dell'UE di seguire il percorso fatto da Spagna e Gran Bretagna, che sono stati i primi due Paesi ad annunciare l'imminente ratifica;
la succitata decisione del Consiglio dell'UE è vincolante e la Commissione europea, in applicazione dei poteri riconosciuti dall'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ha il potere di valutare l'inerzia da parte degli Stati membri oppure la mancanza di volontà di procedere alla ratifica, al fine di attivare la procedura prevista nel medesimo articolo contro la violazione dei trattati; esiste quindi il rischio che la Commissione europea attivi questa procedura contro l'Italia per la violazione dei trattati; tale procedura prevede una fase giudiziale dinanzi alla Corte di giustizia dell'UE e potrebbe anche comportare una sanzione pecuniaria per il mancato rispetto del diritto dell'UE;
l'Italia non può più rinviare tale adempimento e deve procedere in tempi brevissimi alla ratifica della convenzione in esame; deve altresì approvare le norme necessarie all'attivazione delle procedure in essa previste, inclusa la nomina dell'autorità centrale, competente ai sensi della convenzione stessa, strumento principe di diritto internazionale per la protezione dei diritti dell'infanzia a livello europeo e internazionale,
impegna il Governo a presentare con la massima urgenza il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della convezione de L'Aja del 1996 in materia di tutela dei minori e a sostenerne la rapida approvazione.
(1-00442) (testo 2) (29 giugno 2011)
Approvata
SERAFINI Anna Maria, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, CERUTI, GHEDINI, ADAMO, ARMATO, BASTICO, FRANCO Vittoria, INCOSTANTE, GARAVAGLIA Mariapia, PINOTTI. - Il Senato,
premesso che:
l'Italia è sotto esame per aver ignorato le indicazioni del Consiglio dell'Unione europea (UE) per la ratifica di un importante strumento per la tutela dei minori: la convenzione de L'Aja del 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori;
secondo la decisione assunta dal Consiglio dell'UE del 5 giugno (2008/431/CE) l'Italia avrebbe dovuto provvedere alla ratifica di detta convenzione entro la data del 5 giugno 2010;
a tutt'oggi l'Italia non ha provveduto a tale importante adempimento;
la convenzione in esame, che aggiorna quella de L'Aja del 5 ottobre 1961 oggi vigente nel nostro Paese, è stata sottoscritta dall'Italia nel maggio 2003 e reca importanti provvedimenti di protezione del minore (che integrano quelli relativi a materie già regolamentate, come l'adozione, gli obblighi alimentari, la sottrazione dei minori, e altri) da adottarsi da parte degli Stati membri, oltre a porsi nell'ottica di contribuire alla costituzione di un comune spazio giudiziario;
oggetto della convenzione sono tutti i provvedimenti di protezione del minore e dei suoi beni, ad eccezione dell'adozione (già regolamentata a livello internazionale dalla convenzione de L'Aja del 1993), degli obblighi alimentari (già regolamentati dalla convenzione de L'Aja del 1973), della sottrazione dei minori (già regolamentata da una convenzione del 1980) e di alcuni provvedimenti elencati nell'art. 4 (ad esempio in materia di successioni, previdenza sociale, decisioni sul diritto di asilo e in materia di immigrazione);
la convenzione si applica in tutte le situazioni con elementi di internazionalità e ha i seguenti obiettivi specifici: 1) determinare quale Stato è competente ad adottare le misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore; 2) determinare la competenza delle autorità del Paese in cui il minore si trova fisicamente per l'adozione di tutti provvedimenti d'urgenza; 3) determinare la legge applicabile dalle autorità competenti; 4) determinare in particolare qual è la legge applicabile alla responsabilità genitoriale; 5) garantire il riconoscimento e l'esecuzione delle misure di protezione del minore in tutti gli Stati contraenti; 6) stabilire una cooperazione fra gli Stati coinvolti nell'emanazione e nel riconoscimento dei provvedimenti su minori;
la principale novità rispetto alla convenzione del 1961 consiste nella creazione di una autorità centrale e nell'istituzione di una procedura di consultazione fra le autorità dei due Paesi di residenza attuale e di residenza futura del minore (art. 33): ciò garantirà alle decisioni in materia minorile un riconoscimento il più possibile uniforme nei vari Stati con il superamento del limite territoriale dello Stato in cui il provvedimento è stato emesso;
la ratifica di tale importante trattato consentirebbe all'Italia di dare finalmente una risposta a molteplici difficili situazioni che coinvolgono i molti minori nel nostro Paese e che si trascinano da tempo senza alcuna soluzione; migliaia sono infatti i minori che vivono oggi, in Italia, condizioni di difficoltà familiari: minori non accompagnati, bambini che provengono da Paesi colpiti da catastrofi naturali o conflitti, minori in kafalah (unico strumento di protezione e tutela dell'infanzia dei Paesi del Nord Africa) o in difficoltà familiari che non sono ancora stati adottati;
in particolare, il mancato riconoscimento dell'istituto della kafalah non consente ai minori abbandonati provenienti dal Nord Africa di essere accolti dalle aspiranti famiglie adottive in Italia; la convenzione de L'Aja del 1996 aprirebbe invece la strada al riconoscimento delle misure di protezione che non hanno un corrispettivo in Italia;
considerato che:
la ratifica della convenzione consentirebbe, inoltre, all'Italia, di rispettare pienamente il trattato sull'Unione europea come modificato a Lisbona, che nel tutelare i minori afferma, all'articolo 2, che «l'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociale, la parità tra le donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela del diritti dei minore»;
la convenzione, se applicata, avrà una portata storica perché permetterà di togliere da un limbo migliaia di minori in difficoltà familiare. Si tratta infatti dell'unico trattato che si applica alla quasi totalità dei provvedimenti relativi ai minori in difficoltà e che è stato creato per contribuire a fondare uno spazio giudiziario comune;
l'Italia è parte dell'UE, la quale ha interesse alla ratifica della richiamata convenzione in quanto si tratta di una convenzione di natura «mista», che per alcuni aspetti ricade sotto la competenza dei singoli Stati membri (così la legge applicabile alla custodia e alle altre misure di protezione dell'infanzia) mentre per altri aspetti ricade nella competenza esterna esclusiva dell'UE nell'ambito dell'obiettivo della creazione di uno spazio giuridico comune all'interno dell'Unione (così la giurisdizione, il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti tra i vari Stati dell'UE);
l'Italia ha ratificato la maggioranza degli strumenti internazionali volti alla protezione dell'infanzia e dei suoi diritti, fra cui merita particolare menzione la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dalla legge n. 176 del 1991, nel cui art. 3 si legge che «in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente»;
l'importanza di tale convenzione è stata richiamata anche dalle 86 associazioni italiane attive per la difesa dei diritti dell'infanzia riunite nel «Gruppo CRC» ne «II rapporto supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia», pubblicato a novembre 2009 e diffuso in occasione della Conferenza nazionale sull'infanzia e l'adolescenza tenuta a Napoli;
considerato, inoltre, che:
a causa della mancata firma, l'Italia è già stata sollecitata dalla Commissione europea che ora chiede ai Paesi dell'UE di seguire il percorso fatto da Spagna e Gran Bretagna, che sono stati i primi due Paesi ad annunciare l'imminente ratifica;
la succitata decisione del Consiglio dell'UE è vincolante e la Commissione europea, in applicazione dei poteri riconosciuti dall'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ha il potere di valutare l'inerzia da parte degli Stati membri oppure la mancanza di volontà di procedere alla ratifica, al fine di attivare la procedura prevista nel medesimo articolo contro la violazione dei trattati; esiste quindi il rischio che la Commissione europea attivi questa procedura contro l'Italia per la violazione dei trattati; tale procedura prevede una fase giudiziale dinanzi alla Corte di giustizia dell'UE e potrebbe anche comportare una sanzione pecuniaria per il mancato rispetto del diritto dell'UE;
l'Italia non può più rinviare tale adempimento e deve procedere in tempi brevissimi alla ratifica della convenzione in esame; deve altresì approvare le norme necessarie all'attivazione delle procedure in essa previste, inclusa la nomina dell'autorità centrale, competente ai sensi della convenzione stessa, strumento principe di diritto internazionale per la protezione dei diritti dell'infanzia a livello europeo e internazionale,
impegna il Governo a presentare con la massima urgenza il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della convezione de L'Aja del 1996 in materia di tutela dei minori e a sostenerne la rapida approvazione.
(1-00446) (28 giugno 2011)
Approvata
ALLEGRINI, BALBONI, COLLI, FASANO, GALLONE, LICASTRO SCARDINO, MESSINA, RIZZOTTI, VICARI, TOMASSINI. - Il Senato,
premesso che:
il 19 ottobre 1996, nell'ambito della Conferenza de L'Aja sul diritto internazionale privato, è stata redatta una convenzione riguardante la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori;
la Convenzione reca importanti provvedimenti di protezione internazionale dei minori adottati all'estero che integrano quelli relativi a materie già regolamentate (come, ad esempio, quelli sull'adozione internazionale, la sottrazione di minori, gli obblighi alimentari, eccetera);
attraverso la ratifica gli Stati membri si impegnano, in particolare: a dare il proprio contributo per creare uno spazio comune giudiziario, con la conseguente riduzione dei conflitti tra le varie legislazioni, e a costituire vie di comunicazione tra le autorità dei Paesi di origine e di quelli di destinazione dei minori adottati; a determinare quale Stato è competente ad adottare le misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore e la competenza delle autorità del Paese in cui il minore si trova fisicamente per l'adozione di tutti provvedimenti d'urgenza; a individuare la legge applicabile dalle autorità competenti e la legge applicabile alla responsabilità genitoriale; infine, a garantire il riconoscimento e l'esecuzione delle misure di protezione del minore in tutti gli Stati contraenti e stabilire una cooperazione fra gli Stati coinvolti nell'emanazione e nel riconoscimento dei provvedimenti su minori;
considerato che:
l'Italia, già firmataria della Convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961 e di molti altri trattati internazionali in materia di infanzia e dei suoi diritti, ha sottoscritto la più aggiornata Convenzione de L'Aja del 1996 nel mese di maggio 2003, ma, ad oggi, non ha ancora proceduto alla ratifica della Convenzione, nonostante sia stata formalmente invitata ad adempiere con la decisione del Consiglio europeo 2008/431/CE, «se possibile anteriormente al 5 giugno 2010»;
il 6 ottobre 2010 in sede di discussione in Commissione Affari esteri e comunitari alla Camera dell'atto di sindacato ispettivo 5-03535, sarebbe emerso che la principale difficoltà nel processo di ratifica discenderebbe dal riconoscimento della kafala previsto nella Convenzione;
la kafala è istituto giuridico di diritto islamico, presente nella maggior parte dei Paesi musulmani, attraverso il quale un giudice affida la protezione e la cura di un minore ad un altro soggetto (detto kafil) che non ne sia il proprio genitore naturale, nella maggior parte dei casi un parente che curerà la crescita e l'istruzione del minore;
nel corso della discussione dell'atto di sindacato ispettivo citato, sarebbe emersa, altresì, la necessità di verificarne la compatibilità con l'ordinamento italiano e le esigenze di tutela dei minori; in particolare, lo strumento di ratifica dovrebbe indicare le condizioni e le procedure per l'ingresso in Italia dei minori affidati in kafala a coppie italiane;
secondo un consolidato orientamento della Cassazione tale istituto sarebbe conforme ai principi del nostro ordinamento solo nel caso in cui l'affidamento avvenga in forza di un provvedimento, anche autorizzatorio, dell'autorità giudiziaria locale (cosiddetta kafala giudiziale);
al fine di approfondire le modalità della ratifica da parte dell'Italia alla Convenzione de L'Aja si è costituito un tavolo interministeriale coordinato dal Ministero della giustizia a cui partecipano, tra gli altri, i rappresentanti del Ministero degli affari esteri, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e per le pari opportunità, il quale, attraverso una serie di affinamenti e di modifiche su alcuni punti del testo ancora in discussione, sembra che stia procedendo con il massimo impegno alla definizione di un testo finale condiviso da portare in Consiglio dei ministri;
preso atto che:
l'entrata in vigore di una legge di ratifica della Convenzione de L'Aja del 1996 in Italia consentirebbe di trovare una lieta soluzione ad un numero considerevole di situazioni irrisolte di bambini in difficoltà familiare, bambini che provengono da Paesi colpiti da calamità naturali o eventi bellici, minori in kafala;
la kafala viene espressamente citata nell'articolo 20 della Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 ed entrata in vigore il 2 settembre 1990 (che l'Italia ha ratificato la Convenzione con la legge 27 maggio 1991, n. 176), quando si afferma che la protezione sostitutiva prevista dagli Stati può in particolare «concretizzarsi per mezzo di sistemazione in una famiglia, della kafalah di diritto islamico, dell'adozione o in caso di necessità, del collocamento in un adeguato istituto per l'infanzia»;
il 14 luglio 2010 il Comitato per l'Islam italiano, presieduto dal Ministro dell'interno Roberto Maroni, ha espresso il proprio parere sulla ratifica dell'Italia alla Convenzione de L'Aja sottolineando come il riconoscimento della kafala possa costituire un prezioso passaggio nel favorire l'armonico inserimento nel tessuto sociale italiano di «quanti si riconoscono nella fede islamica». Inoltre, il Comitato ha evidenziato l'opportunità che nella legge di recepimento sia garantita ai minori che vengano affidati attraverso questo istituto ad adulti residenti in Italia, la medesima tutela di cui godono gli altri minori; a tal fine, è stato auspicato che il compito di accordare l'assenso previsto dall'art. 33 della Convenzione, sia demandato al Tribunale per i minori, che, ove si proceda ad affidamento di minori abbandonati, eserciterà i controlli che sono previsti in caso di adozione internazionale;
ritenuto che:
la Convenzione del 1989, in quanto dotata di valenza obbligatoria e vincolante, obbliga gli Stati che l'hanno ratificata a uniformare le norme di diritto interno a quelle della Convenzione e ad attuare tutti i provvedimenti necessari ad assistere i genitori e le istituzioni nell'adempimento dei loro obblighi nei confronti dei minori;
la ratifica della Convenzione de L'Aja del 1996 consentirebbe, inoltre, all'Italia di rispettare pienamente anche il Trattato di Lisbona, che, nel tutelare i minori afferma all'articolo 2, comma 3, che «L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociale, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra generazioni e la tutela dei diritti del minore»,
impegna il Governo ad attivarsi affinché le indicazioni, le criticità e le limitazioni emerse in seno al citato Comitato interministeriale trovino la giusta sintesi in un disegno di legge di ratifica della Convenzione de L'Aja del 1996 da sottoporre quanto prima al Consiglio dei ministri.
(1-00447) (28 giugno 2011)
Approvata
ADERENTI, BOLDI, RIZZI, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI, VALLI, CAGNIN. - Il Senato,
premesso che:
la convenzione de L'Aja del 19 ottobre 1996 sulla «competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori» firmata dall'Italia nel maggio 2003 non è stata ancora ratificata;
la ratifica della convenzione in esame sarebbe dovuta avvenire entro il 2010. Infatti, in seguito alla decisione del Consiglio dell'Unione europea (UE) del 5 giugno 2008 (2008/431/CE) l'Italia, fra altri Stati, è stata autorizzata alla ratifica stessa, preferibilmente, entro il 5 giugno 2010, con necessità di uno scambio di informazioni in seno al Consiglio e con la Commissione, entro il 5 dicembre 2009, al fine di procedere al deposito simultaneo delle firme di ratifica;
l'Italia non avendo ancora provveduto alla ratifica di tale convenzione è sotto esame da parte dell'UE e corre il rischio che vengano attivate le procedure contro la violazione dei trattati, previste dall'art. 258 del trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE);
ad oggi la maggior parte degli Stati dell'UE fanno già parte della convenzione. Tra i Paesi che ancora non hanno provveduto alla ratifica si segnalano la Gran Bretagna e la Svezia che però, a differenza del nostro Paese, hanno avviato il processo legislativo interno che porterà alla ratifica della convenzione;
la ratifica della convenzione in oggetto che costituisce l'aggiornamento di quella del 1961, oggi vigente in Italia, contribuirebbe a potenziare le politiche di tutela dei minori sviluppando una cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri e condizionando i provvedimenti stranieri in tema di misure di protezione della persona e dei beni del minore al rispetto di una procedura che prevede la consultazione da parte dell'autorità giudiziaria competente dello Stato di residenza del minore;
come si evince dal combinato disposto degli articoli 7, 8, 10, 16, 23, 26, 28, 31, 35 e 36, la presente convenzione assume una importanza strategica per quanto concerne la protezione dei minori nelle situazioni di custodia di tipo internazionale che coinvolgono i diversi Stati;
il ritardo accumulato dal nostro Paese deve essere ricondotto in modo particolare al problema relativo il riconoscimento formale inserito nella convenzione in oggetto dell'istituto della kafala. Il Ministero dell'interno, infatti, inizialmente, ha posto una riserva tecnica in merito a tale istituto e alle conseguenti difficoltà oggettive che sarebbero scaturite da un riconoscimento tout court senza una preventiva regolamentazione e disciplina;
l'istituto di diritto islamico della kafala trae la sua origine dal Corano che non ammette che possano essere rescissi integralmente i legami tra il minore adottato e la sua famiglia di origine;
nei Paesi islamici l'adozione legittimante è espressamente vietata dal Corano perché rescinde i legami tra il minore e la sua famiglia, pertanto l'unico strumento di protezione del minore abbandonato è la kafala;
è necessario ricordare che l'istituto della kafala che presenta dei tratti molto simili ad una sorta di affidamento illimitato o sine die è espressamente richiamato nella convenzione ONU del 1989;
il Ministero dell'interno, in conformità con un consolidato orientamento della Cassazione, è intervenuto di recente con atti formali in merito all'istituto della kafala evidenziando la conformità ai principi del nostro ordinamento giuridico solo nel caso in cui l'affidamento avvenga in forza di un provvedimento, anche autorizzato, dell'autorità giudiziaria locale (kafala giudiziale) e non in base ad un semplice accordo di diritto privato tra le parti (kafala consensuale);
in data 6 ottobre 2010, nel corso dello svolgimento di un'interrogazione a risposta immediata presso la III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati relativa all'argomento, il Governo ha dichiarato che lo scioglimento della riserva precedentemente posta da parte del Ministero dell'interno con riferimento alla sola kafala giudiziale, permette che vengano ripresi i lavori di concerto tra Ministeri interessati per il completamento del testo del disegno di legge governativo di ratifica della convenzione;
in seguito, il Governo, in data 22 dicembre 2010, in risposta ad una interrogazione a risposta immediata presentata presso la III Commissione della Camera dei deputati, ha rappresentato la ripresa dei lavori per la formulazione del disegno di legge di ratifica della convenzione,
impegna il Governo:
ad attivare le procedure necessarie di competenza al fine di adempiere in tempi brevi alla ratifica della convenzione de L'Aja del 19 ottobre 1996;
ad introdurre nel testo del disegno di legge governativo di ratifica della Convenzione, secondo le indicazioni già formulate e presentate ufficialmente dal Ministero dell'interno nel tavolo di lavoro che vede coinvolti i Ministeri interessati per il completamento di detto disegno di legge, una particolare disciplina in relazione al riconoscimento dell'istituto della kafala.
Mozioni sul gioco d'azzardo
(1-00202) (testo 2) (28 giugno 2011)
V. testo 3
LAURO, GASPARRI, D'ALIA, VIESPOLI, ALLEGRINI, BEVILACQUA, BUTTI, CALABRO', CALIGIURI, CASTRO, CARUSO, CENTARO, CONTINI, COMPAGNA, COSTA, DE ECCHER, DE GREGORIO, DE LILLO, DI GIACOMO, DI STEFANO, FASANO, FAZZONE, GRAMAZIO, IZZO, LATRONICO, MAZZARACCHIO, MENARDI, MUSSO, NESSA, PASTORE, PICCONE, RAMPONI, SACCOMANNO, SALTAMARTINI, SANTINI, SARRO, SBARBATI, SIBILIA, TOTARO. - Il Senato,
premesso che:
il mercato del gioco e, in particolare, quello del gioco d'azzardo, sia cosiddetto legale o autorizzato che illegale è, in Italia, in fortissima espansione, anche con riferimento al gioco d'azzardo on line;
tale diffusione sta producendo effetti devastanti sui redditi delle famiglie e sulle categorie più deboli della società - giovani e anziani - che, proprio in questa fase di recessione, sperano in un colpo di fortuna al gioco;
è stato dimostrato (Hakim e Friedman, 1987) che il gioco d'azzardo ha un effetto depressivo a causa dell'indotto criminale che si forma in un'area più vasta dello stesso distretto;
lungo le vie adduttrici alle sale da gioco e nell'intorno della città ospitante si verifica, infatti, un enorme aumento dei reati comuni, per l'interagire di numerosi fattori che si possono ridurre - per comprenderne la dinamica - alla proiezione della criminalità sulle occasioni di assalto alla ricchezza che si muove nelle strade e intorno ai beni localizzati;
l'allocazione del risparmio per finalità produttive viene stravolta dall'aggressione ai piccoli istituti di credito del posto, necessari per l'attività parallela di «cambio assegni», rifornimento di liquidità, riciclaggio da parte della criminalità. Anche i costi sociali - omicidi, ferimenti, insicurezza diffusa, devianza giovanile - sono una penalizzazione che ha un peso finanziario enorme e che modifica, peggiorandola, la qualità della vita;
più in generale, vi è un riflesso altamente negativo sul «sistema Paese», derivante da un'obiettiva, strutturale maturazione della criminalità di tipo mafioso, con la replica del suo modello operativo in tante località non ancora del tutto inquinate dal suo insediamento. Sin dalla loro costituzione, infatti, gli organismi internazionali di azione contro il riciclaggio di capitali sporchi hanno indicato il pericolo rappresentato dal ricorso ad «intermediari finanziari non tradizionali», da parte della criminalità organizzata;
nonostante le segnalazioni, gli accordi internazionali e i regolamenti adottati dai singoli Stati, i casinò e le sale da gioco non cessano di rappresentare un collaudato e sicuro canale di riciclaggio, poiché operano con grandi volumi di denaro contante, mentre offrono servizi finanziari dedicati, quali linee di credito, cassette di sicurezza e trasferimento di fondi. Una parte delle case da gioco, peraltro, è collegata in rete, dispone di uffici operativi in più Stati che, dall'estero, sono in grado di trasferire elettronicamente i fondi in ogni parte del globo;
premesso, inoltre, che:
con la «legalizzazione» delle slot machine, si è riprodotto quell'effetto d'incorporamento del legale nell'illegale, che avviene quando il modello di business non è corredato da un'effettiva capacità regolativa dello Stato;
lo Stato, abbandonando la funzione regolativa/contenitiva e generando una fiscalità regressiva sul reddito (si incamera di più, percentualmente, da chi ha reddito più basso) ha sostanzialmente «superato» (nel senso di una Aufhebung) le finalità fiscali per preferire le finalità di modello di business. Lo Stato ha così perso il timone e ha portato il gioco pubblico d'azzardo nel grande mare dei business criminali;
l'introduzione delle slot machine, infatti, ha provocato un impatto capillare sul territorio economico con almeno sei drammatiche conseguenze: la scarsa controllabilità dei flussi delle giocate; la formazione di un circuito di installatori e manutentori delle postazioni, occupato da società collegate o emanazione della criminalità organizzata; l'attivazione di un sistema di pressioni corruttive correlato alla necessità di monopolizzare i mercati locali delle postazioni da gioco; la moltiplicazione dei «punti caldi» nel tessuto della città, intesi come luoghi di concentrazione quotidiana di denaro contante che necessita di spostamento fisico, con conseguente esposizione al rischio di rapina; l'incentivazione ai micro mercati locali di prestito ad usura per il finanziamento; il generarsi di percorsi di particolare esposizione alla criminalità di strada da parte dei giocatori, nello specifico di quanti raccolgono vincite di un rilievo apprezzabile; la partecipazione al gioco d'azzardo quotidiano da parte di minori di 18 anni, con costante e pervasiva violazione della norma penale che vieta di offrire loro la possibilità di scommettere in qualsiasi forma;
inoltre, con il boom dei videogames o dei fun games, nelle abitazioni private o in luoghi pubblici, si è aggiunta una nuova modalità ludica anche per il gioco d'azzardo;
il rilancio su larga scala e in ogni regione d'Italia (ma con prevalenza nel Mezzogiorno) è però avvenuto di recente, dopo che la legge n. 425 del 1995 ha ammesso la liceità della gestione di apparecchi elettronici, un tempo considerati d'azzardo. Le condizioni, fissate dalla norma, sono che il valore economico della giocata sia modesto e che i due fattori, dell'intrattenimento e dell'abilità del giocatore, abbiano un ruolo preponderante rispetto all'aleatorietà;
ritenuto che:
sebbene negli anni Novanta grandi imprese del settore turistico-alberghiero siano entrate nella gestione delle case da gioco, la criminalità organizzata continua ad essere interessata al circuito dei casinò;
le attività gravitanti sul casinò autorizzato hanno creato una domanda indotta per bische nello stesso territorio provinciale e regionale interdipendente;
ritenuto, inoltre, che:
in Italia è forte la preoccupazione per il crescente ricorso, soprattutto da parte delle categorie meno abbienti, al gioco lecito e illecito per cui occorre contrastare tale fenomeno che desta grande allarme sociale anche per la crescente presenza della criminalità organizzata;
nell'ottica di tutelare il giocatore e di contrastare la cosiddetta ludodipendenza la legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità per il 2011) ha espressamente introdotto nell'ordinamento il divieto generalizzato di gioco per i minori di anni diciotto;
dal 2010, inoltre, la normativa cosiddetta antiriciclaggio (decreto legislativo n. 231 del 2007), già in precedenza in vigore per gli operatori on line, è stata estesa anche a coloro che esercitano in sede fissa l'attività di giochi e scommesse,
impegna il Governo:
ad attivarsi onde prevenire e reprimere adeguatamente il gioco d'azzardo illegale e le interazioni con il reticolato della criminalità organizzata mafiosa;
ad intervenire con misure adeguate al fine di regolare in modo maggiormente rigoroso il gioco legale;
ad individuare gli strumenti più idonei a riesaminare le concessioni e le licenze fin qui assegnate integrandole nel nuovo contesto socio-economico e normativo;
a introdurre efficaci misure di controllo dei giochi telematici;
a introdurre nuove e più stringenti norme a tutela dei minori.
(1-00202) (testo 3) (29 giugno 2011)
Approvata
LAURO, GASPARRI, D'ALIA, VIESPOLI, ALLEGRINI, BEVILACQUA, BUTTI, CALABRO', CALIGIURI, CASTRO, CARUSO, CENTARO, CONTINI, COMPAGNA, COSTA, DE ECCHER, DE GREGORIO, DE LILLO, DI GIACOMO, DI STEFANO, FASANO, FAZZONE, GRAMAZIO, IZZO, LATRONICO, MAZZARACCHIO, MENARDI, MUSSO, NESSA, PASTORE, PICCONE, RAMPONI, SACCOMANNO, SALTAMARTINI, SANTINI, SARRO, SBARBATI, SIBILIA, TOTARO. - Il Senato,
premesso che:
il mercato del gioco e, in particolare, quello del gioco d'azzardo, sia cosiddetto legale o autorizzato che illegale è, in Italia, in fortissima espansione, anche con riferimento al gioco d'azzardo on line;
tale diffusione sta producendo effetti devastanti sui redditi delle famiglie e sulle categorie più deboli della società - giovani e anziani - che, proprio in questa fase di recessione, sperano in un colpo di fortuna al gioco;
è stato dimostrato (Hakim e Friedman, 1987) che il gioco d'azzardo ha un effetto depressivo a causa dell'indotto criminale che si forma in un'area più vasta dello stesso distretto;
inoltre, con il boom dei videogames o dei fun games, nelle abitazioni private o in luoghi pubblici, si è aggiunta una nuova modalità ludica anche per il gioco d'azzardo;
il rilancio su larga scala e in ogni regione d'Italia (ma con prevalenza nel Mezzogiorno) è però avvenuto di recente, dopo che la legge n. 425 del 1995 ha ammesso la liceità della gestione di apparecchi elettronici, un tempo considerati d'azzardo. Le condizioni, fissate dalla norma, sono che il valore economico della giocata sia modesto e che i due fattori, dell'intrattenimento e dell'abilità del giocatore, abbiano un ruolo preponderante rispetto all'aleatorietà;
ritenuto che:
sebbene negli anni Novanta grandi imprese del settore turistico-alberghiero siano entrate nella gestione delle case da gioco, la criminalità organizzata continua ad essere interessata al circuito dei casinò;
le attività gravitanti sul casinò autorizzato hanno creato una domanda indotta per bische nello stesso territorio provinciale e regionale interdipendente;
ritenuto, inoltre, che:
in Italia è forte la preoccupazione per il crescente ricorso, soprattutto da parte delle categorie meno abbienti, al gioco lecito e illecito per cui occorre contrastare tale fenomeno che desta grande allarme sociale anche per la crescente presenza della criminalità organizzata;
nell'ottica di tutelare il giocatore e di contrastare la cosiddetta ludodipendenza la legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità per il 2011) ha espressamente introdotto nell'ordinamento il divieto generalizzato di gioco per i minori di anni diciotto;
dal 2010, inoltre, la normativa cosiddetta antiriciclaggio (decreto legislativo n. 231 del 2007), già in precedenza in vigore per gli operatori on line, è stata estesa anche a coloro che esercitano in sede fissa l'attività di giochi e scommesse,
impegna il Governo:
ad attivarsi onde prevenire e reprimere adeguatamente il gioco d'azzardo illegale e le interazioni con il reticolato della criminalità organizzata mafiosa;
ad intervenire con misure adeguate al fine di regolare in modo maggiormente rigoroso il gioco legale;
ad individuare gli strumenti più idonei a riesaminare le concessioni e le licenze fin qui assegnate integrandole nel nuovo contesto socio-economico e normativo;
a introdurre efficaci misure di controllo dei giochi telematici;
a introdurre nuove e più stringenti norme a tutela dei minori.
(1-00222) (10 dicembre 2009)
V. testo 2
LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA. - Il Senato,
premesso che:
il gioco d'azzardo affonda le sue radici nella storia delle popolazioni dell'Egitto, dell'Asia e dell'India, sin dal 4000 a.C.. Il fenomeno patologico e diuturno che ne scaturisce è quello della dipendenza da gioco, che coinvolge un numero sempre crescente di concittadini, assumendo le dimensioni di una vera emergenza sociale che non conosce limiti temporali. Un pensiero corre sino all'impero romano, che ha regalato due esempi di giocatori compulsivi: gli imperatori Caligola e Nerone o, nell'Ottocento, ad un geniale scrittore Fjodor Dostoevskij che, inebriato dal piacere dello squallore che il gioco reca con sé, per pagare i propri debiti di gioco scrisse «Il giocatore»;
lo psicologo Marvin Zuckerman dell'Università del Delaware ha sottolineato che il giocatore patologico fa del gioco il centro della propria vita, ravvisando in esso una fonte esclusiva di ricreazione ed eccitamento;
un recente rapporto Eurispes fotografando la situazione italiana ha evidenziato che le persone patologicamente dipendenti dal gioco legale e d'azzardo sono stimate in circa 700.000 unità, delle quali circa l'85 per cento sono uomini. Di questi circa il 51 per cento hanno un'età compresa tra i 40 e i 50 anni, il 22 per cento un'età compresa tra i 50 e i 60 anni e il 6 per cento ha oltre i 60 anni;
il fenomeno risulta, tuttavia, diffuso anche tra i giovani, molti dei quali impegnano in tali attività somme di denaro ragguardevoli in rapporto all'età e alle risorse disponibili. Nel Meridione l'incidenza dei giochi annui rispetto al reddito pro capite è più forte. Addirittura in provincia di Caserta viene utilizzato per le giocate il 12,7 per cento del reddito pro capite;
molte associazioni a scopo non lucrativo sono nate per tamponare l'emergenza sociale. Tuttavia, al di là dei numerosi sforzi profusi l'ampiezza del fenomeno è tale da richiedere un urgente intervento da parte dello Stato;
il dilagante fenomeno del gioco d'azzardo presenta, recentemente, caratteri ancora più preoccupanti. Nell'era multimediale il gioco d'azzardo muta il suo volto con i videopoker, le slot machines e gli altri strumenti di gioco d'azzardo virtuale. Con la diffusione delle nuove tecnologie il gioco d'azzardo non ha più limiti spaziali o temporali, giacché con un semplice click si riescono a movimentare ingenti somme di denaro. La nuova frontiera del gioco d'azzardo è Internet;
a quanto testé dedotto, si affianca la diffusione del gioco clandestino che costituisce un preoccupante fenomeno. L'azzardo è divenuto progressivamente un bene di consumo promosso come occasione di scambio sociale con promesse di vincite facili e cospicue. I giochi d'azzardo non creano abilità bensì distruggono sogni e vite;
in questo drammatico scenario le istituzioni giocano un ruolo di rilievo, soprattutto nello scegliere di aumentare le case da gioco esistenti, il numero di estrazioni del lotto, le sale Bingo e l'avvento del «gratta e vinci»;
in Italia esistono quattro casinò ufficiali, a Campione d'Italia (Como), Saint Vincent (Aosta), Sanremo (Imperia) e Venezia; la Federgioco sottolinea che i quattro casinò già esistenti in Italia stanno attraversando un periodo particolarmente negativo dovuto alla crisi economica e ad una progressiva trasformazione del mondo del gioco;
Federalberghi-Confturismo ha recentemente lanciato l'allarme di un aumento inevitabile di meccanismi pericolosi che già «girano intorno» ad alcune case da gioco come l'usura e le estorsioni e del serio pericolo di sicurezza e gestione. La presenza di nuovi casinò nel Paese, paventata da più parti dall'attuale maggioranza, potrebbe creare gravi problemi, soprattutto nel Mezzogiorno;
in Italia ci sono 800.000 nuovi disoccupati tentati dal ricorso alla fortuna attraverso la continua proposta di giochi che finisce per affamare ulteriormente le persone più deboli. Incentivare il gioco d'azzardo vuol dire aumentare quelle vittime di cui poco si tiene conto, i giocatori patologici, seguiti e curati quasi esclusivamente da associazioni di volontariato;
considerato che:
gli articoli 718 e 722 del codice penale vietano espressamente il gioco d'azzardo su tutto il territorio. Altrove, tuttavia, la disciplina normativa non appare idonea a definire un quadro chiaro in materia di regolamentazione del gioco;
la Corte costituzionale si pronunciò sin dal 23 maggio 1985 con la sentenza n. 152, denunciando la necessità di una legislazione organica che razionalizzasse l'intero settore, auspicando una revisione della disciplina;
successivamente, il 25 luglio 2001 la Corte costituzionale tornò a pronunciarsi sulla questione con la sentenza n. 291, affermando esplicitamente che un intervento legislativo era ormai improrogabile, rilevando che nel 1985 con la sentenza n. 152 la Corte aveva già ammonito circa le prospettate esigenze di un'organica previsione normativa su scala nazionale in tempi ragionevoli per superare le insufficienze e disarmonie, in contrasto anche con l'attuale quadro costituzionale;
sino ad oggi i moniti della Corte costituzionale sono rimasti lettera morta. A fronte della necessità di intervenire sulla materia dei giochi con una regolamentazione univoca e organica, continua invece la tendenza a introdurre norme, nei provvedimenti più disparati, quale ad esempio il decreto-legge n. 39 del 2009 relativo alla ricostruzione in Abruzzo nelle aree colpite dal sisma dell'aprile 2009;
con il decreto-legge n. 149 del 2008, convertito, con modificazioni dalla legge n. 184 del 2008, all'articolo 1-bis si è proceduto ad una vera e propria liberalizzazione del mercato del gioco;
ultimo provvedimento legislativo in ordine di tempo è il richiamato decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009, recante disposizioni in materia di interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile. Nel decreto de quo, i giochi rappresentano una significativa voce di entrata a sostegno delle zone terremotate, e rappresentano un'ulteriore e decisiva spinta verso la più ampia e definitiva liberalizzazione del gioco d'azzardo. L'art. 12 del citato decreto-legge al fine di recare la copertura finanziaria del provvedimento, prevede di assicurare maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, mediante l'aumento e l'allargamento, decisi dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, delle forme e delle modalità di gioco;
il citato decreto-legge n. 39 del 2009, in maniera del tutto avulsa dal contesto legislativo del provvedimento stesso - relativo alla ricostruzione nelle aree colpite dal terremoto in Abruzzo - provvede a ridisegnare massicciamente il settore dei giochi. Ai Monopoli di Stato viene data ampia iniziativa: potranno emanare nuovi «gratta e vinci» a sostegno dell'Abruzzo (un primo tagliando, chiamato «Gratta Quiz», è già in circolazione), adottare nuove modalità di gioco per il Superenalotto ed ulteriori estrazioni per il Lotto. Si è inciso anche sul nuovo fenomeno del poker online, con l'introduzione della modalità non a torneo, finora proibita. In sostanza, ci si potrà sedere ad un tavolo virtuale e giocare cash contro altri giocatori, senza troppe limitazioni. Si introduce anche la videolottery. Si tratta di slot machines di nuova generazione, capaci di erogare vincite fino a 2 milioni di euro (le attuali arrivavano a 100 euro);
valutato inoltre che:
il gioco rappresenta una forma subdola di tassazione, di cui lo Stato si avvantaggia, in spregio dell'articolo 47 della Costituzione che afferma sostanzialmente che lo Stato incoraggia e tutela il risparmio ed indica come esso deve essere impiegato. Lo Stato, invece, con l'attuale disciplina normativa indica ai cittadini italiani come sperperare le proprie risorse, solo al fine di fare cassa;
la criminalità ha conquistato una quota rilevante di questo mercato. Dalla metà degli anni Ottanta, tutti i casinò italiani hanno subito delle operazioni strutturate della criminalità organizzata volte a controllare tanto i flussi legali del gioco d'azzardo quanto l'indotto che le sale generano. Il connubio tra giochi pubblici e giochi clandestini purtroppo è divenuto una drammatica e diffusa realtà;
con la legge comunitaria per il 2008 (legge n. 88 del 2009) i Monopoli di Stato sono stati autorizzati a rilasciare 200 nuove concessioni per il gioco a distanza, da attribuire sia a nuovi soggetti, sia a coloro che erano già titolari di concessione per i giochi pubblici,
impegna il Governo:
ad attivarsi al fine di evitare che le famiglie italiane, attratte dal miraggio del facile e immediato arricchimento in una situazione di massima crisi economica accompagnata da pesante disoccupazione, continuino a precipitare in vere e proprie forme di dipendenza patologica da gioco;
ad adottare forme di tutela degli utenti del gioco online al fine di evitare abusi, specialmente per quanto concerne i giochi di carte;
ad adottare qualsiasi iniziativa finalizzata ad evitare che la criminalità organizzata continui a trarre il massimo profitto dal settore dei giochi e delle scommesse;
a ridisegnare l'intera disciplina del settore del gioco al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione di contrasto all'illegalità e alla diffusione del gioco irregolare, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, con particolare riferimento al settore del gioco pubblico, anche attraverso l'intensificazione delle attività di controllo sul territorio, ed assicurare altresì la tutela del giocatore;
a destinare parte dei proventi derivanti dalla raccolta conseguente ai giochi e alle scommesse ad appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca per la realizzazione di campagne di informazione e di educazione dei giovani, da effettuare in collaborazione con le istituzioni scolastiche, finalizzate alla definizione di programmi educativi dei ragazzi in modo da permettere loro di conoscere la realtà dei rischi derivanti dal vizio del gioco e a sviluppare un approccio responsabile al gioco.
(1-00222) (testo 2) (29 giugno 2011)
Approvata
LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA. - Il Senato,
premesso che:
il gioco d'azzardo affonda le sue radici nella storia delle popolazioni dell'Egitto, dell'Asia e dell'India, sin dal 4000 a.C.. Il fenomeno patologico e diuturno che ne scaturisce è quello della dipendenza da gioco, che coinvolge un numero sempre crescente di concittadini, assumendo le dimensioni di una vera emergenza sociale che non conosce limiti temporali. Un pensiero corre sino all'impero romano, che ha regalato due esempi di giocatori compulsivi: gli imperatori Caligola e Nerone o, nell'Ottocento, ad un geniale scrittore Fjodor Dostoevskij che, inebriato dal piacere dello squallore che il gioco reca con sé, per pagare i propri debiti di gioco scrisse «Il giocatore»;
lo psicologo Marvin Zuckerman dell'Università del Delaware ha sottolineato che il giocatore patologico fa del gioco il centro della propria vita, ravvisando in esso una fonte esclusiva di ricreazione ed eccitamento;
un recente rapporto Eurispes fotografando la situazione italiana ha evidenziato che le persone patologicamente dipendenti dal gioco legale e d'azzardo sono stimate in circa 700.000 unità, delle quali circa l'85 per cento sono uomini. Di questi circa il 51 per cento hanno un'età compresa tra i 40 e i 50 anni, il 22 per cento un'età compresa tra i 50 e i 60 anni e il 6 per cento ha oltre i 60 anni;
il fenomeno risulta, tuttavia, diffuso anche tra i giovani, molti dei quali impegnano in tali attività somme di denaro ragguardevoli in rapporto all'età e alle risorse disponibili. Nel Meridione l'incidenza dei giochi annui rispetto al reddito pro capite è più forte. Addirittura in provincia di Caserta viene utilizzato per le giocate il 12,7 per cento del reddito pro capite;
molte associazioni a scopo non lucrativo sono nate per tamponare l'emergenza sociale. Tuttavia, al di là dei numerosi sforzi profusi l'ampiezza del fenomeno è tale da richiedere un urgente intervento da parte dello Stato;
il dilagante fenomeno del gioco d'azzardo presenta, recentemente, caratteri ancora più preoccupanti. Nell'era multimediale il gioco d'azzardo muta il suo volto con i videopoker, le slot machines e gli altri strumenti di gioco d'azzardo virtuale. Con la diffusione delle nuove tecnologie il gioco d'azzardo non ha più limiti spaziali o temporali, giacché con un semplice click si riescono a movimentare ingenti somme di denaro. La nuova frontiera del gioco d'azzardo è Internet;
a quanto testé dedotto, si affianca la diffusione del gioco clandestino che costituisce un preoccupante fenomeno. L'azzardo è divenuto progressivamente un bene di consumo promosso come occasione di scambio sociale con promesse di vincite facili e cospicue. I giochi d'azzardo non creano abilità bensì distruggono sogni e vite;
in Italia esistono quattro casinò ufficiali, a Campione d'Italia (Como), Saint Vincent (Aosta), Sanremo (Imperia) e Venezia; la Federgioco sottolinea che i quattro casinò già esistenti in Italia stanno attraversando un periodo particolarmente negativo dovuto alla crisi economica e ad una progressiva trasformazione del mondo del gioco;
Federalberghi-Confturismo ha recentemente lanciato l'allarme di un aumento inevitabile di meccanismi pericolosi che già «girano intorno» ad alcune case da gioco come l'usura e le estorsioni e del serio pericolo di sicurezza e gestione. La presenza di nuovi casinò nel Paese, paventata da più parti dall'attuale maggioranza, potrebbe creare gravi problemi, soprattutto nel Mezzogiorno;
in Italia ci sono 800.000 nuovi disoccupati tentati dal ricorso alla fortuna attraverso la continua proposta di giochi che finisce per affamare ulteriormente le persone più deboli. Incentivare il gioco d'azzardo vuol dire aumentare quelle vittime di cui poco si tiene conto, i giocatori patologici, seguiti e curati quasi esclusivamente da associazioni di volontariato;
considerato che:
gli articoli 718 e 722 del codice penale vietano espressamente il gioco d'azzardo su tutto il territorio. Altrove, tuttavia, la disciplina normativa non appare idonea a definire un quadro chiaro in materia di regolamentazione del gioco;
la Corte costituzionale si pronunciò sin dal 23 maggio 1985 con la sentenza n. 152, denunciando la necessità di una legislazione organica che razionalizzasse l'intero settore, auspicando una revisione della disciplina;
successivamente, il 25 luglio 2001 la Corte costituzionale tornò a pronunciarsi sulla questione con la sentenza n. 291, affermando esplicitamente che un intervento legislativo era ormai improrogabile, rilevando che nel 1985 con la sentenza n. 152 la Corte aveva già ammonito circa le prospettate esigenze di un'organica previsione normativa su scala nazionale in tempi ragionevoli per superare le insufficienze e disarmonie, in contrasto anche con l'attuale quadro costituzionale;
ultimo provvedimento legislativo in ordine di tempo è il richiamato decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009, recante disposizioni in materia di interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile. Nel decreto de quo, i giochi rappresentano una significativa voce di entrata a sostegno delle zone terremotate, e rappresentano un'ulteriore e decisiva spinta verso la più ampia e definitiva liberalizzazione del gioco d'azzardo. L'art. 12 del citato decreto-legge al fine di recare la copertura finanziaria del provvedimento, prevede di assicurare maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, mediante l'aumento e l'allargamento, decisi dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, delle forme e delle modalità di gioco;
il citato decreto-legge n. 39 del 2009, in maniera del tutto avulsa dal contesto legislativo del provvedimento stesso - relativo alla ricostruzione nelle aree colpite dal terremoto in Abruzzo - provvede a ridisegnare massicciamente il settore dei giochi. Ai Monopoli di Stato viene data ampia iniziativa: potranno emanare nuovi «gratta e vinci» a sostegno dell'Abruzzo (un primo tagliando, chiamato «Gratta Quiz», è già in circolazione), adottare nuove modalità di gioco per il Superenalotto ed ulteriori estrazioni per il Lotto. Si è inciso anche sul nuovo fenomeno del poker online, con l'introduzione della modalità non a torneo, finora proibita. In sostanza, ci si potrà sedere ad un tavolo virtuale e giocare cash contro altri giocatori, senza troppe limitazioni. Si introduce anche la videolottery. Si tratta di slot machines di nuova generazione, capaci di erogare vincite fino a 2 milioni di euro (le attuali arrivavano a 100 euro);
valutato inoltre che:
con la legge comunitaria per il 2008 (legge n. 88 del 2009) i Monopoli di Stato sono stati autorizzati a rilasciare 200 nuove concessioni per il gioco a distanza, da attribuire sia a nuovi soggetti, sia a coloro che erano già titolari di concessione per i giochi pubblici,
impegna il Governo:
ad attivarsi al fine di evitare che le famiglie italiane, attratte dal miraggio del facile e immediato arricchimento in una situazione di massima crisi economica accompagnata da pesante disoccupazione, continuino a precipitare in vere e proprie forme di dipendenza patologica da gioco;
ad adottare forme di tutela degli utenti del gioco online al fine di evitare abusi, specialmente per quanto concerne i giochi di carte;
ad adottare qualsiasi iniziativa finalizzata ad evitare che la criminalità organizzata continui a trarre il massimo profitto dal settore dei giochi e delle scommesse;
a ridisegnare l'intera disciplina del settore del gioco al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione di contrasto all'illegalità e alla diffusione del gioco irregolare, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, con particolare riferimento al settore del gioco pubblico, anche attraverso l'intensificazione delle attività di controllo sul territorio, ed assicurare altresì la tutela del giocatore;
a destinare parte dei proventi derivanti dalla raccolta conseguente ai giochi e alle scommesse ad appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca per la realizzazione di campagne di informazione e di educazione dei giovani, da effettuare in collaborazione con le istituzioni scolastiche, finalizzate alla definizione di programmi educativi dei ragazzi in modo da permettere loro di conoscere la realtà dei rischi derivanti dal vizio del gioco e a sviluppare un approccio responsabile al gioco.
(1-00393) (22 marzo 2011)
Approvata
DIVINA, BODEGA, CAGNIN, MONTANI, MURA, PITTONI, VALLARDI, VALLI. - Il Senato,
premesso che:
un dato ormai consolidato è che, con l'aumentare delle crisi e delle difficoltà, in tante persone aumenta anche la speranza di uscirne con un colpo di fortuna;
fra i vari giochi d'azzardo legali, in continua diffusione, preoccupa la crescita dei videogiochi sempre più diffusi in tantissimi esercizi e a disposizione di qualsivoglia avventore senza alcuna limitazione o restrizione di sorta;
alcuni sociologi che hanno affrontato il fenomeno del gioco come speranza di vincita lo hanno classificato fra i comportamenti che creano dipendenza, seppur diversa da quella di alcool o droghe, ma sempre in grado di arrecare gravi danni ai giocatori;
la compulsione da gioco colpisce maggiormente soggetti in condizioni economiche già critiche, che, nella speranza di migliorarle, finiscono per non essere più in grado nemmeno di acquistare i beni di prima necessità per se stessi o per la propria famiglia, tanto che gli stessi finiscono per entrare nel circuito dell'assistenza sociale;
per altri fenomeni sociali si sono trovate delle valide soluzioni: ad esempio, per ridurre il fumo da parte di minori, per l'utilizzo dei distributori automatici, quando siano chiuse le rivendite di tabacchi, è richiesto l'inserimento della tessera sanitaria per appurare la maggiore età del fumatore;
una cosa analoga per i videogiochi sarebbe auspicabile: la tessera sanitaria contiene più dati, compreso il codice fiscale. Oltre all'identificazione della persona, il codice fiscale consentirebbe di conoscere il reddito del giocatore e, per esempio, limitare le sue giocate giornaliere e in ogni caso impedirgli di giocare cifre tali da compromettere lo svolgimento normale della propria vita,
impegna il Governo a promuovere interventi finalizzati a contrastare la crescita esponenziale del fenomeno della dipendenza dai «videogiochi d'azzardo», anche attraverso l'introduzione dell'utilizzo obbligatorio di una tessera elettronica, ad esempio quella sanitaria, per monitorare le singole abitudini di gioco e preservare i giocatori dal rischio di compromettere economicamente la propria vita e quella dei propri familiari.
(1-00422) (24 maggio 2011)
V. testo 2
BAIO, GUSTAVINO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZI, BOSONE, LI GOTTI, GERMONTANI, ASTORE, BUTTI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO, GARAVAGLIA Mariapia, GIARETTA, LAURO, MARITATI, VITA, PERTOLDI, SERRA, MOLINARI, SANTINI, DE SENA, MAZZUCONI, THALER AUSSERHOFER, MUSSO, DI GIOVAN PAOLO, BASSOLI, MASSIDDA. - Il Senato,
premesso che:
ai sensi dell'art. 721 del codice penale «sono giuochi d'azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria»;
l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato regola e controlla 22 tipologie di giochi autorizzati, che rientrano nelle categorie del lotto, dei giochi numerici e di abilità, delle lotterie, del bingo, degli apparecchi da intrattenimento (new slot), dei giochi a base sportiva e ippica;
secondo un'indagine promossa da Eurispes, il gioco pubblico rappresenta la terza industria italiana, preceduta da Eni e Fiat;
nel 2010 gli italiani hanno speso per giochi d'azzardo e scommesse più di 61 miliardi di euro, con un incremento del 13 per cento rispetto all'anno precedente, e per il 2011 si stima che la spesa raggiungerà gli 80 miliardi di euro;
con la diffusione dell'utilizzo di Internet sono proliferati i giochi on line e, secondo una nota dei Monopoli di Stato, nel 2010 le relative entrate sono aumentate del 28,2 per cento rispetto all'anno precedente;
stime accreditate rilevano che l'80 per cento della popolazione adulta gioca, o ha giocato, d'azzardo, con una spesa media pro capite pari a 1.000 euro;
secondo il Censis, oltre ai disoccupati, il ceto medio-basso ad occupazione impiegatizia è quello maggiormente dedito al gioco;
un'indagine predisposta dalla società Nomisma, inoltre, ha rilevato una larga diffusione del gioco d'azzardo nel mondo giovanile: il 68 per cento dei 950.000 studenti intervistati ha dichiarato, infatti, di aver avuto almeno un'occasione di gioco;
parallelamente alla crescita dei giochi autorizzati, aumenta il mercato dei giochi illegali, come dimostra l'aumento dei siti Internet irregolari che, nell'aprile 2011, sono stati oscurati da parte dell'AAMS;
la legge di stabilità per il 2011 (di cui alla legge n. 220 del 2010) prevede espressamente la possibilità che l'AAMS introduca e disciplini nuove tipologie di giochi, e nel corso dell'anno saranno immesse nel mercato 54.000 slot machine, oltre ai 300.000 apparecchi già esistenti;
considerato che:
circa 700.000 italiani (il 3 per cento dei giocatori) sono affetti dalla sindrome del gioco patologico, e circa 7 milioni di persone (il 26 per cento dei giocatori) sono considerate «soggetti a rischio»;
il gioco d'azzardo patologico è stato definito dall'Istituto superiore di sanità come una «dipendenza senza sostanze» che si caratterizza per la comparsa, dopo un certo periodo di tempo, di fenomeni di tolleranza, con un aumento crescente ed incontrollato del desiderio di giocare, e di astinenza, con i disturbi psicologici e somatici tipici dell'ansia e della depressione;
il soggetto affetto da ludopatia perde il controllo della propria persona e la percezione della realtà, contrae debiti che eccedono le capacità reddituali e, per risanare la situazione debitoria, accede a prestiti bancari, cadendo, talvolta, nelle reti della criminalità;
alcuni studi, infatti, hanno evidenziato che tra le cause sottese all'incremento del fenomeno di usura vi è anche l'indebitamento derivante dalla pratica dei giochi d'azzardo;
in Italia sono 186 i centri pubblici che si occupano del gioco d'azzardo patologico e lo Stato, ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione, ha l'obbligo di garantire uniformità di tutela su tutto il territorio nazionale e di promuovere una politica di prevenzione e formazione;
la legge di stabilità per il 2011 prevede testualmente che «Con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e del Ministero della salute, sono adottate, d'intesa con la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo», ma ad oggi, il decreto di cui sopra non è stato ancora emanato;
in assenza di adeguati interventi pubblici di prevenzione e formazione ex ante, e di cura e trattamento ex post, le gravi conseguenze psicologiche ed economiche della ludopatia gravano esclusivamente sul giocatore e sul suo nucleo familiare, moltiplicando a livello esponenziale i disagi socio-economici derivanti dal fenomeno,
impegna il Governo:
ad adottare gli opportuni atti di competenza per promuovere un programma di prevenzione e formazione in materia di gioco d'azzardo patologico;
ad inserire nei livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria e socio-assistenziale i disturbi e le complicanze che si diagnosticano come conseguenza del gioco d'azzardo patologico, al fine di garantire la presa in carico delle persone affette da ludopatia, di individuare un percorso terapeutico e di garantire una tutela omogenea su tutto il territorio nazionale;
ad estendere il gratuito patrocinio a spese dello Stato a favore dei soggetti affetti da ludopatie nell'ambito dei procedimenti civili e penali instaurati per fatti connessi, direttamente o indirettamente, con il gioco d'azzardo patologico.
(1-00422) (testo 2) (29 giugno 2011)
Approvata
BAIO, GUSTAVINO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZI, BOSONE, LI GOTTI, GERMONTANI, ASTORE, BUTTI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO, GARAVAGLIA Mariapia, GIARETTA, LAURO, MARITATI, VITA, PERTOLDI, SERRA, MOLINARI, SANTINI, DE SENA, MAZZUCONI, THALER AUSSERHOFER, MUSSO, DI GIOVAN PAOLO, BASSOLI, MASSIDDA. - Il Senato,
premesso che:
ai sensi dell'art. 721 del codice penale «sono giuochi d'azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria»;
l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato regola e controlla 22 tipologie di giochi autorizzati, che rientrano nelle categorie del lotto, dei giochi numerici e di abilità, delle lotterie, del bingo, degli apparecchi da intrattenimento (new slot), dei giochi a base sportiva e ippica;
secondo un'indagine promossa da Eurispes, il gioco pubblico rappresenta la terza industria italiana, preceduta da Eni e Fiat;
nel 2010 gli italiani hanno speso per giochi d'azzardo e scommesse più di 61 miliardi di euro, con un incremento del 13 per cento rispetto all'anno precedente, e per il 2011 si stima che la spesa raggiungerà gli 80 miliardi di euro;
con la diffusione dell'utilizzo di Internet sono proliferati i giochi on line e, secondo una nota dei Monopoli di Stato, nel 2010 le relative entrate sono aumentate del 28,2 per cento rispetto all'anno precedente;
stime accreditate rilevano che l'80 per cento della popolazione adulta gioca, o ha giocato, d'azzardo, con una spesa media pro capite pari a 1.000 euro;
secondo il Censis, oltre ai disoccupati, il ceto medio-basso ad occupazione impiegatizia è quello maggiormente dedito al gioco;
un'indagine predisposta dalla società Nomisma, inoltre, ha rilevato una larga diffusione del gioco d'azzardo nel mondo giovanile: il 68 per cento dei 950.000 studenti intervistati ha dichiarato, infatti, di aver avuto almeno un'occasione di gioco;
parallelamente alla crescita dei giochi autorizzati, aumenta il mercato dei giochi illegali, come dimostra l'aumento dei siti Internet irregolari che, nell'aprile 2011, sono stati oscurati da parte dell'AAMS;
la legge di stabilità per il 2011 (di cui alla legge n. 220 del 2010) prevede espressamente la possibilità che l'AAMS introduca e disciplini nuove tipologie di giochi, e nel corso dell'anno saranno immesse nel mercato 54.000 slot machine, oltre ai 300.000 apparecchi già esistenti;
considerato che:
il gioco d'azzardo patologico è stato definito dall'Istituto superiore di sanità come una «dipendenza senza sostanze» che si caratterizza per la comparsa, dopo un certo periodo di tempo, di fenomeni di tolleranza, con un aumento crescente ed incontrollato del desiderio di giocare, e di astinenza, con i disturbi psicologici e somatici tipici dell'ansia e della depressione;
il soggetto affetto da ludopatia perde il controllo della propria persona e la percezione della realtà, contrae debiti che eccedono le capacità reddituali e, per risanare la situazione debitoria, accede a prestiti bancari, cadendo, talvolta, nelle reti della criminalità;
alcuni studi, infatti, hanno evidenziato che tra le cause sottese all'incremento del fenomeno di usura vi è anche l'indebitamento derivante dalla pratica dei giochi d'azzardo;
in Italia sono 186 i centri pubblici che si occupano del gioco d'azzardo patologico e lo Stato, ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione, ha l'obbligo di garantire uniformità di tutela su tutto il territorio nazionale e di promuovere una politica di prevenzione e formazione;
la legge di stabilità per il 2011 prevede testualmente che «Con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e del Ministero della salute, sono adottate, d'intesa con la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo», ma ad oggi, il decreto di cui sopra non è stato ancora emanato;
in assenza di adeguati interventi pubblici di prevenzione e formazione ex ante, e di cura e trattamento ex post, le gravi conseguenze psicologiche ed economiche della ludopatia gravano esclusivamente sul giocatore e sul suo nucleo familiare, moltiplicando a livello esponenziale i disagi socio-economici derivanti dal fenomeno,
impegna il Governo:
ad adottare gli opportuni atti di competenza per promuovere un programma di prevenzione e formazione in materia di gioco d'azzardo patologico;
ad inserire nei livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria e socio-assistenziale i disturbi e le complicanze che si diagnosticano come conseguenza del gioco d'azzardo patologico, al fine di garantire la presa in carico delle persone affette da ludopatia, di individuare un percorso terapeutico e di garantire una tutela omogenea su tutto il territorio nazionale.
(1-00441) (28 giugno 2011)
V. testo 2
BARBOLINI, BASSOLI, BOSONE, MUSI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MARINO Ignazio, MONGIELLO, PORETTI, STRADIOTTO, LUMIA (*).
- Il Senato,
premesso che:
l'industria dei giochi e scommesse legali, presente nel Paese, è in continua e fortissima crescita, con una raccolta che ha raggiunto nel 2010 i 61,4 miliardi di euro, con un incremento di 7 miliardi rispetto al 2009, di cui circa il 72 per cento è risultato essere la quota riservata ai giocatori, mentre più di 8,7 miliardi sono state le somme introitate sia dall'erario sia dai concessionari;
in particolare, in Italia gli apparecchi d'intrattenimento conosciuti come slot machine ed oggi denominati new slot, secondo i dati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) del 31 maggio 2011, sono 383.302, di cui 341.105 in normale esercizio e producono una raccolta di 32 miliardi di euro, più della metà della raccolta complessiva, registrandosi al contempo, come affermato dal Governo in un intervento alla Camera (si veda la risposta del sottosegretario Giorgetti all'interrogazione 5-01603), l'esistenza di una percentuale del 23,3 per cento di apparecchi irregolari, di cui il 10,16 per cento del tutto illegali, e dunque la necessità di rafforzare l'attività di monitoraggio, controllo e sanzione, specie in alcune province;
tra le novità foriere di un ulteriore ampio potenziale di espansione, come indicato anche nel Libro verde dell'Unione europea (UE), attualmente in discussione prima dell'approvazione da parte del Parlamento europeo, rientra sicuramente l'implementazione dei sistemi relativi alle videolottery (VLT) e ai giochi on line, per i quali peraltro stanno emergendo criticità nella tutela della sicurezza rispetto ai rischi di clonazione delle carte di credito e per il furto di dati sensibili dei giocatori;
considerato che:
le recenti relazioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare hanno evidenziato la necessità di rafforzare, con estrema urgenza, l'azione di contrasto al gioco illegale, che attualmente supera i 55 miliardi di euro di raccolta, con evidente pregiudizio per le casse dello Stato, consentendo alla criminalità organizzata di ampliare le opportunità di usura e riciclaggio di danaro sporco;
la Commissione europea ha rilevato che dei 14.823 siti di scommesse attivi in Europa, più dell'85 per cento opera attualmente senza regolare licenza;
la mappatura europea del gioco d'azzardo on line è ormai ritenuta da più parti una condizione fondamentale non solo per la trasparenza e la regolazione del settore ma anche per la tutela dei cittadini, specialmente dei minori, come ha recentemente dichiarato il Commissario europeo al Mercato interno, Michel Barnier;
rilevato che:
per effetto dell'incremento dell'offerta del gioco d'azzardo, a seguito della massiccia introduzione di nuovi mezzi e strumenti da gioco, e delle possibilità presenti via Internet, e specie in momenti di crisi economica, dove anche e soprattutto ceti meno abbienti e categorie di persone socialmente più deboli possono essere illusoriamente spinti a vedere nel gioco un'aleatoria via d'uscita ai loro problemi, si assiste all'incremento dei casi di dipendenza dal gioco, gravi dal punto di vista psicologico ed economico e tali da danneggiare intere famiglie;
secondo il rapporto Italia 2011 dell'Eurispes, lo 0,7 per cento del campione degli italiani intervistato manifesta segni di dipendenza dal gioco dichiarando di giocare tutti i giorni ed alcune volte perdendo anche somme consistenti;
la normativa vigente autorizza la presenza di apparecchi da intrattenimento in agenzie, sale bingo, sale giochi, corner, ricevitorie, tabaccherie, bar, ristoranti, edicole, alberghi, stabilimenti balneari e qualsiasi esercizio in possesso delle previste licenze;
insieme alla sopra descritta diffusione ormai capillare dei «giochi», si riscontra un contestuale incremento di altrettanto diffuse e frequenti forme di pubblicità sugli stessi, generalmente accompagnate, in coda, da messaggi brevissimi che in modo molto fugace e conciso segnalano il problema degli eccessi relativi al gioco;
il profilo della responsabilità dello Stato e la funzione regolatrice dell'amministrazione, in un settore indubbiamente produttivo ma di grande delicatezza, non può trascurare la dimensione complessiva del fenomeno, in tutte le sue implicazioni, anche di ordine sociale, e deve tenere conto dell'impatto che potranno determinare i sopra elencati esercizi sulle comunità locali;
l'articolo 1, comma 70, della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità per l'anno 2011) prevede l'emanazione di un decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza unificata, per l'adozione di una serie di interventi volti a prevenire e contrastare fenomeni di ludopatia conseguenti al gioco compulsivo, che allo stato attuale non risulta ancora adottato,
impegna il Governo:
ad adottare, entro brevi termini, apposite misure finalizzate a regolamentare formalmente e specificatamente ogni forma di pubblicità sui giochi d'azzardo, in senso lato e caso per caso, allo scopo di limitare i rischi, per il consumatore ed in particolare per i giovani, di subire messaggi in qualche modo distorti e ingannevoli;
ad adottare, in analogia con le avvertenze a tutela della salute imposte nel commercio di sigarette, apposite misure finalizzate all'introduzione su «gratta e vinci» e simili di messaggi deterrenti, visibili e facilmente leggibili, con avvertenze e richiami contro la dipendenza da gioco;
a prevedere che nei software delle new slot, nelle videolottery e nei giochi on line ricorrano costantemente e ad ogni singolo gioco messaggi deterrenti con avvertenze e richiami contro la dipendenza;
a prevedere che le new slot, le videolottery e i giochi on line siano dotati di appositi sistemi di filtro per l'accesso, quali l'uso di tessere elettroniche, al fine di prevenire forme di dipendenza da gioco, in particolare tra i più giovani;
a destinare una quota sull'incremento annuale delle entrate erariali derivanti dai suddetti giochi, al sostegno di campagne di educazione e sensibilizzazione sui rischi da abuso del gioco, nonché per lo sviluppo e l'attuazione di misure di assistenza e appoggio da parte delle strutture e dei servizi socio-sanitari per la cura delle forme patologiche e compulsive da gioco;
ad adottare apposite iniziative in sede comunitaria al fine di rafforzare e coordinare a livello europeo le misure e le iniziative di contrasto al gioco d'azzardo illegale, con particolare riguardo all'avvio e allo sviluppo della mappatura europea del gioco d'azzardo on line.
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
(1-00441) (testo 2) (29 giugno 2011)
Approvata
BARBOLINI, BASSOLI, BOSONE, MUSI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MARINO Ignazio, MONGIELLO, PORETTI, STRADIOTTO, LUMIA, ANTEZZA (*).
- Il Senato,
premesso che:
l'industria dei giochi e scommesse legali, presente nel Paese, è in continua e fortissima crescita, con una raccolta che ha raggiunto nel 2010 i 61,4 miliardi di euro, con un incremento di 7 miliardi rispetto al 2009, di cui circa il 72 per cento è risultato essere la quota riservata ai giocatori, mentre più di 8,7 miliardi sono state le somme introitate sia dall'erario sia dai concessionari;
in particolare, in Italia gli apparecchi d'intrattenimento conosciuti come slot machine ed oggi denominati new slot, secondo i dati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) del 31 maggio 2011, sono 383.302, di cui 341.105 in normale esercizio e producono una raccolta di 32 miliardi di euro, più della metà della raccolta complessiva, registrandosi al contempo, come affermato dal Governo in un intervento alla Camera (si veda la risposta del sottosegretario Giorgetti all'interrogazione 5-01603), l'esistenza di una percentuale del 23,3 per cento di apparecchi irregolari, di cui il 10,16 per cento del tutto illegali, e dunque la necessità di rafforzare l'attività di monitoraggio, controllo e sanzione, specie in alcune province;
tra le novità foriere di un ulteriore ampio potenziale di espansione, come indicato anche nel Libro verde dell'Unione europea (UE), attualmente in discussione prima dell'approvazione da parte del Parlamento europeo, rientra sicuramente l'implementazione dei sistemi relativi alle videolottery (VLT) e ai giochi on line, per i quali peraltro stanno emergendo criticità nella tutela della sicurezza rispetto ai rischi di clonazione delle carte di credito e per il furto di dati sensibili dei giocatori;
considerato che:
le recenti relazioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare hanno evidenziato la necessità di rafforzare, con estrema urgenza, l'azione di contrasto al gioco illegale, che attualmente supera i 55 miliardi di euro di raccolta, con evidente pregiudizio per le casse dello Stato, consentendo alla criminalità organizzata di ampliare le opportunità di usura e riciclaggio di danaro sporco;
la Commissione europea ha rilevato che dei 14.823 siti di scommesse attivi in Europa, più dell'85 per cento opera attualmente senza regolare licenza;
la mappatura europea del gioco d'azzardo on line è ormai ritenuta da più parti una condizione fondamentale non solo per la trasparenza e la regolazione del settore ma anche per la tutela dei cittadini, specialmente dei minori, come ha recentemente dichiarato il Commissario europeo al Mercato interno, Michel Barnier;
rilevato che:
per effetto dell'incremento dell'offerta del gioco d'azzardo, a seguito della massiccia introduzione di nuovi mezzi e strumenti da gioco, e delle possibilità presenti via Internet, e specie in momenti di crisi economica, dove anche e soprattutto ceti meno abbienti e categorie di persone socialmente più deboli possono essere illusoriamente spinti a vedere nel gioco un'aleatoria via d'uscita ai loro problemi, si assiste all'incremento dei casi di dipendenza dal gioco, gravi dal punto di vista psicologico ed economico e tali da danneggiare intere famiglie;
secondo il rapporto Italia 2011 dell'Eurispes, lo 0,7 per cento del campione degli italiani intervistato manifesta segni di dipendenza dal gioco dichiarando di giocare tutti i giorni ed alcune volte perdendo anche somme consistenti;
la normativa vigente autorizza la presenza di apparecchi da intrattenimento in agenzie, sale bingo, sale giochi, corner, ricevitorie, tabaccherie, bar, ristoranti, edicole, alberghi, stabilimenti balneari e qualsiasi esercizio in possesso delle previste licenze;
insieme alla sopra descritta diffusione ormai capillare dei «giochi», si riscontra un contestuale incremento di altrettanto diffuse e frequenti forme di pubblicità sugli stessi, generalmente accompagnate, in coda, da messaggi brevissimi che in modo molto fugace e conciso segnalano il problema degli eccessi relativi al gioco;
il profilo della responsabilità dello Stato e la funzione regolatrice dell'amministrazione, in un settore indubbiamente produttivo ma di grande delicatezza, non può trascurare la dimensione complessiva del fenomeno, in tutte le sue implicazioni, anche di ordine sociale, e deve tenere conto dell'impatto che potranno determinare i sopra elencati esercizi sulle comunità locali;
l'articolo 1, comma 70, della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità per l'anno 2011) prevede l'emanazione di un decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza unificata, per l'adozione di una serie di interventi volti a prevenire e contrastare fenomeni di ludopatia conseguenti al gioco compulsivo, che allo stato attuale non risulta ancora adottato,
impegna il Governo:
a promuovere apposite misure finalizzate a regolamentare formalmente e specificatamente ogni forma di pubblicità sui giochi d'azzardo, in senso lato e caso per caso, allo scopo di limitare i rischi, per il consumatore ed in particolare per i giovani, di subire messaggi in qualche modo distorti e ingannevoli;
a promuovere, in analogia con le avvertenze a tutela della salute imposte nel commercio di sigarette, apposite misure finalizzate all'introduzione su «gratta e vinci» e simili di messaggi deterrenti, visibili e facilmente leggibili, con avvertenze e richiami contro la dipendenza da gioco;
a prevedere che nei software delle new slot, nelle videolottery e nei giochi on line ricorrano costantemente e ad ogni singolo gioco messaggi deterrenti con avvertenze e richiami contro la dipendenza;
a prevedere che le new slot, le videolottery e i giochi on line siano dotati di appositi sistemi di filtro per l'accesso, quali l'uso di tessere elettroniche, al fine di prevenire forme di dipendenza da gioco, in particolare tra i più giovani;
a destinare una quota sull'incremento annuale delle entrate erariali derivanti dai suddetti giochi, al sostegno di campagne di educazione e sensibilizzazione sui rischi da abuso del gioco, nonché per lo sviluppo e l'attuazione di misure di assistenza e appoggio da parte delle strutture e dei servizi socio-sanitari per la cura delle forme patologiche e compulsive da gioco;
ad adottare apposite iniziative in sede comunitaria al fine di rafforzare e coordinare a livello europeo le misure e le iniziative di contrasto al gioco d'azzardo illegale, con particolare riguardo all'avvio e allo sviluppo della mappatura europea del gioco d'azzardo on line.
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
(1-00445) (28 giugno 2011)
V. testo 2
LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA. - Il Senato,
premesso che:
in data 17 novembre 2010, la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere ha approvato, all'unanimità, una Relazione sui profili del riciclaggio connessi al gioco lecito e illecito (Doc. XXIII, n. 3). Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o), della legge 4 agosto 2008, n. 132, tale relazione è stata comunicata alla Presidenza della Camera dei deputati ed alla Presidenza del Senato della Repubblica, con lettera di trasmissione in cui è segnalato come nel corso della discussione in Commissione sia emersa forte preoccupazione per il crescente ricorso, in particolare da parte dei giovani e delle categorie sociali più deboli, al gioco lecito e illecito, ed è stata pertanto condivisa l'esigenza di formulare delle proposte normative con le quali contrastare un fenomeno che desta grande allarme sociale, anche per la crescente presenza della criminalità organizzata;
segnatamente, in detta Relazione emerge chiaramente come il settore del gioco lecito ed illecito costituisca un facile veicolo di infiltrazione malavitosa. Il riciclaggio e l'usura sono le tipologie criminose più frequentemente collegate alla gestione del settore da parte del crimine organizzato. Nel corso del solo anno 2010 vi sono state oltre 30 indagini dell'autorità giudiziaria in materia di gioco, direttamente riferibili alla criminalità organizzata (a Siracusa, Napoli, Agrigento, Palermo, Reggio Calabria, Catanzaro, Enna, Avellino, Siena, Firenze, Arezzo, La Spezia, Padova, Milano, Salerno, Lecce, Imperia, Caserta, L'Aquila);
significativo - a vario titolo - appare un passaggio della citata Relazione sui profili del riciclaggio connessi al gioco lecito e illecito, in cui, citando gli atti della Commissione di indagine per la verifica della regolarità e della trasparenza delle procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ad apparecchiature e congegni da divertimento ed intrattenimento, e per l'analisi del funzionamento dei meccanismi, anche tecnologici, volti a garantire la regolarità dei giochi, si scrive: «Con riferimento a questo problema, si fa presente che, con nota n. 2005/4713 del 25.10.05, indirizzata ad uno dei concessionari, ''Atlantis World Group of Companies'', l'AAMS comunicava che: ''a far data dal 1.11.05, ogni apparecchio dotato di nulla osta per la messa in esercizio e non ancora collegato alla rete telematica dovrà essere obbligatoriamente collocato in magazzino''; ''il cambio di ubicazione di cui trattasi, da effettuarsi secondo le vigenti procedure amministrative, costituirà condizione essenziale per il mantenimento del summenzionato nulla osta, relativamente a ciascun apparecchio non ancora collegato''. Con questa nota, di fatto, sembrerebbero ''regolarizzate'' le collocazioni in ''magazzino'' di apparecchi (...) del citato concessionario. Risulta al sistema centrale di SOGEI che il suddetto concessionario avrebbe 2collocato'' in un esercizio pubblico in Sicilia circa 27.000 apparecchi (tutti insieme, alla stessa data), creando, di fatto, un vero e proprio magazzino ''virtuale''» La suddetta Commissione di indagine stimava gli apparecchi illegali in pari numero rispetto a quelli risultanti «ufficialmente attivati»;
nel 2006, secondo l'Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato (AAMS), la «raccolta del gioco» era stata pari a 15,4 miliardi. Nel 2009, sempre secondo l'AAMS la «raccolta del gioco» è stata pari a 53,773 miliardi. Si è avuto, quindi, un aumento di quasi il 400 per cento in tre anni, concentrato, prevalentemente nel settore delle videolotteries e delle newslots. Tali cifre devono essere valutate, tuttavia, tenendo conto del fenomeno degli illeciti della raccolta effettiva del gioco, i quali hanno assunto dimensioni macroscopiche e sono oggetto di un rilevantissimo contenzioso tra operatori ed erario statale;
- l'AAMS - con comunicato stampa del 3 febbraio 2011 - ha reso noto che si conferma, anche per l'anno 2010, il trend positivo di crescita del mercato dei giochi pubblici, con una raccolta di oltre 61,4 miliardi di euro (pari a quasi il 4 per cento del Prodotto interno lordo nazionale) e un incremento, rispetto al 2009, del 13 per cento. Dal medesimo comunicato si apprende altresì che un contributo significativo al miglioramento dei risultati è derivato [anche] da una politica di ammodernamento costante dei prodotti di gioco attraverso l'offerta di un palinsesto sempre più completo per il settore delle scommesse e l'introduzione di una nuova tipologia di apparecchi da gioco, cosiddette videolotteries. Appare dunque, in tutta la sue evidenza, come la cifra pro capite delle giocate sia enorme: da qui il fenomeno dell'usura con la disperazione, il dramma e il depauperamento economico, la rovina di decine di migliaia di famiglie;
in definitiva, i costi sociali ed economici del settore giochi risultano essere di gran lunga superiori ai benefici conseguiti con il gettito fiscale. Occorre, pertanto, senza indugio alcuno, arrestare tale deriva di succulenta occasione di business per la criminalità organizzata, connessa all'effetto depressivo dell'economia causato dalla contaminazione criminale, oltre ai danni ingentissimi inferti all'erario ed ai patrimoni delle famiglie italiane;
come esplicitato nella Relazione della Commissione parlamentare Antimafia, il settore del gioco costituisce il punto di incontro di plurime, gravi distorsioni dell'assetto socio-economico quali, in particolare, l'esposizione dei redditi degli italiani a rischio di erosione; l'interesse del crimine organizzato; la vocazione truffaldina di taluni concessionari che operano, sovente, in regime di quasi monopolio; il germe di altri fenomeni criminali come usura, estorsione, riciclaggio; infine, la sottrazione di ingenti risorse destinate all'erario. Peraltro, nei periodi di crisi economica si denota ancor più tale fenomeno degenerativo, in quanto, nella impossibilità di un aumento della tassazione, si accentua il ricorso ad incentivazioni della malattia del gioco, un meccanismo che, quanto più cresce, tanto più è destinato a favorire forme occulte di prelievo dalle tasche dei cittadini, mascherando tale prelievo con l'ammiccante definizione di gioco, divertimento e intrattenimento;
considerato inoltre che:
l'art. 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità per l'anno 2011), ha lodevolmente previsto che: «con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Ministero della salute sono adottate (...) linee d'azione per la prevenzione, il contrasto ed il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo»;
tuttavia, l'articolo 1, comma 75, della medesima legge dispone che «Anche per aggiornare l'attuale palinsesto dei giochi, con decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono introdotte e disciplinate nuove tipologie di giochi e, ove necessario, conseguentemente avviate le procedure amministrative occorrenti al loro affidamento in concessione». Pertanto, al netto di una positiva, ancorché meramente intenzionale dichiarazione di intenti, l'ordinamento - nell'ambito della stessa disposizione normativa - incalza l'AAMS all'introduzione di nuove tipologie ludiche. L'irragionevolezza normativa nel contrasto ai fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo attraverso la determinazione di nuove tipologie di giochi si manifesta in tutta la sua immane evidenza;
valutato inoltre che:
in data 15 dicembre 2010, in sede di esame dell'A.S. 2479 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza) è stato accolto dal Governo un ordine del giorno che impegna l'Esecutivo a contrastare il gioco illecito, connesso ai relativi profili inerenti alla ludopatia da dipendenza dal gioco compulsivo. Occorre, a tal riguardo, stigmatizzare con forza la totale e palese mancata attuazione di tale atto di indirizzo da parte del Governo, in considerazione della assenza di determinati e specifici provvedimenti in tal senso, oltre che della mancata definizione di concreti indirizzi di azione;
all'opposto, dal portale Internet dell'Agenzia Giornalistica Concorsi e Scommesse si apprende, in data 27 maggio 2011, che «Salgono a 21.881 le Videolotterie - gli apparecchi da intrattenimento di ultima generazione - attualmente installate su tutto il territorio italiano. In meno di dieci giorni sono aumentate di 577 unità, rappresentando ormai il 38,3% della rete a regime delle Vlt che sarà di circa 57 mila macchine. Nei primi 4 mesi del 2011 le Videolottery hanno raccolto quasi 3,2 miliardi di euro, vale a dire circa 26,5 milioni di euro ogni giorno. Cresce anche il numero delle newslot autorizzate: al momento gli apparecchi con regolari nulla osta sono 383.008, ma le macchine in esercizio sono 342.311. Numeri straordinari anche per le newslot: nel primo quadrimestre hanno raccolto quasi 10,2 miliardi. Il solo comparto dell'intrattenimento automatico nei primi quattro mesi dell'anno vale il 55,7% della raccolta totale di tutti giochi»;
appare pertanto perdurante la inadeguatezza e contraddittorietà delle strategie con cui l'Esecutivo afferma di voler contrastare il gioco lecito ed illecito, sia sotto il profilo commissivo (nell'autorizzare nuovi strumenti di gioco), sia sotto quello omissivo (nell'assenza di atti normativi ed amministrativi adottati in tal senso),
impegna il Governo:
ad attivarsi, per quanto di competenza, per promuovere, in tempi rapidi, l'esame dell'A.S. 2484 (Modifica all'articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente la disciplina delle concessioni e delle licenze in materia di giochi e scommesse) che testualmente ricalca la proposta legislativa contenuta nella Relazione della Commissione parlamentare antimafia approvata, all'unanimità, in data 17 novembre 2010;
a contrastare, anche con iniziative di carattere normativo ed amministrativo, il settore del gioco, considerando il grande allarme sociale del fenomeno sia sotto il profilo della sempre più massiccia infiltrazione malavitosa, sia sotto quello degli effetti patrimoniali sulle famiglie italiane e, più in generale, sulle categorie sociali più deboli;
a voler impartire all'AAMS apposite direttive volte a non dar luogo alla determinazione di giochi di nuova ideazione, conferendo in tal modo carattere di prevalenza normativa alla ratio legis dell'art. 1, commi 70 e 75 della legge di stabilità per il 2011, sottesa all'intento di contrastare i fenomeni di ludopatia connessi al gioco compulsivo, anche al fine di frenare eventuali forme occulte e truffaldine di prelievo fiscale indiretto;
a recuperare integralmente le somme a vario titolo non corrisposte da operatori che, in passato, abbiano fatto utilizzo di meccanismi di gioco non censito, rafforzando a tal fine anche il quadro normativo di contrasto a tali fenomeni.
(1-00445) (testo 2) (29 giugno 2011)
Approvata
LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA. - Il Senato,
premesso che:
in data 17 novembre 2010, la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere ha approvato, all'unanimità, una Relazione sui profili del riciclaggio connessi al gioco lecito e illecito (Doc. XXIII, n. 3). Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o), della legge 4 agosto 2008, n. 132, tale relazione è stata comunicata alla Presidenza della Camera dei deputati ed alla Presidenza del Senato della Repubblica, con lettera di trasmissione in cui è segnalato come nel corso della discussione in Commissione sia emersa forte preoccupazione per il crescente ricorso, in particolare da parte dei giovani e delle categorie sociali più deboli, al gioco lecito e illecito, ed è stata pertanto condivisa l'esigenza di formulare delle proposte normative con le quali contrastare un fenomeno che desta grande allarme sociale, anche per la crescente presenza della criminalità organizzata;
segnatamente, in detta Relazione emerge chiaramente come il settore del gioco lecito ed illecito costituisca un facile veicolo di infiltrazione malavitosa. Il riciclaggio e l'usura sono le tipologie criminose più frequentemente collegate alla gestione del settore da parte del crimine organizzato. Nel corso del solo anno 2010 vi sono state oltre 30 indagini dell'autorità giudiziaria in materia di gioco, direttamente riferibili alla criminalità organizzata (a Siracusa, Napoli, Agrigento, Palermo, Reggio Calabria, Catanzaro, Enna, Avellino, Siena, Firenze, Arezzo, La Spezia, Padova, Milano, Salerno, Lecce, Imperia, Caserta, L'Aquila);
significativo - a vario titolo - appare un passaggio della citata Relazione sui profili del riciclaggio connessi al gioco lecito e illecito, in cui, citando gli atti della Commissione di indagine per la verifica della regolarità e della trasparenza delle procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ad apparecchiature e congegni da divertimento ed intrattenimento, e per l'analisi del funzionamento dei meccanismi, anche tecnologici, volti a garantire la regolarità dei giochi, si scrive: «Con riferimento a questo problema, si fa presente che, con nota n. 2005/4713 del 25.10.05, indirizzata ad uno dei concessionari, ''Atlantis World Group of Companies'', l'AAMS comunicava che: ''a far data dal 1.11.05, ogni apparecchio dotato di nulla osta per la messa in esercizio e non ancora collegato alla rete telematica dovrà essere obbligatoriamente collocato in magazzino''; ''il cambio di ubicazione di cui trattasi, da effettuarsi secondo le vigenti procedure amministrative, costituirà condizione essenziale per il mantenimento del summenzionato nulla osta, relativamente a ciascun apparecchio non ancora collegato''. Con questa nota, di fatto, sembrerebbero ''regolarizzate'' le collocazioni in ''magazzino'' di apparecchi (...) del citato concessionario. Risulta al sistema centrale di SOGEI che il suddetto concessionario avrebbe 2collocato'' in un esercizio pubblico in Sicilia circa 27.000 apparecchi (tutti insieme, alla stessa data), creando, di fatto, un vero e proprio magazzino ''virtuale''» La suddetta Commissione di indagine stimava gli apparecchi illegali in pari numero rispetto a quelli risultanti «ufficialmente attivati»;
nel 2006, secondo l'Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato (AAMS), la «raccolta del gioco» era stata pari a 15,4 miliardi. Nel 2009, sempre secondo l'AAMS la «raccolta del gioco» è stata pari a 53,773 miliardi. Si è avuto, quindi, un aumento di quasi il 400 per cento in tre anni, concentrato, prevalentemente nel settore delle videolotteries e delle newslots. Tali cifre devono essere valutate, tuttavia, tenendo conto del fenomeno degli illeciti della raccolta effettiva del gioco, i quali hanno assunto dimensioni macroscopiche e sono oggetto di un rilevantissimo contenzioso tra operatori ed erario statale;
- l'AAMS - con comunicato stampa del 3 febbraio 2011 - ha reso noto che si conferma, anche per l'anno 2010, il trend positivo di crescita del mercato dei giochi pubblici, con una raccolta di oltre 61,4 miliardi di euro (pari a quasi il 4 per cento del Prodotto interno lordo nazionale) e un incremento, rispetto al 2009, del 13 per cento. Dal medesimo comunicato si apprende altresì che un contributo significativo al miglioramento dei risultati è derivato [anche] da una politica di ammodernamento costante dei prodotti di gioco attraverso l'offerta di un palinsesto sempre più completo per il settore delle scommesse e l'introduzione di una nuova tipologia di apparecchi da gioco, cosiddette videolotteries. Appare dunque, in tutta la sua evidenza, come la cifra pro capite delle giocate sia enorme;
occorre, pertanto, senza indugio alcuno, arrestare tale deriva di succulenta occasione di business per la criminalità organizzata, connessa all'effetto depressivo dell'economia causato dalla contaminazione criminale, oltre ai danni ingentissimi inferti all'erario ed ai patrimoni delle famiglie italiane;
come esplicitato nella Relazione della Commissione parlamentare Antimafia, il settore del gioco costituisce il punto di incontro di plurime, gravi distorsioni dell'assetto socio-economico quali, in particolare, l'esposizione dei redditi degli italiani a rischio di erosione; l'interesse del crimine organizzato; la vocazione truffaldina di taluni concessionari che operano, sovente, in regime di quasi monopolio; il germe di altri fenomeni criminali come usura, estorsione, riciclaggio; infine, la sottrazione di ingenti risorse destinate all'erario. Peraltro, nei periodi di crisi economica si denota ancor più tale fenomeno degenerativo, in quanto, nella impossibilità di un aumento della tassazione, si accentua il ricorso ad incentivazioni della malattia del gioco, un meccanismo che, quanto più cresce, tanto più è destinato a favorire forme occulte di prelievo dalle tasche dei cittadini, mascherando tale prelievo con l'ammiccante definizione di gioco, divertimento e intrattenimento;
considerato inoltre che:
l'art. 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità per l'anno 2011), ha lodevolmente previsto che: «con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Ministero della salute sono adottate (...) linee d'azione per la prevenzione, il contrasto ed il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo»;
tuttavia, l'articolo 1, comma 75, della medesima legge dispone che «Anche per aggiornare l'attuale palinsesto dei giochi, con decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono introdotte e disciplinate nuove tipologie di giochi e, ove necessario, conseguentemente avviate le procedure amministrative occorrenti al loro affidamento in concessione». Pertanto, al netto di una positiva, ancorché meramente intenzionale dichiarazione di intenti, l'ordinamento - nell'ambito della stessa disposizione normativa - incalza l'AAMS all'introduzione di nuove tipologie ludiche. L'irragionevolezza normativa nel contrasto ai fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo attraverso la determinazione di nuove tipologie di giochi si manifesta in tutta la sua immane evidenza;
valutato inoltre che:
in data 15 dicembre 2010, in sede di esame dell'A.S. 2479 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza) è stato accolto dal Governo un ordine del giorno che impegna l'Esecutivo a contrastare il gioco illecito, connesso ai relativi profili inerenti alla ludopatia da dipendenza dal gioco compulsivo. Occorre, a tal riguardo, stigmatizzare con forza la totale e palese mancata attuazione di tale atto di indirizzo da parte del Governo, in considerazione della assenza di determinati e specifici provvedimenti in tal senso, oltre che della mancata definizione di concreti indirizzi di azione;
all'opposto, dal portale Internet dell'Agenzia Giornalistica Concorsi e Scommesse si apprende, in data 27 maggio 2011, che «Salgono a 21.881 le Videolotterie - gli apparecchi da intrattenimento di ultima generazione - attualmente installate su tutto il territorio italiano. In meno di dieci giorni sono aumentate di 577 unità, rappresentando ormai il 38,3% della rete a regime delle Vlt che sarà di circa 57 mila macchine. Nei primi 4 mesi del 2011 le Videolottery hanno raccolto quasi 3,2 miliardi di euro, vale a dire circa 26,5 milioni di euro ogni giorno. Cresce anche il numero delle newslot autorizzate: al momento gli apparecchi con regolari nulla osta sono 383.008, ma le macchine in esercizio sono 342.311. Numeri straordinari anche per le newslot: nel primo quadrimestre hanno raccolto quasi 10,2 miliardi. Il solo comparto dell'intrattenimento automatico nei primi quattro mesi dell'anno vale il 55,7% della raccolta totale di tutti giochi»,
impegna il Governo:
ad attivarsi, per quanto di competenza, per promuovere, in tempi rapidi, l'esame dell'A.S. 2484 (Modifica all'articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente la disciplina delle concessioni e delle licenze in materia di giochi e scommesse) che testualmente ricalca la proposta legislativa contenuta nella Relazione della Commissione parlamentare antimafia approvata, all'unanimità, in data 17 novembre 2010;
a contrastare, anche con iniziative di carattere normativo ed amministrativo, il settore del gioco illecito, considerando il grande allarme sociale del fenomeno sia sotto il profilo della sempre più massiccia infiltrazione malavitosa, sia sotto quello degli effetti patrimoniali sulle famiglie italiane e, più in generale, sulle categorie sociali più deboli;
a voler impartire all'AAMS apposite direttive volte a disincentivare la determinazione di giochi di nuova ideazione, conferendo in tal modo carattere di prevalenza normativa alla ratio legis dell'art. 1, commi 70 e 75 della legge di stabilità per il 2011, sottesa all'intento di contrastare i fenomeni di ludopatia connessi al gioco compulsivo, anche al fine di frenare eventuali forme occulte e truffaldine di prelievo fiscale indiretto;
a recuperare le somme a vario titolo non corrisposte da operatori che, in passato, abbiano fatto utilizzo di meccanismi di gioco non censito, rafforzando a tal fine anche il quadro normativo di contrasto a tali fenomeni .