LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 2.3, innanzitutto, contiene un opportuno suggerimento al Governo. In particolare, quanto disposto al comma 1, dell'articolo 2, del provvedimento oggi in esame, e cioè il concetto per il quale la trasparenza dell'attività amministrativa costituisce livello essenziale, è in verità già previsto dall'articolo 4 della legge n. 15 del 2009, la cosiddetta legge Brunetta, per cui non c'è nulla di nuovo.
Allora, noi suggeriamo che al comma 1, là ddove si parla di un qualcosa che è già disciplinato da una legge vigente nel nostro ordinamento, si faccia riferimento al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 150 del 2009. Diversamente, sembrerebbe l'inserimento di un principio senza continuità con una legge già operante. Non è un rilievo da poco, sottosegretario Augello: è come se oggi noi inventassimo un qualcosa di nuovo, laddove l'emendamento in titolo mira a dare continuità rispetto ai provvedimenti esistenti.
Per quanto riguarda l'emendamento 2.500, proprio perché crediamo fortemente nel principio della trasparenza, riteniamo che le disposizioni sulla trasparenza debbano applicarsi anche ai procedimenti posti in essere nell'ambito di normative emergenziali derogatorie rispetto alla disciplina generale. Con questo intendiamo dire che è necessario includere anche i grandi eventi, che sarebbero esenti da questo principio di trasparenza: un conto sono le situazioni emergenziali, per le quali la necessità di intervenire immediatamente non consente di attenersi a tali procedure, ma quando si tratta di organizzare grandi eventi, non si capisce per quale motivo i relativi interventi non debbano essere disciplinati dalle regole sulla trasparenza.
L'emendamento 2.12 pone un problema di fondo che deve essere affrontato. Fermo restando, infatti, che siamo tutti quanti d'accordo con la necessità di trasparenza, essendo questa il primo strumento di un efficace contrasto alla corruzione, i cittadini hanno diritto all'accesso agli atti che riguardano i propri interessi e quindi a poter seguire le proprie pratiche. Alla luce di ciò, come è possibile che al comma 5, nel momento in cui si afferma il principio della trasparenza, poi si dica che le amministrazioni «possono» rendere accessibili in ogni momento agli interessati le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano? L'uso del verbo potere vanifica il valore della norma: infatti, se il principio è quello della trasparenza, è necessario che il «possono» sia sostituito con un «debbono», e ciò perché, se inserisco il criterio discrezionale, senza nemmeno specificarlo, affermo il principio, ma soprattutto affermo una delega generalizzata, senza alcuna specificazione.
Se è la trasparenza il principio cui si ispira il provvedimento (e noi siamo d'accordo), le amministrazioni devono rendere accessibili in ogni momento agli interessati «le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano». Non capisco perché viene detto, invece, che le amministrazioni «possano». Vorrei sapere perché si afferma un principio e poi si nega ai cittadini interessati a quel procedimento la possibilità di avervi accesso. Poiché non se ne comprende la ragione, abbiamo presentato tale emendamento. (Applausi del senatore Pedica).