AUGELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il Governo invita a ritirare l'emendamento 2.200/1 e tutti gli altri simili che incontreremo successivamente, altrimenti il parere è contrario. Incontreremo infatti, all'articolo 6, un emendamento del senatore Malan che ci risparmia di inserire questa dizione relativa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano in tutti gli articoli in cui compare. Quindi, invito a ritirare tale emendamento perché, nella sostanza, è accolta appunto dall'emendamento 6.0.2.
Il parere è contrario all'emendamento 2.200/2, perché la materia del segreto d'ufficio è già disciplinata all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 e la tutela dei dati personali è un limite che è già presente nel nostro ordinamento, e quindi risponde già ad aspetti di tutela della persona che sono già bilanciati anche con le esigenze di trasparenza. Quindi, il Governo non ritiene necessario accogliere questa ulteriore specifica.
Il parere è parimenti contrario all'emendamento 2.200/3, semplicemente perché la pubblicazione delle retribuzioni è già prevista dall'articolo 21 della legge n. 69 del 2009 e da un successivo decreto legislativo.
Esprimo quindi parere favorevole sull'emendamento 2.200 del senatore Malan e parere contrario, oppure un invito al ritiro, per quanto riguarda l'emendamento 2.2 del senatore Zanetta, per le stesse ragioni che abbiamo detto sopra: si tratta sempre di emendamenti relativi alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano.
Per quanto riguarda l'emendamento 2.3, sia per le modifiche di cui al comma 1 che al comma 6, il parere è favorevole.
Con l'emendamento 2.250 i colleghi presentatori propongono semplicemente di aggiungere, al comma 1 dell'articolo 2, dopo la parola «criteri», la parola «oggettivi»; magari la formulazione è un po' pleonastica, ma comunque il parere è favorevole.
Il parere del Governo è poi contrario all'emendamento 2.251, perché il concetto di semplicità è già espresso nell'articolo in cui si propone di inserire la parola «comprensione»: credo quindi che tale formulazione sia davvero ridondante.
Dell'emendamento 2.4 si chiede il ritiro; diversamente il parere è contrario, in quanto è assorbito dall'emendamento 6.0.2.
Sull'emendamento 2.252 vi è lo stesso problema, e quindi il parere è contrario.
Per quanto attiene all'emendamento 2.5, nell'articolo è già ricompresa questa definizione e non opera eccezioni e non riesce comunque a superare le deroghe che ci sarebbero da parte delle ordinanze della Protezione civile. Quindi sostanzialmente l'emendamento è ritenuto inutile ed il parere è contrario.
Circa l'emendamento 2.6...
PRESIDENTE. Sottosegretario Augello, è stato trasformato nell'emendamento 2.500 che si trova nel fascicolo annesso, su cui poi esprimerà i pareri.
AUGELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il parere è contrario sull'emendamento 2.7, ma anche sull'emendamento 2.8, per le stesse ragioni per cui esprimiamo parere contrario sull'emendamento 2.5.
Il parere è favorevole sull'emendamento 2.253.
Sull'emendamento 2.9 il parere è contrario perché la norma sarà obbligatoria dall'entrata in vigore della legge. Il parere è contrario anche sull'emendamento 2.10 sostanzialmente per lo stesso motivo.
Sull'emendamento 2.11 è stato espresso parere contrario dalla 5a Commissione ex articolo 81 della Costituzione, come anche sugli emendamenti 2.254 e 2.12.
Sull'emendamento 2.13 il parere è contrario, in quanto viene assorbito da un altro emendamento, che prevede l'adozione di appositi decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri.
L'emendamento 2.14 è improponibile.
Per quanto riguarda l'emendamento 2.255, anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un emendamento che nella sostanza rafforza la norma attualmente esistente, e quindi il parere è favorevole.
Sull'emendamento 2.0.251/1 il parere è contrario. La ragione di tale contrarietà è dovuta al fatto che si tratta di un emendamento che, pur animato da buone intenzioni, finirebbe per creare eccessive complicazioni nella gestione della banca dati con informazioni contenute nelle relazioni che non verrebbero poi gestite in via informatica.
L'emendamento 2.0.251/2 è improponibile.
L'emendamento 2.0.251 è stato riformulato e si trova sul fascicolo annesso.
PRESIDENTE. Senatore Augello, lei dovrebbe andare a pagina 38 ed esprimere il parere ad iniziare dall'emendamento 2.0.252/1.
AUGELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere contrario su tale emendamento perché l'estensione della tutela al dipendente del settore privato è un argomento delicato che non si può affrontare sbrigativamente con questo articolo aggiuntivo. (Brusìo. Richiami del Presidente). Tra l'altro bisognerebbe cautelarsi dalle distorsioni.
PRESIDENTE. Colleghi, il senatore Augello sta svolgendo nella discussione il compito di rappresentante del Governo seriamente, cercando di spiegare la sua contrarietà agli emendamenti e non limitandosi a dire di essere contrario: lo vogliamo agevolare o no? (Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Viespoli).
AUGELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. La ringrazio, signor Presidente, per questo suo riconoscimento del tentativo di guadagnarsi l'indennità. Come dicevo, è un elemento che si potrebbe prestare a distorsioni se semplificato in un unico articolo. In linea di principio il Governo avrebbe potuto prendere in esame una disciplina più articolata. Non è comunque il caso di esaurire in un solo articolo e con questa formulazione, non condivisa nemmeno dal Ministero del lavoro, tale tematica, e pertanto il parere è contrario.
Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 2.0.252/2, perché, pur rispondendo a buone intenzioni, l'emendamento rende eccessivamente generici i presupposti della tutela, nonché sugli emendamenti 2.0252/3 e 2.0.252/4.
Per quanto riguarda l'emendamento 2.0.252/5 la norma disciplina un'indagine amministrativa e non penale. L'emendamento pertanto è superfluo, dal punto di vista del Governo, perché la norma non intende modificare quanto è già previsto dal codice di procedura penale. Invito pertanto i presentatori a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario.
Sull'emendamento 2.0.252/6 il parere del Governo è contrario trattandosi di alcune precisazioni relative ai diritti del segnalato all'accesso. Anche in Commissione è stato rilevato che l'emendamento è inutile in quanto l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati personali non determina la possibilità di conoscere l'identità del segnalante. Si tratta comunque di considerazioni che riguardano non una valutazione negativa dell'intenzione ma la rappresentazione della stessa.
Esprimo parere contrario anche sugli emendamenti 2.0.252/7 e 2.0.252/8. Il parere del Governo è invece favorevole sull'emendamento 2.0.252.
L'emendamento 2.0.4 è improponibile. Sugli emendamenti 2.0.5, 2.0.6 e 2.500 esprimo parere contrario, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 2.0.251 (testo 2).
Il parere è contrario sull'emendamento 2.0.500, perché reca una proposta molto articolata che cancella anche lo spoils system e non corrisponde all'indirizzo che abbiamo dato complessivamente alla proposta.
Gli emendamenti 2.0.2 (testo corretto) e 2.0.250 (testo corretto) sono improponibili.