al momento della trasformazione delle federazioni sportive in associazioni con personalità giuridica di diritto privato, l'articolo 18 del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242 (recante il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI) ha mantenuto la "natura giuridica" pubblica dell'Automobile club d'Italia e in sede di ulteriore riordino delle funzioni del CONI, l'articolo 2 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, ha confermato la natura giuridica pubblica dell'ACI, quale federazione sportiva nazionale la cui attività poteva continuare a svolgersi "secondo i rispettivi ordinamenti";
l'ACI è un ente pubblico non economico a base federativa. Nel tempo gli sono stati attribuiti o delegati compiti dallo Stato. L'ACI gestisce, infatti, attraverso propri uffici provinciali per conto dello Stato il servizio del Pubblico registro automobilistico (PRA), che registra e certifica la proprietà dei veicoli. In base a convenzioni con 9 Regioni e 2 Province autonome, inoltre, ACI riscuote e controlla le tasse automobilistiche e a tale fine gestisce anche sportelli virtuali per il pagamento delle tasse automobilistiche attraverso il telefono (telebollo e bolloIVR), Internet (bollonet) e i cellulari (bolloSMS e bolloWAP). Soci ACI sono i 106 Automobile club provinciali (ACP), enti associativi a ciascuno dei quali sono iscritti tutti i "soci ACI" della provincia con varie formule, ciascuna delle quali prevede la fruizione di un insieme di servizi, che l'ACI fornisce anche attraverso un vasto gruppo di società controllate, operanti in una varietà di settori economici. I soci di ciascun ACP possono partecipare all'elezione periodica del consiglio direttivo dell'ACP di appartenenza. Sono poi i presidenti degli ACP, insieme ai rappresentanti di alcune istituzioni pubbliche, che concorrono alla composizione degli organi dell'ACI;
in ragione delle peculiari funzioni pubbliche dell'ente, la norma di salvaguardia dell'art. 2 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, conferma la natura giuridica pubblica dell'ACI ai soli fini di escluderlo da tutte le disposizioni collegate con la nuova configurazione delle federazioni sportive come "associazioni con personalità giuridica di diritto privato". Ma ciò non comporta un'assoluta esclusione dai principi portanti della riforma, i quali devono essere applicati anche all'ACI se ed in quanto compatibili con la particolare struttura organizzativa dell'ente. Non appaiono incompatibili in particolare l'approvazione dello statuto nelle parti che disciplinano l'attività di federazione sportiva; l'approvazione dei regolamenti interni relativamente al rispetto dei principi fondamentali, deliberazione dei criteri generali in materia di formazione dei bilanci preventivi o di effettuazione dei controlli ispettivi;
il TAR del Lazio con sentenza n. 10838/2006 ha riconosciuto la situazione di evidente illegittimità in cui si trova, ormai da lungo tempo, l'ACI. La sentenza è rimasta non incisa dal Consiglio di Stato (Sez. VI, R.G. 8913/06), che con ordinanza n. 6019/06 del 14 novembre 2006, ha respinto l'istanza cautelare presentata con il ricorso in appello da parte dell'ACI;
con la predetta sentenza il TAR ha affermato che lo statuto ACI, del tutto singolarmente, riserva all'attività sportiva solo un generico richiamo alle attività di federazione dell'ACI senza porre alcuna disciplina, nemmeno di principio. La peculiarità della posizione dell'ACI, quale ente pubblico "esclusivo rappresentante dell'automobilismo italiano presso la FIA" non implica né un'assoluta e totale arbitrarietà del potere di autoorganizzazione dell'ACI, né la sua estraneità all'intero universo sportivo nazionale che fa capo al CONI; ma comporta che il regime giuridico sia differente a seconda dell'attività espletata dall'ente;
relativamente alla posizione dell'ACI quale federazione sportiva nazionale riconosciuta dal CONI, e per ciò che concerne i diritti fondamentali e gli obblighi dei cittadini con tessera sportiva, il giudice amministrativo ha rilevato che la disciplina va necessariamente individuata nelle leggi nazionali che regolano lo sport e nelle direttive del CONI. In conseguenza di ciò, l'ACI, successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 242 del 1999 e successive modifiche di cui al decreto legislativo n. 15 del 2004, era tenuta al necessario aggiornamento del proprio statuto ai principi generali della predetta normativa;
sotto altro profilo, inoltre, con palese illegittimità, né nell'assemblea, né nel consiglio generale, né nel comitato esecutivo, né negli organi direttivi della federazione sportiva ACI è garantita la presenza percentuale dei rappresentanti dei titolari delle cosiddette tessere sportive ACI. In conseguenza del sopravvenire delle predette normative dovevano quindi essere aggiornate le disposizioni dello statuto ACI e del regolamento della Commissione sportiva automobilistica italiana (CSAI) che violano nello specifico il principio della democraticità interna di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, ai sensi del quale: "Negli organi direttivi nazionali deve essere garantita la presenza, in misura non inferiore al 30 per cento del totale dei loro componenti, di atleti e dei tecnici sportivi dilettanti e professionisti, in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio alla federazione o disciplina sportiva interessata, in possesso dei requisiti stabiliti dagli statuti delle singole federazioni e discipline associate". Analoghe prescrizioni sono del resto previste anche dallo statuto del Coni (in particolare gli artt. 6 luglio 1921 del nuovo statuto adottato dal Consiglio nazionale del CONI il 26 febbraio 2008) cui le singole federazioni devono adeguarsi e che impongono la rappresentanza percentuale di atleti e tecnici nel consiglio nazionale che nomina il presidente, nonché nella giunta nazionale ai fini del riconoscimento e della conferma delle federazioni nazionali;
tale assetto finisce per inficiare anche la nomina del Presidente ACI, il quale - pur essendo statutariamente anche il Presidente federale - è invece designato dall'assemblea dell'Automobile club d'Italia, che non contempla affatto la partecipazione dei conduttori, dei concorrenti, dei titolari delle scuderie, dei tecnici sportivi, escludendo quindi dalla vita associativa un notevole e qualificato numero di praticanti. La sentenza del TAR ha affermato chiaramente che "il diritto alla partecipazione dei titolari delle licenze sportive non può essere confinato nell'ambito della CSAI, ma dovrebbe essere garantito con riferimento a tutti i momenti della vita della federazione sportiva nazionale automobilistica-ACI, attraverso la quota garantita nel Consiglio Generale e nel Comitato Esecutivo";
in seguito alla sentenza, in asserita conformazione alla stessa, l'Assemblea generale ACI in data 24 novembre 2006 ha adottato modifiche statutarie che tuttavia non hanno aggiornato la composizione degli organi direttivi (consiglio generale e comitato esecutivo) secondo l'ordine dato dal giudice amministrativo con la predetta sentenza 10838/2006 e finalizzato a consentire la partecipazione dei praticanti lo sport automobilistico, associazioni, atleti, tecnici, a tutti i momenti della vita democratica della federazione sportiva ACI;
già nel corso della XV Legislatura sono stati presentati presso la Camera dei deputati numerosi atti di sindacato ispettivo volti a denunciare l'intollerabile ed illegittima situazione in cui versa a tutt'oggi l'ACI nonché ad evidenziare quanto esso sia retto da un modello di gestione antidemocratica non conforme alla disciplina sportiva che regola la partecipazione alla vita federale delle categorie sportive riconosciute dalle leggi nazionali e dalle norme del CONI;
tenuto conto che lo statuto ACI non è dunque conforme alle disposizioni di legge e alle norme dettate dal CONI, pare inevitabile ritenere che il CONI non abbia svolto le proprie funzioni istituzionali di controllo sulla regolarità della gestione delle attività sportive dell'automobilismo, violando le rigorose disposizioni di legge e del proprio statuto;
risulta agli interroganti che l'amministrazione vigilante ha tuttora in corso di esame modifiche dello statuto ACI da approvare, per cui vi sarebbero i margini per intervenire definitivamente e far applicare le disposizioni legislative, le norme dell'ordinamento sportivo e le vigenti statuizioni del TAR Lazio che incidono sul medesimo atto costitutivo;
considerato che:
nel corso del 2010 l'ACI è stato al centro di una serie di vicende molto poco chiare in termini di gestione. L'ACI Milano ha dominato per mesi le cronache peggiori: il rinnovo delle cariche in sede di consiglio di amministrazione è avvenuto ormai da tempo e da quel momento - stando a quanto si apprende da organi di stampa - intrighi, sospetti, indagini e colpi di scena sono diventati più importanti della situazione finanziaria dell'associazione. L'avanzo di circa due anni e mezzo fa era pari a 800.000 euro, ma poi i segni negativi si sono susseguiti in serie: 30 milioni in meno nel 2009, 34 nel 2010 e si prevedono altri 16 milioni persi quest'anno. I problemi vanno ricercati nella minore domanda di autovetture e delle conseguenti entrate per il club, ma anche gli scarsi utili delle società controllate hanno svolto un ruolo fondamentale. Il debito che è stato contratto non è altro che il risultato delle perdite delle varie sedi provinciali, denotando così una gestione tutt'altro che efficiente;
nel mese di ottobre 2010 il Presidente nazionale dell'ACI è finito al centro dell'inchiesta curata dai giornalisti della trasmissione televisiva «Report» a causa delle modalità che hanno portato alla formazione del nuovo consiglio direttivo di Milano e all'elezione dei relativi componenti, ma anche in ragione delle consulenze e del bilancio "in rosso" dello stesso ente e di alcune società controllate;
rilevato che:
con provvedimento n. 19946 dell'11 giugno 2009, di cui si è già fatto menzione nell'atto di sindacato ispettivo 4-05310, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha deliberato la chiusura del procedimento A396 avviato nei confronti di ACI senza accertare l'infrazione e rendendo obbligatori gli impegni da questa proposti ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287 del 1990;
in data 21 settembre 2009 ACI ha presentato la relazione di ottemperanza agli impegni, nella quale sono state illustrate le attività intraprese dalla stessa con riguardo a ciascuno degli aspetti oggetto di impegni. Non risultando ancora implementate alcune misure relative a modifiche statutarie e regolamentari, in data 27 novembre 2009 ACI ha fatto pervenire un'ulteriore memoria contenente tali modifiche;
tra le misure proposte e rese obbligatorie, in particolare, ACI si è impegnata a modificare l'articolo 17 del proprio statuto, eliminando il riferimento all'approvazione del regolamento CSAI da parte di ACI; nello specifico la modifica riguarda l'eliminazione di quanto previsto alla lettera n) dell'articolo 17 secondo cui "Il Consiglio Generale dell'ACI approva i regolamenti di cui agli articoli 25 e 26" che sarebbe stata approvata dall'assemblea di ACI con delibera del 26 ottobre 2009;
con segnalazione del 21 aprile 2011, ulteriormente integrata in data 29 aprile, la Federazione italiana karting (FIK) ha segnalato diverse condotte dell'ACI potenzialmente integranti le corrispondenti fattispecie di inottemperanza agli impegni, tra le quali l'avvenuta reintegra del testo originario dell'art. 17 dello statuto nella versione precedente al provvedimento n. 19946 dell'11 giugno 2009 e, a tal fine, ha depositato un estratto dello statuto medesimo. In data 4 maggio 2011, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha acquisito dal sito istituzionale di ACI la versione 2011 dello Statuto da cui effettivamente risulta la previsione dell'articolo 17, lettera n), ai sensi del quale "Il Consiglio Generale dell'ACI approva i regolamenti di cui agli articoli 25 e 26";
con provvedimento n. 22411 dell'11 maggio 2011 - pubblicato sul Bollettino settimanale dell'Autorità n. 19 del 30 maggio 2011 - l'Antitrust contesta all'Automobile club d'Italia la violazione di cui all'articolo 14-ter, comma 2, della legge n. 287 del 1990 per inottemperanza alla delibera dell'Autorità n. 19946 dell'11 giugno 2009;
questo ultimo dato conferma l'esistenza e la rilevanza di altre e diverse condotte illegittime perseguite dai vertici dell'ACI,
si chiede di sapere:
quali misure di competenza si intendano adottare al fine di sanare la gravissima situazione in cui versa lo sport automobilistico nazionale e se si ritenga ormai non più rinviabile il commissariamento dell'ACI al fine di ripristinare le necessarie condizioni di legalità nella gestione dell'ente;
se non si ritenga opportuno fornire le necessarie direttive, vigilando che il CONI provveda senza ulteriore indugio ad adottare i provvedimenti ad esso demandati ai sensi dell'articolo 22, comma 5, dello statuto , fino a conseguire il necessario rinnovo degli organi statutari della federazione sportiva ACI, la cui nuova composizione preveda la partecipazione democratica negli organi statutari, secondo le disposizioni dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999 e successive modificazioni, di tutte le categorie sportive riconosciute dalla legge e dall'ordinamento sportivo.
(4-05372)