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Legislatura 16Ş - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 565 del 09/06/2011


EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.1000

Il Governo

Ritirato

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art 2-bis.

        1. In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con la legge 3 agosto 2009, n. 116, sono individuate, in ambito nazionale, le funzioni di coordinamento e le funzioni di controllo sull'attività di contrasto al fenomeno corruttivo e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

        2. Le funzioni di coordinamento sono attribuite al Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        3. Il Comitato definisce le linee di indirizzo e di coordinamento delle strategie di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale avvalendosi del Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che opera quale Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2009, n. 116.

        4. II Dipartimento della funzione pubblica, sulla base degli indirizzi forniti dal Comitato di cui al comma 2, ha il compito di:

            a) collaborare con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti al fine di promuovere e mettere a punto definizioni, norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, programmi e progetti internazionali;

            b) predisporre e coordinare, sulla base dei piani delle pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 5, lettera a), il Piano nazionale anticorruzione;

            c) definire modelli standard delle informazioni ed i dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata.

        5. Le pubbliche amministrazioni centrali elaborano e trasmettono al Dipartimento di cui al comma 2:

            a) propri piani di azione che forniscono una valutazione del diverso livello di esposizione al rischio corruzione degli uffici;

            b) definiscono gli interventi organizzativi per presidiare il rischio di cui alla lettera a);

            c) specificano procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

        6. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'attività di contrasto al fenomeno corruttivo e dell'illegalità nella pubblica amministrazione sono attribuite alla Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

        7. La Commissione nomina un rappresentante abilitato a partecipare al Comitato e alle attività internazionali dell'Autorità nazionale anticorruzione di cui al comma 2.

        8. La Commissione acquisisce le informazioni e gli atti necessari ai fini delle attività di cui al comma 6, verifica l'effettiva applicazione e l'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 5, definendo in via preventiva i criteri per l'esercizio del controllo. Le pubbliche amministrazioni sono obbligate a fornire le informazioni e gli atti richiesti dalla Commissione entro il termine di trenta giorni, elevabile a sessanta quando siano motivate le ragioni del ritardo.

        9. La Commissione riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto al fenomeno corruttivo e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

        10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli organi competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del Comitato di cui al comma 2 in relazione all'incarico conferito non spettano compensi, indennità o rimborsi delle spese a qualsiasi titolo sostenute.».

2.0.251 testo2/1

ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA

Respinto

All'emendamento 2.0.251 (testo2), al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali l'incarico è stato conferito o autorizzato, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta del dipendente cui l'incarico è stato conferito o autorizzato e la rispondenza dei medesimi ai princìpi di buon andamento dell'amministrazione».

2.0.251 testo2/2

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI, DELLA MONICA

V. testo 2

All'emendamento 2.0.251 (testo2), dopo il comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti:

        «1-bis. I titolari di cariche di governo, entro trenta giorni dalla data di assunzione della carica, devono dichiarare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di casi di conflitto di interessi tra la carica di governo ricoperta e ogni interesse economico privato astrattamente idoneo a condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ricoperte.

        1-ter. Sussiste in particolare conflitto di interessi nei casi di posizioni dominanti nella proprietà di imprese che producono informazione a diffusione nazionale, regionale o interregionale.

        1-quater. Il conflitto di interessi sussiste anche nei casi in cui l'interesse economico privato sia del coniuge non legalmente separato ovvero di parenti o affiini entro il secondo grado ovvero di persona stabilmente convivente con il titolare della carica di governo.

        1-quinquies. Nel caso di conflitto d'interessi, anche sopravvenuto, accertato anche d'ufficio, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato invita il titolare della carica di governo ad eliminare entro trenta giorni il conflitto stesso. In mancanza o nel caso in cui l'Autorità accerti la persistenza del conflitto d'interessi, il titolare della carica di governo decade dalla carica stessa».

        Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Norme in materia di conflitto di interessi».

2.0.251 testo2/2 testo 2

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI, DELLA MONICA, VITA (*)

Respinto

All'emendamento 2.0.251 (testo2), dopo il comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti:

        «1-bis. I titolari di cariche di governo e tutti i pubblici amministratori, entro trenta giorni dalla data di assunzione della carica, devono dichiarare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di casi di conflitto di interessi tra la carica di governo o comunque pubblica ricoperta e ogni interesse economico privato astrattamente idoneo a condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ricoperte.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.0.251 (testo 2)

MALAN

Approvato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

        1. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.";

            b) il comma 11 è sostituito dal seguente:

        "11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.";

            c) al comma 12, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto".

            d) dopo il comma 16-bis è aggiunto il seguente:

        "16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni".

        2. Le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, non si applicano ai contratti sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.».

2.0.500 (già 1.0.250)

BRUNO, RUTELLI, BAIO, MILANA, MOLINARI, RUSSO, BALDASSARRI, GERMONTANI, VALDITARA, DE ANGELIS, CONTINI, DIGILIO

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Delega al Governo per nomine e incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione, remunerazione e incompatibilità dei funzionari pubblici)

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta. giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro per le riforme istituzionali. con il Ministro dell'interno, con il ministro della giustizia e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997) n. 281, e successive moditìcazioni e sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i proììli di carattere finanziario, uno o più decreti legislativi secondo i principi e i criteri della presente legge che prevedano:

            a) abolizione dello spoil system a tutti i livelli di governo, con la sola eccezione di una lista di ruoli apicali, di nomina politica, ristretta a pochissime posizioni;

            b) previsione di un periodo minimo e massimo di durata per gli incarichi dirigenziali e miglioramento dei meccanismi di valutazione per la conferma o la revoca degli stessi;

            c) redazione e pubblicazione a ogni livello dell'elenco dei posti di nomina pubblica, con indicazione dei requisiti professionali richiesti e nel rispetto del principio di corrispondenza tra concorso pubblico ed incarico pubblico; selezione da effettuare in base al merito tra candidati in possesso dei requisiti richiesti; espletamento dei bandi attraverso commissioni selezionatrici che inducomo persone estranee all'amministrazione e siano vincolate al rispetto di regole di motivazione e pubblicità della procedura; pubblicazione dei curriculum vitae dei vincitori;

            d) il personale degli uffici di diretta. collaborazione degli organi politici termina l'incarico allo scadere del mandato del referente, senza possibilità di assunzione o stabilizzazione in alcuna forma;

            e) fissazione, per ogni livello, di limiti onnicomprensivi della retribuzione dei funzionari pubblici, estesi anche al contratti a tempo, da rendere pubblici; obbligo di riversare all'amministrazione qualsiasi compenso percepIto da privati a qualunque titolo;

            f) regole di incompatibilità che vietino ai componenti di assemblee elettive e degli esecutivi di governo a tutti i livelli, l'assunzione di incarichi dirigenziali in enti, agenzie e imprese pubbliche ricadenti nella loro sfera di governo per tre anni dal termine della carica; ineleggibilità dei membri di autontà indipendenti in assemblee elettive per tre anni dopo la scadenza della carica;

            g) regole di incompatibilità e periodi di «raffreddamento» per l'inserimento nel settore privato, dopo la cessazione di incarichi pubblici che prevedono l'assegnazione di fondi o la regolazione di attività private;

            h) drastica restrizione dell'esercizio di funzioni arbitrali e di consulenza dei magistrati di ogni ordine e grado;

            i) istituire sistemi di trasparenza e pubblicità, basati sul confronto sistematico delle prestazioni di amministrazioni simili (benchmarking) sia della qualità dei servizi - puntualità, costi, grado di soddisftzione degli utenti, ecc. - che della qualità delle gestioni - risultati di bilancio, fissazione degli obiettivi di verifica della realizzazione per tutte le amministrazioni e le gestioni eh aziende pubbliche».

2.0.2 (testo corretto)

D'ALIA, DELLA MONICA, SERRA, BALDASSARRI, GERMONTANI, VALDITARA, DE ANGELIS, CONTINI, DIGILIO

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 10 si applicano ai titolari di rapporti di lavoro dipendente con amministrazioni pubbliche ed enti pubblici di ogni genere, comunque denominati, ed in particolare con:

            a) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

            b) le amministrazioni degli organi costituzionali;

            c) le autorità indipendenti;

            d) le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

            e) gli enti pubblici anche economici o di ricerca;

            f) le università;

            g) gli enti assoggettati al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259;

            h) la Banca d'Italia;

            i) la RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

        2. Il trattamento economico complessivo massimo dei soggetti di cui al comma 1 non può superare il trattamento economico complessivo lordo attribuito al primo Presidente della Corte di cassazione.

        3. L'individuazione del limite di cui al comma 2 è effettuata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Presidente della Corte dei conti, con atto ricognitivo che è efficace, ai fini di cui al comma 5, decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

        4. Ogni incremento del trattamento economico complessivo lordo attribuito al primo Presidente della Corte di cassazione è calcolato con le medesime modalità entro il 30 settembre di ogni anno: esso è opponibile, ai fini di cui al comma 5, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

        5. Il soggetto di cui al comma 1 che, decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione dell'atto ricognitivo di cui al comma 3, sia titolare di una retribuzione superiore all'importo di cui al comma 1, ai sensi del contratto di lavoro collettivo o individuale in vigore, conserva l'eccedenza come assegno ad personam, non suscettibile di incremento se non in occasione degli incrementi di cui al comma 4 e nella misura di questi.

        6. Il limite di cui al comma 2 può essere superato se concorrono tutte le seguenti condizioni:

            a) motivate esigenze di carattere eccezionale, attestate con autorizzazione singolarmente accordata per un periodo di tempo non superiore a tre anni:

                1) per le amministrazioni dello Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro un contingente massimo di venticinque unità nel triennio, corrispondenti alle posizioni di più elevato livello di responsabilità;

                2) per le restanti amministrazioni, enti od organismi di cui al comma 1, dall'organo di vertice, titolare della rappresentanza esterna, entro un contingente massimo di non oltre il 2 per cento delle posizioni apicali nel triennio, corrispondenti alle posizioni di più elevato livello di responsabilità;

            b) preventiva comunicazione dell'atto di cui alla lettera a) del presente comma alla Corte dei conti per il controllo di legittimità, ai sensi dell'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340. È fatta salva la competenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera n), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il requisito di cui alla presente lettera non si applica ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1;

            c) pubblicazione, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso il sito web dell'amministrazione, ente od organismo interessato, con modalità di accesso che individuino l'identità del richiedente; per le amministrazioni dello Stato, la pubblicazione è effettuata mediante conferimento nella banca dati informatica, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

        7. Il presidente della sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti accerta, prima della registrazione o della ricusazione del visto, l'avvenuta pubblicazione dell'incarico sul sito web dell'amministrazione, ente od organismo interessato. Il visto è comunque ricusato nel caso di mancata pubblicazione ai sensi della lettera c) del comma 6.

        8. In caso di violazione del limite di cui al comma 2 ovvero di una o più delle condizioni e delle modalità di cui al comma 6, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono responsabili in solido a titolo di danno erariale; la sanzione irrogabile non può superare una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita.

        9. Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono computati in modo cumulativo gli emolumenti comunque erogati all'interessato a carico del medesimo ente, amministrazione od organismo pubblico, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti nel corso dell'anno.

        10. Ai diplomatici di carriera il presente articolo si applica limitatamente agli emolumenti riferiti al periodo svolto nel territorio italiano.

        11. Le disposizioni di cui ai commi da 12 a 19 si applicano:

            a) ai titolari di qualsiasi incarico, caratterizzato da durata e continuità della prestazione, con una delle amministrazioni, ente od organismo di cui al comma 1;

            b) ai titolari di rapporto di lavoro autonomo con una delle amministrazioni, enti o organismi di cui al comma 1, il quale comporti il conferimento di consulenze, collaborazioni esterne, incarichi o mandati di qualsiasi natura, il cui svolgimento avvenga nel territorio italiano.

        12. Il complessivo trattamento economico che il soggetto di cui al comma 1 riceve a carico della finanza pubblica non può superare il limite di cui al comma 2.

        13. Si applicano i commi 3, 4 e 5.

        14. Se il superamento del limite di cui al comma 12 deriva dalla titolarità di uno o più incarichi, mandati e cariche di natura non privatistica, o da rapporti di lavoro di natura non privatistica con i soggetti di cui al comma 1 si procede alla decurtazione annuale del trattamento economico complessivo per una somma pari al 25 per cento della parte eccedente il limite di cui al comma 12. La decurtazione annuale cessa al raggiungimento del limite medesimo. Alla medesima decurtazione si procede anche nel caso in cui il superamento del limite sia determinato dal cumulo con emolumenti derivanti dai contratti di cui al comma 11. In caso di cumulo di più consulenze, incarichi o mandati, la decurtazione opera a partire dalla consulenza, incarico o mandato da ultimo conferito.

        15. L'amministratore responsabile del pagamento cura la pubblicazione, nel sito web dell'amministrazione, dell'ente o dell'organismo pubblico, degli elenchi dei destinatari del compenso di cui al comma 11, con i relativi provvedimenti di conferimento o stipula, completi della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

        16. In caso di violazione del limite di cui al comma 12 o delle prescrizioni di cui al comma 15, il dirigente che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono responsabili in solido a titolo di danno erariale; la sanzione irrogabile non può superare una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita.

        17. Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato con enti, amministrazioni od organismi pubblici anche economici, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo del medesimo ente, amministrazione od organismo, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza.

        18. Le disposizioni di cui ai commi da 11 a 19 si applicano anche alle attività di natura professionale e ai contratti d'opera con i soggetti di cui al comma 11, anche se aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza.

        19. Tutte le retribuzioni dirigenziali e i compensi per la conduzione di trasmissioni di qualunque genere presso la RAI - Radiotelevisione italiana Spa sono resi noti alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

        20. Le disposizioni di cui ai commi da 21 a 26 si applicano:

            a) ai compensi degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile:

                1) nelle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica, in cui azionista sia il Ministero dell'economia e delle finanze ovvero una delle amministrazioni, enti od organismi di cui al comma 1;

                2) nelle società controllate dalle o collegate alle società di cui al numero 1);

            b) ai titolari di qualsiasi incarico, caratterizzato da durata e continuità della prestazione, con una delle società di cui alla lettera a);

            c) ai titolari di rapporto di lavoro autonomo con una delle società di cui alla lettera a), il quale comporti il conferimento di consulenze, incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio italiano con i medesimi soggetti.

        21. Il complessivo trattamento economico che il soggetto di cui al comma 1 riceva a carico della finanza pubblica non può superare il limite di cui al comma 2. Si applicano i commi 3, 4 e 5.

        22. Se il superamento del limite di cui al comma 21 deriva dalla titolarità di uno o più incarichi, mandati e cariche di natura privatistica, o da rapporti di lavoro di natura privatistica con una delle amministrazioni, enti od organismi di cui al comma 1, si applica il comma 14 a partire dalla stipula di tutti i nuovi contratti e al rinnovo per scadenza di tutti i contratti in essere, che non possono in alcun caso essere prorogati oltre la scadenza prevista.

        23. Nella regolamentazione del rapporto contrattuale di cui al presente articolo sono vietate clausole contrattuali che, al momento della cessazione dall'incarico, prevedano, per i soggetti di cui al comma 20, benefici economici il cui valore sia superiore ad una annualità del compenso fisso accordato in pendenza di rapporto.

        24. Il dirigente della società responsabile del pagamento cura l'indicazione nominativa dei destinatari del compenso di cui al comma 20 e l'ammontare del compenso, attraverso il sito web della società, con modalità di accesso che individuino l'identità del richiedente.

        25. In caso di violazione del limite di cui al comma 21 o delle prescrizioni di cui al comma 24, il dirigente che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono responsabili in solido a titolo di danno erariale; la sanzione irrogabile non può superare una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita.

        26. Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato con le società di cui al comma 20, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo della medesima società, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza.

        27. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 28 a 35 si definisce "incarico":

            a) qualsiasi rapporto di lavoro autonomo con una delle amministrazioni, enti od organismi di cui al comma 1, il quale comporti il conferimento di consulenze, collaborazioni esterne, incarichi o mandati di qualsiasi natura;

            b) qualsiasi incarico, caratterizzato da durata e continuità della prestazione, conferito da una delle amministrazioni, ente od organismo di cui al comma 1.

        28. Negli enti locali disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il conferimento di uno degli incarichi di cui al comma 27 a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del medesimo testo unico.

        29. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, gli enti di cui al comma 28 fissano, in conformità a quanto stabilito dal comma 13, i limiti, i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi di cui al comma 27 a soggetti estranei all'amministrazione.

        30. Con il regolamento di cui al comma 29 è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di cui al comma 27.

        31. L'affidamento di incarichi di cui al comma 27, effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi dei commi 29 e 30, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

        32. Le disposizioni regolamentari emanate ai sensi dei commi 29 e 30 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti che, entro trenta giorni dalla ricezione, esprime parere obbligatorio ma non vincolante sulla legittimità e compatibilità finanziaria delle stesse.

        33. Fatta eccezione per le amministrazioni statali preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio e delle attività culturali e storico-artistiche e alla tutela della salute e della pubblica incolumità, in tutte le altre amministrazioni statali è consentito il conferimento o la prosecuzione di un incarico di cui al comma 27 con personale dipendente pubblico solo se esso rientra tra i contratti di consulenza e di durata continuativa indispensabili per assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali, indicati, unitamente agli speciali uffici o strutture, comunque denominati, presso i quali il rapporto si svolge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

        34. A decorrere dal trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 33, cessano tutti gli incarichi di cui al comma 27 conferiti a personale dipendente pubblico. Le relative funzioni sono demandate alle direzioni generali competenti per materia ovvero per vicinanza di materia. Il personale di ruolo dipendente dall'amministrazione statale è restituito a quella di appartenenza ovvero può chiedere di essere inquadrato, con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in uno degli uffici del Ministero o dell'amministrazione statale presso cui prestava servizio.

        35. Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso pubblicano nel proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

        36. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile.

        37. I contratti di assicurazione di cui al comma 36, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008.

        38. In caso di violazione del presente articolo, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.

        39. Le disposizioni dei commi da 1 a 26 costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

        40. Per l'osservanza delle disposizioni dei commi da 1 a 38 si applica il comma 128 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un rapporto di analisi e classificazione dell'insieme delle posizioni interessate, predisposto dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, presenta alle Camere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione sull'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 38.

        41. La Corte dei conti verifica l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo in sede di controllo successivo sulla gestione del bilancio ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. Restano salve le previsioni dell'articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

        42. I commi 127, 466, 593, 725, 726, 727, 728 e 730 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

        43. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i commi da 43 a 59 sono abrogati.

        44. All'articolo 1 comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, le parole: "all'articolo 3, comma 44 della legge 24 dicembre 2007, n. 244" sono soppresse».

2.0.250 (testo corretto)

VIESPOLI, POLI BORTONE, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA

Improponibile

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Limiti alle retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)

        1. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 10 si applicano ai titolari di rapporti di lavoro dipendente con amministrazioni pubbliche ed enti pubblici di ogni genere, comunque denominati, ed in particolare con:

            a) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

            b) le amministrazioni degli organi costituzionali;

            c) le autorità indipendenti;

            d) le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

            e) gli enti pubblici anche economici o di ricerca;

            f) le università;

            g) gli enti assoggettati al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259;

            h) la Banca d'Italia;

            i) la RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

        2. Il trattamento economico complessivo massimo dei soggetti di cui al comma 1 non può superare il trattamento economico complessivo lordo attribuito al primo Presidente della Corte di cassazione.

        3. L'individuazione del limite di cui al comma 2 è effettuata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Presidente della Corte dei conti, con atto ricognitivo che è efficace, ai fini di cui al comma 5, decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

        4. Ogni incremento del trattamento economico complessivo lordo attribuito al primo Presidente della Corte di cassazione è calcolato con le medesime modalità entro il 30 settembre di ogni anno: esso è opponibile, ai fini di cui al comma 5, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

        5. Il soggetto di cui al comma 1 che, decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione dell'atto ricognitivo di cui al comma 3, sia titolare di una retribuzione superiore all'importo di cui al comma 1, ai sensi del contratto di lavoro collettivo o individuale in vigore, conserva l'eccedenza come assegno ad personam, non suscettibile di incremento se non in occasione degli incrementi di cui al comma 4 e nella misura di questi.

        6. Il limite di cui al comma 2 può essere superato se concorrono tutte le seguenti condizioni:

            a) motivate esigenze di carattere eccezionale, attestate con autorizzazione singolarmente accordata per un periodo di tempo non superiore a tre anni:

                1) per le amministrazioni dello Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro un contingente massimo di venticinque unità nel triennio, corrispondenti alle posizioni di più elevato livello di responsabilità;

                2) per le restanti amministrazioni, enti od organismi di cui al comma 1, dall'organo di vertice, titolare della rappresentanza esterna, entro un contingente massimo di non oltre il 2 per cento delle posizioni apicali nel triennio, corrispondenti alle posizioni di più elevato livello di responsabilità;

            b) preventiva comunicazione dell'atto di cui alla lettera a) del presente comma alla Corte dei conti per il controllo di legittimità, ai sensi dell'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340. È fatta salva la competenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera n), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il requisito di cui alla presente lettera non si applica ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1;

            c) pubblicazione, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso il sito web dell'amministrazione, ente od organismo interessato, con modalità di accesso che individuino l'identità del richiedente; per le amministrazioni dello Stato, la pubblicazione è effettuata mediante conferimento nella banca dati informatica, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

        7. Il presidente della sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti accerta, prima della registrazione o della ricusazione del visto, l'avvenuta pubblicazione dell'incarico sul sito web dell'amministrazione, ente od organismo interessato. Il visto è comunque ricusato nel caso di mancata pubblicazione ai sensi della lettera c) del comma 6.

        8. In caso di violazione del limite di cui al comma 2 ovvero di una o più delle condizioni e delle modalità di cui al comma 6, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono responsabili in solido a titolo di danno erariale; la sanzione irrogabile non può superare una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita.

        9. Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono computati in modo cumulativo gli emolumenti comunque erogati all'interessato a carico del medesimo ente, amministrazione od organismo pubblico, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti nel corso dell'anno.

        10. Ai diplomatici di carriera il presente articolo si applica limitatamente agli emolumenti riferiti al periodo svolto nel territorio italiano.

        11. Le disposizioni di cui ai commi da 12 a 19 si applicano:

            a) ai titolari di qualsiasi incarico, caratterizzato da durata e continuità della prestazione, con una delle amministrazioni, ente od organismo di cui al comma 1;

            b) ai titolari di rapporto di lavoro autonomo con una delle amministrazioni, enti o organismi di cui al comma 1, il quale comporti il conferimento di consulenze, collaborazioni esterne, incarichi o mandati di qualsiasi natura, il cui svolgimento avvenga nel territorio italiano.

        12. Il complessivo trattamento economico che il soggetto di cui al comma 1 riceve a carico della finanza pubblica non può superare il limite di cui al comma 2.

        13. Si applicano i commi 3, 4 e 5.

        14. Se il superamento del limite di cui al comma 12 deriva dalla titolarità di uno o più incarichi, mandati e cariche di natura non privatistica, o da rapporti di lavoro di natura non privatistica con i soggetti di cui al comma 1, si procede alla decurtazione annuale del trattamento economico complessivo per una somma pari al 25 per cento della parte eccedente il limite di cui al comma 12. La decurtazione annuale cessa al raggiungimento del limite medesimo. Alla medesima decurtazione si procede anche nel caso in cui il superamento del limite sia determinato dal cumulo con emolumenti derivanti dai contratti di cui al comma 11. In caso di cumulo di più consulenze, incarichi o mandati, la decurtazione opera a partire dalla consulenza, incarico o mandato da ultimo conferito.

        15. L'amministratore responsabile del pagamento cura la pubblicazione, nel sito web dell'amministrazione, dell'ente o dell'organismo pubblico, degli elenchi dei destinatari del compenso di cui al comma 11, con i relativi provvedimenti di conferimento o stipula, completi della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

        16. In caso di violazione del limite di cui al comma 12 o delle prescrizioni di cui al comma, il dirigente che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono responsabili in solido a titolo di danno erariale; la sanzione irrogabile non può superare una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita.

        17. Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato con enti, amministrazioni od organismi pubblici anche economici, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo del medesimo ente, amministrazione od organismo, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza.

        18. Le disposizioni di cui ai commi da 11 a 19 si applica anche alle attività di natura professionale e ai contratti d'opera con i soggetti di cui al comma 1, anche se aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza.

        19. Tutte le retribuzioni dirigenziali e i compensi per la conduzione di trasmissioni di qualunque genere presso la RAI - Radiotelevisione italiana Spa sono resi noti alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

        20. Le disposizioni di cui ai commi da 21 a 26 si applicano:

            a) ai compensi degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile:

                1) nelle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica, in cui azionista sia il Ministero dell'economia e delle finanze ovvero una delle amministrazioni, enti od organismi di cui al comma 1;

                2) nelle società controllate dalle o collegate alle società di cui al numero 1);

            b) ai titolari di qualsiasi incarico, caratterizzato da durata e continuità della prestazione, con una delle società di cui alla lettera a);

            c) ai titolari di rapporto di lavoro autonomo con una delle società di cui alla lettera a), il quale comporti il conferimento di consulenze, incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio italiano con i medesimi soggetti.

        21. Il complessivo trattamento economico che il soggetto di cui al comma 1 riceva a carico della finanza pubblica non può superare il limite di cui al comma 2. Si applicano i commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo.

        22. Se il superamento del limite di cui al comma 2 deriva dalla titolarità di uno o più incarichi, mandati e cariche di natura privatistica, o da rapporti di lavoro di natura privatistica con una delle amministrazioni, enti od organismi di cui al comma 1, si applica il comma 14 a partire dalla stipula di tutti i nuovi contratti e al rinnovo per scadenza di tutti i contratti in essere, che non possono in alcun caso essere prorogati oltre la scadenza prevista.

        23. Nella regolamentazione del rapporto contrattuale di cui al presente articolo sono vietate clausole contrattuali che, al momento della cessazione dall'incarico, prevedano, per i soggetti di cui al comma 20, benefici economici il cui valore sia superiore ad una annualità del compenso fisso accordato in pendenza di rapporto.

        24. Il dirigente della società responsabile del pagamento cura l'indicazione nominativa dei destinatari del compenso di cui al comma 20 e l'ammontare del compenso, attraverso il sito web della società, con modalità di accesso che individuino l'identità del richiedente.

        25. In caso di violazione del limite di cui al comma 21 o delle prescrizioni di cui al comma 24, il dirigente che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono responsabili in solido a titolo di danno erariale; la sanzione irrogabile non può superare una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita.

        26. Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato con le società di cui al comma 20, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo della medesima società, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza.

        27. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 28 a 35 si definisce «incarico»:

            a) qualsiasi rapporto di lavoro autonomo con una delle amministrazioni, enti od organismi di cui al comma 1, il quale comporti il conferimento di consulenze, collaborazioni esterne, incarichi o mandati di qualsiasi natura;

            b) qualsiasi incarico, caratterizzato da durata e continuità della prestazione, conferito da una delle amministrazioni, ente od organismo di cui al comma 1.

        28. Negli enti locali disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il conferimento di uno degli incarichi di cui al comma 1 a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del medesimo testo unico.

        29. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, gli enti di cui al comma 2 fissano, in conformità a quanto stabilito dal comma 13, i limiti, i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi di cui al comma 27 a soggetti estranei all'amministrazione.

        30. Con il regolamento di cui al comma 29 è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di cui al comma 27.

        31. L'affidamento di incarichi di cui al comma 27, effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi dei commi 29 e 30, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

        32. Le disposizioni regolamentari emanate ai sensi dei commi 29 e 30 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti che, entro trenta giorni dalla ricezione, esprime parere obbligatorio ma non vincolante sulla legittimità e compatibilità finanziaria delle stesse.

        33. Fatta eccezione per le amministrazioni statali preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio e delle attività culturali e storico-artistiche e alla tutela della salute e della pubblica incolumità, in tutte le altre amministrazioni statali è consentito il conferimento o la prosecuzione di un incarico di cui al comma 27 con personale dipendente pubblico solo se esso rientra tra i contratti di consulenza e di durata continuativa indispensabili per assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali, indicati, unitamente agli speciali uffici o strutture, comunque denominati, presso i quali il rapporto si svolge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

        34. A decorrere dal trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 33, cessano tutti gli incarichi di cui al comma 27 conferiti a personale dipendente pubblico. Le relative funzioni sono demandate alle direzioni generali competenti per materia ovvero per vicinanza di materia. Il personale di ruolo dipendente dall'amministrazione statale è restituito a quella di appartenenza ovvero può chiedere di essere inquadrato, con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in uno degli uffici del Ministero o dell'amministrazione statale presso cui prestava servizio.

        35. Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso pubblicano nel proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

        36. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile.

        37. I contratti di assicurazione di cui al comma 36, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008.

        38. In caso di violazione del presente articolo, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.

        39. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 26 costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

        40. Per l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 38 si applica il comma 128 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un rapporto di analisi e classificazione dell'insieme delle posizioni interessate, predisposto dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, presenta alle Camere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione sull'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 38.

        41. La Corte dei conti verifica l'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo in sede di controllo successivo sulla gestione del bilancio ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. Restano salve le previsioni dell'articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

        42. I commi 127, 466, 593, 725, 726, 727, 728 e 730 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

        43. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i commi da 43 a 59 sono abrogati.

        44. All'articolo 1 comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, le parole: "all'articolo 3, comma 44 della legge 24 dicembre 2007, n. 244" sono soppresse».

2.0.252/1

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI, DELLA MONICA

Respinto

All'emendamento 2.0.252, al comma 1, sostituire le parole: «pubblico dipendente» con le seguenti: «dipendente pubblico o privato».

        Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «pubblico», inserire la seguente: «o privato».

2.0.252/2

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI, DELLA MONICA

Respinto

All'emendamento 2.0.252, al comma 1, dopo le parole: «condotte illecite», inserire le seguenti: «e comunque idonee a pregiudicare gli interessi dell'amministrazione di appartenenza».

2.0.252/3

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI, DELLA MONICA

Respinto

All'emendamento 2.0.252, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresa l'attribuzione di mansioni di grado inferiore».

2.0.252/4

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI, DELLA MONICA

Respinto

All'emendamento 2.0.252, al comma 2, premettere le seguenti parole: «Ferma restando la possibilità per il segnalato di esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni,».

2.0.252/5

D'ALIA, SERRA, BALDASSARRI, GERMONTANI, VALDITARA, DE ANGELIS, CONTINI, DIGILIO

Respinto

All'emendamento 2.0.252, al comma 2, premettere alle parole: «l'identità del segnalante» le seguenti parole: «e fatte salve le previsioni del codice di procedura penale,».

2.0.252/6

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI, DELLA MONICA

Respinto

All'emendamento 2.0.252, sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Nelle fasi preliminari delle attività volte all'accertamento dei fatti denunciati o riferiti, non è consentito al segnalato di avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, per ottenere informazioni sull'identità del segnalante».

2.0.252/7

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI, DELLA MONICA

Le parole da: «All'emendamento» a: «appartenenza,» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 2.0.252, dopo il comma 2, aggiungere, infine, il seguente:

        «2-bis. Fermo restando il rispetto delle norme del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, il trattamento dei dati relativi al soggetto segnalato è legittimamente effettuato, da parte dell'amministrazione di appartenenza, anche in presenza di segnalazioni anonime.».

2.0.252/8

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI, DELLA MONICA

Precluso

All'emendamento 2.0.252, dopo il comma 2, aggiungere, infine, il seguente:

        «2-bis. Fermo restando il rispetto delle norme del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, il trattamento dei dati relativi al soggetto segnalato è legittimamente effettuato, da parte dell'amministrazione di appartenenza, al fine di accertare la fondatezza della segnalazione e di adottare le misure conseguenti».

2.0.252

MALAN

Approvato

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art 2-bis.

(Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti)

        1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione il pubblico dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

        2. Salvi gli obblighi di denuncia previsti dalla legge, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, fino alla contestazione dell'addebito disciplinare».

2.0.4

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Compensi per gli incarichi extra giudiziari dei magistrati)

        1. È vietato ai magistrati di ogni ordine e grado ai quali siano stati conferiti dall'organo di autogoverno o dallo stesso autorizzati incarichi extra istituzionali ricevere direttamente alcun compenso dalle amministrazioni o organismi presso i quali espletano le relative attività.

        2. Le amministrazioni e gli organismi versano il compenso (ivi inclusi i rimborsi spesa) relativo agli incarichi di cui al primo comma all'amministrazione di appartenenza dei magistrati destinatari degli incarichi, le quali provvedono a corrisponderlo ai magistrati interessati nel limite di un terzo del totale dell'importo attribuito come compenso complessivo, per ciascun anno solare.

        3. Le somme eccedenti il limite di cui al comma precedente sono versate nei fondi perequativi eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti magistratuali o, in mancanza di tali fondi, in un capitolo dell'Amministrazione riguardante l'assistenza e la previdenza del personale di magistratura.

        4. Il presente articolo non si applica agli incarichi di docenza presso Università o altri soggetti pubblici».

2.0.5

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA (*)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Grandi eventi)

        1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il comma 5 è abrogato».

________________

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori D'Alia, Pardi e tutti gli altri componenti del Gruppo IdV

2.0.6

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA (*)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ripristino del controllo preventivo di legittimità sulle ordinanze di protezione civile da parte della Corte dei Conti)

        1. L'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con la legge 14 luglio 2008, n. 123, è abrogato».

________________

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori D'Alia, Pardi e tutti gli altri componenti del Gruppo Id

V