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Legislatura 16Ş - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 565 del 09/06/2011


DISEGNI DI LEGGE DISCUSSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

(*) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (2156)

Misure per contrastare fenomeni corruttivi nel rapporto tra eletti, cittadini e pubblica amministrazione (2044)

Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e in materia di cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei condannati per reati contro la pubblica amministrazione. Delega al Governo in materia di coordinamento del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (2164)

Disciplina della partecipazione alla vita pubblica e degli emolumenti per l'esercizio della funzione pubblica, regolamentazione degli incarichi di consulenza e norme in materia di contrasto a fenomeni di corruzione (2168)

Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato. Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei responsabili per reati contro la pubblica amministrazione e collegati (2174)

Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato (2346)

Norme per la trasparenza, la prevenzione e la repressione della corruzione e per il contrasto alla illegalità nel settore pubblico e privato (2340)

________________

(*) Testo preso in esame dall'Assemblea

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2156

Art. 2.

Approvato nel testo emendato

(Trasparenza dell'attività amministrativa)

    1. La trasparenza dell'attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, ed è assicurata attraverso la pubblicazione, sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione.

    2. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e nell'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le amministrazioni pubbliche assicurano i livelli essenziali di cui al comma 1 con particolare riferimento ai procedimenti di:

        a) autorizzazione o concessione;

        b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta secondo le modalità previste dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di seguito denominato «codice»;

        c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

        d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

    3. Le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali anche al fine di evidenziare eventuali anomalie.

    4. Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il proprio sito istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.

    5. Le amministrazioni possono rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all'articolo 65, comma 1, del codice di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

    6. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di competenza, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate le informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e le relative modalità di pubblicazione, nonché le indicazioni generali per l'applicazione dei commi 4 e 5 dell'articolo medesimo. Restano ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice.

    7. La mancata o incompleta pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni delle informazioni di cui al comma 6 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed è comunque valutata ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

EMENDAMENTI

2.200/1

PISTORIO, OLIVA

Respinto

All'emendamento 2.200, al comma 1, dopo le parole: «è assicurata», inserire le seguenti: «, nell'ambito delle proprie competenze, dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano,».

2.200/2

D'ALIA, SERRA, BALDASSARRI, GERMONTANI, VALDITARA, DE ANGELIS, CONTINI, DIGILIO

Respinto

All'emendamento 2.200, lettera a), capoverso «1», sopprimere le parole: «di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali».

2.200/3

ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA

Respinto

All'emendamento 2.200, sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) al comma 6 dopo il primo periodo inserire il seguente: "I regolamenti vengono adottati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e prevedono anche la pubblicazione di informazioni relative alle retribuzioni, alle indennità e agli emolumenti comunque denominati degli amministratori pubblici e del personale di livello dirigenziale".».

2.200

MALAN

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. La trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione, sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.»

            b) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «secondo le modalità previste dal» con le seguenti: «ai sensi del»;

            c) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «regolamenti» fino a: «modificazioni» con le seguenti: «decreti dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di competenza, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.2.

ZANETTA

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «, ed è assicurata», inserire le seguenti: «nell'ambito delle proprie competenze, dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano,».

2.3

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» inserire le seguenti: «, e comunque nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

        Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:

        «6. Restano ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice e gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente».

2.250

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «criteri», inserire la seguente: «oggettivi».

2.251

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «accessibilità», inserire la seguente: «comprensione,».

2.4

ZANETTA

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150,», inserire le seguenti: «le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze, e».

2.252

PISTORIO, OLIVA

Id. em. 2.4

Al comma 2, dopo le parole: «decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,», inserire le seguenti: «le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze, e».

2.5

INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «le amministrazioni pubbliche» inserire le seguenti: «anche quelle che si avvalgono di procedure di urgenza atte a fronteggiare situazioni di emergenza o volte a garantire la sicurezza».

2.6

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, DELLA MONICA

Ritirato e trasformato nell'em. 2.500

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Le disposizioni di trasparenza di cui al comma 2, si applicano anche ai procedimenti posti in essere nell'ambito di normative emergenziali derogatorie rispetto alla disciplina generale».

        Conseguentemente, sostituire l'articolo 6 con il seguente:

        «Art. 6. - (Misure per il rafforzamento della trasparenza nelle procedure eccezionali). - 1. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

        "c-bis) le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225";

            b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per le ordinanze di cui alla lettera c-bis) del comma 1, il termine di cui al primo periodo è ridotto a sette giorni; in ogni caso l'organo emanante ha facoltà, con motivazione espressa, di dichiararle provvisoriamente efficaci".

        2. Alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) All'articolo 2, comma 1, lettera c), le parole: "altri eventi che, per intensità ed estensione," sono sostituite dalle seguenti: "altri eventi non prevedibili che, per intensità ed estensione,"

            b) all'articolo 5, comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le ordinanze sono emanate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze";

            c) all'articolo 5, comma 5, sono aggiunti i seguenti periodi: "I contratti di lavori, servizi e le forniture stipulati in esecuzione di ordinanze di protezione civile sono trasmessi entro dieci giorni dalla relativa stipulazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture per i controlli previsti dall'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. L'Autorità provvede entro trenta giorni dalla ricezione, alle attività di competenza, comprese quelle di cui al comma 9 del medesimo articolo 64. Qualora rilevi ipotesi di danno erariale, l'Autorità effettua immediata segnalazione alla competente Procura regionale della Corte dei Conti";

            d) All'articolo 5, comma 5-bis, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al penultimo periodo, le parole: "e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti: ", all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei Conti";

            b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali aperte per l'attuazione degli interventi di emergenza, salvo che non siano espressamente autorizzati da norma di legge".

        3. Al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito nella legge 9 novembre 2001 n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1 dell'articolo 5 del sono soppresse le parole: "e da altri grandi eventi";

            b) è abrogato il comma 5 dell'articolo 5-bis.

        4. All'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, il comma 2 è abrogato.

        5. L'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è abrogato.

        6. È abrogato il comma 4-novies dell'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42».

2.500 (già 2.6)

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, DELLA MONICA

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Le disposizioni di trasparenza di cui al comma 2, si applicano anche ai procedimenti posti in essere nell'ambito di normative emergenziali derogatorie rispetto alla disciplina generale».

2.7

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA

Le parole da: «Dopo» a: «anche» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

        «2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche agli interventi di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225».

2.8

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai procedimenti posti in essere nell'ambito di normative derogatorie».

2.253

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA

Approvato

Al comma 3, sostituire le parole: «anche al fine di evidenziare eventuali anomalie» con le seguenti: «attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie».

2.9

INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA

Le parole da: «Al comma» a: «2011"» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 4, primo periodo dopo le parole: «Ogni amministrazione pubblica rende noto» inserire le seguenti: «entro e non oltre il 30 giugno 2011» e, dopo il medesimo comma, inserire il seguente:

        «4-bis. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 4 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed è comunque valutata ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

2.10

ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA

Precluso

Al comma 4, primo periodo dopo le parole: «Ogni amministrazione pubblica rende noto» inserire le seguenti: «entro il 30 giugno 2011».

2.11

INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA

Respinto

Al comma 5 sostituire le parole: «possono rendere» con la seguente: «rendono».

2.254

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA

Id. em. 2.11

Al comma 5, sostituire le parole: «possono rendere», con la seguente: «rendono».

2.12

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 5, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «debbono».

2.13

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 6, dopo le parole: «infrastrutture e dei trasporti per le materie di competenza,» inserire le seguenti: «previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia,».

2.14

ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA

Improponibile

Al comma 6, dopo il primo periodo inserire il seguente: «I regolamenti vengono adottati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e prevedono anche la pubblicazione di informazioni relative alle retribuzioni, alle indennità e agli emolumenti comunque denominati degli amministratori pubblici e del personale di livello dirigenziale».

2.255

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA

Approvato

Al comma 7, aggiungere il seguente periodo: «Eventuali ritardi dell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici saranno sanzionati a carico del o dei responsabili del servizio».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.1000

Il Governo

Ritirato

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art 2-bis.

        1. In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con la legge 3 agosto 2009, n. 116, sono individuate, in ambito nazionale, le funzioni di coordinamento e le funzioni di controllo sull'attività di contrasto al fenomeno corruttivo e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

        2. Le funzioni di coordinamento sono attribuite al Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        3. Il Comitato definisce le linee di indirizzo e di coordinamento delle strategie di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale avvalendosi del Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che opera quale Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2009, n. 116.

        4. II Dipartimento della funzione pubblica, sulla base degli indirizzi forniti dal Comitato di cui al comma 2, ha il compito di:

            a) collaborare con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti al fine di promuovere e mettere a punto definizioni, norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, programmi e progetti internazionali;

            b) predisporre e coordinare, sulla base dei piani delle pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 5, lettera a), il Piano nazionale anticorruzione;

            c) definire modelli standard delle informazioni ed i dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata.

        5. Le pubbliche amministrazioni centrali elaborano e trasmettono al Dipartimento di cui al comma 2:

            a) propri piani di azione che forniscono una valutazione del diverso livello di esposizione al rischio corruzione degli uffici;

            b) definiscono gli interventi organizzativi per presidiare il rischio di cui alla lettera a);

            c) specificano procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

        6. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'attività di contrasto al fenomeno corruttivo e dell'illegalità nella pubblica amministrazione sono attribuite alla Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

        7. La Commissione nomina un rappresentante abilitato a partecipare al Comitato e alle attività internazionali dell'Autorità nazionale anticorruzione di cui al comma 2.

        8. La Commissione acquisisce le informazioni e gli atti necessari ai fini delle attività di cui al comma 6, verifica l'effettiva applicazione e l'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 5, definendo in via preventiva i criteri per l'esercizio del controllo. Le pubbliche amministrazioni sono obbligate a fornire le informazioni e gli atti richiesti dalla Commissione entro il termine di trenta giorni, elevabile a sessanta quando siano motivate le ragioni del ritardo.

        9. La Commissione riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto al fenomeno corruttivo e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

        10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli organi competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del Comitato di cui al comma 2 in relazione all'incarico conferito non spettano compensi, indennità o rimborsi delle spese a qualsiasi titolo sostenute.».

2.0.251 testo2/1

ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA

Respinto

All'emendamento 2.0.251 (testo2), al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali l'incarico è stato conferito o autorizzato, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta del dipendente cui l'incarico è stato conferito o autorizzato e la rispondenza dei medesimi ai princìpi di buon andamento dell'amministrazione».

2.0.251 testo2/2

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI, DELLA MONICA

V. testo 2

All'emendamento 2.0.251 (testo2), dopo il comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti:

        «1-bis. I titolari di cariche di governo, entro trenta giorni dalla data di assunzione della carica, devono dichiarare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di casi di conflitto di interessi tra la carica di governo ricoperta e ogni interesse economico privato astrattamente idoneo a condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ricoperte.

        1-ter. Sussiste in particolare conflitto di interessi nei casi di posizioni dominanti nella proprietà di imprese che producono informazione a diffusione nazionale, regionale o interregionale.

        1-quater. Il conflitto di interessi sussiste anche nei casi in cui l'interesse economico privato sia del coniuge non legalmente separato ovvero di parenti o affiini entro il secondo grado ovvero di persona stabilmente convivente con il titolare della carica di governo.

        1-quinquies. Nel caso di conflitto d'interessi, anche sopravvenuto, accertato anche d'ufficio, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato invita il titolare della carica di governo ad eliminare entro trenta giorni il conflitto stesso. In mancanza o nel caso in cui l'Autorità accerti la persistenza del conflitto d'interessi, il titolare della carica di governo decade dalla carica stessa».

        Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Norme in materia di conflitto di interessi».

2.0.251 testo2/2 testo 2

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI, DELLA MONICA, VITA (*)

Respinto

All'emendamento 2.0.251 (testo2), dopo il comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti:

        «1-bis. I titolari di cariche di governo e tutti i pubblici amministratori, entro trenta giorni dalla data di assunzione della carica, devono dichiarare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di casi di conflitto di interessi tra la carica di governo o comunque pubblica ricoperta e ogni interesse economico privato astrattamente idoneo a condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ricoperte.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.0.251 (testo 2)

MALAN

Approvato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

        1. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.";

            b) il comma 11 è sostituito dal seguente:

        "11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.";

            c) al comma 12, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto".

            d) dopo il comma 16-bis è aggiunto il seguente:

        "16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni".

        2. Le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, non si applicano ai contratti sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.».

2.0.500 (già 1.0.250)

BRUNO, RUTELLI, BAIO, MILANA, MOLINARI, RUSSO, BALDASSARRI, GERMONTANI, VALDITARA, DE ANGELIS, CONTINI, DIGILIO

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Delega al Governo per nomine e incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione, remunerazione e incompatibilità dei funzionari pubblici)

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta. giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro per le riforme istituzionali. con il Ministro dell'interno, con il ministro della giustizia e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997) n. 281, e successive moditìcazioni e sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i proììli di carattere finanziario, uno o più decreti legislativi secondo i principi e i criteri della presente legge che prevedano:

            a) abolizione dello spoil system a tutti i livelli di governo, con la sola eccezione di una lista di ruoli apicali, di nomina politica, ristretta a pochissime posizioni;

            b) previsione di un periodo minimo e massimo di durata per gli incarichi dirigenziali e miglioramento dei meccanismi di valutazione per la conferma o la revoca degli stessi;

            c) redazione e pubblicazione a ogni livello dell'elenco dei posti di nomina pubblica, con indicazione dei requisiti professionali richiesti e nel rispetto del principio di corrispondenza tra concorso pubblico ed incarico pubblico; selezione da effettuare in base al merito tra candidati in possesso dei requisiti richiesti; espletamento dei bandi attraverso commissioni selezionatrici che inducomo persone estranee all'amministrazione e siano vincolate al rispetto di regole di motivazione e pubblicità della procedura; pubblicazione dei curriculum vitae dei vincitori;

            d) il personale degli uffici di diretta. collaborazione degli organi politici termina l'incarico allo scadere del mandato del referente, senza possibilità di assunzione o stabilizzazione in alcuna forma;

            e) fissazione, per ogni livello, di limiti onnicomprensivi della retribuzione dei funzionari pubblici, estesi anche al contratti a tempo, da rendere pubblici; obbligo di riversare all'amministrazione qualsiasi compenso percepIto da privati a qualunque titolo;

            f) regole di incompatibilità che vietino ai componenti di assemblee elettive e degli esecutivi di governo a tutti i livelli, l'assunzione di incarichi dirigenziali in enti, agenzie e imprese pubbliche ricadenti nella loro sfera di governo per tre anni dal termine della carica; ineleggibilità dei membri di autontà indipendenti in assemblee elettive per tre anni dopo la scadenza della carica;

            g) regole di incompatibilità e periodi di «raffreddamento» per l'inserimento nel settore privato, dopo la cessazione di incarichi pubblici che prevedono l'assegnazione di fondi o la regolazione di attività private;

            h) drastica restrizione dell'esercizio di funzioni arbitrali e di consulenza dei magistrati di ogni ordine e grado;

            i) istituire sistemi di trasparenza e pubblicità, basati sul confronto sistematico delle prestazioni di amministrazioni simili (benchmarking) sia della qualità dei servizi - puntualità, costi, grado di soddisftzione degli utenti, ecc. - che della qualità delle gestioni - risultati di bilancio, fissazione degli obiettivi di verifica della realizzazione per tutte le amministrazioni e le gestioni eh aziende pubbliche».

2.0.2 (testo corretto)

D'ALIA, DELLA MONICA, SERRA, BALDASSARRI, GERMONTANI, VALDITARA, DE ANGELIS, CONTINI, DIGILIO

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 10 si applicano ai titolari di rapporti di lavoro dipendente con amministrazioni pubbliche ed enti pubblici di ogni genere, comunque denominati, ed in particolare con:

            a) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

            b) le amministrazioni degli organi costituzionali;

            c) le autorità indipendenti;

            d) le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

            e) gli enti pubblici anche economici o di ricerca;

            f) le università;

            g) gli enti assoggettati al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259;

            h) la Banca d'Italia;

            i) la RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

        2. Il trattamento economico complessivo massimo dei soggetti di cui al comma 1 non può superare il trattamento economico complessivo lordo attribuito al primo Presidente della Corte di cassazione.

        3. L'individuazione del limite di cui al comma 2 è effettuata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Presidente della Corte dei conti, con atto ricognitivo che è efficace, ai fini di cui al comma 5, decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

        4. Ogni incremento del trattamento economico complessivo lordo attribuito al primo Presidente della Corte di cassazione è calcolato con le medesime modalità entro il 30 settembre di ogni anno: esso è opponibile, ai fini di cui al comma 5, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

        5. Il soggetto di cui al comma 1 che, decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione dell'atto ricognitivo di cui al comma 3, sia titolare di una retribuzione superiore all'importo di cui al comma 1, ai sensi del contratto di lavoro collettivo o individuale in vigore, conserva l'eccedenza come assegno ad personam, non suscettibile di incremento se non in occasione degli incrementi di cui al comma 4 e nella misura di questi.

        6. Il limite di cui al comma 2 può essere superato se concorrono tutte le seguenti condizioni:

            a) motivate esigenze di carattere eccezionale, attestate con autorizzazione singolarmente accordata per un periodo di tempo non superiore a tre anni:

                1) per le amministrazioni dello Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro un contingente massimo di venticinque unità nel triennio, corrispondenti alle posizioni di più elevato livello di responsabilità;

                2) per le restanti amministrazioni, enti od organismi di cui al comma 1, dall'organo di vertice, titolare della rappresentanza esterna, entro un contingente massimo di non oltre il 2 per cento delle posizioni apicali nel triennio, corrispondenti alle posizioni di più elevato livello di responsabilità;

            b) preventiva comunicazione dell'atto di cui alla lettera a) del presente comma alla Corte dei conti per il controllo di legittimità, ai sensi dell'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340. È fatta salva la competenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera n), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il requisito di cui alla presente lettera non si applica ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1;

            c) pubblicazione, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso il sito web dell'amministrazione, ente od organismo interessato, con modalità di accesso che individuino l'identità del richiedente; per le amministrazioni dello Stato, la pubblicazione è effettuata mediante conferimento nella banca dati informatica, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

        7. Il presidente della sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti accerta, prima della registrazione o della ricusazione del visto, l'avvenuta pubblicazione dell'incarico sul sito web dell'amministrazione, ente od organismo interessato. Il visto è comunque ricusato nel caso di mancata pubblicazione ai sensi della lettera c) del comma 6.

        8. In caso di violazione del limite di cui al comma 2 ovvero di una o più delle condizioni e delle modalità di cui al comma 6, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono responsabili in solido a titolo di danno erariale; la sanzione irrogabile non può superare una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita.

        9. Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono computati in modo cumulativo gli emolumenti comunque erogati all'interessato a carico del medesimo ente, amministrazione od organismo pubblico, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti nel corso dell'anno.

        10. Ai diplomatici di carriera il presente articolo si applica limitatamente agli emolumenti riferiti al periodo svolto nel territorio italiano.

        11. Le disposizioni di cui ai commi da 12 a 19 si applicano:

            a) ai titolari di qualsiasi incarico, caratterizzato da durata e continuità della prestazione, con una delle amministrazioni, ente od organismo di cui al comma 1;

            b) ai titolari di rapporto di lavoro autonomo con una delle amministrazioni, enti o organismi di cui al comma 1, il quale comporti il conferimento di consulenze, collaborazioni esterne, incarichi o mandati di qualsiasi natura, il cui svolgimento avvenga nel territorio italiano.

        12. Il complessivo trattamento economico che il soggetto di cui al comma 1 riceve a carico della finanza pubblica non può superare il limite di cui al comma 2.

        13. Si applicano i commi 3, 4 e 5.

        14. Se il superamento del limite di cui al comma 12 deriva dalla titolarità di uno o più incarichi, mandati e cariche di natura non privatistica, o da rapporti di lavoro di natura non privatistica con i soggetti di cui al comma 1 si procede alla decurtazione annuale del trattamento economico complessivo per una somma pari al 25 per cento della parte eccedente il limite di cui al comma 12. La decurtazione annuale cessa al raggiungimento del limite medesimo. Alla medesima decurtazione si procede anche nel caso in cui il superamento del limite sia determinato dal cumulo con emolumenti derivanti dai contratti di cui al comma 11. In caso di cumulo di più consulenze, incarichi o mandati, la decurtazione opera a partire dalla consulenza, incarico o mandato da ultimo conferito.

        15. L'amministratore responsabile del pagamento cura la pubblicazione, nel sito web dell'amministrazione, dell'ente o dell'organismo pubblico, degli elenchi dei destinatari del compenso di cui al comma 11, con i relativi provvedimenti di conferimento o stipula, completi della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

        16. In caso di violazione del limite di cui al comma 12 o delle prescrizioni di cui al comma 15, il dirigente che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono responsabili in solido a titolo di danno erariale; la sanzione irrogabile non può superare una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita.

        17. Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato con enti, amministrazioni od organismi pubblici anche economici, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo del medesimo ente, amministrazione od organismo, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza.

        18. Le disposizioni di cui ai commi da 11 a 19 si applicano anche alle attività di natura professionale e ai contratti d'opera con i soggetti di cui al comma 11, anche se aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza.

        19. Tutte le retribuzioni dirigenziali e i compensi per la conduzione di trasmissioni di qualunque genere presso la RAI - Radiotelevisione italiana Spa sono resi noti alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

        20. Le disposizioni di cui ai commi da 21 a 26 si applicano:

            a) ai compensi degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile:

                1) nelle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica, in cui azionista sia il Ministero dell'economia e delle finanze ovvero una delle amministrazioni, enti od organismi di cui al comma 1;

                2) nelle società controllate dalle o collegate alle società di cui al numero 1);

            b) ai titolari di qualsiasi incarico, caratterizzato da durata e continuità della prestazione, con una delle società di cui alla lettera a);

            c) ai titolari di rapporto di lavoro autonomo con una delle società di cui alla lettera a), il quale comporti il conferimento di consulenze, incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio italiano con i medesimi soggetti.

        21. Il complessivo trattamento economico che il soggetto di cui al comma 1 riceva a carico della finanza pubblica non può superare il limite di cui al comma 2. Si applicano i commi 3, 4 e 5.

        22. Se il superamento del limite di cui al comma 21 deriva dalla titolarità di uno o più incarichi, mandati e cariche di natura privatistica, o da rapporti di lavoro di natura privatistica con una delle amministrazioni, enti od organismi di cui al comma 1, si applica il comma 14 a partire dalla stipula di tutti i nuovi contratti e al rinnovo per scadenza di tutti i contratti in essere, che non possono in alcun caso essere prorogati oltre la scadenza prevista.

        23. Nella regolamentazione del rapporto contrattuale di cui al presente articolo sono vietate clausole contrattuali che, al momento della cessazione dall'incarico, prevedano, per i soggetti di cui al comma 20, benefici economici il cui valore sia superiore ad una annualità del compenso fisso accordato in pendenza di rapporto.

        24. Il dirigente della società responsabile del pagamento cura l'indicazione nominativa dei destinatari del compenso di cui al comma 20 e l'ammontare del compenso, attraverso il sito web della società, con modalità di accesso che individuino l'identità del richiedente.

        25. In caso di violazione del limite di cui al comma 21 o delle prescrizioni di cui al comma 24, il dirigente che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono responsabili in solido a titolo di danno erariale; la sanzione irrogabile non può superare una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita.

        26. Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato con le società di cui al comma 20, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo della medesima società, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza.

        27. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 28 a 35 si definisce "incarico":

            a) qualsiasi rapporto di lavoro autonomo con una delle amministrazioni, enti od organismi di cui al comma 1, il quale comporti il conferimento di consulenze, collaborazioni esterne, incarichi o mandati di qualsiasi natura;

            b) qualsiasi incarico, caratterizzato da durata e continuità della prestazione, conferito da una delle amministrazioni, ente od organismo di cui al comma 1.

        28. Negli enti locali disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il conferimento di uno degli incarichi di cui al comma 27 a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del medesimo testo unico.

        29. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, gli enti di cui al comma 28 fissano, in conformità a quanto stabilito dal comma 13, i limiti, i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi di cui al comma 27 a soggetti estranei all'amministrazione.

        30. Con il regolamento di cui al comma 29 è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di cui al comma 27.

        31. L'affidamento di incarichi di cui al comma 27, effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi dei commi 29 e 30, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

        32. Le disposizioni regolamentari emanate ai sensi dei commi 29 e 30 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti che, entro trenta giorni dalla ricezione, esprime parere obbligatorio ma non vincolante sulla legittimità e compatibilità finanziaria delle stesse.

        33. Fatta eccezione per le amministrazioni statali preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio e delle attività culturali e storico-artistiche e alla tutela della salute e della pubblica incolumità, in tutte le altre amministrazioni statali è consentito il conferimento o la prosecuzione di un incarico di cui al comma 27 con personale dipendente pubblico solo se esso rientra tra i contratti di consulenza e di durata continuativa indispensabili per assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali, indicati, unitamente agli speciali uffici o strutture, comunque denominati, presso i quali il rapporto si svolge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

        34. A decorrere dal trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 33, cessano tutti gli incarichi di cui al comma 27 conferiti a personale dipendente pubblico. Le relative funzioni sono demandate alle direzioni generali competenti per materia ovvero per vicinanza di materia. Il personale di ruolo dipendente dall'amministrazione statale è restituito a quella di appartenenza ovvero può chiedere di essere inquadrato, con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in uno degli uffici del Ministero o dell'amministrazione statale presso cui prestava servizio.

        35. Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso pubblicano nel proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

        36. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile.

        37. I contratti di assicurazione di cui al comma 36, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008.

        38. In caso di violazione del presente articolo, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.

        39. Le disposizioni dei commi da 1 a 26 costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

        40. Per l'osservanza delle disposizioni dei commi da 1 a 38 si applica il comma 128 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un rapporto di analisi e classificazione dell'insieme delle posizioni interessate, predisposto dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, presenta alle Camere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione sull'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 38.

        41. La Corte dei conti verifica l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo in sede di controllo successivo sulla gestione del bilancio ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. Restano salve le previsioni dell'articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

        42. I commi 127, 466, 593, 725, 726, 727, 728 e 730 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

        43. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i commi da 43 a 59 sono abrogati.

        44. All'articolo 1 comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, le parole: "all'articolo 3, comma 44 della legge 24 dicembre 2007, n. 244" sono soppresse».

2.0.250 (testo corretto)

VIESPOLI, POLI BORTONE, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA

Improponibile

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Limiti alle retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)

        1. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 10 si applicano ai titolari di rapporti di lavoro dipendente con amministrazioni pubbliche ed enti pubblici di ogni genere, comunque denominati, ed in particolare con:

            a) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

            b) le amministrazioni degli organi costituzionali;

            c) le autorità indipendenti;

            d) le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

            e) gli enti pubblici anche economici o di ricerca;

            f) le università;

            g) gli enti assoggettati al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259;

            h) la Banca d'Italia;

            i) la RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

        2. Il trattamento economico complessivo massimo dei soggetti di cui al comma 1 non può superare il trattamento economico complessivo lordo attribuito al primo Presidente della Corte di cassazione.

        3. L'individuazione del limite di cui al comma 2 è effettuata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Presidente della Corte dei conti, con atto ricognitivo che è efficace, ai fini di cui al comma 5, decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

        4. Ogni incremento del trattamento economico complessivo lordo attribuito al primo Presidente della Corte di cassazione è calcolato con le medesime modalità entro il 30 settembre di ogni anno: esso è opponibile, ai fini di cui al comma 5, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

        5. Il soggetto di cui al comma 1 che, decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione dell'atto ricognitivo di cui al comma 3, sia titolare di una retribuzione superiore all'importo di cui al comma 1, ai sensi del contratto di lavoro collettivo o individuale in vigore, conserva l'eccedenza come assegno ad personam, non suscettibile di incremento se non in occasione degli incrementi di cui al comma 4 e nella misura di questi.

        6. Il limite di cui al comma 2 può essere superato se concorrono tutte le seguenti condizioni:

            a) motivate esigenze di carattere eccezionale, attestate con autorizzazione singolarmente accordata per un periodo di tempo non superiore a tre anni:

                1) per le amministrazioni dello Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro un contingente massimo di venticinque unità nel triennio, corrispondenti alle posizioni di più elevato livello di responsabilità;

                2) per le restanti amministrazioni, enti od organismi di cui al comma 1, dall'organo di vertice, titolare della rappresentanza esterna, entro un contingente massimo di non oltre il 2 per cento delle posizioni apicali nel triennio, corrispondenti alle posizioni di più elevato livello di responsabilità;

            b) preventiva comunicazione dell'atto di cui alla lettera a) del presente comma alla Corte dei conti per il controllo di legittimità, ai sensi dell'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340. È fatta salva la competenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera n), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il requisito di cui alla presente lettera non si applica ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1;

            c) pubblicazione, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso il sito web dell'amministrazione, ente od organismo interessato, con modalità di accesso che individuino l'identità del richiedente; per le amministrazioni dello Stato, la pubblicazione è effettuata mediante conferimento nella banca dati informatica, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

        7. Il presidente della sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti accerta, prima della registrazione o della ricusazione del visto, l'avvenuta pubblicazione dell'incarico sul sito web dell'amministrazione, ente od organismo interessato. Il visto è comunque ricusato nel caso di mancata pubblicazione ai sensi della lettera c) del comma 6.

        8. In caso di violazione del limite di cui al comma 2 ovvero di una o più delle condizioni e delle modalità di cui al comma 6, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono responsabili in solido a titolo di danno erariale; la sanzione irrogabile non può superare una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita.

        9. Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono computati in modo cumulativo gli emolumenti comunque erogati all'interessato a carico del medesimo ente, amministrazione od organismo pubblico, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti nel corso dell'anno.

        10. Ai diplomatici di carriera il presente articolo si applica limitatamente agli emolumenti riferiti al periodo svolto nel territorio italiano.

        11. Le disposizioni di cui ai commi da 12 a 19 si applicano:

            a) ai titolari di qualsiasi incarico, caratterizzato da durata e continuità della prestazione, con una delle amministrazioni, ente od organismo di cui al comma 1;

            b) ai titolari di rapporto di lavoro autonomo con una delle amministrazioni, enti o organismi di cui al comma 1, il quale comporti il conferimento di consulenze, collaborazioni esterne, incarichi o mandati di qualsiasi natura, il cui svolgimento avvenga nel territorio italiano.

        12. Il complessivo trattamento economico che il soggetto di cui al comma 1 riceve a carico della finanza pubblica non può superare il limite di cui al comma 2.

        13. Si applicano i commi 3, 4 e 5.

        14. Se il superamento del limite di cui al comma 12 deriva dalla titolarità di uno o più incarichi, mandati e cariche di natura non privatistica, o da rapporti di lavoro di natura non privatistica con i soggetti di cui al comma 1, si procede alla decurtazione annuale del trattamento economico complessivo per una somma pari al 25 per cento della parte eccedente il limite di cui al comma 12. La decurtazione annuale cessa al raggiungimento del limite medesimo. Alla medesima decurtazione si procede anche nel caso in cui il superamento del limite sia determinato dal cumulo con emolumenti derivanti dai contratti di cui al comma 11. In caso di cumulo di più consulenze, incarichi o mandati, la decurtazione opera a partire dalla consulenza, incarico o mandato da ultimo conferito.

        15. L'amministratore responsabile del pagamento cura la pubblicazione, nel sito web dell'amministrazione, dell'ente o dell'organismo pubblico, degli elenchi dei destinatari del compenso di cui al comma 11, con i relativi provvedimenti di conferimento o stipula, completi della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

        16. In caso di violazione del limite di cui al comma 12 o delle prescrizioni di cui al comma, il dirigente che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono responsabili in solido a titolo di danno erariale; la sanzione irrogabile non può superare una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita.

        17. Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato con enti, amministrazioni od organismi pubblici anche economici, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo del medesimo ente, amministrazione od organismo, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza.

        18. Le disposizioni di cui ai commi da 11 a 19 si applica anche alle attività di natura professionale e ai contratti d'opera con i soggetti di cui al comma 1, anche se aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza.

        19. Tutte le retribuzioni dirigenziali e i compensi per la conduzione di trasmissioni di qualunque genere presso la RAI - Radiotelevisione italiana Spa sono resi noti alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

        20. Le disposizioni di cui ai commi da 21 a 26 si applicano:

            a) ai compensi degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile:

                1) nelle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica, in cui azionista sia il Ministero dell'economia e delle finanze ovvero una delle amministrazioni, enti od organismi di cui al comma 1;

                2) nelle società controllate dalle o collegate alle società di cui al numero 1);

            b) ai titolari di qualsiasi incarico, caratterizzato da durata e continuità della prestazione, con una delle società di cui alla lettera a);

            c) ai titolari di rapporto di lavoro autonomo con una delle società di cui alla lettera a), il quale comporti il conferimento di consulenze, incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio italiano con i medesimi soggetti.

        21. Il complessivo trattamento economico che il soggetto di cui al comma 1 riceva a carico della finanza pubblica non può superare il limite di cui al comma 2. Si applicano i commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo.

        22. Se il superamento del limite di cui al comma 2 deriva dalla titolarità di uno o più incarichi, mandati e cariche di natura privatistica, o da rapporti di lavoro di natura privatistica con una delle amministrazioni, enti od organismi di cui al comma 1, si applica il comma 14 a partire dalla stipula di tutti i nuovi contratti e al rinnovo per scadenza di tutti i contratti in essere, che non possono in alcun caso essere prorogati oltre la scadenza prevista.

        23. Nella regolamentazione del rapporto contrattuale di cui al presente articolo sono vietate clausole contrattuali che, al momento della cessazione dall'incarico, prevedano, per i soggetti di cui al comma 20, benefici economici il cui valore sia superiore ad una annualità del compenso fisso accordato in pendenza di rapporto.

        24. Il dirigente della società responsabile del pagamento cura l'indicazione nominativa dei destinatari del compenso di cui al comma 20 e l'ammontare del compenso, attraverso il sito web della società, con modalità di accesso che individuino l'identità del richiedente.

        25. In caso di violazione del limite di cui al comma 21 o delle prescrizioni di cui al comma 24, il dirigente che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono responsabili in solido a titolo di danno erariale; la sanzione irrogabile non può superare una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita.

        26. Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato con le società di cui al comma 20, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo della medesima società, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza.

        27. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 28 a 35 si definisce «incarico»:

            a) qualsiasi rapporto di lavoro autonomo con una delle amministrazioni, enti od organismi di cui al comma 1, il quale comporti il conferimento di consulenze, collaborazioni esterne, incarichi o mandati di qualsiasi natura;

            b) qualsiasi incarico, caratterizzato da durata e continuità della prestazione, conferito da una delle amministrazioni, ente od organismo di cui al comma 1.

        28. Negli enti locali disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il conferimento di uno degli incarichi di cui al comma 1 a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del medesimo testo unico.

        29. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, gli enti di cui al comma 2 fissano, in conformità a quanto stabilito dal comma 13, i limiti, i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi di cui al comma 27 a soggetti estranei all'amministrazione.

        30. Con il regolamento di cui al comma 29 è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di cui al comma 27.

        31. L'affidamento di incarichi di cui al comma 27, effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi dei commi 29 e 30, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

        32. Le disposizioni regolamentari emanate ai sensi dei commi 29 e 30 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti che, entro trenta giorni dalla ricezione, esprime parere obbligatorio ma non vincolante sulla legittimità e compatibilità finanziaria delle stesse.

        33. Fatta eccezione per le amministrazioni statali preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio e delle attività culturali e storico-artistiche e alla tutela della salute e della pubblica incolumità, in tutte le altre amministrazioni statali è consentito il conferimento o la prosecuzione di un incarico di cui al comma 27 con personale dipendente pubblico solo se esso rientra tra i contratti di consulenza e di durata continuativa indispensabili per assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali, indicati, unitamente agli speciali uffici o strutture, comunque denominati, presso i quali il rapporto si svolge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

        34. A decorrere dal trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 33, cessano tutti gli incarichi di cui al comma 27 conferiti a personale dipendente pubblico. Le relative funzioni sono demandate alle direzioni generali competenti per materia ovvero per vicinanza di materia. Il personale di ruolo dipendente dall'amministrazione statale è restituito a quella di appartenenza ovvero può chiedere di essere inquadrato, con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in uno degli uffici del Ministero o dell'amministrazione statale presso cui prestava servizio.

        35. Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso pubblicano nel proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

        36. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile.

        37. I contratti di assicurazione di cui al comma 36, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008.

        38. In caso di violazione del presente articolo, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.

        39. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 26 costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

        40. Per l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 38 si applica il comma 128 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un rapporto di analisi e classificazione dell'insieme delle posizioni interessate, predisposto dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, presenta alle Camere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione sull'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 38.

        41. La Corte dei conti verifica l'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo in sede di controllo successivo sulla gestione del bilancio ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. Restano salve le previsioni dell'articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

        42. I commi 127, 466, 593, 725, 726, 727, 728 e 730 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

        43. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i commi da 43 a 59 sono abrogati.

        44. All'articolo 1 comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, le parole: "all'articolo 3, comma 44 della legge 24 dicembre 2007, n. 244" sono soppresse».

2.0.252/1

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI, DELLA MONICA

Respinto

All'emendamento 2.0.252, al comma 1, sostituire le parole: «pubblico dipendente» con le seguenti: «dipendente pubblico o privato».

        Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «pubblico», inserire la seguente: «o privato».

2.0.252/2

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI, DELLA MONICA

Respinto

All'emendamento 2.0.252, al comma 1, dopo le parole: «condotte illecite», inserire le seguenti: «e comunque idonee a pregiudicare gli interessi dell'amministrazione di appartenenza».

2.0.252/3

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI, DELLA MONICA

Respinto

All'emendamento 2.0.252, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresa l'attribuzione di mansioni di grado inferiore».

2.0.252/4

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI, DELLA MONICA

Respinto

All'emendamento 2.0.252, al comma 2, premettere le seguenti parole: «Ferma restando la possibilità per il segnalato di esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni,».

2.0.252/5

D'ALIA, SERRA, BALDASSARRI, GERMONTANI, VALDITARA, DE ANGELIS, CONTINI, DIGILIO

Respinto

All'emendamento 2.0.252, al comma 2, premettere alle parole: «l'identità del segnalante» le seguenti parole: «e fatte salve le previsioni del codice di procedura penale,».

2.0.252/6

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI, DELLA MONICA

Respinto

All'emendamento 2.0.252, sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Nelle fasi preliminari delle attività volte all'accertamento dei fatti denunciati o riferiti, non è consentito al segnalato di avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, per ottenere informazioni sull'identità del segnalante».

2.0.252/7

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI, DELLA MONICA

Le parole da: «All'emendamento» a: «appartenenza,» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 2.0.252, dopo il comma 2, aggiungere, infine, il seguente:

        «2-bis. Fermo restando il rispetto delle norme del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, il trattamento dei dati relativi al soggetto segnalato è legittimamente effettuato, da parte dell'amministrazione di appartenenza, anche in presenza di segnalazioni anonime.».

2.0.252/8

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI, DELLA MONICA

Precluso

All'emendamento 2.0.252, dopo il comma 2, aggiungere, infine, il seguente:

        «2-bis. Fermo restando il rispetto delle norme del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, il trattamento dei dati relativi al soggetto segnalato è legittimamente effettuato, da parte dell'amministrazione di appartenenza, al fine di accertare la fondatezza della segnalazione e di adottare le misure conseguenti».

2.0.252

MALAN

Approvato

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art 2-bis.

(Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti)

        1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione il pubblico dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

        2. Salvi gli obblighi di denuncia previsti dalla legge, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, fino alla contestazione dell'addebito disciplinare».

2.0.4

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Compensi per gli incarichi extra giudiziari dei magistrati)

        1. È vietato ai magistrati di ogni ordine e grado ai quali siano stati conferiti dall'organo di autogoverno o dallo stesso autorizzati incarichi extra istituzionali ricevere direttamente alcun compenso dalle amministrazioni o organismi presso i quali espletano le relative attività.

        2. Le amministrazioni e gli organismi versano il compenso (ivi inclusi i rimborsi spesa) relativo agli incarichi di cui al primo comma all'amministrazione di appartenenza dei magistrati destinatari degli incarichi, le quali provvedono a corrisponderlo ai magistrati interessati nel limite di un terzo del totale dell'importo attribuito come compenso complessivo, per ciascun anno solare.

        3. Le somme eccedenti il limite di cui al comma precedente sono versate nei fondi perequativi eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti magistratuali o, in mancanza di tali fondi, in un capitolo dell'Amministrazione riguardante l'assistenza e la previdenza del personale di magistratura.

        4. Il presente articolo non si applica agli incarichi di docenza presso Università o altri soggetti pubblici».

2.0.5

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA (*)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Grandi eventi)

        1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il comma 5 è abrogato».

________________

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori D'Alia, Pardi e tutti gli altri componenti del Gruppo IdV

2.0.6

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MARINO MAURO MARIA, VITALI, LATORRE, SANNA (*)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ripristino del controllo preventivo di legittimità sulle ordinanze di protezione civile da parte della Corte dei Conti)

        1. L'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con la legge 14 luglio 2008, n. 123, è abrogato».

________________

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori D'Alia, Pardi e tutti gli altri componenti del Gruppo Id

V