Caricamento in corso...
 
 
Versione ePub Versione PDF (2035 KB)

Versione HTML base



Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 558 del 25/05/2011


FANTETTI (PdL). Signora Presidente, leggerò il testo dell'emendamento 12.206 perché è breve: "Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5‑bis. Le liste direttamente collegate a gruppi politici che sono presenti in uno o entrambi i rami del Parlamento con almeno tre parlamentari e ne adottano il simbolo ufficiale non abbisognano di suddette sottoscrizioni. Tale limite è ridotto ad uno per le liste collegate a gruppi delle minoranze linguistiche presenti nel Parlamento».

La ratio dell'emendamento è in un punto che avevo cercato di sollevare anche nella discussione generale: ancora pochi minuti fa è stato detto in quest'Aula che questa legge si applicherà in tutto il mondo. Ovviamente non è così, nel senso che la legge italiana si applica sul territorio italiano; questa invece è una proiezione del vigore legislativo italiano in territori dove la sovranità italiana non esiste, quindi c'è un limite massimo alla presunzione che possiamo dare all'attività legislativa da noi realizzata. Avevo detto che la proiezione del vigore legislativo italiano in ambiti territoriali esclusi dalla nostra sovranità - cioè tutti quelli della circoscrizione Estero - non sarebbe possibile se nei Paesi terzi non si riconoscesse, più o meno esplicitamente, la coerenza di tali dispositivi che andiamo ad approvare con i principi locali di gestione democratica della res publica, cioè della gestione degli affari politici. In alcuni Paesi, purtroppo o per fortuna - non sta a noi giudicare - un'attività politica di questo genere (come la sottoscrizione di firme per la presentazione di liste collegate a gruppi politici di altri Paesi, secondo quanto richiesto per la presentazione in ambito COMITES di liste collegate a partiti politici italiani) non è consentita: penso in particolare ad alcuni Paesi del Nord-America.

Ho già posto il problema in Commissione, e si è trovata una soluzione di compromesso, che limita molto il numero delle firme per la presentazione delle liste; tuttavia, poiché si è aperto un dibattito anche all'interno dei circoli degli italiani all'estero e della stampa specializzata circa il fatto che io abbia previsto esplicitamente la possibilità per le liste collegate a gruppi politici italiani di presentarsi nei COMITES, non vorrei che l'effetto combinato fosse l'esatto contrario di quanto si paventa dalla stampa specializzata: invece di favorire i gruppi politici nelle elezioni COMITES li si discrimina, in quanto sarebbero gli unici a non poter sottoscrivere le liste, quindi a non potersi presentare nelle elezioni COMITES. Ciò, perché la legislazione locale, che ovviamente è sovrana nei territori dove si svolgono queste attività, lo impedirebbe: in alcuni Paesi non sarebbe consentito. La ratio era questa, e nell'ambito dell'esercizio de iure condendo di questa prima lettura al Senato ripropongo tali considerazioni. Per questa ragione ho presentato l'emendamento 12.206: non per favorire ma per non discriminare le liste eventualmente collegate a gruppi politici.

Ritiro l'emendamento 12.210.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.