CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA - Il Senato,
premesso che:
in un recente rapporto realizzato dall'associazione Cittadinanzattiva attraverso le reti del Tribunale per i diritti del malato e del Coordinamento nazionale delle associazioni dei malati cronici si denuncia il grave disagio che moltissimi cittadini stanno incontrando nel momento in cui chiedono il riconoscimento dell'indennità d'invalidità civile e di accompagnamento;
il decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha radicalmente modificato la procedura di riconoscimento di invalidità civile e con la circolare 28 dicembre 2009, n. 131, l'INPS ha chiarito gli aspetti organizzativi e ha fornito le prime istruzioni operative: tra le numerose novità indicate nel testo della circolare viene prevista la realizzazione di un sistema di presentazione, gestione, trattamento e archiviazione elettronica delle domande, con il fine di rendere la procedura più rapida e trasparente;
tale sistema gestionale, denominato INVCIV2010, dovrebbe assolvere le principali funzioni di gestione delle pratiche di invalidità civile prevedendo l'erogazione di servizi on line e off-line e di funzioni di integrazione dei dati verso le altre istituzioni (patronati, associazioni di categoria, ASL, enti concessori, cittadini) interessate nel processo di gestione;
con il decreto-legge n. 78 del 2010, il legislatore ha espresso la volontà di richiamare le responsabilità dei medici che attestino intenzionalmente e falsamente uno stato di malattia o di handicap con conseguente pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. All'art 20 si precisa che, fermo restando le responsabilità penali e disciplinari, il medico è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nei periodi per i quali sia accertato il godimento da parte del relativo beneficiario, nonché il danno all'immagine subiti dall'amministrazione;
conseguentemente a tale provvedimento, il Direttore generale dell'INPS ha emanato la comunicazione 20 settembre 2010 contenente le indicazioni circa i criteri medico-legali che devono essere applicati nella valutazione dei requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento: tali indicazioni, che tuttavia contengono chiaramente delle differenze sostanziali rispetto alla normativa vigente, costituiscono il riferimento operativo cui i medici INPS si devono attenere nella valutazione dell'invalidità civile;
considerato che:
secondo le segnalazioni dei cittadini ed una lettera aperta dei medici dell'INPS (ANMI - Fe.M.E.P.A.) del 10 febbraio 2011, i problemi di carattere tecnico-informatico e l'inadeguatezza della procedura provocano ritardi di mesi nella ricezione del verbale da parte degli utenti. A dispetto degli obiettivi, la lentezza della procedura sta superando le più pessimistiche previsioni, e inoltre la mancata realizzazione del processo informatico determina grossi ostacoli rispetto alla garanzia di trasparenza che avrebbe dovuto essere assicurata;
la situazione è stata aggravata dopo la comunicazione INPS 20 settembre 2010, la quale stabilisce che durante la prima seduta di accertamento presso la Commissione ASL, oltre al già previsto verbale, sia compilato contestualmente un altro verbale, da parte del medico INPS. Tuttavia tale procedura, già di per sé eccessivamente complessa, è ulteriormente rallentata a causa delle difficoltà tecniche legate al malfunzionamento del sistema gestionale che costringono di fatto ad una compilazione differita; essa a sua volta rallenta e riduce la produttività giornaliera della Commissione medica superiore incaricata di vagliare i verbali; la mole di lavoro dei Centri medico-legali non rende inoltre possibile garantire la presenza dei medici INPS in tutte le sedute e dunque ne consegue, come in un circolo vizioso, la necessità di sospendere tutti i verbali a titolo cautelativo (al fine di evitare il silenzio-assenso) e sottoporre a visita diretta i cittadini richiedenti;
la circolare 28 dicembre 2009, n. 131, prevedeva che in sede di primo accertamento sanitario (da effettuarsi da parte di una Commissione ASL integrata con un medico dell'INPS) nei casi in cui il giudizio positivo della Commissione stessa non fosse assunto all'unanimità e comportasse l'erogazione di provvidenze economiche, l'invio del verbale al cittadino venisse sospeso e fosse predisposta un'eventuale visita diretta da effettuarsi da parte di una nuova Commissione presieduta da un medico INPS. La logica, condivisa, era rappresentata dalla necessità di snellire la procedura e creare percorsi differenziati;
il ricorso alla doppia visita, oltre ad apparire in contraddizione con lo spirito del decreto-legge n. 78 del 2009 e della circolare n. 131 del 2009 (che istituivano la Commissione medica ASL integrata con un medico INPS proprio allo scopo di abbreviare le procedure), rappresenta un disagio per il cittadino e un ulteriore aggravio per i pazienti specie quando, soprattutto in alcune zone d'Italia, la visita deve effettuarsi anche a molti chilometri di distanza dal luogo di domicilio;
risulta evidente come tali disposizioni non fossero tanto finalizzate a migliorare la qualità metodologica valutativa e a rendere omogenei i criteri di accertamento sanitario, quanto piuttosto determinate dall'incapacità dell'Istituto di garantire la presenza del proprio personale medico in sede di primo accertamento;
nella stessa comunicazione INPS 20 settembre 2010, viene inoltre esplicitato che: "garanzia di omogeneità dei giudizi medico legali espressi sul territorio, è la validazione definitiva della CMS" (Commissione medica superiore): pertanto, l'iter burocratico risulta ulteriormente allungato;
anche in questo caso appare evidente come la logica sottostante a tale centralizzazione del procedimento sia volta a garantire un controllo serrato della spesa assistenziale a scapito tuttavia della fondamentale esigenza dei cittadini, in particolare di quelli aventi diritto, di accedere tempestivamente ai riconoscimenti previsti dalla normativa, venendo inoltre meno alle finalità del decreto-legge n. 78 del 2009 e della circolare n. 131 del 2009 che avrebbero invece dovuto favorire una semplificazione amministrativa delle procedure;
rilevato che:
per quanto riguarda il programma straordinario di verifiche da parte dell'INPS relativo al 2010, sono molte le associazioni di categoria che hanno espresso dubbi sull'attendibilità dei dati diffusi dall'Istituto;
secondo quanto dichiarato dal Presidente dell'INPS Antonio Mastrapasqua in un'intervista al "Corriere della Sera" pubblicata il 16 febbraio 2011, a fronte di 100.000 posizioni sottoposte a controlli nel 2010, l'Istituto ne avrebbe revocate il 23 per cento. A livello regionale, in Sardegna sono state revocate il 53 per cento delle pensioni o delle indennità di accompagnamento verificate. Seguono l'Umbria con il 47 per cento, la Campania con il 43 per cento, la Sicilia con il 42 per cento e la Calabria con il 35 per cento. Tra le province, spiccano Sassari (con il 76 per cento delle prestazioni controllate cancellate), Cagliari (64 per cento), Napoli (55 per cento), Perugia (53 per cento), Benevento (52 per cento). Assai diversa la situazione in altre zone d'Italia: nelle Marche e in Lombardia è stato revocato il 6 per cento delle pensioni controllate (a Milano sono il 3 per cento, 85 su 2532 verifiche), in Piemonte ed Emilia il 9 per cento, in Abruzzo e Toscana il 10 per cento. A Roma le cancellazioni sono il 26 per cento;
tuttavia come precisato dall'ufficio stampa INPS di Roma: «L'elaborazione di oggi nasce dai controlli fatti su un campione casuale, quindi possono raccontare di quel campione ma potrebbero non rappresentare la situazione complessiva effettiva»;
è necessario inoltre tenere conto del fatto che nel dato complessivo sono compresi anche quei soggetti che hanno visto ridotta semplicemente la propria percentuale d'invalidità di quel minimo che basta per non erogare la relativa indennità, rimanendo comunque invalidi;
considerato altresì che:
la legge 21 novembre 1988 n. 508, che all'art 1, comma 2, lettera b), stabilisce che l'indennità di accompagnamento viene concessa "ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua";
secondo le nuove linee guida operative per l'invalidità civile contenute nella citata comunicazione INPS 20 settembre 2010 l'impossibilità di deambulare deve essere permanente e non superabile con l'utilizzo di ausili: chi deambula con estrema difficoltà e fatica come, ad esempio, con l'aiuto di un tripode, di due stampelle o altri ausili, non si vedrebbe riconosciuto il diritto a ricevere l'indennità di accompagnamento. Inoltre, per quanto concerne la capacità della persona di compiere gli atti quotidiani della vita l'INPS stabilisce come condizione la presenza di un'assistenza continuativa e l'impossibilità di compiere il "complesso" degli atti quotidiani: vengono ignorati quelli che sono, invece, considerati atti strumentali della quotidianità, ovvero, le attività "extradomiciliari", come sapersi orientare, usare un mezzo pubblico, usare un telefono, chiedere aiuto o un'informazione;
di fatto, i criteri utilizzati dall'INPS, oltre ad essere nettamente diversi da quelli utilizzati dalle ASL, sono diversi anche da quelli riconosciuti dalla giurisprudenza in materia di ricorso legale avverso i verbali emessi dallo stesso Istituto. Nel 2009 le cause concluse nei confronti dell'INPS sono state 137.154 di cui 64.063 hanno visto accolto il ricorso dei cittadini invalidi: tutto ciò, oltre a segnalare una forte preoccupazione per i cittadini rispetto all'esigibilità di un diritto, costituisce anche un problema per lo Stato se si considerano i costi legati ai ricorsi;
valutato che:
l'attività del Governo e dell'INPS, volta a privilegiare esclusivamente il massimo contenimento della spesa assistenziale a scapito delle conseguenze sul reale accesso da parte dei cittadini alle indennità d'invalidità civile ed accompagnamento, si colloca in un più ampio quadro di riduzione delle risorse a disposizione delle altre ed importanti politiche sociali;
tale politica sancisce un chiaro attacco alle politiche pubbliche socio-sanitarie del nostro Paese, restituisce un'immagine del nostro sistema di welfare fortemente depotenziata, dove le politiche pubbliche socio-sanitarie rappresentano fondamentalmente un mero costo per lo Stato, anziché lo strumento per affermare l'esigibilità del diritto alla salute da parte di tutti i cittadini e in particolare di quelli con disabilità;
questa tendenza emerge chiaramente dalla legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)", che prevede importanti riduzioni di risorse: in particolare, dal 2008 al 2011 sono state effettuate drastiche riduzioni degli stanziamenti per le politiche sociali (Fondo politiche sociali pari al 70 per cento, Fondo non autosufficienza pari al 100 per cento, Fondo politiche familiari pari all'85 per cento, Fondo politiche pari opportunità pari al 73 per cento, Fondo infanzia adolescenza pari all'11 per cento, Fondo nazionale servizio civile pari al 63 per cento) e per il Fondo attività ricerca sanitaria (con una riduzione pari al 10 per cento),
impegna il Governo:
ad intervenire immediatamente modificando le linee guida operative dell'INPS, di cui alla comunicazione 20 settembre 2010: 1) rispetto alla procedura di accertamento al fine di migliorare la qualità metodologica valutativa e rendere omogenei i criteri di accertamento sanitario, con l'obiettivo di evitare futuri disagi ai cittadini conseguenti a successive verifiche straordinarie, ritornando allo spirito di quanto stabilito dal decreto-legge n. 78 del 2009 e dalla circolare 28 dicembre 2009, n. 131; 2) rispetto ai criteri di assegnazione dell'indennità di accompagnamento, ripristinando così quanto previsto dalla legge 21 novembre 1988, n. 508, art. 1, comma 2, lettera b), nonché garantendo il diritto a tutti i cittadini, che ne hanno reale necessità, di accedere ai benefici economici che la legge prevede;
a chiedere all'INPS la redazione e la pubblicazione di un rapporto completo e dettagliato sull'attività e i risultati del programma straordinario di verifiche relativo al 2010;
ad operare una politica volta a coniugare un serio e necessario controllo della spesa assistenziale con il pieno godimento del diritto alla salute ed in particolare delle garanzie di accesso alle prestazioni sociali garantite per legge a tutti coloro che ne abbiano diritto;
a ripristinare il Fondo non autosufficienza ed in generale aumentare gli stanziamenti di risorse per le politiche sociali e la sanità in particolare per quanto concerne il Fondo politiche sociali, il Fondo politiche familiari, il Fondo politiche pari opportunità, il Fondo infanzia adolescenza, il Fondo nazionale servizio civile, il Fondo attività ricerca sanitaria.
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