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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 558 del 25/05/2011


ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, firmato a Roma il 2 maggio 2007.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

    1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

    1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 331.200 per ciascuno degli anni 2011 e 2012 e di euro 335.840 annui a decorrere dall'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

    2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.