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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 558 del 25/05/2011


EMENDAMENTO

33.1 (testo 2)

RANDAZZO, MICHELONI, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER, MONGIELLO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 33. - (Copertura finanziaria) - 1. All'onere derivante dall'attuazione della parte seconda della presente legge, valutato in 2.000.000 euro annui a decorrere dal 2011, si provvede:

            a) quanto ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 a carico degli appositi stanziamenti di bilancio, già previsti ai sensi della legge 6 novembre 1989, n. 368, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri;

            b) quanto ad un milione di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 mediante i maggiori risparmi di spesa di cui al comma 2.

        2. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

            a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;

            b) Ministri e Vice Ministri;

            c) Sottosegretari di Stato;

            d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;

            e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 1 milione di euro per gli anni 2011 e 2012 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato. In caso di oneri eccedenti rispetto alla valutazione di cui al comma 1, i risparmi di spesa di cui al presente comma sono incrementati in misura permanente fino alla totale copertura dei maggiori oneri emersi».