Caricamento in corso...
 
 
Versione ePub Versione PDF (2035 KB)

Versione HTML base



Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 558 del 25/05/2011


EMENDAMENTI

32.200

MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI, MONGIELLO

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

32.202

RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER, MONGIELLO

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 32. - 1. Partecipano ai lavori dell'assemblea plenaria del CGIE, con solo diritto di parola e di proposta, i seguenti rappresentanti ed esperti:

            a) i parlamentari eletti nella circoscrizione Estero;

            b) i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o loro delegati;

            c) il direttore generale per gli italiani all'estero e per le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri;

            d) il direttore generale per la promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri;

            e) il direttore generale del mercato del lavoro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

            f) il direttore generale per gli affari internazionali del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;

            g) tre esperti designati, rispettivamente, dal Ministro dell'interno, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro per i beni e le attività culturali;

            h) un rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

            i) tre esperti designati, rispettivamente, uno dalla RAI- Radiotelevisione italiana S.p.A., uno dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private e uno dai principali organismi che operano nel campo delle comunicazioni informatizzate;

            l) tre esperti designati dalle organizzazioni nazionali delle cooperative;

            m) quattro esperti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro dell'industria, dell'agricoltura, del commercio e dell'artigianato maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

        2. Il comitato di presidenza può invitare a partecipare ai lavori del CGIE, del comitato di presidenza, delle commissioni per le aree continentali e delle commissioni permanenti di lavoro, con solo diritto di parola, sino a venti personalità interessate ai problemi all'ordine del giorno, scelte tra rappresentanti delle istituzioni, di organismi od enti italiani, nonché studiosi delle materie rientranti nella competenza delle CGIE, rimborsando le eventuali spese di viaggio e soggiorno. Per l'espletamento delle sue funzioni istituzionali il CGIE può avvalersi della collaborazione di professionisti esperti nelle materie di sua competenza. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero degli affari esteri.

        3. Il segretario generale è tenuto comunicare l'ordine dei lavori di ciascuna sessione del CGIE al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica, i quali, ove lo ritengano opportuno, potranno designare fino a nove parlamentari appartenenti alle commissioni permanenti competenti per materia, che parteciperanno ai lavori del CGIE con solo diritto di parola».

32.201

MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI, MONGIELLO

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 32. - 1. Partecipano ai lavori del CGIE, con solo diritto di parola:

            a) i parlamentari eletti nella circoscrizione estero;

            b) il direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri;

            c) il direttore generale dell'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

            d) un esperto designato dal Ministro dell'interno, uno dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro per i beni e le attività culturali, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

            e) un rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

        2. Sono invitati a partecipare ai lavori del CGIE, senza diritto di voto:

            a) un rappresentante della Consulta nazionale dell'emigrazione, composta dalle associazioni nazionali dell'emigrazione;

            b) un rappresentante dei patronati nominato dal Centro patronati (CEPA) e un rappresentante dei patronati non membri del CEPA che realizza il maggior punteggio all'estero, come rilevato annualmente dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

            c) un rappresentante della Federazione nazionale della stampa;

            d) un rappresentante della Federazione unitaria della stampa italiana all'estero;

            e) un rappresentante dell'organizzazione più rappresentativa dei lavoratori frontalieri;

            j) un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e un rappresentante dell'Assocamere estero;

            g) un rappresentante della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A.;

        3. Il Comitato di presidenza può invitare a partecipare ai lavori del CGIE, del Comitato di presidenza, delle commissioni per le aree continentali e delle commissioni di lavoro, con solo diritto di parola, sino a venti personalità interessate ai problemi all'ordine del giorno, scelte tra rappresentanti delle istituzioni, di organismi od enti italiani, nonché studiosi delle materie rientranti nella competenza delle CGIE, rimborsandone le eventuali spese di viaggio e soggiorno. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero degli affari esteri.

        4. Il presidente è tenuto comunicare l'ordine dei lavori di ciascuna sessione del CGIE al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati, i quali, ove lo ritengano opportuno, potranno designare fino a tre parlamentari non eletti all'estero appartenenti alle Commissioni permanenti competenti per materia che parteciperanno ai lavori del CGIE con solo diritto di parola».

32.3 (testo 2)

MICHELONI, RANDAZZO, MONGIELLO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 32. - (Rappresentanti) - 1. Partecipano ai lavori del Consiglio, con solo diritto di parola, i seguenti rappresentanti:

            a) il Direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie e il Direttore generale per la promozione e cooperazione culturale del Ministero degli Affari Esteri;

            b) il Direttore generale per le politiche previdenziali del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, o un suo delegato;

            c) un rappresentante del Ministero dell'Interno, un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, un rappresentante del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, e un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio;

            d) un rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; cinque rappresentanti designati dalla Consulta nazionale delle associazioni nazionali dell'emigrazione;

            e) sei rappresentanti dei Patronati maggiormente presenti all'estero secondo i dati del Ministero del lavoro;

            f) un rappresentante della Federazione nazionale della stampa;

            g) un rappresentante della Federazione Unitaria della Stampa Italiana all'Estero;

            h) un rappresentante dei sindacati più rappresentativi dei lavoratori frontalieri.

        2. L'Ufficio di Presidenza può invitare a partecipare ai lavori delle assemblee plenarie del Consiglio, con solo diritto di parola, fino a 10 personalità competenti sui temi all'ordine del giorno, scelte tra rappresentanti delle istituzioni, di organismi od enti italiani, nonché studiosi delle materie all'attenzione del Consiglio, rimborsandone le eventuali spese di viaggio e soggiorno, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio per il Consiglio.

        3. Il Presidente è tenuto a comunicare l'ordine dei lavori di ciascuna sessione del Consiglio al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica, i quali, ove lo ritengano opportuno, potranno designare fino a sette parlamentari appartenenti alle Commissioni permanenti competenti per materia che parteciperanno ai lavori dell'assemblea plenaria del Consiglio con solo diritto di parola».

32.1 (Testo 2)

RANDAZZO, MICHELONI, MONGIELLO

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 32. - (Rappresentanti) - 1. Partecipano ai lavori del Consiglio, con solo diritto di parola, i seguenti rappresentanti:

            a) il Direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie e il Direttore generale per la promozione e cooperazione culturale del Ministero degli Affari Esteri;

            b) il Direttore generale per le politiche previdenziali del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, o un suo delegato;

            c) un rappresentante del Ministero dell'Interno, un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, un rappresentante del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, e un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio;

            d) un rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; cinque rappresentanti designati dalla Consulta nazionale delle associazioni nazionali dell'emigrazione;

            e) tre esperti designati, rispettivamente, uno dalla RAI-Radiotelevisione italiana SpA, uno dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private e uno dai principali organismi che operano nel campo delle comunicazioni informatizzate;

            f) tre esperti designati dalle organizzazioni nazionali delle cooperative;

            g) quattro esperti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro dell'industria, dell'agricoltura, del commercio e dell'artigianato maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

        2. L'Ufficio di Presidenza può invitare a partecipare ai lavori delle assemblee plenarie del Consiglio, con solo diritto di parola, fino a 10 personalità competenti sui temi all'ordine del giorno, scelte tra rappresentanti delle istituzioni, di organismi od enti italiani, nonché studiosi delle materie all'attenzione del Consiglio, rimborsandone le eventuali spese di viaggio e soggiorno, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio per il Consiglio.

        3. Il Presidente è tenuto a comunicare l'ordine dei lavori di ciascuna sessione del Consiglio al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica, i quali, ove lo ritengano opportuno, potranno designare fino a sette parlamentari appartenenti alle Commissioni permanenti competenti per materia che parteciperanno ai lavori dell'assemblea plenaria del Consiglio con solo diritto di parola».

32.203

MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI, MONGIELLO

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Il Comitato di presidenza può invitare a partecipare ai lavori del CGIE, del Comitato di presidenza, delle commissioni per le aree continentali e delle commissioni di lavoro, con solo diritto di parola, sino a venti personalità interessate ai problemi all'ordine del giorno, scelte tra rappresentanti delle istituzioni, di organismi od enti italiani, nonché studiosi delle materie rientranti nella competenza delle CGIE, rimborsandone le eventuali spese di viaggio e soggiorno. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero degli affari esteri».

32.204 (testo corretto)

RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER, MONGIELLO

Approvato

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il segretario generale è tenuto a comunicare l'ordine dei lavori di ciascuna sessione del CGIE al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati , i quali, ove lo ritengano opportuno, potranno designare fino a dieci parlamentari che parteciperanno ai lavori del CGIE in rappresentanza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati con solo diritto di parola».