ARTICOLO 28 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 28.
Approvato
(Convocazione delle riunioni)
1. Il Consiglio è convocato dal presidente in via ordinaria una volta all'anno. Esso può essere inoltre convocato in via straordinaria, qualora l'ufficio di presidenza ne ravvisi la necessità sulla base di questioni di improrogabile urgenza e purché le relative spese siano finanziate a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio per il Consiglio, non oltre il ventesimo giorno dalla data del deposito della richiesta di convocazione presso l'ufficio di presidenza. Fra la data di convocazione e quella della riunione devono trascorrere almeno venti giorni, salvo casi di particolare urgenza per i quali il presidente può stabilire un termine minore, non inferiore a dieci giorni.
2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti del Consiglio.
3. Le riunioni dell'assemblea plenaria, dell'ufficio di presidenza, delle commissioni continentali convocate in occasione dell'assemblea plenaria si tengono, salvo diversa decisione dell'ufficio di presidenza, presso il Ministero degli affari esteri.
4. Le assemblee plenarie del Consiglio sono pubbliche.
EMENDAMENTI
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER, MONGIELLO
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 28. - 1. Il CGIE è convocato dal segretario generale in via ordinaria due volte all'anno. Esso può essere inoltre convocato in via straordinaria, su motivata richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti, non oltre il ventesimo giorno dalla data del deposito della richiesta di convocazione presso la Segreteria generale. Tra la data di convocazione e quella della riunione devono trascorrere almeno venti giorni, salvo casi di particolare urgenza per i quali il segretario generale può stabilire un termine minore, non inferiore a dieci giorni.
2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti.
3. Il CGIE esamina ed approva la relazione annuale e le prospettive delle comunità italiane all'estero, nonché tutti gli argomenti attinenti ai compiti istituzionali che gli vengano sottoposti dal comitato di presidenza».
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI, MONGIELLO
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 28. - 1. Le riunioni dell'assemblea plenaria, del Comitato di presidenza, delle commissioni di lavoro e dei gruppi di lavoro si tengono presso il Ministero degli affari esteri, salvo diversa decisione del Comitato di presidenza. Le assemblee plenarie del CGIE sono pubbliche.
2. Le riunioni delle commissioni per le aree continentali si tengono a rotazione nei diversi Paesi delle rispettive aree.
3. Le commissioni per le aree continentali hanno il compito di redigere annualmente sulla base delle relazioni e rapporti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, un rapporto sui processi di integrazione delle comunità italiane residenti nelle aree di loro pertinenza, sullo stato dei diritti delle stesse comunità e sui contenziosi bilaterali aperti tra l'Italia ed i Paesi dell'area che hanno riflessi sulla situazione delle comunità italiane ivi residenti. Sulla base delle predette relazioni e rapporti il CGIE predispone un piano d'interventi da realizzare, che viene comunicato al Governo, alle Commissioni parlamentari competenti e alle regioni, ed inserito come allegato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
4. Le riunioni del CGIE sono convocate dal Segretario generale e le riunioni delle Commissioni continentali sono convocate dal Segretario continentale».
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER, MONGIELLO
Ritirato
Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:
«1. Il CGIE è convocato dal segretario generale in via ordinaria due volte all'anno».
MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI, MONGIELLO
Respinto
AI comma 1, sostituire le parole: «in via ordinaria una volta all'anno» con le seguenti: «in via ordinaria due volte all'anno».
RANDAZZO, MICHELONI, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER, MONGIELLO
Respinto
Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «Esso inoltre può essere convocato in via straordinaria su motivata richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti non oltre il ventesimo giorno dalla data di deposito della richiesta presso la segreteria generale».
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Le riunioni del CGIE di norma si aprono con una relazione del Governo fatta dal Ministro degli affari esteri o da un suo delegato, e con una relazione del vicepresidente vicario dell'organismo».
Al comma 3, inserire dopo la parola: «continentali» le seguenti parole: «e delle Commissioni permanenti di lavoro».
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI, MONGIELLO
Ritirato
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Le riunioni dell'assemblea plenaria, del Comitato di presidenza, delle commissioni di lavoro e dei gruppi di lavoro si tengono presso il Ministero degli affari esteri, salvo diversa decisione del Comitato di presidenza. Le assemblee plenarie del CGIE sono pubbliche».
Conseguentemente, sopprimere il comma 4.