EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI, MONGIELLO
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 27. - 1. Il CGIE si articola in:
a) assemblea plenaria;
b) Comitato di presidenza, composto dal Segretario generale, dal vice segretario generale, dai segretari e vice segretari continentali e dai presidenti delle commissioni tematiche e da due rappresentanti delle regioni di cui all'articolo 29, comma 1;
c) commissioni per le aree continentali: Europa ed Africa del Nord, America Latina, Paesi anglofoni - Australia, Canada, Stati Uniti e Repubblica Sudafricana, si riuniscono almeno due volte l'anno nelle proprie aree continentali e sono composte dai rappresentanti eletti dai COMITES e dai presidenti dei COMITES della rispettiva area continentale, e sono presiedute dal vice segretario generale eletto per ogni area. Ogni commissione continentale elegge tra i suoi membri, delegati al CGIE, un segretario ed un vice segretario. Alle riunioni delle commissioni continentali possono partecipare: gli assessori regionali con delega all'emigrazione, o presidenti di regione ove non vi sia un assessore con delega all'emigrazione, e i presidenti delle province autonome o loro delegati e i parlamentari della circoscrizione estero, senza diritto di voto;
d) commissioni di lavoro tematiche, che il CGIE può istituire fino ad un massimo di cinque, che si riuniscono quando e dove necessario, compatibilmente con il bilancio del CGIE;
e) gruppi di lavoro per specifici argomenti che l'assemblea plenaria costituisce laddove ne ravvisi la necessità.
2. Per la validità delle riunioni del Comitato di presidenza è necessaria la metà più uno dei componenti. Il CGIE e il Comitato di presidenza adottano le proprie deliberazioni a maggioranza dei partecipanti.
3. I rappresentanti delle regioni e i parlamentari delle circoscrizioni estere non hanno diritto a rimborsi spese a carico del CGIE».
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER, MONGIELLO
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 27. - 1. Sono organi del CGIE:
a) l'assemblea plenaria;
b) il segretario generale;
c) il comitato di presidenza;
d) le assemblee continentali. Le aree continentali rappresentate dalle assemblee coincidono con le ripartizioni elettorali di cui all'articolo 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459. Le assemblee continentali si riuniscono almeno tre volte l'anno nelle proprie aree di riferimento e due volte in occasione delle assemblee plenarie ordinarie e sono presiedute dal vice segretario generale eletto per ogni assemblea.
2. Il CGIE si avvale ordinariamente di commissioni permanenti di lavoro su tematiche dell'emigrazione, che si riuniscono in occasione delle riunioni ordinarie dell'assemblea plenaria e, in via straordinaria, su decisione del comitato di presidenza. Il CGIE può inoltre avvalersi di gruppi di lavoro per la trattazione di specifici argomenti, che sono costituiti dall'assemblea plenaria su proposta dello stesso comitato di presidenza».
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 27. - (Organi) - 1. Il Consiglio si articola in:
a) Presidente;
b) Vicepresidente vicario;
c) Vice Presidenti;
d) Ufficio di Presidenza;
e) Commissioni per le aree continentali;
f) Commissione regionale;
g) Assemblea plenaria.
2. Il Presidente è il Ministro degli affari esteri ed i vicepresidenti sono eletti all'interno dei membri del consiglio. I Vice Presidenti sono cinque, uno in rappresentanza di ciascuna area continentale e uno in rappresentanza delle Regioni. È eletto, inoltre, un vicepresidente con funzioni di vicario tra i rappresentanti delle comunità degli italiani all'estero.
3. Per l'elezione del Vicepresidente vicario si procede con votazioni successive. È eletto Vicepresidente vicario colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei membri del Consiglio. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procede ad un secondo scrutinio. Risulta eletto chi ottiene il più alto numero di voti.
I Vicepresidenti in rappresentanza delle aree continentali sono eletti tra i componenti il Consiglio appartenenti alla relativa area. Il Vicepresidente in rappresentanza delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano è eletto tra i componenti la Commissione regionale. Per l'elezione dei Vicepresidenti ciascun votante esprime una sola preferenza e risultano eletti i candidati che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero dei voti dei partecipanti alla votazione.
4. Il Presidente convoca l'Assemblea plenaria e l'Ufficio di Presidenza, e la presiede.
5. Il vicepresidente vicario, in assenza del Presidente, dirige i lavori dell'assemblea plenaria, convoca e dirige i lavori dell'ufficio di presidenza e da esecuzione alle decisioni assunte.
6. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Vicepresidente vicario e dai Vicepresidenti. Il vicepresidente fissa l'ordine del giorno delle sessioni plenarie, cura la preparazione e lo svolgimento regolare dei lavori del Consiglio, gli opportuni contatti con gli organismi interessati alle sue attività e l'elaborazione della relazione annuale, sceglie e indica le priorità di spesa per l'attività del Consiglio e ne valuta il bilancio consuntivo.
7. Le Commissioni continentali corrispondono alle ripartizioni della circoscrizione elettorale Estero, individuate dall'articolo 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459. Le Commissioni continentali sono composte dai membri eletti ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 e 3 dell'articolo 25. Alle riunioni delle continentali che si svolgono nell'area geografica di riferimento partecipano i presidenti dei Comites con diritto di parola e di voto. Le commissioni continentali si riuniscono due volte all'anno nelle proprie aree geografiche di riferimento e in occasione delle Assemblee plenarie ordinarie e sono presiedute dal Vice Presidente eletto per ciascuna area. Le riunioni delle commissioni continentali nell'area geografica di riferimento si tengono a rotazione nei diversi Paesi delle rispettive aree.
8. Della Commissione regionale fanno parte i componenti il Consiglio nominati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, il presidente dell'ANCI e il presidente dell'UPI. La Commissione regionale si riunisce una volta l'anno a rotazione nelle diverse Regioni o Province autonome e in occasione delle Assemblee plenarie ordinarie ed è presieduta dal Vice Presidente eletto per la Commissione regionale.
9. Le Commissioni continentali e la Commissione regionale redigono annualmente una relazione sui processi di integrazione delle comunità italiane residenti nelle aree di loro pertinenza, sullo stato dei diritti e sulle necessità delle stesse comunità. La relazione è trasmessa all'Ufficio di Presidenza del Consiglio ed esaminata in sede di Assemblea plenaria».
RANDAZZO, MICHELONI, MONGIELLO
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 27. - (Organi) - 1. Il Consiglio si articola in:
a) Presidente;
b) Vice Presidenti;
c) Ufficio di Presidenza;
d) Commissioni per le aree continentali;
e) Commissione dei rappresentanti di nomina governativa;
f) Commissioni permanenti di lavoro;
g) Assemblea plenaria.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea del Consiglio. I vicepresidenti sono cinque, uno in rappresentanza di ciascuna area continentale e uno per i componenti di nomina governativa. Il Presidente deve essere un componente il Consiglio in rappresentanza delle comunità italiane all'estero.
3. Per l'elezione del Presidente si procede con votazioni successive. È eletto Presidente colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei membri del Consiglio. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procede ad un secondo scrutinio. Risulta eletto chi ottiene il più alto numero di voti. I Vicepresidenti in rappresentanza delle aree continentali sono eletti dalle assembleee delle rispettive aree. Il Vice Presidente per i componenti di nomina governativa è eletto dai medesimi componenti. Per l'elezione dei Vicepresidenti ciascun votante esprime una sola preferenza e risultano eletti i candidati che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero dei voti dei partecipanti alla votazione.
4. Il Presidente convoca l'Assemblea plenaria e l'Ufficio di Presidenza, ne dirige i lavori e dà esecuzione alle decisioni assunte.
5. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente ed i Vicepresidenti. Fissa l'ordine del giorno delle sessioni plenarie, cura la preparazione e lo svolgimento regolare dei lavori del Consiglio, gli opportuni contatti con gli organismi interessati alle sue attività e l'elaborazione della relazione annuale, sceglie e indica le priorità di spesa per l'attività del Consiglio e ne valuta il bilancio consuntivo.
6. Le Commissioni continentali corrispondono alle ripartizioni della circoscrizione elettorale Estero, individuate dall'articolo 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459. Le commissioni continentali si riuniscono almeno due volte l'anno nelle proprie aree geografiche di riferimento e in occasione delle Assemblee plenarie ordinarie e sono presiedute dal Vice Presidente eletto per ciascuna area. Le riunioni delle commissioni continentali nell'area geografica di riferimento si tengono a rotazione nei diversi Paesi delle rispettive aree. «Le assemblee continentali rilevano e discutono le istanze avanzate dai COMITES e dai soggetti associativi, nonché le questioni poste dai componenti del CGIE con riferimento ai singoli Paesi dell'area, e trasmettono proposte motivate all'Assemblea plenaria e al Comitato di presidenza. Esse, sulla base dei Piani Paesi predisposti dagli INTERCOMITES redigono annualmente un rapporto sui processi di integrazione delle comunità italiane residenti nelle aree di loro pertinenza, sullo stato dei diritti dei nostri connazionali e sui contenziosi bilaterali aperti tra l'Italia ed i Paesi della rispettiva area, che hanno riflessi sulla situazione delle comunità italiane ivi residenti. Alle assemblee continentali partecipano con facoltà di parola e di proposta i presidenti degli INTERCOMITES esistenti nei Paesi che fanno parte delle rispettive aree continentali. Per i Paesi ove non esistono gli INTERCOMITES partecipano i presidenti dei rispettivi COMITES. Alle assemblee continentali partecipano, inoltre, con facoltà di parola e di proposta, senza oneri per il CGIE, i parlamentari eletti nelle ripartizioni elettorali della circoscrizione Estero che fanno riferimento alle rispettive aree».
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI, MONGIELLO
Ritirato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Il CGIE si articola in:
a) assemblea plenaria;
b) Comitato di presidenza, composto dal Segretario generale, dal vice segretario generale, dai segretari e vice segretari continentali e dai presidenti delle commissioni tematiche e da due rappresentanti delle regioni di cui all'articolo 29, comma 1;
c) commissioni per le aree continentali: Europa ed Africa del Nord, America Latina, Paesi anglofoni - Australia, Canada, Stati Uniti e Repubblica Sudafricana, si riuniscono almeno due volte l'anno nelle proprie aree continentali e sono composte dai rappresentanti eletti dai COMITES e dai presidenti dei COMITES della rispettiva area continentale, e sono presiedute dal vice segretario generale eletto per ogni area. Ogni commissione continentale elegge tra i suoi membri, delegati al CGIE, un segretario ed un vice segretario. Alle riunioni delle commissioni continentali possono partecipare: gli assessori regionali con delega all'emigrazione, o presidenti di regione ove non vi sia un assessore con delega all'emigrazione, e i presidenti delle province autonome o loro delegati e i parlamentari della circoscrizione estero, senza diritto di voto;
d) commissioni di lavoro tematiche, che il CGIE può istituire fino ad un massimo di cinque, che si riuniscono quando e dove necessario, compatibilmente con il bilancio del CGIE;
e) gruppi di lavoro per specifici argomenti che l'assemblea plenaria costituisce laddove ne ravvisi la necessità».
Ritirato
Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «Commissione» inserire la seguente: «di nomina governativa e».
MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI, MONGIELLO
Ritirato e trasformato nell'odg G27.204
Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: «e-bis). commissioni tematiche permanenti di lavoro».
MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI, MONGIELLO
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1460 e connessi,
impegna il Governo ad adottare idonee misure volte a prevedere l'inserimento di commissioni tematiche permanenti di lavoro tra le articolazioni del Consiglio generale degli italiani all'estero.
________________
(*) Accolto dal Governo
IL RELATORE
Approvato
Al comma 3, sopprimere le parole da: «, e presenta» fino alla fine.
Ritirato
Al comma 4, terzo periodo dopo la parola: «commissione» inserire le seguenti: «di nomina governativa e».
Ritirato
Al comma 5, dopo la parola: «Vicepresidenti» aggiungere le seguenti: «e di altri cinque consiglieri eletti dall'Assemblea plenaria con il metodo d'Hondt».
IL RELATORE
Approvato
Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole:«delle sessioni plenarie» con le seguenti:«dell'Assemblea plenaria».
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER, MONGIELLO
Ritirato
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Le aree continentali rappresentate dalle assemblee coincidono con le ripartizioni elettorali di cui all'articolo 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459. Le assemblee continentali si riuniscono almeno tre volte l'anno nelle proprie aree di riferimento e due volte in occasione delle assemblee plenarie ordinarie e sono presiedute dal vice segretario generale eletto per ogni assemblea».
MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI, MONGIELLO
Respinto
Al comma 6, sostituire le parole: «si riuniscono una volta» con le seguenti: «si riuniscono due volte».
IL RELATORE
Approvato
Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole:«delle assemblee plenarie ordinarie» con le seguenti: «dell'Assemblea plenaria».
Ritirato
Al comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente: «Della Commissione di nomina governativa e regionale ne fanno parte i componenti il Consiglio nominati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, il presidente dell'ANCI, il presidente dell'UPI, le associazioni nazionali dell'emigrazione e le confederazioni sindacali e patronati».
Ritirato
Al comma 8, dopo le parole: «Della Commissione regionale fanno parte», inserire le seguenti: «i parlamentari eletti ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 nella relativa ripartizione,».
Ritirato
Al comma 9, sostituire le parole: «Commissione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione di nomina governativa e regionale».