ARTICOLO 25 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 25.
Approvato nel testo emendato
(Composizione)
1. Il Consiglio è composto da ottantadue membri.
2. Ne fanno parte di diritto i presidenti degli Intercomites di ciascun Paese ovvero, nei Paesi in cui esiste un solo Comitato, il presidente dello stesso, e i presidenti o gli assessori con delega all'emigrazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI).
3. I rimanenti membri del Consiglio sono eletti dagli Intercomites, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e sono ripartiti proporzionalmente tra i Paesi nei quali risiedono le collettività più numerose in base al metodo d'Hondt.
4. Ai lavori del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, i parlamentari.
EMENDAMENTI PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI, MONGIELLO
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 25. - 1. Il CGIE è composto dai delegati dei COMITES eletti secondo le modalità previste all'articolo 2, comma 5, in rappresentanza delle comunità italiane all'estero, dagli assessori regionali con delega all'emigrazione, o presidenti di regione ove non vi sia un assessore con delega all'emigrazione, nonché dai presidenti delle province autonome o loro delegati. Questi compongono l'assemblea plenaria del CGIE.
2. L'assemblea plenaria, nella sua prima riunione, elegge tra i delegati dei COMITES il Segretario generale e un vice segretario. Per l'elezione del Segretario generale e del vice segretario generale si procede con votazioni successive e con schede separate. È eletto Segretario generale colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei membri del CGIE. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procede ad un secondo scrutinio tra i due candidati che hanno ottenuto il più alto numero di voti nel primo scrutinio. Risulta eletto chi ottiene il più alto numero dei voti. È eletto vice segretario generale colui che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero dei voti dei partecipanti alla votazione. Ciascun membro scrive sulla propria scheda un nome per il Segretario generale e per il vice segretario generale.
3. I membri del CGIE, eletti ai sensi dell'articolo 2, comma 5, devono risiedere da almeno tre anni nel Paese di competenza del COMITES, aver raggiunto la maggior età ed essere in possesso della cittadinanza italiana o essere di origine italiana».
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER, MONGIELLO
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 25. - 1. Il CGIE è composto da settantaquattro membri dei quali cinquantacinque in rappresentanza delle comunità italiane all'estero e diciannove nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri secondo la ripartizione indicata al comma 6.
2. I cinquantacinque membri del CGIE in rappresentanza delle comunità italiane all'estero sono eletti nelle proporzioni numeriche fissate, per ciascun Paese, nella tabella definita dal Ministero degli affari esteri, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Essi devono risiedere da almeno tre anni nel rispettivo Paese, avere raggiunto la maggiore età ed essere in possesso della cittadinanza italiana.
4. Nei Paesi in cui la rappresentanza elettiva sia di due o più membri, possono far parte del CGIE in proporzione non superiore alla metà dei componenti, anche persone non in possesso della cittadinanza italiana, purché siano figli o discendenti di cittadini italiani.
5. Nell'elezione dei membri provenienti dall'estero deve essere favorita la presenza di donne e giovani. I giovani, di età non superiore ai trentacinque anni, possono essere anche di origine italiana.
6. I diciannove membri di nomina governativa sono designati come segue:
a) sette dalle associazioni nazionali dell'emigrazione;
b) tre dalle associazioni più rappresentative degli stranieri residenti in Italia e provenienti da aree in cui sono presenti comunità italiane;
c) sei dalle confederazioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dai patronati maggiormente rappresentativi per l'attività all'estero;
d) uno dalla Federazione nazionale della stampa;
e) uno dalla Federazione unitaria della stampa italiana all'estero;
f) uno dalla organizzazione più rappresentativa dei lavoratori frontalieri».
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 25. - (Composizione) - 1. Il Consiglio è composto da ottanta membri dei quali sessanta in rappresentanza delle comunità italiane all'estero e venti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri secondo la ripartizione indicata al comma 3.
2. Ne fanno parte di diritto i Presidenti degli Intercomites di ciascun Paese, in rappresentanza delle comunità italiane all'estero. I restanti membri sono eletti da un'assemblea formata per ciascun Paese, o gruppi di Paesi, dai componenti dei Comites, regolarmente costituiti e da rappresentanti delle associazioni delle comunità italiane in numero non superiore al 40 per cento dei componenti dei Comites secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 35. Le aree territoriali nelle quali si procede all'elezione dei membri aggiuntivi e la relativa ripartizione numerica sono determinati con il decreto di cui all'articolo 3 della presente legge.
3. Ne fanno parte di diritto il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e due membri dallo stesso designati, il Presidente dell'Unione delle Province d'Italia (UPI), il Presidente dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), il Presidente della Federazione unitaria della stampa italiana all'estero ed il Presidente dell'Associazione delle Camere di Commercio Italiane all'estero (Assocamerestero). I restanti membri di nomina governativa sono designati come segue:
a) otto dalle associazioni nazionali dell'emigrazione;
b) cinque dalle confederazioni sindacali e dai patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale e che siano rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
4. Ai lavori del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, i parlamentari».
RANDAZZO, MICHELONI, MONGIELLO
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 25. - (Composizione) - 1. Il Consiglio è composto da ottantadue membri dei quali sessanta in rappresentanza delle comunità italiane all'estero e ventidue nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri secondo la ripartizione indicata al comma 5.
2. I sessanta membri del Consiglio in rappresentanza delle comunità italiane all'estero sono eletti secondo le modalità previste dal successivo articolo 25-bis e nelle proporzioni numeriche fissate, per ciascun Paese, dalla tabella allegata alla presente legge.
3. Essi devono risiedere da almeno tre anni nel rispettivo Paese, avere raggiunto la maggiore età ed essere in possesso della cittadinanza italiana. Non sono eleggibili i parlamentari eletti nella circoscrizione Estero e i parlamentari europei. La carica di Presidente di COMITES e di INTERCOMITES è incompatibile con quella di componente del Consiglio.
4. Nei Paesi in cui la rappresentanza elettiva sia di due o più membri, possono essere rappresentate, in proporzione non superiore alla metà dei componenti, anche persone non in possesso della cittadinanza italiana, purché siano figli discendenti di cittadini italiani.
5. I diciannove membri di nomina governativa sono designati come segue:
a) otto dalle associazioni nazionali dell'emigrazione;
b) tre dalle associazioni più rappresentative degli stranieri residenti in Italia;
c) otto dai patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale;
d) uno dalla Federazione nazionale della stampa;
e) uno dalla Federazione unitaria della stampa italiana all'estero;
f) uno dalla organizzazione più rappresentativa dei lavoratori frontalieri.
6. Ai lavori del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, i Presidenti delle Regioni italiane e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, o loro delegati, il Presidente dell'Unione Province Italiane (UPI), il Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e i parlamentari eletti nella circoscrizione Estero».
7. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti. Ognuna di esse è composta di un numero di candidati doppio rispetto a quello da eleggere. In osservanza del criterio di pari opportunità, tra i candidati ogni genere è presente per minimo un terzo. Sul complesso dei candidati almeno il 30 per cento è rappresentato da giovani di età non superiore a trentacinque anni. In proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista, è eletto chi consegue il maggior numero di preferenze.
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI, MONGIELLO
Ritirato
Sostituire il comma 1 con il seguente,
«1. Il CGIE è composto dai delegati dei COMITES eletti secondo le modalità previste all'articolo 2, comma 5, in rappresentanza delle comunità italiane all'estero, dagli assessori regionali con delega all'emigrazione, o presidenti di regione ove non vi sia un assessore con delega all'emigrazione, nonché dai presidenti delle province autonome o loro delegati. Questi compongono l'assemblea plenaria del CGIE».
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER, MONGIELLO
Ritirato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Il CGIE è composto da settantaquattro membri dei quali cinquantacinque in rappresentanza delle comunità italiane all'estero e diciannove nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri secondo la seguente ripartizione:
a) sette dalle associazioni nazionali dell'emigrazione;
b) tre dalle associazioni più rappresentative degli stranieri residenti in Italia e provenienti da aree in cui sono presenti comunità italiane;
c) sei dalle confederazioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dai patronati maggiormente rappresentativi per l'attività all'estero;
d) uno dalla Federazione nazionale della stampa;
e) uno dalla Federazione unitaria della stampa italiana all'estero;
f) uno dalla organizzazione più rappresentativa dei lavoratori frontalieri».
Respinto
Al comma 2, sostituire parole: «i Presidenti degli» con le seguenti: «il rappresentante eletto dagli».
Ritirato
Al comma 2, dopo la parola: «(ANCI)» sopprimere le seguenti: «e il presidente dell'Unione delle Province d'Italia (U.P.I.).».
Conseguentemente, dopo le parole: «(ANCI)», inserire le seguenti: «il presidente dell'Unione delle Province d'Italia (U.P.I.), le associazioni nazionali dell'emigrazione e le confederazioni sindacali e patronati».
Respinto
All'emendamento 25.300 dopo le parole: «espressione dei Comites e degli Intercomites», inserire la seguente: «non».
IL RELATORE
Approvato
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. I membri di diritto che sono espressione dei Comites e degli Intercomites possono delegare un altro membro dello stesso Comites o Intercomites a svolgere le proprie funzioni di membro del CGIE».
MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI, MONGIELLO
Approvato
Sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. I restanti membri del Consiglio generale degli italiani all'estero, sono eletti tra i membri dei Comites dei relativi Paesi, nel corso di una assemblea nazionale di tutti gli eletti nei Comites convocata dall'autorità consolare di riferimento».
MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER, MONGIELLO
Ritirato
All'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, sostituire le parole: «dagli Intercomites, ai sensi dell'articolo 5, comma 4» con le seguenti: «dall'assemblea di cui al comma 4-bis»;
b) alla fine del comma 4 aggiungere le seguenti parole: «, cinque rappresentanti designati dalla consulta nazionale delle associazioni nazionali dell'emigrazione, sei rappresentanti dei Patronati maggiormente presenti all'estero secondo i dati del Ministero del Lavoro, un rappresentante della federazione nazionale della stampa, un rappresentante della federazione unitaria della stampa italiana all'estero, un rappresentante dei sindacati più rappresentativi dei lavoratori frontalieri».
c) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. I membri del Consiglio superiore degli italiani all'estero di cui al comma 3, sono eletti tra i membri dei comites dei relativi paesi, nel corso di una assemblea nazionale di tutti gli eletti nei comites convocata dall'ambasciatore di riferimento.
4-ter. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti. Ognuna di esse è composta di un numero di candidati doppio rispetto a quello da eleggere. In osservanza del criterio di pari opportunità, tra i candidati ogni genere è presente per minimo un terzo. Sul complesso dei candidati almeno il 30 per cento è rappresentato da giovani di età non superiore a trentacinque anni. In proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista, è eletto chi consegue il maggior numero di preferenze».
Ritirato
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Ai lavori del Consiglio partecipano, con diritto di voto, i parlamentari eletti, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e, senza diritto di voto, ogni altro parlamentare in carica della Repubblica».
MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI, MONGIELLO
Respinto
Al comma 4 aggiungere le seguenti parole: «, cinque rappresentanti designati dalla consulta nazionale delle associazioni nazionali dell'emigrazione, sei rappresentanti dei Patronati maggiormente presenti all'estero secondo i dati del Ministero del Lavoro, un rappresentante della federazione nazionale della stampa, un rappresentante della federazione unitaria della stampa italiana all'estero, un rappresentante dei sindacati più rappresentativi dei lavoratori frontalieri».