ARTICOLO 17 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 17.
Approvato nel testo emendato
(Operazioni di scrutinio)
1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura del comitato elettorale circoscrizionale.
2. Per le modalità delle operazioni di scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni recate dall'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
3. Il comitato elettorale circoscrizionale procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale nonché le contestazioni e i reclami presentati, decide sull'assegnazione dei voti stessi.
4. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3, il comitato elettorale circoscrizionale non può riesaminare le schede già scrutinate dal seggio elettorale e le schede da questo dichiarate nulle.
5. Per ogni caso non disciplinato dalla presente legge o controverso, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
EMENDAMENTI PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI, MONGIELLO
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 17. - 1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura del COMITES elettorale circoscrizionale.
2. Per le modalità delle operazioni di scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni recate dall'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
3. Al momento dello spoglio, prima dell'apertura della busta contenente il voto dell'elettore, va verificata la corrispondenza del numero del documento di identificazione che l'elettore ha scritto sul tagliando con il numero risultante dagli elenchi consolari.
4. Per ogni caso non disciplinato dalla presente legge o controverso, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
5. Il comitato elettorale circoscrizionale procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale nonché le contestazioni e i reclami presentati, decide sull'assegnazione dei voti stessi.
6. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, il comitato elettorale circoscrizionale non può riesaminare le schede già scrutinate dal seggio elettorale e le schede da questo dichiarate nulle».
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER, MONGIELLO
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 17. - 1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura del comitato elettorale circoscrizionale.
2. Per le modalità delle operazioni di scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni recate dall'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e successive modificazioni.
3. Per ogni caso non disciplinato dalla presente legge o controverso, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. Il comitato elettorale circoscrizionale procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale nonché le contestazioni e i reclami presentati, decide sull'assegnazione dei voti stessi.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4, il comitato elettorale circoscrizionale non può riesaminare le schede già scrutinate dal seggio elettorale e le schede da questo dichiarate nulle».
Ritirato
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Alle operazioni di scrutinio, spoglio e vidimazione delle schede si applicano le disposizioni recate dagli articoli 45, 67 e 68 del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, in quanto non diversamente disposto dal presente articolo».
Sopprimere i commi 2 e 5.
Ritirato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Alle operazioni di scrutinio, spoglio e vidimazione delle schede si applicano le disposizioni recate dagli articoli 45, 67 e 68 del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, in quanto non diversamente disposto dal presente articolo».
Sopprimere i commi 2 e 5.
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER, MONGIELLO
Ritirato
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Per le modalità delle operazioni di scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni recate dall'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e successive modificazioni».
MICHELONI, FILIPPI ALBERTO, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER, MONGIELLO
Approvato
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Al momento dello spoglio, prima dell'apertura della busta contenente il voto dell'elettore, devono essere verificate la corrispondenza del documento d'identità, inserito dall'elettore nella busta contenente il tagliando, con il nominativo risultante dagli elenchi consolari, e la corrispondenza della firma apposta sul tagliando con quella apposta sul documento d'identità».
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI, MONGIELLO
Ritirato
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Al momento dello spoglio, prima dell'apertura della busta contenente il voto dell'elettore, va verificata la corrispondenza del numero del documento di identificazione che l'elettore ha scritto sul tagliando con il numero risultante dagli elenchi consolari».