ARTICOLO 16 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 16.
Approvato nel testo emendato
(Costituzione dei seggi elettorali)
1. Presso ciascun ufficio consolare è costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti nella circoscrizione consolare, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori.
2. Il comitato elettorale circoscrizionale, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni, costituisce i seggi elettorali e nomina i presidenti dei seggi. Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento, dal presidente; funge da vicepresidente il più anziano tra gli scrutatori. Ciascun seggio è composto, oltre che dal presidente e dal segretario, dagli scrutatori, in numero non inferiore a quattro, e dai rappresentanti di lista.
3. Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non candidati, almeno dieci giorni prima delle elezioni, dal comitato elettorale circoscrizionale, nell'ambito delle designazioni effettuate dai presentatori delle liste o, in mancanza, d'ufficio.
4. Se uno scrutatore o il presidente sono assenti all'atto dell'insediamento del seggio, il comitato elettorale circoscrizionale procede alla nomina dei sostituti.
5. Ai presidenti dei seggi, ai segretari e agli scrutatori spetta un rimborso spese, il cui importo è stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
EMENDAMENTO 16.204 (TESTO 2) PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER, MONGIELLO
Approvato
Sostituire il comma 4, con il seguente:
«4. Se uno scrutatore è assente all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente nomina scrutatore uno degli elettori. Se il Presidente è assente all'atto dell'insediamento del seggio, il comitato elettorale circoscrizionale procede alla nomina del sostituto».