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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 558 del 25/05/2011


ARTICOLO 12 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

Approvato nel testo emendato

(Sistema elettorale e formazione delle liste)

    1. I Comitati sono eletti con voto diretto, personale e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti. Il voto è espresso per corrispondenza. A ciascun Comitato corrisponde una circoscrizione elettorale, che può essere composta da uno o più collegi.

    2. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a un candidato presidente del Comitato. L'assegnazione dei seggi avviene su base proporzionale, in base alle disposizioni di cui all'articolo 18.

    3. I collegi elettorali sono determinati in base ai Comitati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Ciascun collegio elettorale esprime un numero di componenti il Comitato proporzionale alla consistenza numerica della collettività ivi residente. A tal fine, in ciascun collegio elettorale possono essere presentate una o più liste, secondo le modalità di cui al presente articolo. Il numero di componenti il Comitato espresso da ciascun collegio elettorale è individuato con il decreto di cui all'articolo 3.

    4. A pena di inammissibilità, le liste devono garantire una presenza minima di un terzo di candidati per ciascun genere e di un terzo di candidati di età inferiore a trentacinque anni.

    5. Entro i trenta giorni successivi alla indizione delle elezioni possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a cento per le collettività composte da un massimo di cinquantamila residenti, non inferiore a duecento per le collettività composte da più di cinquantamila e meno di centomila residenti, e non inferiore a trecento per le collettività composte da più di centomila residenti.

    6. I sottoscrittori devono essere iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e non possono essere candidati.

    7. Le firme di elettori che compaiono in più di una lista sono considerate nulle.

    8. Non possono essere candidati i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all'estero, ivi compresi il personale a contratto, coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati, i soggetti che rivestono cariche rappresentative presso gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché i funzionari di uffici consolari di seconda categoria e i corrispondenti consolari. Non possono, altresì, essere candidati gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del Comitato, gli amministratori e i legali rappresentanti dei comitati per l'assistenza che ricevono finanziamenti pubblici e gli editori di testate di informazione quotidiana e periodica, nonché i legali rappresentanti di emittenti radiofoniche e televisive che a qualunque titolo ricevono finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano.

EMENDAMENTI PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI

12.200

MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI, MONGIELLO

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

12.201

MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI, MONGIELLO

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 12. - 1. In ogni circoscrizione consolare sono presentate liste concorrenti di candidati alla carica di consigliere.

        2. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a un candidato presidente del COMITES.

        3. La votazione per l'elezione del COMITES e per l'elezione del presidente del COMITES avviene su un'unica scheda.

        4. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista e il nome del candidato presidente, affiancato dalla lista dei candidati della medesima lista.

        5. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste tracciando un segno nel relativo rettangolo.

        Ciascun elettore, nell'ambito dei candidati della lista da lui votata, può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei candidati da eleggere, apponendo un segno accanto al nome o ai nomi dei candidati prescelti.

        6. Le liste elettorali sono composte in modo da garantire le pari opportunità e una efficace rappresentazione della comunità di riferimento. A pena di inammissibilità, le liste devono essere composte alternando candidati di sesso diverso e devono vedere la presenza di candidati di età inferiore di anni 35 pari ad almeno un terzo del numero complessivo di candidati».

12.202

RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER, MONGIELLO

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 12. - 1. I Comitati sono eletti con voto diretto, personale e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti. La modalità del voto è per corrispondenza.

        2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale.

        3. Entro i quarantacinque giorni successivi alla indizione delle elezioni possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a cento per le collettività composte da un numero di cittadini italiani fino a cinquantamila, ed a duecento per quelle composte da un numero di cittadini italiani superiore a cinquantamila.

        4. I sottoscrittori devono essere iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e non possono essere candidati.

        5. Le firme di elettori che compaiono in più di una lista sono considerate nulle».

12.203

RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER, MONGIELLO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. I Comitati sono eletti con voto diretto, personale e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti. La modalità del voto è per corrispondenza».

12.204

MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI, MONGIELLO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. In ogni circoscrizione consolare sono presentate liste concorrenti di candidati alla carica di consigliere».

12.8

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il voto è espresso per corrispondenza e tramite posta elettronica certificata. Il Ministero degli affari esteri, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta con proprio decreto, un regolamento di attuazione relativo alle procedure di voto per corrispondenza e tramite posta elettronica di cui al presente comma.».

        Conseguentemente sopprimere gli articoli 14, 15, 16 e 17.

12.6

FIRRARELLO

Ritirato

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Gli elettori votano presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei relativi Paesi. Tali sezioni sono istituite presso i consolati d'Italia, i consolati onorari, le agenzie consolari e in altri luoghi idonei alle operazioni di voto che possono essere presidiati da funzionari del Ministero degli affari esteri e di altre Amministrazioni dello Stato italiano».

12.205

FILIPPI ALBERTO

Ritirato

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Gli elettori votano nei seggi istituiti presso gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri: le Ambasciate, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura».

12.1 (testo 2)

RANDAZZO, MICHELONI, MONGIELLO

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «e collegata a un candidato Presidente del Comitato»; e sostituire il comma 8 con il seguente:

        «8. Non sono eleggibili i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all'estero, ivi compresi il personale a contratto, nonché coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati. Non sono, altresì, eleggibili gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del Comitato e gli amministratori e i legali rappresentanti dei comitati per l'assistenza che ricevono finanziamenti pubblici. Gli eletti al Parlamento italiano non sono eleggibili».

12.2

GIAI

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «per candidati di età inferiore di anni 35.» con le seguenti: «di candidati pari al 25 per cento degli uomini e al 25 per cento delle donne di età compresa fra i diciotto e i trentacinque anni.»

12.300/1

PEDICA

Respinto

All'emendamento 12.300 sostituire la parola: «venticinque» con la seguente: «centocinquanta, la parola: «cinquanta» con la seguente: «trecento», e la parola: «settantacinque» con la seguente: «quattrocentocinquanta».

        Conseguentemente al comma 8, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «nonché funzionari di tutte le istituzioni dell'Unione Europea».

12.300/2

MICHELONI, PEGORER, MONGIELLO

Respinto

All'emendamento 12.300, sostituire la parola: «venticinque» con la seguente: «cinquanta», la parola: «cinquanta» con la seguente: «cento» e la parola: «settantacinque» con la seguente: «centocinquanta».

12.300

IL RELATORE

Approvato

Al comma 5, sostituire la parola: «cento» con la seguente: «venticinque», la parola: «duecento» con la seguente: «cinquanta», la parola:«trecento» con la seguente: «settantacinque».

12.3

GIAI

Ritirato

Al comma 5, sostituire le parole: «cinquantamila residenti» con le seguenti: «cinquantamila cittadini italiani».

12.4

GIAI

Ritirato

Al comma 5, sostituire le parole: «e meno di centomila residenti, e non inferiore a trecento per le collettività composte da più di centomila residenti.», con le seguenti: «e meno di centomila cittadini italiani, e non inferiore a trecento per le collettività composte da più di centomila cittadini italiani.».

12.206

FANTETTI

Ritirato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5-bis. Le liste direttamente collegate a gruppi politici che sono presenti in uno o entrambi i rami del Parlamento con almeno tre parlamentari e ne adottano il simbolo ufficiale non abbisognano di suddette sottoscrizioni. Tale limite è ridotto ad uno per le liste collegate a gruppi delle minoranze linguistiche presenti nel Parlamento».

12.9

PEDICA, CARLINO, CAFORIO, DE TONI

Ritirato

Sostituire il comma 8 con il seguente:

        «8. Non possono essere candidati i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all'estero, ivi compresi il personale a contratto, coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati, i soggetti che rivestono cariche rappresentative presso gli Istituti di Patronato, nonché i funzionari di uffici consolari di seconda categoria e i corrispondenti consolari. Non possono, altresì, essere candidati gli amministratori e i legali rappresentanti dei comitati per l'assistenza che ricevono finanziamenti pubblici e gli editori di testate di informazione quotidiana e periodica, nonché i legali rappresentanti di emittenti radiofoniche e televisive che a qualunque titolo ricevono finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano.»

12.5

GIAI

Ritirato

Al comma 8, dopo le parole: «collaboratori salariati» sopprimere il seguente periodo: «i soggetti che rivestono cariche rappresentative presso gli Istituti di Patronato e di assistenza sociale, nonché i funzionari di uffici consolari di seconda categoria e i corrispondenti consolari».

12.207

MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI, MONGIELLO

Respinto

Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «i soggetti che rivestono cariche rappresentative presso gli istituti di patronato e di assistenza sociale».

12.208

MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI, MONGIELLO

Approvato

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di importo annuo superiore a 5.000 euro».

12.209

MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI, MONGIELLO

Assorbito

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di importo annuo superiore a 10.000 euro».

12.210

FANTETTI

Ritirato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

        «8-bis. Ai candidati ed alle liste accettate dall'apposito ufficio elettorale dei relativi uffici consolari, in occasione della campagna elettorale e non prima dei 30 giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni, è consentito di avvalersi delle tariffe postali e del regime I.V.A. agevolati previsti dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515 e successive comunicazioni per l'invio di materiale propagandistico fino ad un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nel collegio».