unica a livello europeo, l'Italia con i commi 1129 e 1130 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 ha messo al bando qualsiasi tipo di sacco per l'asporto merci non biodegradabile a partire, dopo il differimento di un anno del divieto definitivo della loro commercializzazione, dal 1° gennaio 2011;
il provvedimento italiano ricalca fedelmente un norma francese del 2006 la cui bozza fu sottoposta al vaglio della Commissione europea che, con la comunicazione 2006/0433/F, si pronunciò per l'incompatibilità della disposizione con l'ordinamento dell'Unione europea per il suo effetto lesivo della libera circolazione nel mercato comunitario di un manufatto - lo shopper in plastica non biodegradabile - perfettamente in linea con i parametri indicati dalla direttiva 94/62/CE (sul packaging e packaging waste) e dalla direttiva 2008/98/CE;
la Commissione europea ha, nella medesima comunicazione, lamentato la mancata dimostrazione della proporzionalità della misura rispetto allo scopo e ha concluso con il perentorio avvertimento alla Francia che, qualora si fosse adottato il provvedimento senza considerare le obiezioni esposte, la Commissione avrebbe provveduto ad avviare l'iter di una procedura di infrazione con l'invio di una lettera formale ai sensi dell'allora articolo 226 del Trattato istitutivo della Comunità europea (ora art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea);
secondo i primi conteggi, a causa della scarsità e del costo della materia prima biodegradabile, a partire dall'entrata in vigore della disposizione, circa 2.000 lavoratori hanno perso il proprio posto di lavoro e circa 1.000 lavoratori beneficiano della cassa integrazione;
confermando quanto prospettato dall'interrogante in un precedente atto di sindacato ispettivo (4-04290), con la procedura di infrazione 2011/4030 notificata all'Italia il 6 aprile 2011 la Commissione europea ha messo in mora il nostro Paese per aver introdotto questa norma tecnica senza averla preventivamente notificata alla Commissione;
a giudizio dell'interrogante una nuova procedura di infrazione potrebbe essere presto avviata nei confronti dell'Italia per il disallineamento della disposizione con le direttive 94/62/CE e 2008/98/CE, per effetto dell'inibizione della libertà di circolazione di manufatti in linea con le predette normative le quali prevedono una precisa gerarchia nel trattamento dei rifiuti che comprende la riduzione, la predisposizione al riuso, il riciclo, la valorizzazione (anche energetica) ed infine lo smaltimento. Come risulta evidente non è previsto un criterio di biodegradabilità dei materiali che a fine vita diventano rifiuti;
all'interrogante risulta che il Ministero dell'ambiente stia per sottoporre al Consiglio dei ministri un disegno di legge finalizzato a rispondere ai rilievi da più parti avanzati senza però consentire l'utilizzo di sacchi in plastica riciclata ed imponendo all'industria, con una norma di fatto vessatoria, l'applicazione di cerniere sui sacchi ed uno spessore minimo equiparabile a quello di uno zaino e mettendo in ulteriore difficoltà il comparto senza peraltro rispondere alle carenze giuridiche evidenziate dall'Unione,
si chiede di conoscere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti, con particolare riferimento all'impatto delle disposizioni su un intero comparto industriale e sulle relative ricadute occupazionali;
se sia in grado di indicare chi si assumerà le responsabilità politiche derivanti dall'apertura della procedura di infrazione contro l'Italia e dal danno inferto al comparto industriale in oggetto;
se non ritenga, nella tutela degli interessi, anche economici, nazionali, di fare quanto in proprio potere per evitare le sanzioni derivanti dalla procedura di infrazione contro l'Italia attivandosi nelle sedi competenti per richiedere l'abrogazione delle disposizioni di cui sopra ed il ritorno ad una corretta applicazione delle direttive europee sugli imballaggi ed i rifiuti.
(4-05254)