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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 557 del 24/05/2011


DELLA SETA, FERRANTE - Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:

l'art. 8 della legge n. 157 del 1992 istituisce il Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale (CTFVN);

il decreto n. 29187 del 23 dicembre 2010 del Direttore generale della competitività per lo sviluppo rurale (COSVIR X), produzioni animali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha approvato il programma «Gruppo di lavoro tecnico scientifico delle attività del CTFVN per l'analisi dello stato di conservazione delle specie cacciabili in Italia nonché per la definizione di linee-guida per la corretta interpretazione dei dati inerenti l'avvio della migrazione pre-nuziale e il termine del periodo di dipendenza delle specie di giovani», per un importo complessivo di 90.000 euro, di cui 30.000 a favore dell'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) e 60.000 euro a favore della delegazione italiana del CIC (Consiglio internazionale della caccia e della salvaguardia della selvaggina);

nel citato decreto è previsto che tale gruppo di lavoro sia coordinato dall'ISPRA e composto da professori universitari, ornitologi italiani ed esteri, rappresentanti ministeriali, un rappresentante di FACE (Federazione europea dei cacciatori) Italia, un rappresentante regionale;

il costo del citato programma è interamente a carico del capitolo 1963 pg 03 "Spese per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale";

l'ISPRA, istituito con il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e vigilato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base della migliore e più recente letteratura scientifica, ha redatto e consegnato anche al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nel febbraio 2009 il documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" e nel luglio 2010 il documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", esplicitamente prodotto ai fini della definizione dei periodi relativi all'avvio della migrazione pre-nuziale e il termine del periodo di dipendenza delle specie di giovani uccelli;

in materia di caccia e tutela di paesaggio, flora e fauna, la giurisprudenza ha adeguatamente evidenziato come queste siano materie sottoposte al rispetto degli standard minimi ed uniformi di tutela indicati dalla legislazione nazionale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché della normativa comunitaria di riferimento e quindi materie di stretta pertinenza del Ministero dell'ambiente e del Ministero per le politiche europee,

si chiede di conoscere:

per quale motivo si sia ritenuto di dover finanziare un programma per materie di pertinenza del Ministero dell'ambiente e del Ministero per le politiche europee;

se e quando il CTFVN avrebbe espresso specifica indicazione e/o richiesta rispetto al programma approvato e interamente gravante sul capitolo di spesa relativo al funzionamento del CTFVN medesimo;

se i Ministri in indirizzo non intendano rendere pubblici i curricula e le specifiche alte competenze scientifiche di ciascun singolo componente del gruppo di lavoro nominato dal Direttore generale COSVIR con provvedimento n. 9248 del 28 aprile 2011;

su quale specifica autorizzazione legislativa si fondi il decreto sottoscritto dal Direttore generale che autorizza il finanziamento delle attività di supporto tecnico-scientifico di enti discrezionalmente individuati;

se siano stati predeterminati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali i criteri per la valutazione dell'expertise della delegazione italiana del CIC e certificata la conformità della stessa alle norme tributarie che disciplinano l'associazionismo in Italia (decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460) e quali peculiarità tecnico-scientifiche presenta tale delegazione, così da rendere ragionevole un'individuazione senza evidenza pubblica, senza alcuna selezione e/o comparazione e senza alcuna pubblicità, anche allo specifico fine di valutare l'eventuale coinvolgimento, in luogo e/o in concorso con l'individuata delegazione italiana del CIC, di altre associazioni di categoria quali potenziali destinatarie del finanziamento;

se (e per quale necessità ed in quale misura) nella nota 43614 del 22 dicembre 2010 presentata dall'ISPRA, soltanto un giorno prima dell'adozione del decreto ministeriale, fosse previsto ed illustrato il coinvolgimento della delegazione italiana del CIC;

se lo stanziamento della somma di 60.000 euro alla delegazione italiana del CIC non appaia irragionevole, incongruo e sproporzionato in considerazione del fatto che, come si apprende dal testo del decreto, tale somma andrà a finanziare non un'attività di studio, di ricerca o di alta consulenza da parte della delegazione italiana del CIC, ma esclusivamente spese per missioni in Italia e all'estero dei componenti del gruppo di lavoro di cui, fra l'altro, il decreto non prevede alcuna partecipazione di rappresentante/i del CIC medesimo;

se corrisponda al vero che la sede legale e amministrativa della delegazione italiana del CIC sita in via Carlo Alberto, 44 a Torino, espressamente indicata nel decreto, coincida con lo studio dentistico privato Pejrone;

se tale decreto sia stato inviato alla Corte dei conti per la registrazione delle somme stanziate e quale esito abbia avuto tale controllo;

se siano state erogate anticipazioni ai suddetti enti prima della registrazione ad opera della Corte dei conti, dovendosi valutare la correttezza nei termini d'eccesso di potere e irrazionale distrazione di fondi pubblici.

(3-02185)