EMENDAMENTI
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI
Accantonato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 6. - 1. Il COMITES provvede al proprio funzionamento e all'adempimento dei propri compiti con:
a) le rendite dell'eventuale patrimonio;
b) i finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli affari esteri;
c) gli eventuali finanziamenti disposti da altre amministrazioni italiane;
d) gli eventuali contributi disposti dai Paesi ove hanno sede i COMITES e dai privati;
e) il ricavato di attività e di manifestazioni varie.
2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera b), sono erogati nei limiti dei complessivi stanziamenti allo scopo iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e devono essere destinati esclusivamente al funzionamento del COMITES, nonché per la sua attività di raccolta e di divulgazione delle informazioni di interesse per la comunità italiana nella circoscrizione di riferimento attraverso l'organizzazione di assemblee pubbliche, pubblicazione di inserti di informazione sui giornali e i media locali e gestione di siti internet.
3. Per essere ammesso a ricevere il finanziamento statale di cui al comma 1, lettera b), il COMITES presenta al Ministero degli affari esteri, tramite l'autorità consolare, entro il 31 ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il proprio funzionamento e le attività previste al coroma 2 nell'anno successivo, accompagnato dalla richiesta di finanziamento.
4. Il COMITES, entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo dei finanziamenti di cui alla lettera b) del comma 1, certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal COMITES e uno dall'autorità consolare, scelti al di fuori del COMITES stesso.
5. Sulle richieste di finanziamento il Ministero degli affari esteri decide, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio dello Stato, con decreto che viene tempestivamente portato a conoscenza del COMlTES, per il tramite dell'autorità consolare competente.
6. In presenza dei presupposti di cui al comma 3, i finanziamenti sono erogati entro il primo quadrimestre dell'anno. Essi sono determinati in misura adeguata ad assicurare la funzionalità dei servizi e le attività d'informazione previste al comma 2, sulla base di criteri che tengano conto del numero dei componenti il COMITES, della consistenza numerica delle comunità italiane, dell'estensione territoriale in cui agisce il COMITES, nonché della realtà socio-economica del Paese in cui il COMITES opera.
7. l libri contabili e la relativa documentazione amministrativa di giustificazione, concernenti l'impiego dei finanziamenti disposti dal Ministero degli affari esteri e dagli enti pubblici italiani, sono tenuti a disposizione della competente autorità consolare, per eventuali verifiche.
8. In caso di avvicendamento nelle cariche del COMITES, tutta la documentazione contabile e amministrativa è consegnata entro dieci giorni da parte di colui che cessa dalla carica al nuovo titolare.
9. I bilanci del COMITES sono pubblici.
10. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 3.000.00 di euro annui a decorrere dal 2010».
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER
Accantonato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 6. - 1. Il Comitato provvede al proprio funzionamento e all'adempimento dei propri compiti con:
a) le rendite del suo eventuale patrimonio;
b) i finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli affari esteri e, eventualmente, da enti pubblici italiani;
c) le elargizioni di enti pubblici italiani, dei Paesi ospitanti e di privati;
d) il ricavato di attività e di manifestazioni varie.
2. Per essere ammesso a ricevere il finanziamento statale, il Comitato presenta al Ministero degli affari esteri, tramite l'autorità consolare, entro il 31 ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il proprio funzionamento nell'anno successivo, accompagnato dalla richiesta di finanziamento. Il Comitato, entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal Comitato e uno dal capo dell'ufficio consolare, scelti al di fuori del Comitato stesso.
3. Sulle richieste di finanziamento il Ministero degli affari esteri decide, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio dello Stato, con decreto che viene portato a conoscenza del Comitato, per il tramite dell'autorità consolare competente.
4. In presenza dei presupposti di cui al comma 2, i finanziamenti sono erogati entro il primo quadrimestre dell'anno. Essi sono determinati in misura adeguata ad assicurare la funzionalità dei servizi, sulla base di criteri che tengano conto del numero dei componenti il Comitato, della consistenza numerica delle comunità italiane, dell'estensione territoriale in cui agisce il Comitato, nonché della realtà socio-economica del Paese in cui il Comitato opera.
5. I libri contabili e la documentazione amministrativa di giustificazione, concernenti l'impiego dei finanziamenti disposti dal Ministero degli affari esteri e dagli enti pubblici italiani, sono tenuti a disposizione delle competenti autorità amministrative per eventuali verifiche.
6. Nel caso di avvicendamento nelle cariche del Comitato, la documentazione contabile e amministrativa è consegnata entro dieci giorni da parte di colui che cessa dalla carica al nuovo titolare.
7. I bilanci dei Comitati sono pubblici.
8. I componenti del Comitato sono assicurati ai fini della responsabilità civile e della tutela giudiziaria per gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni.
9. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei bilancio deilo Stato».
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI
Accantonato
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera b), sono erogati nei limiti dei complessivi stanziamenti allo scopo iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e devono essere destinati esclusivamente al funzionamento del COMlTES, nonché per la sua attività di raccolta e di divulgazione delle informazioni di interesse per la comunità italiana nella circoscrizione di riferimento attraverso l'organizzazione di assemblee pubbliche, pubblicazione di inserti di informazione sui giornali e i media locali e gestione di siti internet».
MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI
Accantonato
Al comma 6, dopo le parole: «rendiconto consuntivo» inserire le seguenti: «relativo ai finanziamenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1,».
MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI
Accantonato
Al comma 7, dopo le porole: «l'impiego dei finanziamenti» inserire le seguenti: «di cui alle lettere b) e c) del comma 1,».
Accantonato
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. La segreteria del Comitato è affidata con incarico gratuito anche a un membro del Comitato stesso».
Il Relatore
Accantonato
Al comma 9 dell'articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La segreteria del Comitato può essere affidata con incarico gratuito anche a un membro del Comitato stesso.».
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER
Accantonato
Sostituire il comma 10 con il seguente:
«10. I bilanci dei Comitati sono pubblici».