ARTICOLO 4 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 4.
Approvato nel testo emendato
(Funzioni e compiti del Comitato)
1. I Comitati sono organi di rappresentanza territoriale degli italiani all'estero presso tutti gli organismi che determinano politiche idonee ad interessare le comunità medesime. La rappresentanza diplomatico-consolare italiana informa le autorità di accreditamento dell'istituzione del Comitato e del tipo di attività che svolgerà.
2. Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante, partecipa alle riunioni del Comitato della propria circoscrizione e, in quella sede, o quando particolari circostanze lo richiedano, informa il Comitato in merito alle questioni di interesse della comunità rappresentata, con esclusione di quelle che attengono ai rapporti tra Stati.
3. Ai componenti dei Comitati non è, in alcun caso, attribuita la qualifica di pubblici ufficiali.
4. Ciascun Comitato, anche attraverso studi e ricerche, contribuisce ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della propria comunità di riferimento e può presentare contributi alla rappresentanza diplomatico-consolare utili alla definizione del quadro programmatico degli interventi nel Paese in cui opera. A tale fine ciascun Comitato promuove, in collaborazione con l'autorità consolare, enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione consolare, opportune iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale ed opera per la loro realizzazione.
5. Nell'ambito delle materie di cui al comma 1, l'autorità consolare e il Comitato assicurano un regolare flusso di informazioni circa le attività di interesse della collettività residente promosse nell'ambito della circoscrizione consolare dallo Stato italiano, dalle regioni, dalle province autonome e dagli altri enti territoriali italiani, nonché da altre istituzioni e organismi che operano nel territorio di riferimento.
6. L'autorità consolare e il Comitato indicono riunioni congiunte per l'esame di iniziative e progetti specifici, ritenuti di particolare importanza per la comunità italiana.
7. Nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti locali e delle norme di diritto internazionale e comunitario, al fine di favorire l'integrazione dei cittadini italiani nella società locale e di mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana, nonché per promuovere la diffusione della storia, della tradizione e della lingua italiana, il Comitato:
a) coopera con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare, con particolare riguardo alla tutela dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani dalle disposizioni legislative vigenti nei singoli Paesi;
b) collabora con l'autorità consolare ai fini dell'osservanza dei contratti di lavoro e dell'erogazione delle provvidenze accordate dai Paesi ove il Comitato ha sede a favore dei cittadini italiani;
c) segnala all'autorità consolare del Paese ove il Comitato ha sede le eventuali violazioni di norme dell'ordinamento locale, internazionale e comunitario che danneggino cittadini italiani, eventualmente assumendo, nei limiti consentiti dai predetti ordinamenti, autonome iniziative nei confronti delle parti sociali. L'autorità consolare riferisce al Comitato la natura e l'esito degli interventi esperiti a seguito di tali segnalazioni;
d) redige una relazione annuale sulle proprie attività svolte, da allegare al rendiconto consuntivo, e una relazione annuale programmatica, da allegare al bilancio preventivo di cui all'articolo 6;
e) formula proposte all'autorità consolare nell'ambito delle materie di cui al comma 1, sia in fase di delibera di impegno di spesa che di programmazione annuale.
8. Ciascun Comitato redige una relazione annuale sugli interventi effettuati dalle autorità ed enti italiani a favore della collettività italiana nel proprio territorio di riferimento, nonché sullo stato della stessa collettività. Esamina, in particolare, le condizioni di vita e di lavoro dei singoli e della collettività nel suo insieme, e le attività relative alla formazione scolastica e professionale, e propone le iniziative, anche economiche, necessarie a garantire il regolare svolgimento di tutte le attività sociali, culturali ed economiche della comunità, nonché quelle volte ad una più efficace integrazione con il Paese ospite. Un apposito capitolo della relazione è dedicato al tema della diffusione della lingua e della cultura italiana nell'ambito della collettività, anche sotto il profilo dell'efficacia degli strumenti adottati e delle iniziative promosse a tal fine e, se del caso, formula proposte per il miglioramento dei servizi.
9. La relazione è trasmessa al capo dell'ufficio consolare, al capo della rappresentanza diplomatica ed ai parlamentari eletti nella circoscrizione Estero, nella ripartizione di riferimento.
10. La relazione presentata ai sensi del comma 8 è esaminata in sede di riunione dell'Intercomites, di cui all'articolo 5, alla quale interviene il capo della rappresentanza diplomatica anche per dare riscontro ai quesiti eventualmente in essa contenuti. Nei Paesi in cui non è costituito l'Intercomites, all'esame della relazione è dedicata una riunione del Comitato alla quale interviene il capo della rappresentanza diplomatica anche per dare riscontro ai quesiti eventualmente in essa contenuti.
11. In attuazione degli obiettivi elaborati dalla relazione programmatica ciascun Comitato può formulare proposte all'autorità diplomatico-consolare di riferimento.
EMENDAMENTI
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 4. - 1. Ciascun COMITES, segue, in collaborazione con l'autorità consolare, la vita sociale e culturale della comunità italiana della propria circoscrizione consolare di riferimento, propone alle associazioni italiane opportune iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale della comunità italiana residente nella circoscrizione e, con i fondi di cui alle lettere a), c), d) ed e) del comma l dell'articolo 3, partecipa ad esse. Al fine di favorire la partecipazione dei singoli alla vita sociale e culturale italiana della circoscrizione consolare di propria competenza, il COMITES favorisce la diffusione delle notizie sulle attività e le iniziative delle associazioni, istituzioni ed altri enti presenti sul territorio.
2. Ciascun COMITES redige una relazione annuale sulla situazione e sui bisogni della comunità italiana di riferimento facendo osservazioni e proposte per migliorare il funzionamento delle strutture dei servizi consolari e degli altri enti italiani eventualmente presenti nel territorio di riferimento del COMITES. Il COMITES, inoltre, formula nella predetta relazione proposte per ottimizzare servizi e risorse disponibili segnalando le eventuali criticità che si trovassero ad affrontare le nostre comunità. La relazione è trasmessa alla Commissione continentale del CGIE di proprio riferimento e al Ministero degli affari esteri.
3. Ciascun COMITES redige, inoltre, un rapporto annuale sugli interventi effettuati dalle autorità ed enti italiani a favore della collettività italiana nel territorio di riferimento del COMITES. Un apposito capitolo del rapporto è dedicato, altresi, alla valutazione della qualità e dell'efficienza dei servizi forniti dal consolato. Il rapporto è trasmesso alla Commissione continentale del CGIE di proprio riferimento e al Ministero degli affari esteri. n rapporto dei COMITES mppresenta uno dei parametri di valutazione del personale e dei servizi offerti dai consolati italiani.
4. Nell'ambito delle materie di cui al comma l, l'autorità consolare e il COMITES assicurano un regolare flusso di informazioni circa le attività promosse nell'ambito della circoscrizione consolare dallo Stato italiano, dalle regioni, dalle province autonome e dagli altri enti territoriali italiani, nonché da altre istituzioni e organismi che usufruiscono di finanziamenti o contributi pubblici.
5. Ciascun COMITES elegge, tra i cittadini italiani o di origine italiana, non membri del COMITES, che maggiormente si sono distinti per il loro impegno culturale e sociale a favore della collettività, un rappresentante della circoscrizione consolare di riferimento presso il CGIE. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto a maggioranza qualificata di tre quarti dei componenti del COMITES. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza qualificata di due terzi. Se il COMITES non riesce ad eleggere un rappresentante dopo cinque scrutini, lo stesso decade dal diritto di inviare un proprio rappresentante presso il CGIE. Tale elezione deve svolgersi entro tre mesi dalla data di insediamento del COMITES medesimo. Il COMITES può revocare la nomina, con maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti, in caso di motivato disaccordo con il proprio delegato e nominare un nuovo delegato con le modalità di cui al presente comma.
6. Il rappresentante del COMITES presso il CGIE eletto ai sensi del comma 5, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del COMITES che lo ha eletto.
7. L'autorità consolare e il COMITES indicono riunioni congiunte per l'esame di iniziative e progetti specifici, ritenuti di particolare importanza per la comunità italiana. L'autorità consolare è tenuta, altresì, a raccogliere le segnalazioni deliberate dal COMITES relative a problematiche della comunità italiana residente nella circoscrizione e ad attivarsi presso le autorità locali per la soluzione delle medesime. A tal fine, l'autorità consolare comunica al COMITES i risultati delle iniziative intraprese. Di tali iniziative è data dettagliata informazione e valutazione nel rapporto annuale redatto dal COMITES.
8. In casi di particolare rilevanza di persistente disaccordo tra le autorità consolari e il COMITES, quest'ultimo, con apposita e motivata delibera, può tramite il suo delegato al CGIE sollecitare l'intervento del Ministero degli affari esteri che entro due mesi è tenuto ad esprimersi sulla delibera del COMITES.
9. Nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti locali e delle norme di diritto internazionale e comunitario, al fine di favorire l'integrazione dei cittadini italiani nella società locale e di mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana, nonché per promuovere la diffusione della storia, della tradizione, della lingua e cultura italiana, e dell'economia italiana. il COMITES coopera con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare.
10. Tutti gli enti italiani che operano all'estero e che ricevono finanziamenti o contribnti pnbblici dallo Stato italiano e dagli enti locali forniscono all'autorità consolare e al CO MITES informazioni periodiche sull'attività svolta nella circoscrizione consolare.
11. Il COMlTES adotta un regolamento interno che disciplina la propria organizzazione e le modalità di funzionamento».
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 4. - 1. Ciascun Comitato, anche attraverso studi e ricerche, individua le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della propria comunità e concorre a definire il quadro programmatico degli interventi nel Paese in cui opera. A tale scopo, favorisce la partecipazione delle rappresentanze politiche e sindacali locali, della rete associativa e di quella di assistenza e di tutela per la comunità italiana, degli istituti di cultura, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dei mezzi d'informazione, delle nuove generazioni e delle donne. In questo quadro, ciascun Comitato promuove, in collaborazione con l'autorità consolare e con enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione consolare, idonee iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, all'assistenza sociale, sanitaria e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport ed al tempo libero della comunità italiana residente nella circoscrizione. Ciascun Comitato opera attivamente alla realizzazione di tali iniziative e ne verifica i risultati.
2. Nell'ambito delle materie di cui al comma 1, l'autorità consolare e il Comitato assicurano un regolare flusso di informazioni circa le attività promosse nell'ambito della circoscrizione consolare dallo Stato italiano, dalle regioni, dalle province autonome e dagli altri enti territoriali italiani, nonché da altre istituzioni e organismi.
3. Il Comitato indìce, di propria iniziativa o su richiesta dell'autorità consolare, almeno una volta l'anno, riunioni con le associazioni, i consultori regionali e la comunità italiana residente nella circoscrizione consolare per verificare i processi di integrazione nella realtà locale e lo stato di realizzazione degli interventi adottati dalle istituzioni italiane.
4. Il Comitato, nell'esercizio delle sue funzioni di tutela e di promozione della comunità italiana operante nel territorio di competenza:
a) coopera con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare, nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti locali e delle norme del diritto internazionale e comunitario, con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani dalle disposizioni legislative vigenti nei singoli Paesi;
b) segnala all'autorità consolare, affinché vengano esperiti tutti gli interventi necessari, le eventuali violazioni delle convenzioni e delle norme internazionali che danneggino i cittadini italiani; esso, inoltre, può assumere autonome iniziative nei confronti delle parti sociali volte a superare tali discriminazioni e violazioni. L'autorità consolare riferisce al Comitato in merito alla natura ed all'esito degli interventi esperiti;
c) opera, in collaborazione con l'autorità consolare, mediante una idonea azione di stimolo e di informazione, nella vigilanza sull'osservanza dei contratti di lavoro, sulle condizioni abitative e sull'inserimento dei figli degli italiani all'estero nelle strutture scolastiche locali, nonché sull'attuazione delle leggi e delle iniziative e sull'erogazione delle provvidenze predisposte dal Paese ospitante a favore degli immigrati, nel settore culturale, ricreativo, sportivo e del tempo libero.
5. Il Comitato presenta ogni anno una relazione sulle attività svolte, da allegare al bilancio consuntivo, ed un piano di lavoro, conseguente all'analisi sullo stato di integrazione della comunità italiana residente nella circoscrizione consolare e coerente con il quadro programmatico delineato nel Piano Paese, da allegare al bilancio preventivo. Tali relazioni sono inviate anche alle assemblee continentali e agli organi centrali del CGIE, che ne tengono conto nelle deliberazioni da essi adottate e nelle proposte avanzate ai Parlamentari eletti nella Circoscrizione Estero, alla Conferenza dei Presidenti delle regioni e all'organismo direttivo dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).
6. L'autorità consolare e il Comitato ricevono periodicamente informazioni sulle linee generali dell'attività svolta nella circoscrizione consolare dai patronati di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, nel rispetto della normativa nazionale e locale.
7. Per l'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo, i Comitati si dotano di autonomi regolamenti interni, che tengono conto delle situazioni locali e delle priòrità emergenti. I regolamenti possono disciplinare anche la materia relativa alle spese di funzionamento, compresi i rimborsi spese».
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI
Ritirato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Il COMITES è organo di rappresentanza locale degli italiani all'estero».
Ritirato
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «degli italiani all'estero», aggiungere le seguenti: «presso tutti gli organismi che determinano politiche idonee ad interessare le comunità medesime».
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER
Ritirato
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Ciascun Comitato, anche attraverso studi e ricerche, individua le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della propria comunità e concorre a definire il quadro programmatico degli interventi nel Paese in cui opera. A tale scopo, favorisce la partecipazione delle rappresentanze politiche e sindacali locali, della rete associativa e di quella di assistenza e di tutela per la comunità italiana, degli istituti di cultura, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dei mezzi d'informazione, delle nuove generazioni e delle donne. In questo quadro, ciascun Comitato promuove, in collaborazione con l'autorità consolare e con enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione consolare, idonee iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, all'assistenza sociale, sanitaria e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport ed al tempo libero della comunità italiana residente nella circoscrizione. Ciascun Comitato opera attivamente alla realizzazione di tali iniziative e ne verifica i risultati».
Ritirato
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «l'autorità consolare» aggiungere le seguenti: «con le regioni e con le autonomie locali, nonché con».
Ritirato
Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «e culturale ed» e aggiungere il seguente periodo: «e culturale, con particolare riguardo alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero della comunità italiana residente nella circoscrizione. Ciascun Comitato».
PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, CAFORIO, DE TONI
Respinto
Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
«6-bis. I Comitati, in aderenza ai princìpi affermati dagli articoli 3 e 35 della Costituzione, hanno il fine di promuovere e agevolare lo sviluppo delle condizioni di vita delle comunità italiane all'estero e dei loro singoli componenti, di rafforzare il collegamento di tali comunità con la vita politica, culturale, economica e sociale dell'Italia, di assicurare la più efficace tutela dei diritti degli italiani all'estero e di facilitarne il mantenimento dell'identità culturale e linguistica, l'integrazione nelle società di accoglimento e la partecipazione alla vita delle comunità locali, nonché di facilitare il coinvolgimento delle comunità italiane residenti nei Paesi in via di sviluppo nelle attività di cooperazione allo sviluppo e di collaborazione nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l'Istituto nazionale per il commercio estero, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell'imprenditoria italiana.
6-ter. La rappresentanza diplomatico-consolare italiana informa le autorità locali dell'istituzione del Comitato e del tipo di attività svolta. Il Comitato, previa intesa con le autorità consolari, può rappresentare istanze della collettività italiana residente nella circoscrizione consolare alle autorità e alle istituzioni locali, con esclusione delle questioni che attengono ai rapporti tra Stati.
6-quater. La rappresentanza diplomatico-consolare rende partecipe il Comitato degli incontri ufficiali con le autorità locali sulle questioni di interesse della comunità rappresentata, con esclusione di quelle che attengono ai rapporti tra Stati.
6-quinquies. Ciascun Comitato provvede a:
a) esaminare, in armonia con lo sviluppo politico, culturale, economico e sociale dell'Italia, i problemi delle comunità italiane all'estero, in particolare per quanto attiene alle condizioni di vita e di lavoro dei singoli e delle comunità medesime nel loro insieme, alla formazione scolastica e professionale, al reinserimento in attività produttive ed alle altre esigenze di coloro che decidono di rimpatriare;
b) formulare, su richiesta del Ministro degli affari esteri, pareri e, di propria iniziativa, proposte e raccomandazioni, in materia di iniziative legislative o amministrative dello Stato o delle regioni, accordi internazionali e normative comunitarie concernenti le comunità italiane all'estero;
c) promuovere studi e ricerche su materie riguardanti le comunità italiane nel mondo, collaborando alla organizzazione e alla elaborazione degli stessi;
d) verificare e promuovere i processi di integrazione delle comunità italiane nelle strutture sociali ed economico-produttive del Paese ospitante e di valorizzazione dell'identità nazionale delle comunità italiane all'estero;
e) elaborare una relazione annuale contenente una valutazione generale degli eventi occorsi nell'anno precedente, della situazione e dei bisogni della comunità italiana di riferimento. Il Comitato, inoltre, presenta nella predetta relazione un rapporto con riferimento alla propria situazione generale, ai propri bisogni, alle attività svolte ed al rapporto con la rappresentanza consolare ed un rapporto programmatico, con proiezione triennale, delle iniziative che lo stesso intende attuare, comprensivo di osservazioni e proposte per migliorare il funzionamento deIle strutture dei servizi consolari e degli altri enti italiani eventualmente presenti nel territorio di riferimento. Alla relazione sono allegati il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo di cui all'articolo 6. Le relazioni ed i bilanci dei singoli Comitati, inviate ogni anno al Ministero degli affari esteri, sono raccolte in un unico documento, che il Ministro degli affari esteri presenta al Parlamento, nel quale si valutano gli eventi dell'anno precedente e si tracciano prospetrive ed indirizzi per il triennio successivo. Il Ministro degli affari esteri, prima della presentazione al Parlamento, invia il documento unico di cui al precedente periodo, acquisendone i pareri consultivi, ai seguenti destinatari:
1. Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie e Direzione generale per la promozione e cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri;
2. Direzione generale per le politiche previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
3. Ministero dell'interno;
4. Ministero dell'istruzione, dell'niversità e della ricerca;
5. Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico e Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio;
6. Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro».
Conseguentemente sopprimere i commi 7, 8, 9, 10 e 11.
Ritirato
Al comma 7, lettera c), dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il Comitato segnala parimenti eventuali contraffazioni di prodotti italiani, con particolare riferimento al settore della ristorazione e della produzione agro-alimentare».
RANDAZZO, MICHELONI, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER
Respinto
Al comma 7, sostituire lettera e) con le seguenti:
«e) formula dopo approfondita consultazione con associazioni, fondazioni, enti e personalità attivi nell'ambito della comunità italiana proposte all'Autorità consolare nell'ambito delle materie di cui al comma 1, articolo 4-bis sia in fase di delibera che di definizione del Piano Paese annuale;
e-bis) i capi delle rappresentanze diplomatiche e i capi degli uffici consolari devono fornire tempestivamente e compiutamente le informazioni loro richieste nelle materie di competenza de1 Comitati;
e-ter) il Comitato indìce, di propria iniziativa o su richiesta dell'autorità consolare, almeno una volta l'anno, riunioni con le associazioni, i consultori regionali e la comunità italiana residente nella circoscrizione consolare per verificare i processi di integrazione nella realtà locale e lo stato di realizzazione degli interventi adottati dalle istituzioni italiane».
Ritirato
Al comma 7, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta, sulle documentate richieste di contributo, che enti e organismi associativi, che svolgono attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana, rivolgono al Governo, alle regioni e alle province autonome».
MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER
Approvato
Al comma 7, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) i comitati, mediante i mezzi di informazione presenti sul territorio o propri mezzi anche telematici informano le comunità italiane di proprio riferimento per tutte le materie di sua competenza».
Ritirato
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
«7-bis. L'autorità consolare e il Comitato ricevono periodicamente informazioni sulle linee generali dell'attività svolta nella circoscrizione consolare dai patronati di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, nel rispetto della normativa nazionale e locale.
7-ter. Il Comitato adotta un regolamento interno che disciplina la propria organizzazione e le modalità di funzionamento».
MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI
Ritirato
Sopprimere i commi da 8 a 11.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«11-bis. Ciascun Comitato redige una relazione annuale sugli interventi previsti nel Piano Paese e realmente effettuati dalle autorità italiane ed enti italiani a favore della collettività italiana nel proprio territorio di riferimento, nonché sullo stato della stessa collettività. Esamina, in particolare, le condizioni di vita e di lavoro dei singoli e della collettività nel suo insieme, e le attività relative alla formazione scolastica e professionale, e propone le iniziative, anche economiche, necessarie a garantire il regolare svolgimento di tutte le attività sociali, culturali ed economiche della comunità, nonché quelle volte ad una più efficace integrazione con il Paese ospite. Un apposito capitolo della relazione è dedicato al tema della diffusione della lingua e della cultura italiana nell'ambito della collettività, anche sotto il profilo dell'efficacia degli strumenti adottati e delle iniziative promosse a tal fine e, se del caso, formula proposte per il miglioramento dei servizi. Un ulteriore apposito capitolo riferisce sul funzionamento degli uffici consolari e sui servizi devoluti alla comunità italiana lì residente. Il predetto capitolo è uno dei parametri di valutazione del Ministero degli affari esteri degli uffici e delle carriere amministrative e diplomatiche del Ministero degli affari esteri.
11-ter. La relazione è trasmessa al capo dell'Ufficio consolare, al capo della rappresentanza diplomatica, al presidente dell'INTERCOMITES del Paese in cui opera il Comitato, ai membri del CGIE dello stesso Paese, ai parlamentari eletti nella ripartizione di riferimento della circoscrizione Estero.
11-quater. La relazione presentata ai sensi del comma 1, è esaminata in sede di riunione dell'Intercomites con il Capo della Rappresentanza diplomatica e dei capi degli uffici consolari. Nei Paesi in cui non è costituito l'Intercomites, una riunione del Comitato è dedicata all'esame della relazione, alla presenza del Capo della rappresentanza diplomatica e dei Capi degli uffici consolari. In quelle sedi il Capo della rappresentanza diplomatica deve rispondere agli eventuali quesiti contenuti nelle relazioni.
11-quinquies. In attuazione degli obiettivi elaborati dalla relazione programmatica ciascun Comitato può formulare proposte all'autorità diplomatico-consolare di riferimento. Il Ministero risponde, entro i successivi novanta giorni, in relazione alle proposte formulate da ciascun comitato.
Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 5, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 4, comma 8,» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 4, commi 11-bis e 11-ter».
MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI
V. testo 2
Sopprimere i commi da 8 a 11.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«11-bis. Ciascun comitato redige una relazione annuale sugli Interventi previsti nel Piano Paese e realmente effettuati dalle autorità italiane ed enti italiani a favore della collettività italiana nel proprio territorio di riferimento, nonché sullo stato della stessa collettività. Esamina, in particolare, le condizioni di vita e di lavoro dei singoli e della collettività nel suo insieme, e le attività relative alla formazione scolastica e professionale, e propone le iniziative, anche economiche, necessarie a garantire il regolare svolgimento di tutte le attività sociali, culturali ed economiche della comunità, nonché quelle volte ad una più efficace integrazione con il Paese ospite. Un apposito capitolo della relazione è dedicato al tema della diffusione della lingua e della cultura italiana nell'ambito della collettività, anche sotto li profilo dell'efficacia degli strumenti adottati e delle iniziative promosse a tal fine e, se del caso, formula proposte per il miglioramento dei servizi. Un ulteriore apposito capitolo relaziona sul funzionamento degli uffici consolari e sui servizi devoluti alla comunità italiana lì residente.
11-ter. La relazione è trasmessa al capo dell'Ufficio consolare, al capo della rappresentanza diplomatica, ai presidente dell'INTERCOMITES dei Paese in cui opera il Comitato, ai membri del CGIE dello stesso Paese, ai parlamentari eletti nella ripartizione di riferimento della circoscrizione Estero.
11-quater. La relazione presentata ai sensi del comma 1, è esaminata in sede di riunione dell'Intercomites con il Capo della Rappresentanza diplomatica e dei capi degli uffici consolari. Nei Paesi in cui non è costituito l'Intercomites, una riunione del comitato è dedicata all'esame della relazione, alla presenza del Capo della rappresentanza diplomatica e del Capi degli uffici consolari. In quelle sedi il Capo della rappresentanza diplomatica deve rispondere agli eventuali quesiti contenuti nelle relazioni.
11-quinquies. In attuazione degli obiettivi elaborati dalla relazione programmatica ciascun comitato può formulare proposte all'autorità diplomatico-consolare di riferimento. Il Ministero risponde in relazione alle proposte formulate da ciascun comitato.
Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 5, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 4, comma 8,» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 4, commi 11-bis e 11-ter».
MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI
Approvato
All'articolo 4 i commi 8, 9 e 11 sono modificati come segue:
in fine al comma 8 è aggiunto il seguente periodo: «un ulteriore apposito capitolo relaziona sul funzionamento degli uffici consolari e sui servizi devoluti alla comunità italiana lì residente.»;
al comma 9 la parola: «ed» è sostituita dalle parole: «al Presidente dell'Intercomites del Paese in cui opera il Comitato, ai membri del Consiglio generale degli italiani all'estero dello stesso Paese,»;
dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: «11-bis. Il Ministero risponde, entro i successivi 180 giorni, in relazione alle proposte formulate da ciascun Comitato.».
MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI
Le parole da: «Al comma 8» a: «residente.» assorbite; restante parte respinta
Al comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Un ulteriore apposito capitolo riferisce sul funzionamento degli uffici consolari e sui servizi devoluti alla comunità italiana lì residente. Il predetto capitolo è uno dei parametri di valutazione del Ministero degli affari esteri degli uffici e delle carriere amministrative e diplomatiche del Ministero degli affari esteri.»
MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI
Assorbito dall'approvazione dell'em. 4.206 (testo 2)
Al comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Un ulteriore apposito capitolo riferisce sul funzionamento degli uffici consolari e sui servizi devoluti alla comunità italiana lì residente».
MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI
Respinto
Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: «per dare riscontro ai quesiti» con le seguenti: «per rispondere ai quesiti».
MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI
Assorbito dall'approvazione dell'em. 4.206 (testo 2)
Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero degli affari esteri risponde, entro i successivi tre mesi, in relazione alle proposte formulate da ciascun comitato».