ARTICOLO 3 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 3.
Approvato
(Decreto del Ministro)
1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, da emanare almeno centottanta giorni prima di ciascuna elezione dei Comitati di cui all'articolo 1, sono individuati:
a) le sedi dei Comitati da istituire ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 4, nonché di eventuali ulteriori Comitati, istituiti al fine di garantire una equa distribuzione territoriale dei Comitati medesimi;
b) il numero dei componenti ciascun Comitato da attribuire a ciascuna circoscrizione elettorale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3;
c) le sedi degli eventuali Comitati non elettivi, istituiti ai sensi dell'articolo 2.
EMENDAMENTI
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3. - 1. Ciascun COMITES, segue, in collaborazione con l'autorità consolare, la vita sociale e culturale della comunità italiana della propria circoscrizione consolare di riferimento, propone alle associazioni italiane opportune iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale della comunità italiana residente nella circoscrizione e, con i fondi di cui alle lettere a), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 3, partecipa ad esse. Al fine di favorire la partecipazione dei singoli alla vita sociale e culturale italiana della circoscrizione consolare di propria competenza, il COMITES favorisce la diffusione delle notizie sulle attività e le iniziative delle associazioni, istituzioni ed altri enti presenti sul territorio.
2. Ciascun COMITES redige una relazione annuale sulla situazione e sui bisogni della comunità italiana di riferimento facendo osservazioni e proposte per migliorare il funzionamento delle strutture dei servizi consolari e degli altri enti italiani eventualmente presenti nel territorio di riferimento del COMITES. Il COMITES, inoltre, formula nella predetta relazione proposte per ottimizzare servizi e risorse disponibili segnalando le eventuali criticità che si trovassero ad affrontare le nostre comunità. La relazione è trasmessa alla Commissione continentale del CGIE di proprio riferimento e al Ministero degli affari esteri.
3. Ciascun COMITES redige, inoltre, un rapporto annuale sugli interventi effettuati dalle autorità ed enti italiani a favore della collettività italiana nel territorio di riferimento del COMITES. Un apposito capitolo del rapporto è dedicato, altresì, alla valutazione della qualità e dell'efficienza dei servizi forniti dal consolato. Il rapporto è trasmesso alla Commissione continentale del CGIE di proprio riferimento e al Ministero degli affari esteri. Il rapporto dei COMITES rappresenta uno dei parametri di valutazione del personale e dei servizi offerti dai consolati italiani.
4. Nell'ambito delle materie di cui al comma 1, l'autorità consolare e il COMITES assicurano un regolare flusso di informazioni circa le attività promosse nell'ambito della circoscrizione consolare dallo Stato italiano, dalle regioni, dalle province autonome e dagli altri enti territoriali italiani, nonché da altre istituzioni e organismi che usufruiscono di finanziamenti o contributi pubblici.
5. Ciascun COMITES elegge, tra i cittadini italiani o di origine italiana, non membri del COMITES, che maggiormente si sono distinti per il loro impegno culturale e sociale a favore della collettività, un rappresentante della circoscrizione consolare di riferimento presso il CGIE. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto a maggioranza qualificata di tre quarti dei componenti del COMITES. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza qualificata di due terzi. Se il COMITES non riesce ad eleggere un rappresentante dopo cinque scrutini, lo stesso decade dal diritto di inviare un proprio rappresentante presso il CGIE. Tale elezione deve svolgersi entro tre mesi dalla data di insediamento del COMITES medesimo. Il COMITES può revocare la nomina, con maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti, in caso di motivato disaccordo con il proprio delegato e nominare un nuovo delegato con le modalità di cui al presente comma.
6. Il rappresentante del COMITES presso il CGIE eletto ai sensi del comma 5, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del COMITES che lo ha eletto.
7. L'autorità consolare e il COMITES indicono riunioni congiunte per l'esame di iniziative e progetti specifici, ritenuti di particolare importanza per la comunità italiana. L'autorità consolare è tenuta, altresì, a raccogliere le segnalazioni delibe.rate dal COMITES relative a problematiche della comunità italiana residente nella circoscrizione e ad attivarsi presso le autorità locali per la soluzione delle medesime. A tal fine, l'autorità consolare comunica al COMITES i risultati delle iniziative intraprese. Di tali iniziative è data dettagliata informazione e valutazione nel rapporto annuale redatto dal COMITES.
8. In casi di particolare rilevanza di persistente disaccordo tra le autorità consolari e il COMITES, quest'ultimo, con apposita e motivata delibera, può tramite il suo delegato al CGIE sollecitare l'intervento del Ministero degli affari esteri che entro due mesi è tenuto ad esprimersi sulla delibera del COMITES.
9. Nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti locali e delle norme di diritto internazionale e comunitario, al fine di favorire l'integrazione dei cittadini italiani nella società locale e di mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana, nonché per promuovere la diffusione della storia, della tradizione, della lingua e cultura italiana, e dell'economia italiana, il COMITES coopera con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare.
10. Tutti gli enti italiani che operano all'estero e che ricevono finanziamenti o contributi pubblici dallo Stato italiano e dagli enti locali forniscono all'autorità consolare e al COMITES informazioni periodiche sull'attività svolta nella circoscrizione consolare.
11. Il COMITES adotta un regolamento interno che disciplina la propria organizzazione e le modalità di funzionamento.».
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3. - 1. Nei Paesi in cui non è possibile procedere alle elezioni dei Comitati, il capo della competente rappresentanza diplomatica espone le motivazioni dell'impedimento al Ministero degli affari esteri. In tale caso, i capi degli uffici consolari possono istituire Comitati aventi compiti e composizione riconducibili, ove possibile, a quelli disciplinati dalla presente legge.
2. I membri dei Comitati di cui al comma 1 sono designati da una assemblea formata per ciascuna circoscrizione consolare da rappresentanti delle associazioni italiane registrate presso il consolato e ivi operanti da almeno cinque anni.
3. L'assemblea di cui al comma 2 è convocata dal capo dell'ufficio consolare.
4. Gli uffici consolari nella cui circoscrizione risiedono meno di cinquemila cittadini italiani possono istituire Comitati con funzioni consultive; tali Comitati sono composti da almeno cinque esponenti della comunità italiana e da non più di dodici, i quali eleggono nel loro ambito il presidente, in conformità alla normativa vigente per i Comitati eletti.
5. II Ministro degli affari esteri, su proposta dei competenti uffici consolari, finanzia i Comitati istituiti ai sensi dei commi 1 e 4, secondo le modalità e nei limiti previsti per i Comitati eletti».
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER
Ritirato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Nei Paesi in cui non è possibile procedere alle elezioni dei Comitati, il capo della competente rappresentanza diplomatica espone le motivazioni dell'impedimento al Ministero degli affari esteri. In tale caso, i capi degli uffici consolari possono istituire Comitati aventi compiti e composizione riconducibili, ove possibile, a quelli disciplinati dalla presente legge.
2. I membri dei Comitati di cui al comma 1 sono designati da una assemblea formata per ciascuna circoscrizione consolare da rappresentanti delle associazioni italiane registrate presso il consolato e ivi operanti da almeno cinque anni.
3. L'assemblea di cui al comma 2 è convocata dal capo dell'ufficio consolare.
4. Gli uffici consolari nella cui circoscrizione risiedono meno di cinquemila cittadini italiani possono istituire Comitati con funzioni consultive; tali Comitati sono composti da almeno cinque esponenti della comunità italiana e da non più di dodici, i quali eleggono nel loro ambito il presidente, in conformità alla normativa vigente per i Comitati eletti.
5. II Ministro degli affari esteri, su proposta dei competenti uffici consolari, finanzia i Comitati istituiti ai sensi dei commi 1 e 4, secondo le modalità e nei limiti previsti per i Comitati eletti».