ARTICOLI 23 E 24 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 23.
Approvato
(Copertura finanziaria)
1. All'attuazione degli articoli 3 e 5 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 11, 12, 13, 14, 16 e 17, valutato in 8.600.000 euro per l'anno 2011, si provvede a valere sulle risorse di cui alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 15, comma 6, all'articolo 17, comma 9, all'articolo 19, comma 6, e all'articolo 27, comma 1, della legge 23 ottobre 2003, n. 286.
Capo II
DISCIPLINA DEL CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO
Art. 24.
Approvato nel testo emendato
(Istituzione e finalità)
1. È istituito il Consiglio generale degli italiani all'estero, di seguito denominato «Consiglio».
2. Il Consiglio è l'organo di raccordo tra le comunità italiane all'estero in esso rappresentate e gli enti e le istituzioni centrali, regionali e locali, ed ha il fine di promuovere e agevolare lo sviluppo delle condizioni di vita delle comunità italiane all'estero e dei loro singoli componenti, di rafforzare il collegamento di tali comunità con la vita politica, culturale, economica e sociale dell'Italia, di assicurare la più efficace tutela dei diritti degli italiani all'estero e di facilitarne il mantenimento dell'identità culturale e linguistica, l'integrazione nelle società di residenza e la partecipazione alla vita delle comunità locali.
EMENDAMENTI
Improcedibile
Sopprimere gli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33.
Conseguentemente, all'articolo 23, aggiungere i seguenti commi:
«3-bis. Le risorse derivanti dalla soppressione del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) sono devolute ai cittadini italiani residenti all'estero che si trovino in stato di bisogno e ripartite tra le circoscrizioni Estero in misura proporzionale alle necessità.
3-ter. Il Ministro degli affari esteri stabilisce, con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 3-bis».
PEDICA, CARLINO, CAFORIO, DE TONI
Respinto
Sopprimere gli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33.
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 24. - 1. Il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), con i Comitati degli italiani all'estero (COMITES) di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, rappresenta le comunità italiane nei confronti delle istituzioni nazionali, regionali e locali competenti per gli interventi nel campo delle politiche migratorie e nei riguardi di ogni altro organismo che ponga in essere azioni e iniziative riferite alle condizioni degli italiani all'estero.
2. Il CGIE, in aderenza ai principi affermati dagli articoli 3 e 35 della Costituzione, si propone di tutelare i diritti degli italiani all'estero e di promuoverne lo sviluppo e l'affermazione sia nelle realtà di residenza che nei rapporti con il Paese di origine. In particolare esso persegue il miglioramento delle condizioni di vita all'interno delle comunità italiane, il continuo avanzamento dei processi di integrazione e la diffusione delle pratiche interculturali nelle specifiche situazioni nelle quali le comunità vivono ed operano. Esso agisce, inoltre, per rafforzare i rapporti culturali, economici e sociali con la società italiana e per sostenere la partecipazione dei cittadini italiani alla vita democratica del nostro Paese, nelle forme previste dalla legge 27 dicembre 2001, n.459, sull'esercizio del voto all'estero e dalle altre leggi in vigore. Il CGIE sostiene attivamente la formazione di un'identità aperta e plurima fondata sul patrimonio culturale e linguistico d'origine e sulle esperienze realizzate dagli italiani all'estero nelle realtà nelle quali essi si insediano e operano. Il CGIE sostiene, infine, le azioni che l'Italia adotta nel campo della cooperazione allo sviluppo e coopera con gli organismi che agiscono a livello internazionale per la promozione degli interessi commerciali delle aziende italiane e di quelle aziende di proprietà dei soggetti operanti all'estero"».
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 24. - 1. È istituito il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), che ha sede presso il Ministero degli affari esteri.
2. Il CGIE è l'organismo di rappresentanza delle comunità italiane all'estero presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche che interessano le comunità all'estero.
3. Il CGIE, in aderenza ai princìpi affermati dagli articoli 3 e 35 della Costituzione, ha il fine di promuovere e agevolare lo sviluppo delle condizioni di vita delle comunità italiane all'estero e dei loro singoli componenti, di rafforzare il collegamento di tali comunità con la vita politica, culturale, economica e sociale dell'Italia, di assicurare la più efficace tutela dei diritti degli italiani all'estero e di facilitarne il mantenimento dell'identità culturale e linguistica, l'integrazione nelle società di accoglimento e la partecipazione alla vita delle comunità locali, nonché di facilitare il coinvolgimento delle comunità italiane residenti nei Paesi in via di sviluppo nelle attività di cooperazione allo sviluppo, e di collaborazione nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l'Istituto nazionale per il commercio estero, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell'imprenditoria italiana».
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER
Ritirato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), con i Comitati degli italiani all'estero (COMITES) di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, rappresenta le comunità italiane nei confronti delle istituzioni nazionali, regionali e locali competenti per gli interventi nel campo delle politiche migratorie e nei riguardi di ogni altro organismo che ponga in essere azioni e iniziative riferite alle condizioni degli italiani all'estero».
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI
Approvato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. È istituito il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), che ha sede presso il Ministero degli affari esteri».
RANDAZZO, MICHELONI, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER
Approvato
Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:
«1-bis. Il Consiglio è l'organismo di rappresentanza delle comunità italiane all'estero presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche che interessano le comunità all'estero».
Conseguentemente:
a) al comma 2, sostituire le parole: «Il Consiglio è l'organo di raccordo» con le seguenti: «Il Consiglio, oltre alle funzioni di rappresentanza generale, svolge azione di raccordo» e dopo le parole: «delle comunità locali» aggiungere le seguenti: «Il Consiglio indica al Parlamento gli indirizzi generali per le politiche a favore degli italiani residenti all'estero e propone il coordinamento degli interventi realizzati dalle istituzioni centrali regionali e locali all'estero e in Italia a favore delle comunità italiana nel mondo per la loro valorizzazione nell'interesse generale della comunità nazionale. Il Consiglio favorisce il coinvolgimento delle comunità italiane residenti nei Paesi in via di sviluppo nelle attività di cooperazione allo sviluppo e collabora nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l'Istituto nazionale per il commercio estero, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell'imprenditoria italiana».
MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER
Assorbito
Al comma 2, dopo le parole: «delle comunità locali» aggiungere le seguenti: «Il Consiglio indica al Parlamento gli indirizzi generali per le politiche a favore degli italiani residenti all'estero e propone il coordinamento degli interventi realizzati dalle istituzioni centrali regionali e locali all'estero e in Italia a favore delle comunità italiane nel mondo per la loro valorizzazione nell'interesse generale della comunità nazionale».