EMENDAMENTI
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 21. - 1. Il COMITES elegge un esecutivo composto da un numero di membri non superiore ad un quarto dei suoi componenti. Per tale elezione, ciascun componente dispone di un numero di preferenze non superiore a due terzi del numero di membri dell'esecutivo da eleggere.
2. Il presidente del COMlTES fa parte dell'esecutivo e lo presiede. Egli è coadiuvato dal più votato dei membri dell'esecutivo che svolge funzioni di vicepresidente ovvero, in caso di parità di voti, dal membro più anziano come componente del COMlTES e, tra membri di pari anzianità, dal più anziano di età.
3. L'esecutivo istruisce le sessioni del COMlTES e opera secondo le sue direttive».
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 21. - 1. Il Comitato può istituire nel suo seno commissioni di lavoro, delle quali possono essere chiamati a far parte esperti esterni, compatibilmente con le esigenze di bilancio.
2. Le commissioni di cui al comma 1 sono presiedute da un membro del Comitato. Alle loro riunioni può partecipare il capo dell'ufficio consolare o un suo rappresentante, appositamente delegato.
3. Il Comitato può istituire nel suo seno osservatori permanenti sulle problematiche delle donne e delle nuove generazioni.
4. Gli osservatori di cui al comma 3 sono presieduti da un membro del Comitato e composti da donne e giovani impegnati nella comunità della circoscrizione consolare, esperti designati dal Comitato sulle materie attinenti alla condizione delle donne e dei giovani, nonché rappresentanti di associazioni e enti impegnati su queste tematiche».
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI
Ritirato
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Il presidente del COMITES fa parte dell'esecutivo e lo presiede. Egli è coadiuvato dal più votato dei membri dell'esecutivo che svolge funzioni di vicepresidente ovvero, in caso di parità di voti, dal membro più anziano come componente del COMITES e, tra membri di pari anzianità, dal più anziano di età».
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER
Ritirato
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Il presidente del Comitato fa parte dell'esecutivo e lo presiede. Egli è coadiuvato dal più votato dei membri dell'esecutivo che svolge funzioni di vice-presidente ovvero, in caso di parità di voti, dal membro più anziano come componente del Comitato e, tra membri di pari anzianità, dal più anziano di età».