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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 557 del 24/05/2011


ARTICOLO 1 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo I

DISCIPLINA DEI COMITATI DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

Art. 1.

Approvato nel testo emendato

(Istituzione)

    1. Nelle circoscrizioni consolari ove risiede una collettività di cittadini italiani può essere istituito un Comitato degli italiani all'estero, di seguito denominato «Comitato».

    2. Nell'ambito delle circoscrizioni consolari, il numero minimo di cittadini italiani residenti necessario per la formazione di un Comitato è determinato in ventimila in Europa, quindicimila nelle Americhe, diecimila in Asia ed Oceania, cinquemila in Africa.

    3. Ai fini della determinazione della consistenza numerica della collettività in ciascuna circoscrizione consolare fa fede l'elenco dei cittadini ivi residenti di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

    4. Al fine di garantire l'adeguata rappresentanza delle collettività di minore entità, è istituito un Comitato in ciascun Paese nel quale risiedono almeno cinquemila cittadini italiani. Il Comitato ha sede nella circoscrizione consolare nella quale risiede la collettività italiana più numerosa.

EMENDAMENTI

1.200

MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

1.201

MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1. - 1. In ogni circoscrizione consolare ove risiedono almeno ventimila cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è istituito, con decreto del Ministro degli affari esteri, un Comitato degli italiani all'estero (COMlTES), di seguito denominato "Comitato".

        2. Il COMlTES è organo di rappresentanza locale degli italiani all'estero.

        3. In particolari aree geografiche, con una presenza di cittadini italiani distribuita su un territorio molto ampio, è possibile istituire un COMlTES che faccia riferimento a più circoscrizioni consolari anche in deroga alla soglia individuata al comma 1.

        4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero degli affari esteri, sentiti i COMlTES in carica e il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), con apposito decreto, ridetermina, ai sensi del comma 1, il numero e le sedi dei COMITES.

        5. Entro sei mesi dalla scadenza del mandato dei COMlTES eletti ai sensi della presente legge, il Ministero degli affari esteri, sentiti i COMlTES in carica e il CGIE, ridetermina, qualora necessario, con apposito decreto i nuovi COMlTES da eleggere».

1.202

RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1. - 1. In ogni circoscrizione consolare ove risiedono almeno cinquemila cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è istituito, con decreto del Ministro degli affari esteri un Comitato degli italiani all'estero (COMITES), di seguito denominato "Comitato".

        2. Il Comitato è organo di rappresentanza degli italiani nella circoscrizione di propria pertinenza nei rapporti con gli uffici diplomatico-consolari. In collaborazione con questi ultimi può stabilire relazioni con autorità e istituzioni locali, per tutte le questioni che non attengono ai rapporti fra gli Stati.

        3. La rappresentanza diplomatico-consolare italiana informa le autorità locali dell'istituzione del Comitato e del tipo di attività da esso svolta.

        4. Il Comitato indìce, di propria iniziativa o su richiesta dell'autorità consolare, almeno una volta l'anno, riunioni con le associazioni, i consultori regionali e la comunità italiana residente nella circoscrizione consolare. Agli incontri partecipano, con facoltà di parola i componenti del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) del Paese in cui il Comitato opera e gli eletti nelle rispettive ripartizioni della Circoscrizione Estero.

        5. La rappresentanza diplomatico-consolare rende partecipe il Comitato degli incontri ufficiali con le autorità locali sulle questioni di interesse della comunità rappresentata, con esclusione di quelle che attengono ai rapporti tra Stati».

1.203

RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. In ogni circoscrizione consolare ove risiedono almeno cinquemila cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è istituito, con decreto del Ministro degli affari esteri un Comitato degli italiani all'estero (COMITES), di seguito denominato "Comitato"».

1.204

MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI

V. testo 2

Al comma 1, sostituire le porole: «può essere istituito un Comitato» con le seguenti: «sono istituiti uno o più comitati».

1.204 (testo 2)

MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI

Approvato

Al comma 1, sostituire le porole: «può essere istituito un Comitato» con le seguenti: «è istituito un Comitato».

1.2

GIAI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «può essere istituito» con la seguente: «è istituito».

1.205

MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI

Improcedibile

Al comma 1, sostituire le parole: «un Comitato» con le seguenti: «più di un Comitato».

1.3

GIAI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «Comitato degli italiani all'estero» aggiungere le seguenti: «(COMITES),».

1.1 (testo 2)

RANDAZZO, MICHELONI, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER

Improcedibile

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Il numero minimo di cittadini italiani per la formazione di un Comitato è determinato in 15.000 residenti per l'Europa, 8.000 per le Americhe, l'Asia e l'Oceania e 3.000 per l'Africa».

        Al comma 4 sostituire le parole: «almeno cinquemila cittadini italiani» con le seguenti: «almeno tremila cittadini italiani».

1.7

MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER

Improcedibile

Sostituire il comma 2, con il seguente:

        «2. Il numero minimo di cittadini italiani per la formazione di un Comitato è determinato in quindicimila residenti per la formazione di Comitati in Europa, in ottomila residenti rispettivamente per le Americhe, l'Asia e l'Oceania e in cinquemila residenti in Africa».

1.206

MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI

Improcedibile

Sostituire il comma 2, con il seguente:

        «2. Nell'ambito delle circoscrizioni consolari, il numero minimo di cittadini italiani residenti, necessario per la formazione di un Comitato è determinato in diecimila in Europa e nelle Americhe e in tremila in Asia, Oceania e Africa.»

        Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «almeno cinquemila cittadini italiani» con le seguenti: «almeno tremila cittadini italiani».

1.207

MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI

Improcedibile

Al comma 2, sostituire le parole: «in ventimila in Europa, quindicimila nelle Americhe, diecimila in Asia ed Oceania, cinquemila in Africa» con le seguenti: «in diecimila in Europa e nelle Americhe, in cinquemila in Asia ed Oceania e in tremila in Africa.»

        Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «almeno cinquemila cittadini italiani» con le seguenti: «almeno tremila cittadini italiani».

1.208

MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «in ventimila in Europa, quindicimila nelle Americhe, diecimila in Asia ed Oceania, cinquemila in Africa» con le seguenti: «in diecimila in Europa e nelle Americhe, in cinquemila in Asia ed Oceania e in tremila in Africa».

        Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «almeno cinquemila cittadini italiani» con le seguenti: «almeno tremila cittadini italiani».

1.209

MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI

Improcedibile

Al comma 2, sostituire le parole: «ventimila in Europa» con le seguenti: «quindicimila in Europa».

1.210

MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI

Improcedibile

Al comma 2, sostituire le parole: «ventimila in Europa» con le seguenti: «diecimila in Europa».

1.211

MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI

Improcedibile

Al comma 2, sostituire le parole: «ventimila in Europa» con le seguenti: «settemilacinquecento in Europa».

1.212

MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI

Improcedibile

Al comma 2, sostituire le parole: «ventimila in Europa» con le seguenti: «cinquemila in Europa».

1.213

MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI

Improcedibile

Al comma 2, sostituire le parole: «quindicimila nelle Americhe» con le seguenti: «settemilacinquecento nelle Americhe».

1.214

MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI

Improcedibile

Al comma 2, sostituire le parole: «quindicimila nelle Americhe» con le seguenti: «diecimila nelle Americhe».

1.215

MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI

Improcedibile

Al comma 2, sostituire le parole: «quindicimila nelle Americhe» con le seguenti: «cinquemila nelle Americhe».

1.216

MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI

Improcedibile

Al comma 2, sostituire le parole: «diecimila in Asia ed Oceania» con le seguenti: «cinquemila in Asia e Oceania».

1.217

MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI

Improcedibile

AI comma 2, sostituire le parole: «cinquemila in Africa» con le seguenti: «tremila in Africa».

1.4

GIAI

Ritirato

Sopprimere il comma 4.

1.8

PEDICA, CARLINO, CAFORIO, DE TONI

Improcedibile

Al comma 4 sostituire il primo periodo con i seguenti: «In casi particolari, tenuto conto delle dimensioni della circoscrizione consolare, della presenza di consistenti nuclei di cittadini italiani e di cittadini stranieri di origine italiana, e quando le condizioni locali lo richiedono, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono istituiti più Comitati all'interno della medesima circoscrizione consolare. Il decreto ministeriale, istitutivo di più Comitati, delimita anche i rispettivi ambiti territoriali di competenza».

1.218

MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI

Improcedibile

Al comma 4, sostituire le parole: «almeno cinquemila cittadini italiani» con le seguenti: «almeno tremila cittadini italiani».

1.5

FIRRARELLO

Ritirato

Al comma 4, dopo le parole: «almeno cinquemila cittadini italiani.», aggiungere il seguente periodo: «In Africa tale numero è ridotto a tremila cittadini italiani».

1.219

MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI

Improcedibile

Dopo il comma 4, oggiungere il seguente:

        «4-bis. Tenuto conto delle dimensioni della circoscrizione consolare e della presenza nella stessa di almeno di cinquemila cittadini italiani, nelle aree ove alla data di entrata in vigore della presente legge è già presente un Comites, sono istituiti più comitati all'interno della medesima circoscrizione».