ARTICOLO 18 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 18.
Approvato nel testo emendato
(Ripartizione dei seggi)
1. Alla lista elettorale che ha riportato la maggioranza dei voti validi è attribuita la metà più uno dei seggi del Comitato. I seggi rimanenti sono attribuiti alle altre liste, in misura proporzionale ai voti conseguiti. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
2. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.
3. In caso di parità di voti tra liste, le disposizioni del comma 1 si applicano alla lista il cui candidato ha ottenuto la più alta cifra individuale. In caso di ulteriore parità tra questi si considera la lista con il candidato più anziano di età tra quelli che hanno conseguito la cifra individuale più elevata.
EMENDAMENTI
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 18. - (Ripartizione dei seggi) - 1. Ciascuna lista ha diritto a tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati.
2. Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi e il numero dei candidati da eleggere.
3. I seggi rimasti vacanti sono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti».
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 18. - 1. Ciascuna lista ha diritto a tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati.
2. Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi e il numero dei candidati da eleggere.
3. I seggi rimasti vacanti sono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti».
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 18. - 1. Alla lista elettorale vincente è attribuito la metà più uno dei seggi del comitato. I seggi rimanenti sono attribuiti alle altre liste in misura proporzionale ai voti conseguiti. Non sono ammesse alla assegnazione dei seggi le liste che abbiano ottenuto meno del cinque per cento del totale dei voti validi espressi».
Ritirato
Al comma 1, sostituire le parole: «Alla lista elettorale» fino a: «ai voti conseguiti» con le seguenti: «I seggi sono attribuiti alle liste in misura proporzionale ai voti conseguiti».
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER
Ritirato
Al comma 1, sostituire le parole: «I seggi rimanenti» con le seguenti: «I seggi rimasti vacanti».
MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI
Approvato
AI comma 1, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: «Il primo seggio è assegnato al candidato Presidente della lista».
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI
Ritirato
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Alla lista elettorale vincente è attribuito la metà più uno dei seggi del comitato. I seggi rimanenti sono attribuiti alle altre liste in misura proporzionale ai voti conseguiti. Non sono ammesse alla assegnazione dei seggi le liste che abbiano ottenuto meno del cinque per cento del totale dei voti validi espressi».