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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 557 del 24/05/2011


EMENDAMENTI

14.200

MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

14.1

FIRRARELLO

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 14. - (Modalità di svolgimento delle operazioni elettorali). - Il Ministro degli affari esteri, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta, con proprio decreto, le modalità e le procedure per la costituzione delle sezioni elettorali, per la stampa del materiale elettorale, per il rilascio del certificato elettorale o della tessera elettorale da inviare all'elettore italiano all'estero».

14.201

FILIPPI ALBERTO

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 14. - (Modalità di svolgimento delle operazioni elettorali). - Il Ministro degli affari esteri, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta, con proprio decreto, le modalità e le procedure per la costituzione delle sezioni elettorali, per la stampa del materiale elettorale, per il rilascio del certificato elettorale o della tessera elettorale da inviare all'elettore italiano all'estero».

14.202

MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 14. - 1. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, l'ufficio consolare, d'intesa con il comitato elettorale circoscrizionale istituito ai sensi dell'articolo 16, provvede alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e provvede, altresì, per i casi di cui al comma 5.

        2. Le schede sono di carta consistente e comprendono, con la stessa evidenza, tutte le liste disposte e numerate in ordine di presentazione.

        3. Non oltre venti giorni prima della data stabilita per le votazioni, l'ufficio consolare invia agli elettori di cui all'articolo 13 il plico contenente il certificato elettorale, la scheda e la relativa busta e una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e il testo della presente legge.

        4. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.

        5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni, non hanno ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono fame richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi, all'elettore che si presenta personalmente, può rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6.

        6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto. Il tagliando deve essere compilato dall'elettore con il numero del documento di identificazione dell'elettore e deve essere sottoscritto dall'elettore all'atto del voto. Completate le operazioni di voto l'elettore spedisce la documentazione non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

        7. Sono considerate valide ai fini dello scrutinio le buste comunque pervenute agli uffici consolari entro le ore 24 del giorno stabilito per le votazioni.

        8. I responsabili degli uffici consolari provvedono all'incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni è redatto apposito verbale, che è trasmesso al Ministero degli affari esteri.

        9. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 11.000.000 euro per l'anno 2010».

14.203

RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 14. - 1. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, l'ufficio consolare provvede alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e provvede, altresì, per i casi di cui al comma 5.

        2. Le schede sono di carta consistente e comprendono, con la stessa evidenza, tutte le liste disposte e numerate in ordine di presentazione.

        3. Non oltre venti giorni prima della data stabilita per le votazioni, l'ufficio consolare invia agli elettori di cui al presente articolo il plico contenente il certificato elettorale, la scheda e la relativa busta e una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e il testo della presente legge.

        4. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.

        5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni, non hanno ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi, all'elettore che si presenta personalmente, può rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6.

        6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

        7. Sono considerate valide ai fini dello scrutinio le buste comunque pervenute agli uffici consolari entro le ore 24 del giorno stabilito per le votazioni.

        8. I responsabili degli uffici consolari provvedono all'incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni è redatto apposito verbale, che è trasmesso al Ministero degli affari esteri.

        9. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

14.204

MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, l'ufficio consolare, d'intesa con il comitato elettorale circoscrizionale istituito ai sensi dell'articolo 16, provvede alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e provvede, altresì, per i casi di cui al comma 5».

14.205

RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER

Ritirato

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. Non oltre venti giorni prima della data stabilita per le votazioni, l'ufficio consolare invia agli elettori di cui al presente articolo il plico contenente il certificato elettorale, la scheda e la relativa busta e una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e il testo della presente legge».

14.2

MICHELONI, FILIPPI ALBERTO, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 14.3, negli emm. 14.2 (testo 2) e 17.350

Al comma 6, dopo le parole: «diritto di voto» aggiungere le seguenti: «, compilato dall'elettore con il numero del documento di identificazione dell'elettore e sottoscritto dall'elettore all'atto del voto,».

14.3

MICHELONI, FILIPPI ALBERTO

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 14.2, negli emm. 14.2 (testo 2) e 17.350

Al comma 6, dopo le parole: «per le votazioni.» aggiungere le seguenti: «L'elettore inserisce nella busta affrancata una fotocopia di un documento di identità».

14.2 testo 2 (già 14.2 e 14.3)

MICHELONI, FILIPPI ALBERTO, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER

Accantonato

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «unitamente» inserire le parole: «ad una fotocopia del documento d'identità dell'elettore ed», e dopo le parole: «certificato elettorale» inserire le parole: «, sottoscritto dall'elettore,».