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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 557 del 24/05/2011


EMENDAMENTI

13.200

MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

13.201

MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 13. - 1. Le liste dei candidati sono presentate ad un apposito ufficio elettorale istituito presso gli uffici consolari, presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante, che le accetta nei termini e secondo le modalità prescritti dal regolamento di cui all'articolo 35.

        2. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, è costituito, sempre presso gli uffici consolari, un comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante.

        3. Del comitato di cui al comma 2 non possono far parte i candidati.

        4. I membri del comitato elettorale circoscrizionale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione, dal capo dell'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione e secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 25.

        5. Il comitato elettorale circoscrizionale ha il compito di controllare la validità delle firme e delle liste presentate, di costituire i seggi elettorali, di nominare i presidenti dei seggi e gli scrutatori, di sovrintendere e di coadiuvare l'attività dei seggi elettorali.

        6. Le decisioni del comitato elettorale circoscrizionale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente».

13.202

RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 13. - 1. Le liste dei candidati sono presentate ad un apposito ufficio elettorale istituito presso gli uffici consolari, presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante, che le accetta nei termini e secondo le modalità prescritti dal regolamento di cui all'articolo 35.

        2. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, è costituito, sempre presso gli uffici consolari, un comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante.

        3. Del comitato di cui al comma 2 non possono far parte i candidati.

        4. I membri del comitato elettorale circoscrizionale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione, dal capo dell'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione e secondo le modalità stabilite

        nel regolamento di cui all'articolo 35.

        5. Il comitato elettorale circoscrizionale ha il compito di controllare la validità delle firme e delle liste presentate, di costituire i seggi elettorali, di nominare i presidenti dei seggi e gli scrutatori, di sovrintendere e di coadiuvare l'attività dei seggi elettorali.

        6. Le decisioni del comitato elettorale circoscrizionale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente».

13.203

RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, è costituito, sempre presso gli uffici consolari, un comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante».

13.1

GIAI

Ritirato

Al comma 2, dopo la parola: «costituito,» aggiungere la seguente: «sempre».