ARTICOLO 10 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 10.
Accantonato
(Membri stranieri di origine italiana)
1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana, possono far parte del Comitato, per cooptazione, cittadini stranieri di origine italiana che hanno contribuito a conferire particolare prestigio alla comunità italiana di riferimento.
2. I membri cooptati sono designati dai capi delle rappresentanze diplomatiche e non possono superare il numero di tre unità nei Comitati composti da dodici membri e di quattro unità nei Comitati composti da diciotto membri. A tal fine il capo della rappresentanza diplomatica si consulta con le associazioni delle comunità italiane che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni e che sono regolarmente iscritte nell'albo dell'autorità consolare.
3. I membri cooptati durano in carica quanto i membri eletti e partecipano alle sedute con diritto di voto.
EMENDAMENTI
PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI
Accantonato
Sopprimere l'articolo.
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI
Accantonato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 10. - 1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui all'articolo 5, possono far parte del COMITES, per cooptazione, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il COMITES eletto.
2. Al fine di cui al comma 1, le associazioni delle comunità italiane che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni e che sono regolarmente iscritte nell'albo dell'autorità consolare, previa verifica del COMITES, designano, in conformità ai rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare.
3. Ciascun componente eletto del COMITES può esprimere, a scrutinio segreto, un numero di preferenze pari ad un terzo rispetto a quello dei membri da cooptare.
4. Sono eletti coloro che riportano almeno la metà più uno dei voti del COMITES. A tale elezione si procede successivamente alla elezione di cui all'articolo 11, comma 1».
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER
Accantonato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 10. - 1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana, possono far parte del Comitato, per cooptazione, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il Comitato eletto.
2. AI fine di cui al comma 1, le associazioni delle comunità italiane che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni e che sono regolarmente iscritte nell'albo dell'autorità consolare, previa verifica del Comitato, designano, in conformità ai rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare.
3. Ciascun componente del Comitato eletto può esprimere, a scrutinio segreto, un numero di preferenze pari ad un terzo rispetto a quello dei membri da cooptare.
4. Sono eletti coloro che riportano almeno la metà più uno dei voti del Comitato».
RANDAZZO, MICHELONI, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER
Accantonato
Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
«1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui all'articolo 8, possono far parte del Comitato, per cooptazione, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il Comitato eletto.
2. Al fine di cui al comma 1, le associazioni delle comunità italiane che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni e che sono regolarmente iscritte nell'albo dell'autorità consolare, previa verifica del Comitato, designano, in conformità ai rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare.
3. Ciascun componente del Comitato eletto può esprimere, a scrutinio segreto, un numero di preferenze pari ad un terzo rispetto a quello dei membri da cooptare.
4. Sono eletti coloro che riportano almeno la metà più uno dei voti del Comitato. A tale elezione si procede successivamente alla elezione del Presidente».
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI
Accantonato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui all'articolo 7, comma 2 della presente legge possono far parte del COMITES, per cooptazione, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il COMITES eletto».
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER
Accantonato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana, possono far parte del Comitato, per cooptazione, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il Comitato eletto».
Il Relatore
Accantonato
All'articolo 10 il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I membri da cooptare sono designati dai capi delle rappresentanze diplomatiche su proposta dello stesso Comitato, che a tal fine si consulta con le associazioni delle comunità italiane che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni e che sono regolarmente iscritte nell'albo dell'Autorità consolare. I membri cooptati non possono superare il numero di due unità nei Comitati composti da nove membri, di tre unità nei Comitati composti da dodici membri e di quattro unità nei Comitati composti da diciotto membri.».
Accantonato
Al comma 2, in fine, dopo le parole: «autorità consolare» inserire le seguenti: «e che, previa verifica del Comitato, designano, in conformità ai rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare».
Accantonato
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Ciascun componente del Comitato eletto può esprimere, a scrutinio segreto, un numero di preferenze pari ad un terzo rispetto a quello dei membri da cooptare».