DISEGNO DI LEGGE
Nuove norme in materia di rappresentanza degli italiani all'estero (1460-1478-1498-1545-1546-1557-1990)
Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:
Disciplina della rappresentanza istituzionale locale degli italiani residenti all'estero (1460)
Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alle leggi 6 novembre 1989, n. 368, e 18 giugno 1998, n. 198, in tema di Consiglio generale degli italiani all'estero (1478)
Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, concernente la disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alla legge 6 novembre 1989, n. 368, in materia di Consiglio generale degli italiani all'estero (1498)
Nuove norme sull'ordinamento del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) (1545)
Nuove norme in materia di ordinamento dei Comitati degli italiani all'estero (1546)
Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, e modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di disciplina dei Comitati degli italiani all'estero (1557)
Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) (1990)
ARTICOLO 1 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Capo I
DISCIPLINA DEI COMITATI DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO
Art. 1.
Approvato nel testo emendato
(Istituzione)
1. Nelle circoscrizioni consolari ove risiede una collettività di cittadini italiani può essere istituito un Comitato degli italiani all'estero, di seguito denominato «Comitato».
2. Nell'ambito delle circoscrizioni consolari, il numero minimo di cittadini italiani residenti necessario per la formazione di un Comitato è determinato in ventimila in Europa, quindicimila nelle Americhe, diecimila in Asia ed Oceania, cinquemila in Africa.
3. Ai fini della determinazione della consistenza numerica della collettività in ciascuna circoscrizione consolare fa fede l'elenco dei cittadini ivi residenti di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
4. Al fine di garantire l'adeguata rappresentanza delle collettività di minore entità, è istituito un Comitato in ciascun Paese nel quale risiedono almeno cinquemila cittadini italiani. Il Comitato ha sede nella circoscrizione consolare nella quale risiede la collettività italiana più numerosa.
EMENDAMENTI
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1. - 1. In ogni circoscrizione consolare ove risiedono almeno ventimila cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è istituito, con decreto del Ministro degli affari esteri, un Comitato degli italiani all'estero (COMlTES), di seguito denominato "Comitato".
2. Il COMlTES è organo di rappresentanza locale degli italiani all'estero.
3. In particolari aree geografiche, con una presenza di cittadini italiani distribuita su un territorio molto ampio, è possibile istituire un COMlTES che faccia riferimento a più circoscrizioni consolari anche in deroga alla soglia individuata al comma 1.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero degli affari esteri, sentiti i COMlTES in carica e il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), con apposito decreto, ridetermina, ai sensi del comma 1, il numero e le sedi dei COMITES.
5. Entro sei mesi dalla scadenza del mandato dei COMlTES eletti ai sensi della presente legge, il Ministero degli affari esteri, sentiti i COMlTES in carica e il CGIE, ridetermina, qualora necessario, con apposito decreto i nuovi COMlTES da eleggere».
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1. - 1. In ogni circoscrizione consolare ove risiedono almeno cinquemila cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è istituito, con decreto del Ministro degli affari esteri un Comitato degli italiani all'estero (COMITES), di seguito denominato "Comitato".
2. Il Comitato è organo di rappresentanza degli italiani nella circoscrizione di propria pertinenza nei rapporti con gli uffici diplomatico-consolari. In collaborazione con questi ultimi può stabilire relazioni con autorità e istituzioni locali, per tutte le questioni che non attengono ai rapporti fra gli Stati.
3. La rappresentanza diplomatico-consolare italiana informa le autorità locali dell'istituzione del Comitato e del tipo di attività da esso svolta.
4. Il Comitato indìce, di propria iniziativa o su richiesta dell'autorità consolare, almeno una volta l'anno, riunioni con le associazioni, i consultori regionali e la comunità italiana residente nella circoscrizione consolare. Agli incontri partecipano, con facoltà di parola i componenti del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) del Paese in cui il Comitato opera e gli eletti nelle rispettive ripartizioni della Circoscrizione Estero.
5. La rappresentanza diplomatico-consolare rende partecipe il Comitato degli incontri ufficiali con le autorità locali sulle questioni di interesse della comunità rappresentata, con esclusione di quelle che attengono ai rapporti tra Stati».
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER
Ritirato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. In ogni circoscrizione consolare ove risiedono almeno cinquemila cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è istituito, con decreto del Ministro degli affari esteri un Comitato degli italiani all'estero (COMITES), di seguito denominato "Comitato"».
MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI
V. testo 2
Al comma 1, sostituire le porole: «può essere istituito un Comitato» con le seguenti: «sono istituiti uno o più comitati».
MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI
Approvato
Al comma 1, sostituire le porole: «può essere istituito un Comitato» con le seguenti: «è istituito un Comitato».
Ritirato
Al comma 1, sostituire le parole: «può essere istituito» con la seguente: «è istituito».
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI
Improcedibile
Al comma 1, sostituire le parole: «un Comitato» con le seguenti: «più di un Comitato».
Ritirato
Al comma 1, dopo le parole: «Comitato degli italiani all'estero» aggiungere le seguenti: «(COMITES),».
RANDAZZO, MICHELONI, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER
Improcedibile
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Il numero minimo di cittadini italiani per la formazione di un Comitato è determinato in 15.000 residenti per l'Europa, 8.000 per le Americhe, l'Asia e l'Oceania e 3.000 per l'Africa».
Al comma 4 sostituire le parole: «almeno cinquemila cittadini italiani» con le seguenti: «almeno tremila cittadini italiani».
MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER
Improcedibile
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Il numero minimo di cittadini italiani per la formazione di un Comitato è determinato in quindicimila residenti per la formazione di Comitati in Europa, in ottomila residenti rispettivamente per le Americhe, l'Asia e l'Oceania e in cinquemila residenti in Africa».
MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI
Improcedibile
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Nell'ambito delle circoscrizioni consolari, il numero minimo di cittadini italiani residenti, necessario per la formazione di un Comitato è determinato in diecimila in Europa e nelle Americhe e in tremila in Asia, Oceania e Africa.»
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «almeno cinquemila cittadini italiani» con le seguenti: «almeno tremila cittadini italiani».
MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI
Improcedibile
Al comma 2, sostituire le parole: «in ventimila in Europa, quindicimila nelle Americhe, diecimila in Asia ed Oceania, cinquemila in Africa» con le seguenti: «in diecimila in Europa e nelle Americhe, in cinquemila in Asia ed Oceania e in tremila in Africa.»
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «almeno cinquemila cittadini italiani» con le seguenti: «almeno tremila cittadini italiani».
MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI
Ritirato
Al comma 2, sostituire le parole: «in ventimila in Europa, quindicimila nelle Americhe, diecimila in Asia ed Oceania, cinquemila in Africa» con le seguenti: «in diecimila in Europa e nelle Americhe, in cinquemila in Asia ed Oceania e in tremila in Africa».
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «almeno cinquemila cittadini italiani» con le seguenti: «almeno tremila cittadini italiani».
MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI
Improcedibile
Al comma 2, sostituire le parole: «ventimila in Europa» con le seguenti: «quindicimila in Europa».
MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI
Improcedibile
Al comma 2, sostituire le parole: «ventimila in Europa» con le seguenti: «diecimila in Europa».
MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI
Improcedibile
Al comma 2, sostituire le parole: «ventimila in Europa» con le seguenti: «settemilacinquecento in Europa».
MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI
Improcedibile
Al comma 2, sostituire le parole: «ventimila in Europa» con le seguenti: «cinquemila in Europa».
MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI
Improcedibile
Al comma 2, sostituire le parole: «quindicimila nelle Americhe» con le seguenti: «settemilacinquecento nelle Americhe».
MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI
Improcedibile
Al comma 2, sostituire le parole: «quindicimila nelle Americhe» con le seguenti: «diecimila nelle Americhe».
MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI
Improcedibile
Al comma 2, sostituire le parole: «quindicimila nelle Americhe» con le seguenti: «cinquemila nelle Americhe».
MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI
Improcedibile
Al comma 2, sostituire le parole: «diecimila in Asia ed Oceania» con le seguenti: «cinquemila in Asia e Oceania».
MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI
Improcedibile
AI comma 2, sostituire le parole: «cinquemila in Africa» con le seguenti: «tremila in Africa».
PEDICA, CARLINO, CAFORIO, DE TONI
Improcedibile
Al comma 4 sostituire il primo periodo con i seguenti: «In casi particolari, tenuto conto delle dimensioni della circoscrizione consolare, della presenza di consistenti nuclei di cittadini italiani e di cittadini stranieri di origine italiana, e quando le condizioni locali lo richiedono, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono istituiti più Comitati all'interno della medesima circoscrizione consolare. Il decreto ministeriale, istitutivo di più Comitati, delimita anche i rispettivi ambiti territoriali di competenza».
MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI
Improcedibile
Al comma 4, sostituire le parole: «almeno cinquemila cittadini italiani» con le seguenti: «almeno tremila cittadini italiani».
Ritirato
Al comma 4, dopo le parole: «almeno cinquemila cittadini italiani.», aggiungere il seguente periodo: «In Africa tale numero è ridotto a tremila cittadini italiani».
MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI
Improcedibile
Dopo il comma 4, oggiungere il seguente:
«4-bis. Tenuto conto delle dimensioni della circoscrizione consolare e della presenza nella stessa di almeno di cinquemila cittadini italiani, nelle aree ove alla data di entrata in vigore della presente legge è già presente un Comites, sono istituiti più comitati all'interno della medesima circoscrizione».
ARTICOLO 2 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 2.
Approvato nel testo emendato
(Comitati non elettivi)
1. Nei Paesi in cui non è possibile procedere all'elezione dei Comitati, con decreto del Ministro degli affari esteri sono istituiti Comitati aventi gli stessi compiti di quelli elettivi di cui all'articolo 1.
2. I membri dei Comitati di cui al comma 1 sono nominati dall'autorità consolare e sono determinati nel numero di sei.
3. I Paesi nei quali si procede all'istituzione di Comitati non elettivi sono individuati dal decreto di cui all'articolo 3.
4. Il numero dei Comitati di tipo non elettivo non può essere superiore al 10 per cento dei Comitati elettivi.
5. Per il bilancio dei Comitati non elettivi si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 6 per i Comitati elettivi.
EMENDAMENTI
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. - 1. Nei Paesi in cui non è possibile procedere alle elezioni dei Comitati, il capo della competente rappresentanza diplomatica espone le motivazioni dell'impedimento al Ministero degli affari esteri. In tale caso, i capi degli uffici consolari possono istituire Comitati aventi compiti e composizione riconducibili, ove possibile, a quelli disciplinati dalla presente legge.
2. I membri dei Comitati di cui al comma 1 sono designati da una assemblea formata per ciascuna circoscrizione consolare da rappresentanti delle associazioni italiane registrate presso il consolato e ivi operanti da almeno cinque anni.
3. L'assemblea di cui al comma 2 è convocata dal capo dell'ufficio consolare.
4. Gli uffici consolari nella cui circoscrizione risiedono meno di cinquemila cittadini italiani possono istituire Comitati con funzioni consultive; tali Comitati sono composti da almeno cinque esponenti della comunità italiana e da non più di dodici, i quali eleggono nel loro ambito il presidente, in conformità alla normativa vigente per i Comitati eletti.
5. II Ministro degli affari esteri, su proposta dei competenti uffici consolari, finanzia i Comitati istituiti ai sensi dei commi 1 e 4, secondo le modalità e nei limiti previsti per i Comitati eletti».
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. - 1. Nei Paesi in cui non è possibile procedere all'elezione dei COMITES, con decreto del Ministro degli affari esteri sono isrituiti COMITES aventi gli stessi compiti e composizione di quelli elettivi di cui all'articolo 1.
2. I membri dei COMlTES di cui al comma 1 sono nominati dall'autorità consolare, sentiti i componenti del CGIE residenti nel Paese e le associazioui italiane operanti nella circoscrizione.
3. L'autorità consolare di una circoscrizione ove risiedono meno di tremila cittadini italiani può istituire COMlTES con funzioni consultive da esercitare in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 2. Tali COMlTES sono composti da almeno cinque e da non più di dodici esponenti della comunità italiana, tra i quali eleggono il proprio presidente, in conformità alla normativa relativa ai COMlTES eletti.
4. Ai COMlTES di cui ai commi 1 e 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6.
5. Il Ministro degli affari esteri, su proposta dei competenti uffici consolari, finanzia i COMlTES istituiti ai sensi dei commi 1 e 3, secondo le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 3 per i COMITES eletti».
PEDICA, CARLINO, CAFORIO, DE TONI
Improcedibile
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. In aree geografiche particolari, caratterizzate da presenza di cittadini italiani distribuita su un territorio molto ampio, è possibile istituire, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un Comitato che faccia riferimento a più circoscrizioni consolari, anche in deroga alla soglia di cui all'articolo 1».
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER
Ritirato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Nei Paesi in cui non è possibile procedere alle elezioni dei Comitati, il capo della competente rappresentanza diplomatica espone le motivazioni dell'impedimento al Ministero degli affari esteri. In tale caso, i capi degli uffici consolari possono istituire Comitati aventi compiti e composizione riconducibili, ove possibile, a quelli disciplinati dalla presente legge».
RANDAZZO, MICHELONI, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER
V. testo 3
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. I membri dei Comitati di cui al comma 1 sono nominati, sentite le associazioni italiane ivi residenti e i componenti del CGIE dei Paesi contermini, dall'autorità consolare e sono determinati nel numero di nove».
RANDAZZO, MICHELONI, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER
Approvato
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. I membri dei Comitati di cui al comma 1 sono nominati, sentite le associazioni italiane ivi residenti e i componenti del CGIE dei Paesi contermini, dall'autorità consolare e sono determinati nel numero di sei».
MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER
Assorbito
Al comma 2, dopo le parole: «dall'Autorità consolare» aggiungere le seguenti: «sentite le associazioni di italiani ivi residenti».
Ritirato
Al comma 2, sostituire le parole: «nel numero di sei» con le seguenti: «da almeno cinque e da non più di dodici».
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI
Approvato
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«complessivamente istituiti».
MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER
Improcedibile
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Il Ministro degli affari esteri può con proprio decreto istituire un Comites composto da sei membri in rappresentanza dei lavoratori italiani transfrontalieri composto da rappresentanti dei sindacati dei lavoratori transfrontalieri».
ARTICOLO 3 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 3.
Approvato
(Decreto del Ministro)
1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, da emanare almeno centottanta giorni prima di ciascuna elezione dei Comitati di cui all'articolo 1, sono individuati:
a) le sedi dei Comitati da istituire ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 4, nonché di eventuali ulteriori Comitati, istituiti al fine di garantire una equa distribuzione territoriale dei Comitati medesimi;
b) il numero dei componenti ciascun Comitato da attribuire a ciascuna circoscrizione elettorale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3;
c) le sedi degli eventuali Comitati non elettivi, istituiti ai sensi dell'articolo 2.
EMENDAMENTI
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3. - 1. Ciascun COMITES, segue, in collaborazione con l'autorità consolare, la vita sociale e culturale della comunità italiana della propria circoscrizione consolare di riferimento, propone alle associazioni italiane opportune iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale della comunità italiana residente nella circoscrizione e, con i fondi di cui alle lettere a), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 3, partecipa ad esse. Al fine di favorire la partecipazione dei singoli alla vita sociale e culturale italiana della circoscrizione consolare di propria competenza, il COMITES favorisce la diffusione delle notizie sulle attività e le iniziative delle associazioni, istituzioni ed altri enti presenti sul territorio.
2. Ciascun COMITES redige una relazione annuale sulla situazione e sui bisogni della comunità italiana di riferimento facendo osservazioni e proposte per migliorare il funzionamento delle strutture dei servizi consolari e degli altri enti italiani eventualmente presenti nel territorio di riferimento del COMITES. Il COMITES, inoltre, formula nella predetta relazione proposte per ottimizzare servizi e risorse disponibili segnalando le eventuali criticità che si trovassero ad affrontare le nostre comunità. La relazione è trasmessa alla Commissione continentale del CGIE di proprio riferimento e al Ministero degli affari esteri.
3. Ciascun COMITES redige, inoltre, un rapporto annuale sugli interventi effettuati dalle autorità ed enti italiani a favore della collettività italiana nel territorio di riferimento del COMITES. Un apposito capitolo del rapporto è dedicato, altresì, alla valutazione della qualità e dell'efficienza dei servizi forniti dal consolato. Il rapporto è trasmesso alla Commissione continentale del CGIE di proprio riferimento e al Ministero degli affari esteri. Il rapporto dei COMITES rappresenta uno dei parametri di valutazione del personale e dei servizi offerti dai consolati italiani.
4. Nell'ambito delle materie di cui al comma 1, l'autorità consolare e il COMITES assicurano un regolare flusso di informazioni circa le attività promosse nell'ambito della circoscrizione consolare dallo Stato italiano, dalle regioni, dalle province autonome e dagli altri enti territoriali italiani, nonché da altre istituzioni e organismi che usufruiscono di finanziamenti o contributi pubblici.
5. Ciascun COMITES elegge, tra i cittadini italiani o di origine italiana, non membri del COMITES, che maggiormente si sono distinti per il loro impegno culturale e sociale a favore della collettività, un rappresentante della circoscrizione consolare di riferimento presso il CGIE. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto a maggioranza qualificata di tre quarti dei componenti del COMITES. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza qualificata di due terzi. Se il COMITES non riesce ad eleggere un rappresentante dopo cinque scrutini, lo stesso decade dal diritto di inviare un proprio rappresentante presso il CGIE. Tale elezione deve svolgersi entro tre mesi dalla data di insediamento del COMITES medesimo. Il COMITES può revocare la nomina, con maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti, in caso di motivato disaccordo con il proprio delegato e nominare un nuovo delegato con le modalità di cui al presente comma.
6. Il rappresentante del COMITES presso il CGIE eletto ai sensi del comma 5, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del COMITES che lo ha eletto.
7. L'autorità consolare e il COMITES indicono riunioni congiunte per l'esame di iniziative e progetti specifici, ritenuti di particolare importanza per la comunità italiana. L'autorità consolare è tenuta, altresì, a raccogliere le segnalazioni delibe.rate dal COMITES relative a problematiche della comunità italiana residente nella circoscrizione e ad attivarsi presso le autorità locali per la soluzione delle medesime. A tal fine, l'autorità consolare comunica al COMITES i risultati delle iniziative intraprese. Di tali iniziative è data dettagliata informazione e valutazione nel rapporto annuale redatto dal COMITES.
8. In casi di particolare rilevanza di persistente disaccordo tra le autorità consolari e il COMITES, quest'ultimo, con apposita e motivata delibera, può tramite il suo delegato al CGIE sollecitare l'intervento del Ministero degli affari esteri che entro due mesi è tenuto ad esprimersi sulla delibera del COMITES.
9. Nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti locali e delle norme di diritto internazionale e comunitario, al fine di favorire l'integrazione dei cittadini italiani nella società locale e di mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana, nonché per promuovere la diffusione della storia, della tradizione, della lingua e cultura italiana, e dell'economia italiana, il COMITES coopera con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare.
10. Tutti gli enti italiani che operano all'estero e che ricevono finanziamenti o contributi pubblici dallo Stato italiano e dagli enti locali forniscono all'autorità consolare e al COMITES informazioni periodiche sull'attività svolta nella circoscrizione consolare.
11. Il COMITES adotta un regolamento interno che disciplina la propria organizzazione e le modalità di funzionamento.».
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3. - 1. Nei Paesi in cui non è possibile procedere alle elezioni dei Comitati, il capo della competente rappresentanza diplomatica espone le motivazioni dell'impedimento al Ministero degli affari esteri. In tale caso, i capi degli uffici consolari possono istituire Comitati aventi compiti e composizione riconducibili, ove possibile, a quelli disciplinati dalla presente legge.
2. I membri dei Comitati di cui al comma 1 sono designati da una assemblea formata per ciascuna circoscrizione consolare da rappresentanti delle associazioni italiane registrate presso il consolato e ivi operanti da almeno cinque anni.
3. L'assemblea di cui al comma 2 è convocata dal capo dell'ufficio consolare.
4. Gli uffici consolari nella cui circoscrizione risiedono meno di cinquemila cittadini italiani possono istituire Comitati con funzioni consultive; tali Comitati sono composti da almeno cinque esponenti della comunità italiana e da non più di dodici, i quali eleggono nel loro ambito il presidente, in conformità alla normativa vigente per i Comitati eletti.
5. II Ministro degli affari esteri, su proposta dei competenti uffici consolari, finanzia i Comitati istituiti ai sensi dei commi 1 e 4, secondo le modalità e nei limiti previsti per i Comitati eletti».
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER
Ritirato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Nei Paesi in cui non è possibile procedere alle elezioni dei Comitati, il capo della competente rappresentanza diplomatica espone le motivazioni dell'impedimento al Ministero degli affari esteri. In tale caso, i capi degli uffici consolari possono istituire Comitati aventi compiti e composizione riconducibili, ove possibile, a quelli disciplinati dalla presente legge.
2. I membri dei Comitati di cui al comma 1 sono designati da una assemblea formata per ciascuna circoscrizione consolare da rappresentanti delle associazioni italiane registrate presso il consolato e ivi operanti da almeno cinque anni.
3. L'assemblea di cui al comma 2 è convocata dal capo dell'ufficio consolare.
4. Gli uffici consolari nella cui circoscrizione risiedono meno di cinquemila cittadini italiani possono istituire Comitati con funzioni consultive; tali Comitati sono composti da almeno cinque esponenti della comunità italiana e da non più di dodici, i quali eleggono nel loro ambito il presidente, in conformità alla normativa vigente per i Comitati eletti.
5. II Ministro degli affari esteri, su proposta dei competenti uffici consolari, finanzia i Comitati istituiti ai sensi dei commi 1 e 4, secondo le modalità e nei limiti previsti per i Comitati eletti».
ARTICOLO 4 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 4.
Approvato nel testo emendato
(Funzioni e compiti del Comitato)
1. I Comitati sono organi di rappresentanza territoriale degli italiani all'estero presso tutti gli organismi che determinano politiche idonee ad interessare le comunità medesime. La rappresentanza diplomatico-consolare italiana informa le autorità di accreditamento dell'istituzione del Comitato e del tipo di attività che svolgerà.
2. Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante, partecipa alle riunioni del Comitato della propria circoscrizione e, in quella sede, o quando particolari circostanze lo richiedano, informa il Comitato in merito alle questioni di interesse della comunità rappresentata, con esclusione di quelle che attengono ai rapporti tra Stati.
3. Ai componenti dei Comitati non è, in alcun caso, attribuita la qualifica di pubblici ufficiali.
4. Ciascun Comitato, anche attraverso studi e ricerche, contribuisce ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della propria comunità di riferimento e può presentare contributi alla rappresentanza diplomatico-consolare utili alla definizione del quadro programmatico degli interventi nel Paese in cui opera. A tale fine ciascun Comitato promuove, in collaborazione con l'autorità consolare, enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione consolare, opportune iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale ed opera per la loro realizzazione.
5. Nell'ambito delle materie di cui al comma 1, l'autorità consolare e il Comitato assicurano un regolare flusso di informazioni circa le attività di interesse della collettività residente promosse nell'ambito della circoscrizione consolare dallo Stato italiano, dalle regioni, dalle province autonome e dagli altri enti territoriali italiani, nonché da altre istituzioni e organismi che operano nel territorio di riferimento.
6. L'autorità consolare e il Comitato indicono riunioni congiunte per l'esame di iniziative e progetti specifici, ritenuti di particolare importanza per la comunità italiana.
7. Nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti locali e delle norme di diritto internazionale e comunitario, al fine di favorire l'integrazione dei cittadini italiani nella società locale e di mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana, nonché per promuovere la diffusione della storia, della tradizione e della lingua italiana, il Comitato:
a) coopera con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare, con particolare riguardo alla tutela dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani dalle disposizioni legislative vigenti nei singoli Paesi;
b) collabora con l'autorità consolare ai fini dell'osservanza dei contratti di lavoro e dell'erogazione delle provvidenze accordate dai Paesi ove il Comitato ha sede a favore dei cittadini italiani;
c) segnala all'autorità consolare del Paese ove il Comitato ha sede le eventuali violazioni di norme dell'ordinamento locale, internazionale e comunitario che danneggino cittadini italiani, eventualmente assumendo, nei limiti consentiti dai predetti ordinamenti, autonome iniziative nei confronti delle parti sociali. L'autorità consolare riferisce al Comitato la natura e l'esito degli interventi esperiti a seguito di tali segnalazioni;
d) redige una relazione annuale sulle proprie attività svolte, da allegare al rendiconto consuntivo, e una relazione annuale programmatica, da allegare al bilancio preventivo di cui all'articolo 6;
e) formula proposte all'autorità consolare nell'ambito delle materie di cui al comma 1, sia in fase di delibera di impegno di spesa che di programmazione annuale.
8. Ciascun Comitato redige una relazione annuale sugli interventi effettuati dalle autorità ed enti italiani a favore della collettività italiana nel proprio territorio di riferimento, nonché sullo stato della stessa collettività. Esamina, in particolare, le condizioni di vita e di lavoro dei singoli e della collettività nel suo insieme, e le attività relative alla formazione scolastica e professionale, e propone le iniziative, anche economiche, necessarie a garantire il regolare svolgimento di tutte le attività sociali, culturali ed economiche della comunità, nonché quelle volte ad una più efficace integrazione con il Paese ospite. Un apposito capitolo della relazione è dedicato al tema della diffusione della lingua e della cultura italiana nell'ambito della collettività, anche sotto il profilo dell'efficacia degli strumenti adottati e delle iniziative promosse a tal fine e, se del caso, formula proposte per il miglioramento dei servizi.
9. La relazione è trasmessa al capo dell'ufficio consolare, al capo della rappresentanza diplomatica ed ai parlamentari eletti nella circoscrizione Estero, nella ripartizione di riferimento.
10. La relazione presentata ai sensi del comma 8 è esaminata in sede di riunione dell'Intercomites, di cui all'articolo 5, alla quale interviene il capo della rappresentanza diplomatica anche per dare riscontro ai quesiti eventualmente in essa contenuti. Nei Paesi in cui non è costituito l'Intercomites, all'esame della relazione è dedicata una riunione del Comitato alla quale interviene il capo della rappresentanza diplomatica anche per dare riscontro ai quesiti eventualmente in essa contenuti.
11. In attuazione degli obiettivi elaborati dalla relazione programmatica ciascun Comitato può formulare proposte all'autorità diplomatico-consolare di riferimento.
EMENDAMENTI
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 4. - 1. Ciascun COMITES, segue, in collaborazione con l'autorità consolare, la vita sociale e culturale della comunità italiana della propria circoscrizione consolare di riferimento, propone alle associazioni italiane opportune iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale della comunità italiana residente nella circoscrizione e, con i fondi di cui alle lettere a), c), d) ed e) del comma l dell'articolo 3, partecipa ad esse. Al fine di favorire la partecipazione dei singoli alla vita sociale e culturale italiana della circoscrizione consolare di propria competenza, il COMITES favorisce la diffusione delle notizie sulle attività e le iniziative delle associazioni, istituzioni ed altri enti presenti sul territorio.
2. Ciascun COMITES redige una relazione annuale sulla situazione e sui bisogni della comunità italiana di riferimento facendo osservazioni e proposte per migliorare il funzionamento delle strutture dei servizi consolari e degli altri enti italiani eventualmente presenti nel territorio di riferimento del COMITES. Il COMITES, inoltre, formula nella predetta relazione proposte per ottimizzare servizi e risorse disponibili segnalando le eventuali criticità che si trovassero ad affrontare le nostre comunità. La relazione è trasmessa alla Commissione continentale del CGIE di proprio riferimento e al Ministero degli affari esteri.
3. Ciascun COMITES redige, inoltre, un rapporto annuale sugli interventi effettuati dalle autorità ed enti italiani a favore della collettività italiana nel territorio di riferimento del COMITES. Un apposito capitolo del rapporto è dedicato, altresi, alla valutazione della qualità e dell'efficienza dei servizi forniti dal consolato. Il rapporto è trasmesso alla Commissione continentale del CGIE di proprio riferimento e al Ministero degli affari esteri. n rapporto dei COMITES mppresenta uno dei parametri di valutazione del personale e dei servizi offerti dai consolati italiani.
4. Nell'ambito delle materie di cui al comma l, l'autorità consolare e il COMITES assicurano un regolare flusso di informazioni circa le attività promosse nell'ambito della circoscrizione consolare dallo Stato italiano, dalle regioni, dalle province autonome e dagli altri enti territoriali italiani, nonché da altre istituzioni e organismi che usufruiscono di finanziamenti o contributi pubblici.
5. Ciascun COMITES elegge, tra i cittadini italiani o di origine italiana, non membri del COMITES, che maggiormente si sono distinti per il loro impegno culturale e sociale a favore della collettività, un rappresentante della circoscrizione consolare di riferimento presso il CGIE. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto a maggioranza qualificata di tre quarti dei componenti del COMITES. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza qualificata di due terzi. Se il COMITES non riesce ad eleggere un rappresentante dopo cinque scrutini, lo stesso decade dal diritto di inviare un proprio rappresentante presso il CGIE. Tale elezione deve svolgersi entro tre mesi dalla data di insediamento del COMITES medesimo. Il COMITES può revocare la nomina, con maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti, in caso di motivato disaccordo con il proprio delegato e nominare un nuovo delegato con le modalità di cui al presente comma.
6. Il rappresentante del COMITES presso il CGIE eletto ai sensi del comma 5, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del COMITES che lo ha eletto.
7. L'autorità consolare e il COMITES indicono riunioni congiunte per l'esame di iniziative e progetti specifici, ritenuti di particolare importanza per la comunità italiana. L'autorità consolare è tenuta, altresì, a raccogliere le segnalazioni deliberate dal COMITES relative a problematiche della comunità italiana residente nella circoscrizione e ad attivarsi presso le autorità locali per la soluzione delle medesime. A tal fine, l'autorità consolare comunica al COMITES i risultati delle iniziative intraprese. Di tali iniziative è data dettagliata informazione e valutazione nel rapporto annuale redatto dal COMITES.
8. In casi di particolare rilevanza di persistente disaccordo tra le autorità consolari e il COMITES, quest'ultimo, con apposita e motivata delibera, può tramite il suo delegato al CGIE sollecitare l'intervento del Ministero degli affari esteri che entro due mesi è tenuto ad esprimersi sulla delibera del COMITES.
9. Nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti locali e delle norme di diritto internazionale e comunitario, al fine di favorire l'integrazione dei cittadini italiani nella società locale e di mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana, nonché per promuovere la diffusione della storia, della tradizione, della lingua e cultura italiana, e dell'economia italiana. il COMITES coopera con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare.
10. Tutti gli enti italiani che operano all'estero e che ricevono finanziamenti o contribnti pnbblici dallo Stato italiano e dagli enti locali forniscono all'autorità consolare e al CO MITES informazioni periodiche sull'attività svolta nella circoscrizione consolare.
11. Il COMlTES adotta un regolamento interno che disciplina la propria organizzazione e le modalità di funzionamento».
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 4. - 1. Ciascun Comitato, anche attraverso studi e ricerche, individua le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della propria comunità e concorre a definire il quadro programmatico degli interventi nel Paese in cui opera. A tale scopo, favorisce la partecipazione delle rappresentanze politiche e sindacali locali, della rete associativa e di quella di assistenza e di tutela per la comunità italiana, degli istituti di cultura, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dei mezzi d'informazione, delle nuove generazioni e delle donne. In questo quadro, ciascun Comitato promuove, in collaborazione con l'autorità consolare e con enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione consolare, idonee iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, all'assistenza sociale, sanitaria e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport ed al tempo libero della comunità italiana residente nella circoscrizione. Ciascun Comitato opera attivamente alla realizzazione di tali iniziative e ne verifica i risultati.
2. Nell'ambito delle materie di cui al comma 1, l'autorità consolare e il Comitato assicurano un regolare flusso di informazioni circa le attività promosse nell'ambito della circoscrizione consolare dallo Stato italiano, dalle regioni, dalle province autonome e dagli altri enti territoriali italiani, nonché da altre istituzioni e organismi.
3. Il Comitato indìce, di propria iniziativa o su richiesta dell'autorità consolare, almeno una volta l'anno, riunioni con le associazioni, i consultori regionali e la comunità italiana residente nella circoscrizione consolare per verificare i processi di integrazione nella realtà locale e lo stato di realizzazione degli interventi adottati dalle istituzioni italiane.
4. Il Comitato, nell'esercizio delle sue funzioni di tutela e di promozione della comunità italiana operante nel territorio di competenza:
a) coopera con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare, nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti locali e delle norme del diritto internazionale e comunitario, con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani dalle disposizioni legislative vigenti nei singoli Paesi;
b) segnala all'autorità consolare, affinché vengano esperiti tutti gli interventi necessari, le eventuali violazioni delle convenzioni e delle norme internazionali che danneggino i cittadini italiani; esso, inoltre, può assumere autonome iniziative nei confronti delle parti sociali volte a superare tali discriminazioni e violazioni. L'autorità consolare riferisce al Comitato in merito alla natura ed all'esito degli interventi esperiti;
c) opera, in collaborazione con l'autorità consolare, mediante una idonea azione di stimolo e di informazione, nella vigilanza sull'osservanza dei contratti di lavoro, sulle condizioni abitative e sull'inserimento dei figli degli italiani all'estero nelle strutture scolastiche locali, nonché sull'attuazione delle leggi e delle iniziative e sull'erogazione delle provvidenze predisposte dal Paese ospitante a favore degli immigrati, nel settore culturale, ricreativo, sportivo e del tempo libero.
5. Il Comitato presenta ogni anno una relazione sulle attività svolte, da allegare al bilancio consuntivo, ed un piano di lavoro, conseguente all'analisi sullo stato di integrazione della comunità italiana residente nella circoscrizione consolare e coerente con il quadro programmatico delineato nel Piano Paese, da allegare al bilancio preventivo. Tali relazioni sono inviate anche alle assemblee continentali e agli organi centrali del CGIE, che ne tengono conto nelle deliberazioni da essi adottate e nelle proposte avanzate ai Parlamentari eletti nella Circoscrizione Estero, alla Conferenza dei Presidenti delle regioni e all'organismo direttivo dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).
6. L'autorità consolare e il Comitato ricevono periodicamente informazioni sulle linee generali dell'attività svolta nella circoscrizione consolare dai patronati di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, nel rispetto della normativa nazionale e locale.
7. Per l'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo, i Comitati si dotano di autonomi regolamenti interni, che tengono conto delle situazioni locali e delle priòrità emergenti. I regolamenti possono disciplinare anche la materia relativa alle spese di funzionamento, compresi i rimborsi spese».
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI
Ritirato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Il COMITES è organo di rappresentanza locale degli italiani all'estero».
Ritirato
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «degli italiani all'estero», aggiungere le seguenti: «presso tutti gli organismi che determinano politiche idonee ad interessare le comunità medesime».
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER
Ritirato
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Ciascun Comitato, anche attraverso studi e ricerche, individua le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della propria comunità e concorre a definire il quadro programmatico degli interventi nel Paese in cui opera. A tale scopo, favorisce la partecipazione delle rappresentanze politiche e sindacali locali, della rete associativa e di quella di assistenza e di tutela per la comunità italiana, degli istituti di cultura, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dei mezzi d'informazione, delle nuove generazioni e delle donne. In questo quadro, ciascun Comitato promuove, in collaborazione con l'autorità consolare e con enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione consolare, idonee iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, all'assistenza sociale, sanitaria e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport ed al tempo libero della comunità italiana residente nella circoscrizione. Ciascun Comitato opera attivamente alla realizzazione di tali iniziative e ne verifica i risultati».
Ritirato
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «l'autorità consolare» aggiungere le seguenti: «con le regioni e con le autonomie locali, nonché con».
Ritirato
Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «e culturale ed» e aggiungere il seguente periodo: «e culturale, con particolare riguardo alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero della comunità italiana residente nella circoscrizione. Ciascun Comitato».
PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, CAFORIO, DE TONI
Respinto
Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
«6-bis. I Comitati, in aderenza ai princìpi affermati dagli articoli 3 e 35 della Costituzione, hanno il fine di promuovere e agevolare lo sviluppo delle condizioni di vita delle comunità italiane all'estero e dei loro singoli componenti, di rafforzare il collegamento di tali comunità con la vita politica, culturale, economica e sociale dell'Italia, di assicurare la più efficace tutela dei diritti degli italiani all'estero e di facilitarne il mantenimento dell'identità culturale e linguistica, l'integrazione nelle società di accoglimento e la partecipazione alla vita delle comunità locali, nonché di facilitare il coinvolgimento delle comunità italiane residenti nei Paesi in via di sviluppo nelle attività di cooperazione allo sviluppo e di collaborazione nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l'Istituto nazionale per il commercio estero, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell'imprenditoria italiana.
6-ter. La rappresentanza diplomatico-consolare italiana informa le autorità locali dell'istituzione del Comitato e del tipo di attività svolta. Il Comitato, previa intesa con le autorità consolari, può rappresentare istanze della collettività italiana residente nella circoscrizione consolare alle autorità e alle istituzioni locali, con esclusione delle questioni che attengono ai rapporti tra Stati.
6-quater. La rappresentanza diplomatico-consolare rende partecipe il Comitato degli incontri ufficiali con le autorità locali sulle questioni di interesse della comunità rappresentata, con esclusione di quelle che attengono ai rapporti tra Stati.
6-quinquies. Ciascun Comitato provvede a:
a) esaminare, in armonia con lo sviluppo politico, culturale, economico e sociale dell'Italia, i problemi delle comunità italiane all'estero, in particolare per quanto attiene alle condizioni di vita e di lavoro dei singoli e delle comunità medesime nel loro insieme, alla formazione scolastica e professionale, al reinserimento in attività produttive ed alle altre esigenze di coloro che decidono di rimpatriare;
b) formulare, su richiesta del Ministro degli affari esteri, pareri e, di propria iniziativa, proposte e raccomandazioni, in materia di iniziative legislative o amministrative dello Stato o delle regioni, accordi internazionali e normative comunitarie concernenti le comunità italiane all'estero;
c) promuovere studi e ricerche su materie riguardanti le comunità italiane nel mondo, collaborando alla organizzazione e alla elaborazione degli stessi;
d) verificare e promuovere i processi di integrazione delle comunità italiane nelle strutture sociali ed economico-produttive del Paese ospitante e di valorizzazione dell'identità nazionale delle comunità italiane all'estero;
e) elaborare una relazione annuale contenente una valutazione generale degli eventi occorsi nell'anno precedente, della situazione e dei bisogni della comunità italiana di riferimento. Il Comitato, inoltre, presenta nella predetta relazione un rapporto con riferimento alla propria situazione generale, ai propri bisogni, alle attività svolte ed al rapporto con la rappresentanza consolare ed un rapporto programmatico, con proiezione triennale, delle iniziative che lo stesso intende attuare, comprensivo di osservazioni e proposte per migliorare il funzionamento deIle strutture dei servizi consolari e degli altri enti italiani eventualmente presenti nel territorio di riferimento. Alla relazione sono allegati il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo di cui all'articolo 6. Le relazioni ed i bilanci dei singoli Comitati, inviate ogni anno al Ministero degli affari esteri, sono raccolte in un unico documento, che il Ministro degli affari esteri presenta al Parlamento, nel quale si valutano gli eventi dell'anno precedente e si tracciano prospetrive ed indirizzi per il triennio successivo. Il Ministro degli affari esteri, prima della presentazione al Parlamento, invia il documento unico di cui al precedente periodo, acquisendone i pareri consultivi, ai seguenti destinatari:
1. Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie e Direzione generale per la promozione e cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri;
2. Direzione generale per le politiche previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
3. Ministero dell'interno;
4. Ministero dell'istruzione, dell'niversità e della ricerca;
5. Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico e Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio;
6. Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro».
Conseguentemente sopprimere i commi 7, 8, 9, 10 e 11.
Ritirato
Al comma 7, lettera c), dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il Comitato segnala parimenti eventuali contraffazioni di prodotti italiani, con particolare riferimento al settore della ristorazione e della produzione agro-alimentare».
RANDAZZO, MICHELONI, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER
Respinto
Al comma 7, sostituire lettera e) con le seguenti:
«e) formula dopo approfondita consultazione con associazioni, fondazioni, enti e personalità attivi nell'ambito della comunità italiana proposte all'Autorità consolare nell'ambito delle materie di cui al comma 1, articolo 4-bis sia in fase di delibera che di definizione del Piano Paese annuale;
e-bis) i capi delle rappresentanze diplomatiche e i capi degli uffici consolari devono fornire tempestivamente e compiutamente le informazioni loro richieste nelle materie di competenza de1 Comitati;
e-ter) il Comitato indìce, di propria iniziativa o su richiesta dell'autorità consolare, almeno una volta l'anno, riunioni con le associazioni, i consultori regionali e la comunità italiana residente nella circoscrizione consolare per verificare i processi di integrazione nella realtà locale e lo stato di realizzazione degli interventi adottati dalle istituzioni italiane».
Ritirato
Al comma 7, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta, sulle documentate richieste di contributo, che enti e organismi associativi, che svolgono attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana, rivolgono al Governo, alle regioni e alle province autonome».
MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER
Approvato
Al comma 7, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) i comitati, mediante i mezzi di informazione presenti sul territorio o propri mezzi anche telematici informano le comunità italiane di proprio riferimento per tutte le materie di sua competenza».
Ritirato
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
«7-bis. L'autorità consolare e il Comitato ricevono periodicamente informazioni sulle linee generali dell'attività svolta nella circoscrizione consolare dai patronati di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, nel rispetto della normativa nazionale e locale.
7-ter. Il Comitato adotta un regolamento interno che disciplina la propria organizzazione e le modalità di funzionamento».
MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI
Ritirato
Sopprimere i commi da 8 a 11.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«11-bis. Ciascun Comitato redige una relazione annuale sugli interventi previsti nel Piano Paese e realmente effettuati dalle autorità italiane ed enti italiani a favore della collettività italiana nel proprio territorio di riferimento, nonché sullo stato della stessa collettività. Esamina, in particolare, le condizioni di vita e di lavoro dei singoli e della collettività nel suo insieme, e le attività relative alla formazione scolastica e professionale, e propone le iniziative, anche economiche, necessarie a garantire il regolare svolgimento di tutte le attività sociali, culturali ed economiche della comunità, nonché quelle volte ad una più efficace integrazione con il Paese ospite. Un apposito capitolo della relazione è dedicato al tema della diffusione della lingua e della cultura italiana nell'ambito della collettività, anche sotto il profilo dell'efficacia degli strumenti adottati e delle iniziative promosse a tal fine e, se del caso, formula proposte per il miglioramento dei servizi. Un ulteriore apposito capitolo riferisce sul funzionamento degli uffici consolari e sui servizi devoluti alla comunità italiana lì residente. Il predetto capitolo è uno dei parametri di valutazione del Ministero degli affari esteri degli uffici e delle carriere amministrative e diplomatiche del Ministero degli affari esteri.
11-ter. La relazione è trasmessa al capo dell'Ufficio consolare, al capo della rappresentanza diplomatica, al presidente dell'INTERCOMITES del Paese in cui opera il Comitato, ai membri del CGIE dello stesso Paese, ai parlamentari eletti nella ripartizione di riferimento della circoscrizione Estero.
11-quater. La relazione presentata ai sensi del comma 1, è esaminata in sede di riunione dell'Intercomites con il Capo della Rappresentanza diplomatica e dei capi degli uffici consolari. Nei Paesi in cui non è costituito l'Intercomites, una riunione del Comitato è dedicata all'esame della relazione, alla presenza del Capo della rappresentanza diplomatica e dei Capi degli uffici consolari. In quelle sedi il Capo della rappresentanza diplomatica deve rispondere agli eventuali quesiti contenuti nelle relazioni.
11-quinquies. In attuazione degli obiettivi elaborati dalla relazione programmatica ciascun Comitato può formulare proposte all'autorità diplomatico-consolare di riferimento. Il Ministero risponde, entro i successivi novanta giorni, in relazione alle proposte formulate da ciascun comitato.
Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 5, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 4, comma 8,» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 4, commi 11-bis e 11-ter».
MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI
V. testo 2
Sopprimere i commi da 8 a 11.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«11-bis. Ciascun comitato redige una relazione annuale sugli Interventi previsti nel Piano Paese e realmente effettuati dalle autorità italiane ed enti italiani a favore della collettività italiana nel proprio territorio di riferimento, nonché sullo stato della stessa collettività. Esamina, in particolare, le condizioni di vita e di lavoro dei singoli e della collettività nel suo insieme, e le attività relative alla formazione scolastica e professionale, e propone le iniziative, anche economiche, necessarie a garantire il regolare svolgimento di tutte le attività sociali, culturali ed economiche della comunità, nonché quelle volte ad una più efficace integrazione con il Paese ospite. Un apposito capitolo della relazione è dedicato al tema della diffusione della lingua e della cultura italiana nell'ambito della collettività, anche sotto li profilo dell'efficacia degli strumenti adottati e delle iniziative promosse a tal fine e, se del caso, formula proposte per il miglioramento dei servizi. Un ulteriore apposito capitolo relaziona sul funzionamento degli uffici consolari e sui servizi devoluti alla comunità italiana lì residente.
11-ter. La relazione è trasmessa al capo dell'Ufficio consolare, al capo della rappresentanza diplomatica, ai presidente dell'INTERCOMITES dei Paese in cui opera il Comitato, ai membri del CGIE dello stesso Paese, ai parlamentari eletti nella ripartizione di riferimento della circoscrizione Estero.
11-quater. La relazione presentata ai sensi del comma 1, è esaminata in sede di riunione dell'Intercomites con il Capo della Rappresentanza diplomatica e dei capi degli uffici consolari. Nei Paesi in cui non è costituito l'Intercomites, una riunione del comitato è dedicata all'esame della relazione, alla presenza del Capo della rappresentanza diplomatica e del Capi degli uffici consolari. In quelle sedi il Capo della rappresentanza diplomatica deve rispondere agli eventuali quesiti contenuti nelle relazioni.
11-quinquies. In attuazione degli obiettivi elaborati dalla relazione programmatica ciascun comitato può formulare proposte all'autorità diplomatico-consolare di riferimento. Il Ministero risponde in relazione alle proposte formulate da ciascun comitato.
Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 5, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 4, comma 8,» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 4, commi 11-bis e 11-ter».
MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI
Approvato
All'articolo 4 i commi 8, 9 e 11 sono modificati come segue:
in fine al comma 8 è aggiunto il seguente periodo: «un ulteriore apposito capitolo relaziona sul funzionamento degli uffici consolari e sui servizi devoluti alla comunità italiana lì residente.»;
al comma 9 la parola: «ed» è sostituita dalle parole: «al Presidente dell'Intercomites del Paese in cui opera il Comitato, ai membri del Consiglio generale degli italiani all'estero dello stesso Paese,»;
dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: «11-bis. Il Ministero risponde, entro i successivi 180 giorni, in relazione alle proposte formulate da ciascun Comitato.».
MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI
Le parole da: «Al comma 8» a: «residente.» assorbite; restante parte respinta
Al comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Un ulteriore apposito capitolo riferisce sul funzionamento degli uffici consolari e sui servizi devoluti alla comunità italiana lì residente. Il predetto capitolo è uno dei parametri di valutazione del Ministero degli affari esteri degli uffici e delle carriere amministrative e diplomatiche del Ministero degli affari esteri.»
MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI
Assorbito dall'approvazione dell'em. 4.206 (testo 2)
Al comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Un ulteriore apposito capitolo riferisce sul funzionamento degli uffici consolari e sui servizi devoluti alla comunità italiana lì residente».
MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI
Respinto
Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: «per dare riscontro ai quesiti» con le seguenti: «per rispondere ai quesiti».
MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI
Assorbito dall'approvazione dell'em. 4.206 (testo 2)
Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero degli affari esteri risponde, entro i successivi tre mesi, in relazione alle proposte formulate da ciascun comitato».
ARTICOLO 5 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 5.
Approvato nel testo emendato
(Comitato dei presidenti)
1. In ciascun Paese nel quale è formato più di un Comitato è istituito un Comitato dei presidenti, di seguito denominato «Intercomites». Ne fanno parte due membri per ciascun Comitato: il presidente, ovvero un suo rappresentante membro del Comitato medesimo, ed un ulteriore rappresentante, espressione delle minoranze, all'uopo delegato dal medesimo Comitato.
2. L'Intercomites si riunisce due volte all'anno, esamina le relazioni presentate da ciascun Comitato ai sensi dell'articolo 4, comma 8, ed elabora una relazione generale per il Paese da esaminare in sede di Consiglio generale degli italiani all'estero.
3. L'Intercomites elegge al proprio interno il presidente. Il presidente di ciascun Intercomites è membro di diritto del Consiglio generale degli italiani all'estero.
4. L'Intercomites elegge i membri del Consiglio generale degli italiani all'estero, di cui all'articolo 25, comma 3, tra i membri di tutti i Comitati del Paese di riferimento. Le modalità per l'elezione dei membri del Consiglio sono determinate con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 35.
5. Le spese di viaggio per la partecipazione dei membri dei Comitati alle riunioni di cui al comma 2 sono a carico dei bilanci dei Comitati ai quali i singoli membri appartengono.
6. Alle riunioni dell'Intercomites partecipano il capo della rappresentanza diplomatica e i capi degli uffici consolari, e possono partecipare i parlamentari italiani.
EMENDAMENTI
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5. - 1. In ogni Paese in cui esiste più di un COMITES è istituito un Comitato dei presidenti di cui fa parte il presidente di ciascun COMITES, ovvero un suo rappresentante membro del COMITES medesimo. Il Comitato dei presidenti si riunisce almeno una volta l'anno; alle riunioni sono invitati senza diritto di voto i membri del CGlE e i parlamentari italiani eletti all'estero. Le riunioni sono convocate e presiedute dal coordinatore eletto tra i presidenti membri del Comitato medesimo.
2. Almeno una volta l'anno in ogni Paese è tenuta una riunione, indetta e presieduta dall'ambasciatore, con la partecipazione dei consoli, dei membri del CGlE e dei presidenti dei COMlTES, per discutere i problemi della comunità italiana. A tale riunione sono invitati i parlamentari italiani eletti all'estero.
3. Le spese di viaggio per la partecipazione dei membri dei COMlTES alle riunioni di cui ai commi 1 e 2 sono a carico dei bilanci dei COMlTES cui ciascun membro appartiene.
4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 250.000 euro annui a decorrere dal 2010».
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5. - 1. In ogni Paese in cui esiste più di un Comitato è istituito un Comitato dei presidenti di cui fa parte il presidente di ciascun Comitato, ovvero un suo rappresentante membro del Comitato medesimo. Il Comitato dei presidenti si riunisce almeno una volta l'anno; alla riunione sono invitati senza diritto di voto i membri del CGIE e i parlamentari italiani residenti nella ripartizione elettorale. La riunione è convocata e presieduta dal coordinatore eletto tra i presidenti membri del predetto Comitato.
2. Il Comitato dei presidenti, previa consultazione delle forze sociali e degli operatori presenti nella comunità italiana a livello nazionale, con la collaborazione delle autorità consolari, di eventuali esperti e dei componenti del CGIE eletti nel Paese, predispone annualmente un Piano Paese relativo alla tipologia degli interventi ed alle priorità nelle materie di cui agli articoli 1 e 2. Il suddetto piano è inviato al Ministero degli affari esteri, al CGIE e ai parlamentari italiani della ripartizione e rappresenta il riferimento degli interventi dello Stato nell'ambito territoriale considerato.
3. Almeno una volta l'anno in ogni Paese è tenuta una riunione, indetta e presieduta dall'ambasciatore, con la partecipazione dei consoli, dei presidenti dei Comitati, dei membri del CGIE residenti nel Paese e dei parlamentari italiani residenti nella ripartizione elettorale, per discutere i problemi della comunità italiana. Per importanti e motivate ragioni, la maggioranza dei Comitati o dei membri del CGIE residenti nel Paese possono richiedere all'ambasciatore la convocazione di riunioni straordinarie.
4. Le spese di viaggio per la partecipazione dei membri dei Comitati alle riunioni di cui ai commi 1 e 3 sono a carico dei bilanci dei Comitati ai quali ciascun membro appartiene.
5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 250.000 euro annui a decorrere dal 2009».
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI
Ritirato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. In ogni Paese in cui esiste più di un COMITES è istituito un Comitato dei presidenti di cui fa parte il presidente di ciascun COMITES, ovvero un suo rappresentante membro del COMITES medesimo. Il Comitato dei presideuti si riunisce almeno una volta l'anno; alle riunioni sono invitati senza diritto di voto i membri del CGIE e i parlamentari italiani eletti all'estero. Le riunioni sono convocate e presiedute dal coordiuatore eletto tra i presidenti membri del Comitato medesimo».
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER
Ritirato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. In ogni Paese in cui esiste più di un Comitato è istituito un Comitato dei presidenti di cui fa parte il presidente di ciascun Comitato, ovvero un suo rappresentante membro del Comitato medesimo. Il Comitato dei presidenti si riunisce almeno una volta l'anno; alla riunione sono invitati senza diritto di voto i membri del CGIE e i parlamentari italiani residenti nella ripartizione elettorale. La riunione è convocata e presieduta dal coordinatore eletto tra i presidenti membri del predetto Comitato».
MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI
Respinto
Al comma 2, dopo le parole: « L'Intercomites si riunisce» aggiungere la seguente: «almeno».
MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER
Ritirato
Al comma 2, dopo le parole: «in sede di Consiglio» aggiungere le seguenti: «superiore».
MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER
Ritirato
Sostituire il comma 3, con i seguenti:
«3. L'Intercomites elegge al proprio interno il Presidente dell'Intercomites.
3-bis. L'Intercomites elegge un delegato del comitato dei Presidenti al Consiglio degli italiani all'estero. Tale delegato può non essere un Presidente di Comités. Può essere eletto delegato anche un non membro del comitato dei presidenti eletto tra i membri dei comitati del paese di competenza, e in questo caso l'eletto entra a far parte del comitato dei presidenti».
RANDAZZO, MICHELONI, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER
V. testo 4
Al comma 3 sopprimere le parole: «Il Presidente di ciascun INTERCOMITES è membro di diritto del Consiglio degli italiani all'estero».
Conseguentemente:
a) sopprimere il comma 4;
b) al comma 6, sostituire le parole: «e possono partecipare i parlamentari italiani» con le seguenti: «i membri del CGIE e i parlamentari italiani».
RANDAZZO, MICHELONI, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER
Approvato
Al comma 3 sopprimere le parole: «Il Presidente di ciascun INTERCOMITES è membro di diritto del Consiglio degli italiani all'estero».
Conseguentemente
al comma 6, sostituire le parole: «e possono partecipare i parlamentari italiani» con le seguenti: «i membri del CGIE e i parlamentari italiani».
ARTICOLO 6 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 6.
Accantonato
(Bilancio)
1. Il Comitato provvede al proprio funzionamento e all'adempimento dei propri compiti con:
a) le rendite dell'eventuale patrimonio;
b) i finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli affari esteri;
c) gli eventuali finanziamenti disposti da altre amministrazioni italiane;
d) gli eventuali contributi disposti dai Paesi ove hanno sede i Comitati e dai privati;
e) il ricavato di attività e di manifestazioni varie.
2. I finanziamenti di cui alla lettera b) del comma 1 sono erogati nei limiti dei complessivi stanziamenti allo scopo iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.
3. Per essere ammesso a ricevere i finanziamenti di cui al comma 1, lettera b), il Comitato presenta al Ministero degli affari esteri, tramite l'autorità consolare, entro il 31 ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il proprio funzionamento nell'anno successivo, accompagnato dalla richiesta di finanziamento.
4. Sulle richieste di finanziamento il Ministero degli affari esteri decide, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio dello Stato, con decreto che viene portato a conoscenza del Comitato per il tramite dell'autorità consolare competente.
5. In presenza dei presupposti di cui al comma 3, i finanziamenti sono erogati entro il primo quadrimestre dell'anno. Essi sono determinati in misura adeguata ad assicurare la funzionalità dei servizi, sulla base di criteri che tengano conto del numero dei componenti il Comitato, della consistenza numerica delle comunità italiane, dell'estensione territoriale in cui agisce il Comitato, nonché della realtà socio-economica del Paese in cui il Comitato opera.
6. Il Comitato, entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal Comitato e uno dall'autorità consolare, scelti al di fuori del Comitato stesso.
7. I libri contabili e la relativa documentazione amministrativa di giustificazione, concernenti l'impiego dei finanziamenti disposti dal Ministero degli affari esteri e dagli enti pubblici italiani, sono tenuti a disposizione della competente autorità consolare, per eventuali verifiche.
8. Nel caso di avvicendamento nelle cariche del Comitato, colui che cessa dalla carica ha l'obbligo di consegnare entro dieci giorni tutta la documentazione contabile e amministrativa al nuovo titolare.
9. Compatibilmente con le esigenze di bilancio, per lo svolgimento delle proprie funzioni il Comitato può avvalersi di personale di segreteria, che in ogni caso non può superare le due unità e che è assunto con contratto di lavoro subordinato privato regolato dalla normativa locale.
10. I bilanci del Comitato sono pubblici.
EMENDAMENTI
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI
Accantonato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 6. - 1. Il COMITES provvede al proprio funzionamento e all'adempimento dei propri compiti con:
a) le rendite dell'eventuale patrimonio;
b) i finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli affari esteri;
c) gli eventuali finanziamenti disposti da altre amministrazioni italiane;
d) gli eventuali contributi disposti dai Paesi ove hanno sede i COMITES e dai privati;
e) il ricavato di attività e di manifestazioni varie.
2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera b), sono erogati nei limiti dei complessivi stanziamenti allo scopo iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e devono essere destinati esclusivamente al funzionamento del COMITES, nonché per la sua attività di raccolta e di divulgazione delle informazioni di interesse per la comunità italiana nella circoscrizione di riferimento attraverso l'organizzazione di assemblee pubbliche, pubblicazione di inserti di informazione sui giornali e i media locali e gestione di siti internet.
3. Per essere ammesso a ricevere il finanziamento statale di cui al comma 1, lettera b), il COMITES presenta al Ministero degli affari esteri, tramite l'autorità consolare, entro il 31 ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il proprio funzionamento e le attività previste al coroma 2 nell'anno successivo, accompagnato dalla richiesta di finanziamento.
4. Il COMITES, entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo dei finanziamenti di cui alla lettera b) del comma 1, certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal COMITES e uno dall'autorità consolare, scelti al di fuori del COMITES stesso.
5. Sulle richieste di finanziamento il Ministero degli affari esteri decide, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio dello Stato, con decreto che viene tempestivamente portato a conoscenza del COMlTES, per il tramite dell'autorità consolare competente.
6. In presenza dei presupposti di cui al comma 3, i finanziamenti sono erogati entro il primo quadrimestre dell'anno. Essi sono determinati in misura adeguata ad assicurare la funzionalità dei servizi e le attività d'informazione previste al comma 2, sulla base di criteri che tengano conto del numero dei componenti il COMITES, della consistenza numerica delle comunità italiane, dell'estensione territoriale in cui agisce il COMITES, nonché della realtà socio-economica del Paese in cui il COMITES opera.
7. l libri contabili e la relativa documentazione amministrativa di giustificazione, concernenti l'impiego dei finanziamenti disposti dal Ministero degli affari esteri e dagli enti pubblici italiani, sono tenuti a disposizione della competente autorità consolare, per eventuali verifiche.
8. In caso di avvicendamento nelle cariche del COMITES, tutta la documentazione contabile e amministrativa è consegnata entro dieci giorni da parte di colui che cessa dalla carica al nuovo titolare.
9. I bilanci del COMITES sono pubblici.
10. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 3.000.00 di euro annui a decorrere dal 2010».
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER
Accantonato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 6. - 1. Il Comitato provvede al proprio funzionamento e all'adempimento dei propri compiti con:
a) le rendite del suo eventuale patrimonio;
b) i finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli affari esteri e, eventualmente, da enti pubblici italiani;
c) le elargizioni di enti pubblici italiani, dei Paesi ospitanti e di privati;
d) il ricavato di attività e di manifestazioni varie.
2. Per essere ammesso a ricevere il finanziamento statale, il Comitato presenta al Ministero degli affari esteri, tramite l'autorità consolare, entro il 31 ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il proprio funzionamento nell'anno successivo, accompagnato dalla richiesta di finanziamento. Il Comitato, entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal Comitato e uno dal capo dell'ufficio consolare, scelti al di fuori del Comitato stesso.
3. Sulle richieste di finanziamento il Ministero degli affari esteri decide, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio dello Stato, con decreto che viene portato a conoscenza del Comitato, per il tramite dell'autorità consolare competente.
4. In presenza dei presupposti di cui al comma 2, i finanziamenti sono erogati entro il primo quadrimestre dell'anno. Essi sono determinati in misura adeguata ad assicurare la funzionalità dei servizi, sulla base di criteri che tengano conto del numero dei componenti il Comitato, della consistenza numerica delle comunità italiane, dell'estensione territoriale in cui agisce il Comitato, nonché della realtà socio-economica del Paese in cui il Comitato opera.
5. I libri contabili e la documentazione amministrativa di giustificazione, concernenti l'impiego dei finanziamenti disposti dal Ministero degli affari esteri e dagli enti pubblici italiani, sono tenuti a disposizione delle competenti autorità amministrative per eventuali verifiche.
6. Nel caso di avvicendamento nelle cariche del Comitato, la documentazione contabile e amministrativa è consegnata entro dieci giorni da parte di colui che cessa dalla carica al nuovo titolare.
7. I bilanci dei Comitati sono pubblici.
8. I componenti del Comitato sono assicurati ai fini della responsabilità civile e della tutela giudiziaria per gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni.
9. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei bilancio deilo Stato».
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI
Accantonato
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera b), sono erogati nei limiti dei complessivi stanziamenti allo scopo iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e devono essere destinati esclusivamente al funzionamento del COMlTES, nonché per la sua attività di raccolta e di divulgazione delle informazioni di interesse per la comunità italiana nella circoscrizione di riferimento attraverso l'organizzazione di assemblee pubbliche, pubblicazione di inserti di informazione sui giornali e i media locali e gestione di siti internet».
MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI
Accantonato
Al comma 6, dopo le parole: «rendiconto consuntivo» inserire le seguenti: «relativo ai finanziamenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1,».
MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI
Accantonato
Al comma 7, dopo le porole: «l'impiego dei finanziamenti» inserire le seguenti: «di cui alle lettere b) e c) del comma 1,».
Accantonato
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. La segreteria del Comitato è affidata con incarico gratuito anche a un membro del Comitato stesso».
Il Relatore
Accantonato
Al comma 9 dell'articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La segreteria del Comitato può essere affidata con incarico gratuito anche a un membro del Comitato stesso.».
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER
Accantonato
Sostituire il comma 10 con il seguente:
«10. I bilanci dei Comitati sono pubblici».
ARTICOLO 7 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 7.
Approvato nel testo emendato
(Composizione del Comitato ed eleggibilità)
1. Il Comitato è composto dal presidente e:
a) da nove membri per le comunità composte da un massimo di cinquantamila residenti;
b) da dodici membri per quelle composte da più di cinquantamila e meno di centomila residenti;
c) da diciotto membri per quelle composte da più di centomila residenti.
2. Ai fini della determinazione del numero dei membri, la consistenza delle comunità è quella risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni dall'elenco dei cittadini ivi residenti di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
3. Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione elettorale e candidati in una delle liste presentate, purché iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative. La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o in più liste, il candidato non è eleggibile. Chi ha ricoperto per due mandati la carica di membro del Comitato non è rieleggibile alla medesima carica.
EMENDAMENTI
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 7. - 1. Il COMITES è composto da dodici membri per le comunità fino a 100.000 cittadini italiani e da diciotto membri per quelle composte da più di 100.000 cittadini italiani. Le comunità sono suddivise in collegi elettorali in base alla suddivisione territoriale della popolazione residente e a ciascun collegio è garantito almeno l'elezione di un proprio rappresentante nell'ambito del COMITES. Tale suddivisione è determinata con il decreto del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 1, comma 4. Ai fini della determinazione del numero dei membri, la consistenza delle comunità è quella risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni, sulla base dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
2. Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare e candidati in una delle liste presentate, purché iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative. La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o in più liste, il candidato non è eleggibile.
3. Il COMITES e il presidente del COMITES sono eletti a suffragio universale e diretto con voto personale, eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati ognuna collegata con un candidato alla carica di presidente del COMITES. La modalità del voto è per corrispondenza.
4. Non sono eleggibili i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all'estero, ivi compresi il personale a contratto, nonché coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati. Non sono, altresì, eleggibili gli amministratori e i legali rappresentanti di enti che a qualsiasi titolo, ricevono finanziamenti pubblici italiani, nonché i membri dei COMITES già eletti per più di due mandati.
5. Le sedute del COMITES sono pubbliche. La pubblicità è assicurata anche mediante pubblicazione dei resoconti sull'albo consolare e comunicazione ai mezzi di informazione locali. 6. Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute del COMITES, senza diritto di voto. Alle sedute del COMITES possono, altresì, essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione agli argomenti in esame.
7. I parlamentari eletti all'estero hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dei COMITES. Essi devono ricevere le convocazioni e i verbali delle riunioni del COMITES.
8. Ai membri del COMITES è riconosciuto un rimborso spese forfetario di 500 euro annui per spese telefoniche e di rappresentanza».
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 7. - 1. Il Comitato è composto da dodici membri per le comunità fino a 50.000 cittadini italiani e da diciotto membri per quelle composte da più di 50.000 cittadini italiani. Ai fini della determinazione del numero dei membri, la consistenza delle comunità è quella risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni, sulla base dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
2. Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare e candidati in una delle liste presentate, purché iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative. La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o in più liste, il candidato non è eleggibile.
3. Le liste elettorali sono composte in modo da assicurare per quanto possibile, secondo le oggettive situazioni e disponibilità locali di donne e giovani, le pari opportunità e una efficace rappresentazione della comunità di riferimento.
4. Non sono eleggi bili i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all'estero, ivi compresi il personale a contratto, nonché coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati. Non sono, altresì, eleggibili gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del Comitato e gli amministratori e i legali rappresentanti dei comitati per l'assistenza che ricevono finanziamenti pubblici. Gli eletti al Parlamento nella circoscrizione Estero non sono eleggibili.
5. Le sedute del Comitato sono pubbliche. La pubblicità è assicurata anche mediante pubblicazione dei resoconti sull'albo consolare e comunicazione ai mezzi di informazione locali.
6. Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute del Comitato, senza diritto di voto. Alle sedute del Comitato possono, altresì, essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione agli argomenti in esame.
7. Alle sedute del Comitato possono essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione agli argomenti in esame.
8. I membri del CGIE, possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dei Comitati costituiti nei Paesi in cui risiedono. Possono, altresì, partecipare alle sedute del Comitato, con diritto di parola e proposta e senza rimborso delle spese sostenute, gli eletti al Parlamento nazionale della ripartizione elettorale della circoscrizione Estero alla quale appartiene la circoscrizione consolare. Detti consiglieri del CGIE e parlamentari della circoscrizione Estero devono ricevere le convocazioni e i verbali delle riunioni del Comitato».
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER
Improcedibile
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 7. - 1. Il Comitato è composto da dodici membri per le comunità fino a 50.000 cittadini italiani e da diciotto membri per quelle composte da più di 50.000 cittadini italiani. Ai fini della determinazione del numero dei membri, la consistenza delle comunità è quella risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni, sulla base dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459».
MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI
Improcedibile
AI comma 1, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera b) sopprimere le seguenti parole: «di cinquantamila e».
RANDAZZO, MICHELONI, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER
Improcedibile
Al comma 1 sostituire le lettere a) e b) con la seguente:
«a) da dodici membri per le comunità composte da un massimo di centomila residente», la lettera c) diventa la lettera b).
MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI
Improcedibile
AI comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «cinquanta mila residenti» con le seguenti «ventimila residenti».
Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera b), sostituire le parole: «da più di cinquanta mila» con le seguenti: «da più di ventimila».
Ritirato
Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:
«Al fine di assicurare l'avvicendamento alle cariche del Comites e la partecipazione soprattutto giovanile di tutti gli aventi diritto della collettività, i membri del Comites che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge siano in carica da due o più mandati consecutivi non possono presentarsi».
Approvato
Al comma 3, dopo le parole «cittadini italiani residenti», inserire le seguenti: «da almeno sei mesi».
MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI
Ritirato
AI comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «Chi ha ricoperto per due mandati» con le seguenti: «Chi ha già ricoperto per tre mandati»
ARTICOLO 8 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 8.
Approvato
(Elettorato attivo)
1. Hanno diritto di voto per l'elezione dei Comitati i cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che sono residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione elettorale e che sono elettori ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
2. L'elenco di cui al comma 1 è reso pubblico con le modalità definite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 35 della presente legge. Con il medesimo regolamento sono definiti i termini per l'iscrizione nel predetto elenco.
EMENDAMENTI
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8. - "1. Hanno diritto di voto per l'elezione del COMITES i cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che sono residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e che sono elettori ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
2. L'elenco di cui al comma 1 è reso pubblico con modalità definite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 35. Con lo stesso regolamento sono definiti i termini per l'iscrizione nel predetto elenco"».
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI
Ritirato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Hanno diritto di voto per l'elezione del COMITES i cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che sono residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e che sono elettori ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223».
Ritirato
Al comma 1, sostituire le parole: «circoscrizione elettorale» con le seguenti: «circoscrizione consolare».
ARTICOLO 9 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 9.
Approvato nel testo emendato
(Durata in carica e decadenza dei componenti)
1. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e possono essere rieletti una sola volta.
2. Qualora l'elezione dei componenti di un Comitato sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del mandato non coincide con quella della generalità dei Comitati, la durata in carica di tali componenti non può protrarsi oltre il limite previsto per la generalità dei Comitati.
3. Con decreto dell'autorità consolare, su indicazione del presidente del Comitato, i membri deceduti, dimissionari o decaduti sono sostituiti con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione non giustificata ai lavori del Comitato per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica. È, altresì, motivo di decadenza dalla carica di membro del Comitato il trasferimento della residenza dalla circoscrizione elettorale, di cui all'articolo 12, comma 1, in cui era stato eletto.
4. Quando il numero dei membri del Comitato si riduce a meno della metà, esso è sciolto dall'autorità consolare, che indìce nuove elezioni da svolgere entro sei mesi dalla data di scioglimento. L'autorità consolare propone, altresì, lo scioglimento del Comitato quando esso rinvia tre sedute consecutive per mancanza del numero legale, oppure quando, per gravi motivi o per sostanziale modifica della circoscrizione, non è in grado di garantire un regolare espletamento delle sue funzioni. Sulla base della proposta dell'autorità consolare il Ministro degli affari esteri dispone con decreto lo scioglimento del Comitato.
EMENDAMENTI
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 9. - 1. I componenti del COMITES restano in carica cinque anni e sono rieleggibili solo per un periodo massimo di due mandati consecutivi.
2. Qualora l'elezione dei componenti di un COMITES sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del mandato non coincide con quella della generalità dei COMITES, la durata in carica di tali componenti non può protrarsi oltre il limite previsto per la generalità dei COMITES.
3. Con decreto dell'autorità consolare, su indicazione del presidente del COMITES, i membri deceduti, dimissionari o decaduti sono sostituiti con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata ai lavori del COMITES per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica. È, altresì, motivo di decadenza dalla carica di membro del COMITES il trasferimento della residenza dalla circoscrizione consolare in cui l'elezione ha avuto luogo.
4. Quando il numero dei membri del COMITES si riduce a meno della metà, esso è sciolto dall'autorità consolare, che indice nuove elezioni da svolgere entro sei mesi dalla data di scioglimento. L'autorità consolare propone, altresì, lo scioglimento del COMITES quando esso rinvia cinque sedute consecutive per mancanza del numero legale, oppure quando, per gravi motivi o per sostanziale modifica della circoscrizione, non è in grado di garantire un regolare espletamento delle sue funzioni. Sulla base della proposta dell'autorità consolare, il Ministro degli affari esteri, sentiti il comitato di presidenza del CGIE e la Commissione continentale del CGIE di competenza, dispone con decreto lo scioglimento del COMITES».
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 9. - 1. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e sono rieleggibili al massimo per due mandati consecutivi.
2. Qualora la elezione dei componenti di un Comitato sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del mandato non coincide con quella della generalità dei Comitati, la durata in carica di tali componenti non può protrarsi oltre il limite previsto per la generalità dei Comitati.
3. I membri deceduti, dimissionari o decaduti sono sostituiti di diritto con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata ai lavori del Comitato per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica. È altresì motivo di decadenza dalla carica di membro del Comitato il trasferimento della residenza dalla circoscrizione consolare in cui lo stesso membro è stato eletto ad altra circoscrizione consolare.
4. Quando il numero dei membri del Comitato si riduce a meno della metà, esso viene sciolto dall'autorità consolare, che indice nuove elezioni da svolgere entro sei mesi dalla data di scioglimento. L'autorità consolare può altresì proporre lo scioglimento del Comitato nell'ipotesi di rinvio di cinque sedute consecutive per mancanza del numero legale, oppure allorché, per gravi motivi o per sostanziale modifica della circoscrizione consolare, esso non sia in grado di garantire un regolare espletamento delle sue funzioni. A tale fine il capo dell'ufficio consolare avanza formale richiesta al Ministero degli affari esteri. Il Ministro degli affari esteri, sentito il parere obbligatorio del comitato di presidenza del CGIE, con proprio decreto dispone lo scioglimento del Comitato».
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI
Ritirato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. I componenti del COMITES restano in carica cinque anni e sono rieleggibili solo per un periodo massimo di due mandati consecutivi».
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER
Ritirato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e sono rieleggibili al massimo per due mandati consecutivi».
MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI
Ritirato
Al comma 3, sostituire le parole: «La mancata partecipazione non giustificata» con le seguenti: «La mancata partecipazione non adeguatamente motivata».
Ritirato
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «non giustificata» con la seguente: «immotivata».
MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI
Approvato
Al comma 4, dopo le parole: «Sulla base della proposta dell'autorità consolare» inserire le seguenti: «sentiti i membri del Consiglio generale degli italiani all'estero del Paese sede del Comites».
Ritirato
Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «Ministro degli affari esteri,» aggiungere le seguenti: «sentito il comitato di presidenza del Consiglio degli italiani all'estero».
ARTICOLO 10 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 10.
Accantonato
(Membri stranieri di origine italiana)
1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana, possono far parte del Comitato, per cooptazione, cittadini stranieri di origine italiana che hanno contribuito a conferire particolare prestigio alla comunità italiana di riferimento.
2. I membri cooptati sono designati dai capi delle rappresentanze diplomatiche e non possono superare il numero di tre unità nei Comitati composti da dodici membri e di quattro unità nei Comitati composti da diciotto membri. A tal fine il capo della rappresentanza diplomatica si consulta con le associazioni delle comunità italiane che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni e che sono regolarmente iscritte nell'albo dell'autorità consolare.
3. I membri cooptati durano in carica quanto i membri eletti e partecipano alle sedute con diritto di voto.
EMENDAMENTI
PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI
Accantonato
Sopprimere l'articolo.
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI
Accantonato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 10. - 1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui all'articolo 5, possono far parte del COMITES, per cooptazione, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il COMITES eletto.
2. Al fine di cui al comma 1, le associazioni delle comunità italiane che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni e che sono regolarmente iscritte nell'albo dell'autorità consolare, previa verifica del COMITES, designano, in conformità ai rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare.
3. Ciascun componente eletto del COMITES può esprimere, a scrutinio segreto, un numero di preferenze pari ad un terzo rispetto a quello dei membri da cooptare.
4. Sono eletti coloro che riportano almeno la metà più uno dei voti del COMITES. A tale elezione si procede successivamente alla elezione di cui all'articolo 11, comma 1».
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER
Accantonato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 10. - 1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana, possono far parte del Comitato, per cooptazione, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il Comitato eletto.
2. AI fine di cui al comma 1, le associazioni delle comunità italiane che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni e che sono regolarmente iscritte nell'albo dell'autorità consolare, previa verifica del Comitato, designano, in conformità ai rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare.
3. Ciascun componente del Comitato eletto può esprimere, a scrutinio segreto, un numero di preferenze pari ad un terzo rispetto a quello dei membri da cooptare.
4. Sono eletti coloro che riportano almeno la metà più uno dei voti del Comitato».
RANDAZZO, MICHELONI, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER
Accantonato
Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
«1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui all'articolo 8, possono far parte del Comitato, per cooptazione, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il Comitato eletto.
2. Al fine di cui al comma 1, le associazioni delle comunità italiane che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni e che sono regolarmente iscritte nell'albo dell'autorità consolare, previa verifica del Comitato, designano, in conformità ai rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare.
3. Ciascun componente del Comitato eletto può esprimere, a scrutinio segreto, un numero di preferenze pari ad un terzo rispetto a quello dei membri da cooptare.
4. Sono eletti coloro che riportano almeno la metà più uno dei voti del Comitato. A tale elezione si procede successivamente alla elezione del Presidente».
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI
Accantonato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui all'articolo 7, comma 2 della presente legge possono far parte del COMITES, per cooptazione, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il COMITES eletto».
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER
Accantonato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana, possono far parte del Comitato, per cooptazione, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il Comitato eletto».
Il Relatore
Accantonato
All'articolo 10 il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I membri da cooptare sono designati dai capi delle rappresentanze diplomatiche su proposta dello stesso Comitato, che a tal fine si consulta con le associazioni delle comunità italiane che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni e che sono regolarmente iscritte nell'albo dell'Autorità consolare. I membri cooptati non possono superare il numero di due unità nei Comitati composti da nove membri, di tre unità nei Comitati composti da dodici membri e di quattro unità nei Comitati composti da diciotto membri.».
Accantonato
Al comma 2, in fine, dopo le parole: «autorità consolare» inserire le seguenti: «e che, previa verifica del Comitato, designano, in conformità ai rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare».
Accantonato
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Ciascun componente del Comitato eletto può esprimere, a scrutinio segreto, un numero di preferenze pari ad un terzo rispetto a quello dei membri da cooptare».
ARTICOLO 11 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 11.
Approvato
(Indizione delle elezioni)
1. Le elezioni dei Comitati sono indette dal capo dell'ufficio consolare almeno novanta giorni prima del termine di scadenza del precedente mandato, con decreto che indica una data di svolgimento entro il decimo giorno successivo al suddetto termine. In caso di scioglimento anticipato, l'indizione è effettuata entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di scioglimento.
2. L'indizione delle elezioni e la data del loro svolgimento sono portate a conoscenza della collettività italiana mediante affissione all'albo consolare, circolari informative e ogni altro mezzo di informazione, anche telematico.
EMENDAMENTI
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 11. - 1. Le elezioni sono indette dal capo dell'ufficio consolare tre mesi prima del termine di scadenza del precedente COMITES. In caso di scioglimento anticipato, l'indizione è effettuata entro un mese dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.
2. L'indizione delle elezioni è portata a conoscenza della collettività italiana mediante affissione all'albo consolare, circolari informative e l'uso di ogni altro mezzo di informazione.
3. Entro il mese successivo alla data di indizione delle elezioni possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a cento per le collettività composte da un numero di cittadini italiani fino a cinquantamila, ed a duecento per quelle composte da un numero di cittadini italiani superiore a cinquantamila.
4. I sottoscrittori devono essere iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e non possono essere candidati.
5. Le firme di elettori che compaiono in più di una lista sono considerate nulle.
6. Per l'attuazione del comma 2 è autorizzata la spesa di 1.800.000 euro per l'anno 2010».
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 11. - 1. Le elezioni sono indette dal capo dell'ufficio consolare quattro mesi prima del termine di scadenza del precedente Comitato. In caso di scioglimento anticipato, l'indizione è effettuata entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di scioglimento.
2. L'indizione delle elezioni è portata a conoscenza della collettività italiana mediante affissione all'albo consolare, circolari informative e l'uso di ogni altro mezzo di informazione.
3. Entro i quarantacinque giorni successivi alla indizione delle elezioni possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a cento per le collettività composte da un numero di cittadini italiani fino a cinquantamila, ed a duecento per quelle composte da un numero di cittadini italiani superiore a cinquantamila.
4. I sottoscrittori devono essere iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e non possono essere candidati.
5. Le firme di elettori che compaiono in più di una lista sono considerate nulle.
6. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI
Ritirato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Le elezioni sono indette dal capo dell'ufficio consolare tre mesi prima del termine di scadenza del precedente COMITES. In caso di scioglimento anticipato, l'indizione è effettuata entro un mese dalla data di emanazione del decreto di scioglimento».
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER
Ritirato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Le elezioni sono indette dal capo dell'ufficio consolare quattro mesi prima del termine di scadenza del precedente Comitato. In caso di scioglimento anticipato, l'indizione è effettuata entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di scioglimento».
ARTICOLO 12 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 12.
Accantonato
(Sistema elettorale e formazione delle liste)
1. I Comitati sono eletti con voto diretto, personale e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti. Il voto è espresso per corrispondenza. A ciascun Comitato corrisponde una circoscrizione elettorale, che può essere composta da uno o più collegi.
2. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a un candidato presidente del Comitato. L'assegnazione dei seggi avviene su base proporzionale, in base alle disposizioni di cui all'articolo 18.
3. I collegi elettorali sono determinati in base ai Comitati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Ciascun collegio elettorale esprime un numero di componenti il Comitato proporzionale alla consistenza numerica della collettività ivi residente. A tal fine, in ciascun collegio elettorale possono essere presentate una o più liste, secondo le modalità di cui al presente articolo. Il numero di componenti il Comitato espresso da ciascun collegio elettorale è individuato con il decreto di cui all'articolo 3.
4. A pena di inammissibilità, le liste devono garantire una presenza minima di un terzo di candidati per ciascun genere e di un terzo di candidati di età inferiore a trentacinque anni.
5. Entro i trenta giorni successivi alla indizione delle elezioni possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a cento per le collettività composte da un massimo di cinquantamila residenti, non inferiore a duecento per le collettività composte da più di cinquantamila e meno di centomila residenti, e non inferiore a trecento per le collettività composte da più di centomila residenti.
6. I sottoscrittori devono essere iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e non possono essere candidati.
7. Le firme di elettori che compaiono in più di una lista sono considerate nulle.
8. Non possono essere candidati i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all'estero, ivi compresi il personale a contratto, coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati, i soggetti che rivestono cariche rappresentative presso gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché i funzionari di uffici consolari di seconda categoria e i corrispondenti consolari. Non possono, altresì, essere candidati gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del Comitato, gli amministratori e i legali rappresentanti dei comitati per l'assistenza che ricevono finanziamenti pubblici e gli editori di testate di informazione quotidiana e periodica, nonché i legali rappresentanti di emittenti radiofoniche e televisive che a qualunque titolo ricevono finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano.
EMENDAMENTI
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI
Accantonato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 12. - 1. In ogni circoscrizione consolare sono presentate liste concorrenti di candidati alla carica di consigliere.
2. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a un candidato presidente del COMITES.
3. La votazione per l'elezione del COMITES e per l'elezione del presidente del COMITES avviene su un'unica scheda.
4. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista e il nome del candidato presidente, affiancato dalla lista dei candidati della medesima lista.
5. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste tracciando un segno nel relativo rettangolo.
Ciascun elettore, nell'ambito dei candidati della lista da lui votata, può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei candidati da eleggere, apponendo un segno accanto al nome o ai nomi dei candidati prescelti.
6. Le liste elettorali sono composte in modo da garantire le pari opportunità e una efficace rappresentazione della comunità di riferimento. A pena di inammissibilità, le liste devono essere composte alternando candidati di sesso diverso e devono vedere la presenza di candidati di età inferiore di anni 35 pari ad almeno un terzo del numero complessivo di candidati».
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER
Accantonato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 12. - 1. I Comitati sono eletti con voto diretto, personale e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti. La modalità del voto è per corrispondenza.
2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale.
3. Entro i quarantacinque giorni successivi alla indizione delle elezioni possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a cento per le collettività composte da un numero di cittadini italiani fino a cinquantamila, ed a duecento per quelle composte da un numero di cittadini italiani superiore a cinquantamila.
4. I sottoscrittori devono essere iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e non possono essere candidati.
5. Le firme di elettori che compaiono in più di una lista sono considerate nulle».
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER
Accantonato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. I Comitati sono eletti con voto diretto, personale e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti. La modalità del voto è per corrispondenza».
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI
Accantonato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. In ogni circoscrizione consolare sono presentate liste concorrenti di candidati alla carica di consigliere».
PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI
Accantonato
Al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il voto è espresso per corrispondenza e tramite posta elettronica certificata. Il Ministero degli affari esteri, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta con proprio decreto, un regolamento di attuazione relativo alle procedure di voto per corrispondenza e tramite posta elettronica di cui al presente comma.».
Conseguentemente sopprimere gli articoli 14, 15, 16 e 17.
Accantonato
Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Gli elettori votano presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei relativi Paesi. Tali sezioni sono istituite presso i consolati d'Italia, i consolati onorari, le agenzie consolari e in altri luoghi idonei alle operazioni di voto che possono essere presidiati da funzionari del Ministero degli affari esteri e di altre Amministrazioni dello Stato italiano».
Ritirato
Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Gli elettori votano nei seggi istituiti presso gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri: le Ambasciate, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura».
Accantonato
Al comma 2, sopprimere le parole: «e collegata a un candidato Presidente del Comitato»; e sostituire il comma 8 con il seguente:
«8. Non sono eleggibili i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all'estero, ivi compresi il personale a contratto, nonché coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati. Non sono, altresì, eleggibili gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del Comitato e gli amministratori e i legali rappresentanti dei comitati per l'assistenza che ricevono finanziamenti pubblici. Gli eletti al Parlamento italiano non sono eleggibili».
Accantonato
Al comma 4 sostituire le parole: «per candidati di età inferiore di anni 35.» con le seguenti: «di candidati pari al 25 per cento degli uomini e al 25 per cento delle donne di età compresa fra i diciotto e i trentacinque anni.»
Accantonato
Al comma 5, sostituire le parole: «cinquantamila residenti» con le seguenti: «cinquantamila cittadini italiani».
Accantonato
Al comma 5, sostituire le parole: «e meno di centomila residenti, e non inferiore a trecento per le collettività composte da più di centomila residenti.», con le seguenti: «e meno di centomila cittadini italiani, e non inferiore a trecento per le collettività composte da più di centomila cittadini italiani.».
Il Relatore
Accantonato
All'articolo 12, comma 5, la parola: «cento» è sostituita dalla parola: «venticinque», la parola: «duecento» è sostituita dalla parola: «cinquanta», la parola: «trecento» è sostituita dalla parola: «settantacinque».
Accantonato
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Le liste direttamente collegate a gruppi politici che sono presenti in uno o entrambi i rami del Parlamento con almeno tre parlamentari e ne adottano il simbolo ufficiale non abbisognano di suddette sottoscrizioni. Tale limite è ridotto ad uno per le liste collegate a gruppi delle minoranze linguistiche presenti nel Parlamento».
PEDICA, CARLINO, CAFORIO, DE TONI
Accantonato
Sostituire il comma 8 con il seguente:
«8. Non possono essere candidati i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all'estero, ivi compresi il personale a contratto, coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati, i soggetti che rivestono cariche rappresentative presso gli Istituti di Patronato, nonché i funzionari di uffici consolari di seconda categoria e i corrispondenti consolari. Non possono, altresì, essere candidati gli amministratori e i legali rappresentanti dei comitati per l'assistenza che ricevono finanziamenti pubblici e gli editori di testate di informazione quotidiana e periodica, nonché i legali rappresentanti di emittenti radiofoniche e televisive che a qualunque titolo ricevono finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano.»
Accantonato
Al comma 8, dopo le parole: «collaboratori salariati» sopprimere il seguente periodo: «i soggetti che rivestono cariche rappresentative presso gli Istituti di Patronato e di assistenza sociale, nonché i funzionari di uffici consolari di seconda categoria e i corrispondenti consolari».
MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI
Accantonato
Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «i soggetti che rivestono cariche rappresentative presso gli istituti di patronato e di assistenza sociale».
MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI
Accantonato
Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di importo annuo superiore a 5.000 euro».
MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI
Accantonato
Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di importo annuo superiore a 10.000 euro».
Accantonato
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Ai candidati ed alle liste accettate dall'apposito ufficio elettorale dei relativi uffici consolari, in occasione della campagna elettorale e non prima dei 30 giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni, è consentito di avvalersi delle tariffe postali e del regime I.V.A. agevolati previsti dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515 e successive comunicazioni per l'invio di materiale propagandistico fino ad un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nel collegio».
ARTICOLO 13 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 13.
Approvato
(Comitato elettorale circoscrizionale)
1. Le liste di candidati sono presentate ad un apposito ufficio elettorale istituito con decreto presso gli uffici consolari, presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante, che le accetta nei termini e secondo le modalità prescritti dal regolamento di cui all'articolo 35.
2. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, è costituito, presso gli uffici consolari, un comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante. Del comitato non possono far parte i candidati.
3. I membri del comitato elettorale circoscrizionale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione, dal capo dell'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni italiane presenti nella circoscrizione e secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 35.
4. Il comitato elettorale circoscrizionale ha il compito di controllare la validità delle firme e delle liste presentate, di costituire i seggi elettorali, di nominare i presidenti dei seggi e gli scrutatori, di sovrintendere e di coadiuvare l'attività dei seggi elettorali.
5. Le decisioni del comitato elettorale circoscrizionale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.
EMENDAMENTI
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 13. - 1. Le liste dei candidati sono presentate ad un apposito ufficio elettorale istituito presso gli uffici consolari, presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante, che le accetta nei termini e secondo le modalità prescritti dal regolamento di cui all'articolo 35.
2. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, è costituito, sempre presso gli uffici consolari, un comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante.
3. Del comitato di cui al comma 2 non possono far parte i candidati.
4. I membri del comitato elettorale circoscrizionale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione, dal capo dell'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione e secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 25.
5. Il comitato elettorale circoscrizionale ha il compito di controllare la validità delle firme e delle liste presentate, di costituire i seggi elettorali, di nominare i presidenti dei seggi e gli scrutatori, di sovrintendere e di coadiuvare l'attività dei seggi elettorali.
6. Le decisioni del comitato elettorale circoscrizionale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente».
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 13. - 1. Le liste dei candidati sono presentate ad un apposito ufficio elettorale istituito presso gli uffici consolari, presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante, che le accetta nei termini e secondo le modalità prescritti dal regolamento di cui all'articolo 35.
2. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, è costituito, sempre presso gli uffici consolari, un comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante.
3. Del comitato di cui al comma 2 non possono far parte i candidati.
4. I membri del comitato elettorale circoscrizionale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione, dal capo dell'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione e secondo le modalità stabilite
nel regolamento di cui all'articolo 35.
5. Il comitato elettorale circoscrizionale ha il compito di controllare la validità delle firme e delle liste presentate, di costituire i seggi elettorali, di nominare i presidenti dei seggi e gli scrutatori, di sovrintendere e di coadiuvare l'attività dei seggi elettorali.
6. Le decisioni del comitato elettorale circoscrizionale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente».
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER
Ritirato
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, è costituito, sempre presso gli uffici consolari, un comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante».
ARTICOLO 14 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 14.
Accantonato
(Stampa e invio del materiale elettorale)
1. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, l'ufficio consolare provvede alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e provvede, altresì, per i casi di cui al comma 5.
2. Le schede sono di carta consistente e comprendono, con la stessa evidenza, tutte le liste disposte e numerate in ordine di presentazione.
3. Non oltre venti giorni prima della data stabilita per le votazioni, l'ufficio consolare invia agli elettori di cui all'articolo 8 il plico contenente il certificato elettorale, la scheda e la relativa busta e una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto.
4. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.
5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni, non hanno ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi, all'elettore che si presenta personalmente, può rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale.
6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.
7. Sono considerate valide ai fini dello scrutinio le buste comunque pervenute agli uffici consolari entro le ore 24 del giorno stabilito per le votazioni.
8. I responsabili degli uffici consolari provvedono, senza aprirli, all'incenerimento dei plichi contenenti le schede pervenuti dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e delle schede stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni è redatto apposito verbale, che è trasmesso al Ministero degli affari esteri.
EMENDAMENTI
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 14. - (Modalità di svolgimento delle operazioni elettorali). - Il Ministro degli affari esteri, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta, con proprio decreto, le modalità e le procedure per la costituzione delle sezioni elettorali, per la stampa del materiale elettorale, per il rilascio del certificato elettorale o della tessera elettorale da inviare all'elettore italiano all'estero».
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 14. - (Modalità di svolgimento delle operazioni elettorali). - Il Ministro degli affari esteri, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta, con proprio decreto, le modalità e le procedure per la costituzione delle sezioni elettorali, per la stampa del materiale elettorale, per il rilascio del certificato elettorale o della tessera elettorale da inviare all'elettore italiano all'estero».
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 14. - 1. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, l'ufficio consolare, d'intesa con il comitato elettorale circoscrizionale istituito ai sensi dell'articolo 16, provvede alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e provvede, altresì, per i casi di cui al comma 5.
2. Le schede sono di carta consistente e comprendono, con la stessa evidenza, tutte le liste disposte e numerate in ordine di presentazione.
3. Non oltre venti giorni prima della data stabilita per le votazioni, l'ufficio consolare invia agli elettori di cui all'articolo 13 il plico contenente il certificato elettorale, la scheda e la relativa busta e una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e il testo della presente legge.
4. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.
5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni, non hanno ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono fame richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi, all'elettore che si presenta personalmente, può rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6.
6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto. Il tagliando deve essere compilato dall'elettore con il numero del documento di identificazione dell'elettore e deve essere sottoscritto dall'elettore all'atto del voto. Completate le operazioni di voto l'elettore spedisce la documentazione non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.
7. Sono considerate valide ai fini dello scrutinio le buste comunque pervenute agli uffici consolari entro le ore 24 del giorno stabilito per le votazioni.
8. I responsabili degli uffici consolari provvedono all'incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni è redatto apposito verbale, che è trasmesso al Ministero degli affari esteri.
9. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 11.000.000 euro per l'anno 2010».
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 14. - 1. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, l'ufficio consolare provvede alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e provvede, altresì, per i casi di cui al comma 5.
2. Le schede sono di carta consistente e comprendono, con la stessa evidenza, tutte le liste disposte e numerate in ordine di presentazione.
3. Non oltre venti giorni prima della data stabilita per le votazioni, l'ufficio consolare invia agli elettori di cui al presente articolo il plico contenente il certificato elettorale, la scheda e la relativa busta e una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e il testo della presente legge.
4. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.
5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni, non hanno ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi, all'elettore che si presenta personalmente, può rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6.
6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.
7. Sono considerate valide ai fini dello scrutinio le buste comunque pervenute agli uffici consolari entro le ore 24 del giorno stabilito per le votazioni.
8. I responsabili degli uffici consolari provvedono all'incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni è redatto apposito verbale, che è trasmesso al Ministero degli affari esteri.
9. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI
Ritirato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, l'ufficio consolare, d'intesa con il comitato elettorale circoscrizionale istituito ai sensi dell'articolo 16, provvede alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e provvede, altresì, per i casi di cui al comma 5».
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER
Ritirato
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Non oltre venti giorni prima della data stabilita per le votazioni, l'ufficio consolare invia agli elettori di cui al presente articolo il plico contenente il certificato elettorale, la scheda e la relativa busta e una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e il testo della presente legge».
MICHELONI, FILIPPI ALBERTO, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER
Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 14.3, negli emm. 14.2 (testo 2) e 17.350
Al comma 6, dopo le parole: «diritto di voto» aggiungere le seguenti: «, compilato dall'elettore con il numero del documento di identificazione dell'elettore e sottoscritto dall'elettore all'atto del voto,».
Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 14.2, negli emm. 14.2 (testo 2) e 17.350
Al comma 6, dopo le parole: «per le votazioni.» aggiungere le seguenti: «L'elettore inserisce nella busta affrancata una fotocopia di un documento di identità».
MICHELONI, FILIPPI ALBERTO, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER
Accantonato
Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «unitamente» inserire le parole: «ad una fotocopia del documento d'identità dell'elettore ed», e dopo le parole: «certificato elettorale» inserire le parole: «, sottoscritto dall'elettore,».
ARTICOLO 15 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 15.
Approvato
(Espressione del voto)
1. La votazione per l'elezione dei membri del Comitato e per l'elezione del presidente del Comitato avviene su un'unica scheda.
2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista e il nome del candidato presidente, affiancato dai nomi dei candidati della medesima lista.
3. L'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore, nell'ambito dei candidati della lista da lui votata, può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei candidati da eleggere, apponendo un segno accanto al nome o ai nomi dei candidati prescelti. Se l'elettore esprime un numero di preferenze superiore al massimo consentito, i voti di preferenza sono nulli ma il voto di lista è valido.
4. Il voto è nullo se non è espresso sull'apposita scheda o se presenta segni di riconoscimento dell'identità dell'elettore.
5. Il voto di preferenza è espresso mediante un segno tracciato a fianco del nome del candidato prescelto o con l'indicazione del nome stesso.
6. L'indicazione di una o più preferenze relative alla stessa lista vale quale votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto di lista.
7. Se il voto è espresso a favore di più di una lista con l'indicazione di più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto medesimo è nullo.
EMENDAMENTI
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 15. - 1. L'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore, nell'ambito dei candidati della lista da lui votata, può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei candidati da eleggere. Le preferenze espresse in eccedenza a tale numero sono nulle.
2. Il voto è nullo se non è espresso sull'apposita scheda o se presenta segni di riconoscimento dell'identità dell'elettore.
3. Il voto di preferenza è espresso mediante un segno tracciato a fianco del nome del candidato prescelto o con l'indicazione del nome stesso.
4. L'indicazione di una o più preferenze relative alla stessa lista vale quale votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto di lista.
5. Se il voto è espresso a favore di più di una lista con l'indicazione di più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto medesimo è nullo».
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER
Ritirato
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. L'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene».
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI
Ritirato
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Le liste elettorali sono composte in modo da garantire le pari opportunità e una efficace rappresentazione della comunità di riferimento. A pena di inammissibilità, le liste devono essere composte alternando candidati di sesso diverso e devono vedere la presenza di candidati di età inferiore di anni 35 pari ad almeno un terzo del numero complessivo di candidati».
ARTICOLO 16 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 16.
Accantonato
(Costituzione dei seggi elettorali)
1. Presso ciascun ufficio consolare è costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti nella circoscrizione consolare, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori.
2. Il comitato elettorale circoscrizionale, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni, costituisce i seggi elettorali e nomina i presidenti dei seggi. Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento, dal presidente; funge da vicepresidente il più anziano tra gli scrutatori. Ciascun seggio è composto, oltre che dal presidente e dal segretario, dagli scrutatori, in numero non inferiore a quattro, e dai rappresentanti di lista.
3. Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non candidati, almeno dieci giorni prima delle elezioni, dal comitato elettorale circoscrizionale, nell'ambito delle designazioni effettuate dai presentatori delle liste o, in mancanza, d'ufficio.
4. Se uno scrutatore o il presidente sono assenti all'atto dell'insediamento del seggio, il comitato elettorale circoscrizionale procede alla nomina dei sostituti.
5. Ai presidenti dei seggi, ai segretari e agli scrutatori spetta un rimborso spese, il cui importo è stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
EMENDAMENTI
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 16. - 1. Presso ciascun ufficio consolare è costituito un seggio elettorale per ogni duemilacinquecento elettori residenti nella circoscrizione consolare, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori.
2. Il comitato elettorale circoscrizionale, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni, costituisce i seggi elettorali e nomina i presidenti dei seggi. Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento, dal presidente; funge da vicepresidente il più anziano tra gli scrutatori. Ciascun seggio è composto, oltre che dal presidente e dal segretario, dagli scrutatori, in numero non inferiore a quattro, e dai rappresentanti di lista.
3. Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non candidati, almeno dieci giorni prima delle elezioni, dal comitato elettorale circoscrizionale, nell'ambito delle designazioni effettuate dai presentatori delle liste o, in mancanza, d'ufficio.
4. Quando uno scrutatore è assente all'atto dell'insediamento del seggio, il presidente nomina scrutatore uno degli elettori.
5. Ai presidenti dei seggi, ai segretari e agli scrutatori spetta un'indennità stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Per l'attuazione dei commi 1 e 5 è autorizzata, per l'anno 2010, rispettivamente la spesa di 600.000 euro e di 800.000 euro».
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 16. - 1. Presso ciascun ufficio consolare è costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti nella circoscrizione consolare, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori.
2. Il comitato elettorale circoscrizionale, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni, costituisce i seggi elettorali e nomina i presidenti dei seggi. Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento, dal presidente; funge da vicepresidente il più anziano tra gli scrutatori. Ciascun seggio è composto, oltre che dal presidente e dal segretario, dagli scrutatori, in numero non inferiore a quattro, e dai rappresentanti di lista.
3. Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non candidati, almeno dieci giorni prima delle elezioni, dal comitato elettorale circoscrizionale, nell'ambito delle designazioni effettuate dai presentatori delle liste o, in mancanza, d'ufficio.
4. Quando uno scrutatore è assente all'atto dell'insediamento del seggio, il presidente nomina scrutatore uno degli elettori.
5. Ai presidenti dei seggi, ai segretari e agli scrutatori spetta un'indennità stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».
Ritirato
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Presso ciascuna sezione elettorale è costituito un seggio elettorale, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti espressi dagli elettori».
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI
Ritirato
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Presso ciascuna sezione elettorale è costituito un seggio elettorale, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti espressi dagli elettori».
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER
V. testo 2
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Quando uno scrutatore è assente all'atto dell'insediamento del seggio, il presidente nomina scrutatore uno degli elettori».
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER
Accantonato
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Se uno scrutatore è assente all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente nomina scrutatore uno degli elettori. Se il Presidente è assente all'atto dell'insediamento del seggio, il comitato elettorale circoscrizionale procede alla nomina del sostituto».
ARTICOLO 17 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 17.
Accantonato
(Operazioni di scrutinio)
1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura del comitato elettorale circoscrizionale.
2. Per le modalità delle operazioni di scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni recate dall'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
3. Il comitato elettorale circoscrizionale procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale nonché le contestazioni e i reclami presentati, decide sull'assegnazione dei voti stessi.
4. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3, il comitato elettorale circoscrizionale non può riesaminare le schede già scrutinate dal seggio elettorale e le schede da questo dichiarate nulle.
5. Per ogni caso non disciplinato dalla presente legge o controverso, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
EMENDAMENTI
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI
Accantonato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 17. - 1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura del COMITES elettorale circoscrizionale.
2. Per le modalità delle operazioni di scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni recate dall'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
3. Al momento dello spoglio, prima dell'apertura della busta contenente il voto dell'elettore, va verificata la corrispondenza del numero del documento di identificazione che l'elettore ha scritto sul tagliando con il numero risultante dagli elenchi consolari.
4. Per ogni caso non disciplinato dalla presente legge o controverso, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
5. Il comitato elettorale circoscrizionale procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale nonché le contestazioni e i reclami presentati, decide sull'assegnazione dei voti stessi.
6. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, il comitato elettorale circoscrizionale non può riesaminare le schede già scrutinate dal seggio elettorale e le schede da questo dichiarate nulle».
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER
Accantonato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 17. - 1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura del comitato elettorale circoscrizionale.
2. Per le modalità delle operazioni di scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni recate dall'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e successive modificazioni.
3. Per ogni caso non disciplinato dalla presente legge o controverso, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. Il comitato elettorale circoscrizionale procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale nonché le contestazioni e i reclami presentati, decide sull'assegnazione dei voti stessi.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4, il comitato elettorale circoscrizionale non può riesaminare le schede già scrutinate dal seggio elettorale e le schede da questo dichiarate nulle».
Accantonato
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Alle operazioni di scrutinio, spoglio e vidimazione delle schede si applicano le disposizioni recate dagli articoli 45, 67 e 68 del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, in quanto non diversamente disposto dal presente articolo».
Sopprimere i commi 2 e 5.
Ritirato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Alle operazioni di scrutinio, spoglio e vidimazione delle schede si applicano le disposizioni recate dagli articoli 45, 67 e 68 del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, in quanto non diversamente disposto dal presente articolo».
Sopprimere i commi 2 e 5.
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER
Accantonato
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Per le modalità delle operazioni di scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni recate dall'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e successive modificazioni».
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI
Accantonato
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Al momento dello spoglio, prima dell'apertura della busta contenente il voto dell'elettore, va verificata la corrispondenza del numero del documento di identificazione che l'elettore ha scritto sul tagliando con il numero risultante dagli elenchi consolari».
MICHELONI, FILIPPI ALBERTO, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER
Accantonato
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Al momento dello spoglio, prima dell'apertura della busta contentente il voto dell'elettore, devono essere verificate la corrispondenza del documento d'identità, inserito dall'elettore nella busta contentente il tagliando, con il nominativo risultante dagli elenchi consolari, e la corrispondenza della firma apposta sul tagliando con quella apposta sul documento d'identità.».
ARTICOLO 18 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 18.
Approvato nel testo emendato
(Ripartizione dei seggi)
1. Alla lista elettorale che ha riportato la maggioranza dei voti validi è attribuita la metà più uno dei seggi del Comitato. I seggi rimanenti sono attribuiti alle altre liste, in misura proporzionale ai voti conseguiti. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
2. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.
3. In caso di parità di voti tra liste, le disposizioni del comma 1 si applicano alla lista il cui candidato ha ottenuto la più alta cifra individuale. In caso di ulteriore parità tra questi si considera la lista con il candidato più anziano di età tra quelli che hanno conseguito la cifra individuale più elevata.
EMENDAMENTI
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 18. - (Ripartizione dei seggi) - 1. Ciascuna lista ha diritto a tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati.
2. Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi e il numero dei candidati da eleggere.
3. I seggi rimasti vacanti sono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti».
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 18. - 1. Ciascuna lista ha diritto a tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati.
2. Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi e il numero dei candidati da eleggere.
3. I seggi rimasti vacanti sono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti».
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 18. - 1. Alla lista elettorale vincente è attribuito la metà più uno dei seggi del comitato. I seggi rimanenti sono attribuiti alle altre liste in misura proporzionale ai voti conseguiti. Non sono ammesse alla assegnazione dei seggi le liste che abbiano ottenuto meno del cinque per cento del totale dei voti validi espressi».
Ritirato
Al comma 1, sostituire le parole: «Alla lista elettorale» fino a: «ai voti conseguiti» con le seguenti: «I seggi sono attribuiti alle liste in misura proporzionale ai voti conseguiti».
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER
Ritirato
Al comma 1, sostituire le parole: «I seggi rimanenti» con le seguenti: «I seggi rimasti vacanti».
MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI
Approvato
AI comma 1, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: «Il primo seggio è assegnato al candidato Presidente della lista».
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI
Ritirato
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Alla lista elettorale vincente è attribuito la metà più uno dei seggi del comitato. I seggi rimanenti sono attribuiti alle altre liste in misura proporzionale ai voti conseguiti. Non sono ammesse alla assegnazione dei seggi le liste che abbiano ottenuto meno del cinque per cento del totale dei voti validi espressi».
ARTICOLO 19 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 19.
Approvato
(Proclamazione degli eletti)
1. Il comitato elettorale circoscrizionale, sulla base dei risultati dello scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti e del presidente, e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali, che è sottoscritto da tutti i componenti del comitato stesso.
2. La comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni di voto è data con le stesse modalità previste dall'articolo 11, comma 2.
EMENDAMENTI
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 19. - 1. Il comitato elettorale circoscrizionale, sulla base dei risultati dello scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti del comitato stesso.
2. La comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni di voto è data con le stesse modalità previste dall'articolo 11, comma 2».
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 19. - 1. Il comitato elettorale circoscrizionale, sulla base dei risultati dello scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali, che è sottoscritto da tutti i componenti del comitato stesso.
2. La comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni di voto è data con le stesse modalità previste dall'articolo 11, comma 2».
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI
Ritirato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Il comitato elettorale circoscrizionale, sulla base dei risultati dello scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti del comitato stesso».
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER
Ritirato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Il comitato elettorale circoscrizionale, sulla base dei risultati dello scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali, che è sottoscritto da tutti i componenti del comitato stesso».
ARTICOLO 20 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 20.
Approvato
(Poteri e funzioni del presidente)
1. È proclamato eletto presidente del Comitato il candidato presidente collegato alla lista elettorale che ha riportato il maggior numero di voti validi.
2. Il presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Comitato. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del Comitato.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento locale, il presidente ha la rappresentanza legale del Comitato. Egli convoca il Comitato almeno una volta ogni quattro mesi e quando lo richiede per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero l'autorità consolare.
EMENDAMENTI
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 20. - 1. Il COMITES e il presidente del COMITES sono eletti a suffragio universale e diretto con voto personale, eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati ognuna collegata con un candidato alla carica di presidente del COMITES. La modalità del voto è per corrispondenza.
2. Il presidente del COMITES fa parte dell'esecutivo e lo presiede. Egli è coadiuvato dal più votato dei membri dell'esecutivo che svolge funzioni di vicepresidente ovvero, in caso di parità di voti, dal membro più anziano come componente del COMITES e, tra membri di pari anzianità, dal più anziano di età.
3. Le dimissioni del presidente del COMITES sono richieste con mozione sottoscritta da almeno un terzo dei componenti di cui all'articolo 5, comma 1, che indica anche il nuovo candidato, da individuare tra i componenti elettivi del COMITES. Tale mozione è posta ai voti in apertura dei lavori della seduta successiva. Se è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti di cui al citato articolo 5, comma 1, il candidato indicato nella mozione subentra immediatamente nella carica di presidente. In caso di dimissioni volontarie del presidente del COMITES, il nuovo presidente viene eletto a maggioranza fra i membri del COMITES stesso, integrato dal primo dei non eletti della lista del presidente dimissionario, e dura in carica fino alle nuove elezioni.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento locale, il presidente ha la rappresentanza legale del COMITES. Egli convoca il COMITES almeno una volta ogni quattro mesi e quando lo richiede per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero l'autorità consolare».
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 20. - 1. Nella prima seduta, il Comitato elegge il presidente, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, nella seduta successiva è eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nell'elezione del Comitato. Tale numero è determinato sommando il numero di voti riportato dalla lista a cui apparteneva il candidato a quello delle preferenze riportate individualmente.
2. In caso di presentazione di mozione di sfiducia nei riguardi del presidente, questa deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti e deve indicare contestualmente una candidatura alternativa per la presidenza tra i consiglieri eletti. Tale mozione è posta ai voti in apertura dei lavori nella seduta del Comitato successiva a quella in cui è stata presentata ed approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. In caso di approvazione, il candidato indicato nella mozione subentra immediatamente al presidente revocato.
3. Il presidente ha la rappresentanza legale del Comitato. Egli convoca il Comitato almeno una volta ogni quattro mesi e tutte le volte che ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero l'autorità consolare.
4. La carica di presidente del Comitato è incompatibile con quella di componente del CGIE».
Ritirato
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Nella prima seduta, il Comitato elegge il Presidente, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, nella seduta successiva è eletto Presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nell'elezione del Comitato. Tale numero è determinato sommando il numero di voti riportato dalla lista a cui apparteneva il candidato a quello delle preferenze riportate individualmente».
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER
Ritirato
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La carica di presidente del Comitato è incompatibile con quella di componente del CGIE».
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI
Ritirato
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Le dimissioni del presidente del COMITES sono richieste con mozione sottoscritta da almeno un terzo dei componenti di cui all'articolo 5, comma 1, che indica anche il nuovo candidato, da individuare tra i componenti elettivi del COMITES. Tale mozione è posta ai voti in apertura dei lavori della seduta successiva. Se è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti di cui al citato articolo 5, comma 1, il candidato indicato nella mozione subentra immediatamente nella carica di presidente. In caso di dimissioni volontarie del presidente del COMITES, il nuovo presidente viene eletto a maggioranza fra i membri del COMITES stesso, integrato dal primo dei non eletti della lista del presidente dimissionario, e dura in carica fino alle nuove elezioni».
ARTICOLO 21 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 21.
Approvato
(Poteri e funzioni dell'esecutivo)
1. Il Comitato elegge un esecutivo composto da un numero di membri non superiore ad un terzo dei suoi componenti. Per tale elezione, ciascun componente dispone di un numero di preferenze non superiore a due terzi del numero di membri dell'esecutivo da eleggere.
2. Il presidente del Comitato fa parte dell'esecutivo e lo presiede. Egli è coadiuvato dal più votato dei membri dell'esecutivo che svolge funzioni di vice-presidente ovvero, in caso di parità di voti, dal membro più anziano come componente del Comitato e, tra membri di pari anzianità, dal più anziano di età. È eletto, altresì, un secondo Vicepresidente tra i membri della minoranza del Comitato.
3. L'esecutivo istruisce le sessioni del Comitato e opera secondo le sue direttive.
EMENDAMENTI
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 21. - 1. Il COMITES elegge un esecutivo composto da un numero di membri non superiore ad un quarto dei suoi componenti. Per tale elezione, ciascun componente dispone di un numero di preferenze non superiore a due terzi del numero di membri dell'esecutivo da eleggere.
2. Il presidente del COMlTES fa parte dell'esecutivo e lo presiede. Egli è coadiuvato dal più votato dei membri dell'esecutivo che svolge funzioni di vicepresidente ovvero, in caso di parità di voti, dal membro più anziano come componente del COMlTES e, tra membri di pari anzianità, dal più anziano di età.
3. L'esecutivo istruisce le sessioni del COMlTES e opera secondo le sue direttive».
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 21. - 1. Il Comitato può istituire nel suo seno commissioni di lavoro, delle quali possono essere chiamati a far parte esperti esterni, compatibilmente con le esigenze di bilancio.
2. Le commissioni di cui al comma 1 sono presiedute da un membro del Comitato. Alle loro riunioni può partecipare il capo dell'ufficio consolare o un suo rappresentante, appositamente delegato.
3. Il Comitato può istituire nel suo seno osservatori permanenti sulle problematiche delle donne e delle nuove generazioni.
4. Gli osservatori di cui al comma 3 sono presieduti da un membro del Comitato e composti da donne e giovani impegnati nella comunità della circoscrizione consolare, esperti designati dal Comitato sulle materie attinenti alla condizione delle donne e dei giovani, nonché rappresentanti di associazioni e enti impegnati su queste tematiche».
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI
Ritirato
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Il presidente del COMITES fa parte dell'esecutivo e lo presiede. Egli è coadiuvato dal più votato dei membri dell'esecutivo che svolge funzioni di vicepresidente ovvero, in caso di parità di voti, dal membro più anziano come componente del COMITES e, tra membri di pari anzianità, dal più anziano di età».
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER
Ritirato
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Il presidente del Comitato fa parte dell'esecutivo e lo presiede. Egli è coadiuvato dal più votato dei membri dell'esecutivo che svolge funzioni di vice-presidente ovvero, in caso di parità di voti, dal membro più anziano come componente del Comitato e, tra membri di pari anzianità, dal più anziano di età».
ARTICOLO 22 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 22.
Approvato nel testo emendato
(Sedute del Comitato e validità delle deliberazioni)
1. Le sedute del Comitato sono pubbliche. La pubblicità è assicurata anche mediante pubblicazione dei resoconti sull'albo consolare e comunicazione ai mezzi di informazione locali.
2. Il Comitato adotta un regolamento interno che disciplina la propria organizzazione e le modalità di funzionamento.
3. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, il Comitato adotta le proprie deliberazioni a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in carica.
4. Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute del Comitato, senza diritto di voto. Alle sedute del Comitato possono, altresì, essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione agli argomenti in esame.
5. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto, i parlamentari italiani.
EMENDAMENTI
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 22. - 1. Le sedute del COMITES sono pubbliche. La pubblicità è assicurata anche mediante pubblicazione dei resoconti sull'albo consolare e comunicazione ai mezzi di informazione locali.
2. Il capo dell 'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute del COMITES, senza diritto di voto. Alle sedute del COMITES possono, altresì, essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione agli argomenti in esame.
3. I parlamentari eletti all'estero hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dei COMITES. Essi devono ricevere le convocazioni e i verbali delle riunioni del COMITES».
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 22. - 1. Le sedute del Comitato sono pubbliche. La pubblicità è assicurata anche mediante pubblicazione dei resoconti sull'albo consolare e comunicazione ai mezzi di informazione locali.
2. Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute del Comitato, senza diritto di voto. Alle sedute del Comitato possono, altresì, essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione agli argomenti in esame.
3. Alle sedute del Comitato possono essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione agli argomenti in esame.
4. I membri del CGIE, possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dei Comitati costituiti nei Paesi in cui risiedono. possono, altresì, partecipare alle sedute del Comitato, con diritto di parola e proposta e senza rimborso delle spese sostenute, gli eletti al Parlamento nazionale della ripartizione elettorale della circoscrizione Estero alla quale appartiene la circoscrizione consolare. Detti consiglieri del CGIE e parlamentari della circoscrizione Estero devono ricevere le convocazioni e i verbali delle riunioni del Comitato.
5. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, il Comitato adotta le proprie deliberazioni a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in carica».
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER
Ritirato
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. I membri del CGIE, possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dei Comitati costituiti nei Paesi in cui risiedono. possono, altresì, partecipare alle sedute del Comitato, con diritto di parola e proposta e senza rimborso delle spese sostenute, gli eletti al Parlamento nazionale della ripartizione elettorale della circoscrizione Estero alla quale appartiene la circoscrizione consolare. Detti consiglieri del CGIE e parlamentari della circoscrizione Estero devono ricevere le convocazioni e i verbali delle riunioni del Comitato».
RANDAZZO, MICHELONI, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER
Approvato
Al comma 5, aggiungere dopo le parole: «senza diritto di voto» le seguenti: «i membri del CGIE residenti nel Paese e».
Respinto
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Ai membri del comitato che partecipano alle riunioni previste dalla presente legge spettano il pagamento delle spese di viaggio, qualora fuori del comune di residenza, e un rimborso forfetario per le spese di vitto e alloggio sostenute nel periodo di permanenza nella sede della riunione. Agli stessi membri spetta, inoltre, un rimborso forfetario per le spese telefoniche, postali e per le loro attività sul territorio di competenza. Gli importi dei rimborsi sono determinati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 35 della presente legge».
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI
Ritirato
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. I parlamentari eletti all'estero hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dei COMITES. Essi devono ricevere le convocazioni e i verbali delle riunioni del COMITES».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 22 E ORDINE DEL GIORNO
RANDAZZO, MICHELONI, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER
Ritirato e trasformato nell'odg G22.0.1
Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Commissioni di lavoro e osservatori permanenti)
1. Il Comitato può istituire nel suo seno commissioni di lavoro, delle quali possono essere chiamati a far parte esperti esterni, compatibilmente con le esigenze di bilancio.
2. Le commissioni di cui al comma 1 sono presiedute da un membro del Comitato. Alle loro riunioni può partecipare il capo dell'ufficio consolare o un suo rappresentante, appositamente delegato.
3. Il Comitato può istituire nel suo seno osservatori permanenti sulle problematiche delle donne e delle nuove generazioni.
4. Gli osservatori di cui al comma 3 sono presieduti da un membro del Comitato e composti da donne e giovani impegnati nella comunità della circoscrizione consolare, esperti designati dal Comitato sulle materie attinenti alla condizione delle donne e dei giovani, nonché rappresentanti di associazioni e enti impegnati su queste tematiche».
RANDAZZO, MICHELONI, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1460 e connessi,
impegna il Governo ad inserire nel regolamento di attuazione disposizioni riguardanti Commissioni di lavoro e osservatori permanenti, di cui all'emendamento 22.0.1.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLI 23 E 24 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 23.
Approvato
(Copertura finanziaria)
1. All'attuazione degli articoli 3 e 5 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 11, 12, 13, 14, 16 e 17, valutato in 8.600.000 euro per l'anno 2011, si provvede a valere sulle risorse di cui alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 15, comma 6, all'articolo 17, comma 9, all'articolo 19, comma 6, e all'articolo 27, comma 1, della legge 23 ottobre 2003, n. 286.
Capo II
DISCIPLINA DEL CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO
Art. 24.
Approvato nel testo emendato
(Istituzione e finalità)
1. È istituito il Consiglio generale degli italiani all'estero, di seguito denominato «Consiglio».
2. Il Consiglio è l'organo di raccordo tra le comunità italiane all'estero in esso rappresentate e gli enti e le istituzioni centrali, regionali e locali, ed ha il fine di promuovere e agevolare lo sviluppo delle condizioni di vita delle comunità italiane all'estero e dei loro singoli componenti, di rafforzare il collegamento di tali comunità con la vita politica, culturale, economica e sociale dell'Italia, di assicurare la più efficace tutela dei diritti degli italiani all'estero e di facilitarne il mantenimento dell'identità culturale e linguistica, l'integrazione nelle società di residenza e la partecipazione alla vita delle comunità locali.
EMENDAMENTI
Improcedibile
Sopprimere gli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33.
Conseguentemente, all'articolo 23, aggiungere i seguenti commi:
«3-bis. Le risorse derivanti dalla soppressione del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) sono devolute ai cittadini italiani residenti all'estero che si trovino in stato di bisogno e ripartite tra le circoscrizioni Estero in misura proporzionale alle necessità.
3-ter. Il Ministro degli affari esteri stabilisce, con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 3-bis».
PEDICA, CARLINO, CAFORIO, DE TONI
Respinto
Sopprimere gli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33.
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 24. - 1. Il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), con i Comitati degli italiani all'estero (COMITES) di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, rappresenta le comunità italiane nei confronti delle istituzioni nazionali, regionali e locali competenti per gli interventi nel campo delle politiche migratorie e nei riguardi di ogni altro organismo che ponga in essere azioni e iniziative riferite alle condizioni degli italiani all'estero.
2. Il CGIE, in aderenza ai principi affermati dagli articoli 3 e 35 della Costituzione, si propone di tutelare i diritti degli italiani all'estero e di promuoverne lo sviluppo e l'affermazione sia nelle realtà di residenza che nei rapporti con il Paese di origine. In particolare esso persegue il miglioramento delle condizioni di vita all'interno delle comunità italiane, il continuo avanzamento dei processi di integrazione e la diffusione delle pratiche interculturali nelle specifiche situazioni nelle quali le comunità vivono ed operano. Esso agisce, inoltre, per rafforzare i rapporti culturali, economici e sociali con la società italiana e per sostenere la partecipazione dei cittadini italiani alla vita democratica del nostro Paese, nelle forme previste dalla legge 27 dicembre 2001, n.459, sull'esercizio del voto all'estero e dalle altre leggi in vigore. Il CGIE sostiene attivamente la formazione di un'identità aperta e plurima fondata sul patrimonio culturale e linguistico d'origine e sulle esperienze realizzate dagli italiani all'estero nelle realtà nelle quali essi si insediano e operano. Il CGIE sostiene, infine, le azioni che l'Italia adotta nel campo della cooperazione allo sviluppo e coopera con gli organismi che agiscono a livello internazionale per la promozione degli interessi commerciali delle aziende italiane e di quelle aziende di proprietà dei soggetti operanti all'estero"».
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 24. - 1. È istituito il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), che ha sede presso il Ministero degli affari esteri.
2. Il CGIE è l'organismo di rappresentanza delle comunità italiane all'estero presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche che interessano le comunità all'estero.
3. Il CGIE, in aderenza ai princìpi affermati dagli articoli 3 e 35 della Costituzione, ha il fine di promuovere e agevolare lo sviluppo delle condizioni di vita delle comunità italiane all'estero e dei loro singoli componenti, di rafforzare il collegamento di tali comunità con la vita politica, culturale, economica e sociale dell'Italia, di assicurare la più efficace tutela dei diritti degli italiani all'estero e di facilitarne il mantenimento dell'identità culturale e linguistica, l'integrazione nelle società di accoglimento e la partecipazione alla vita delle comunità locali, nonché di facilitare il coinvolgimento delle comunità italiane residenti nei Paesi in via di sviluppo nelle attività di cooperazione allo sviluppo, e di collaborazione nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l'Istituto nazionale per il commercio estero, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell'imprenditoria italiana».
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER
Ritirato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), con i Comitati degli italiani all'estero (COMITES) di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, rappresenta le comunità italiane nei confronti delle istituzioni nazionali, regionali e locali competenti per gli interventi nel campo delle politiche migratorie e nei riguardi di ogni altro organismo che ponga in essere azioni e iniziative riferite alle condizioni degli italiani all'estero».
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI
Approvato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. È istituito il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), che ha sede presso il Ministero degli affari esteri».
RANDAZZO, MICHELONI, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER
Approvato
Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:
«1-bis. Il Consiglio è l'organismo di rappresentanza delle comunità italiane all'estero presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche che interessano le comunità all'estero».
Conseguentemente:
a) al comma 2, sostituire le parole: «Il Consiglio è l'organo di raccordo» con le seguenti: «Il Consiglio, oltre alle funzioni di rappresentanza generale, svolge azione di raccordo» e dopo le parole: «delle comunità locali» aggiungere le seguenti: «Il Consiglio indica al Parlamento gli indirizzi generali per le politiche a favore degli italiani residenti all'estero e propone il coordinamento degli interventi realizzati dalle istituzioni centrali regionali e locali all'estero e in Italia a favore delle comunità italiana nel mondo per la loro valorizzazione nell'interesse generale della comunità nazionale. Il Consiglio favorisce il coinvolgimento delle comunità italiane residenti nei Paesi in via di sviluppo nelle attività di cooperazione allo sviluppo e collabora nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l'Istituto nazionale per il commercio estero, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell'imprenditoria italiana».
MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER
Assorbito
Al comma 2, dopo le parole: «delle comunità locali» aggiungere le seguenti: «Il Consiglio indica al Parlamento gli indirizzi generali per le politiche a favore degli italiani residenti all'estero e propone il coordinamento degli interventi realizzati dalle istituzioni centrali regionali e locali all'estero e in Italia a favore delle comunità italiane nel mondo per la loro valorizzazione nell'interesse generale della comunità nazionale».
ARTICOLO 25 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 25.
Accantonato
(Composizione)
1. Il Consiglio è composto da ottantadue membri.
2. Ne fanno parte di diritto i presidenti degli Intercomites di ciascun Paese ovvero, nei Paesi in cui esiste un solo Comitato, il presidente dello stesso, e i presidenti o gli assessori con delega all'emigrazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI).
3. I rimanenti membri del Consiglio sono eletti dagli Intercomites, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e sono ripartiti proporzionalmente tra i Paesi nei quali risiedono le collettività più numerose in base al metodo d'Hondt.
4. Ai lavori del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, i parlamentari.
EMENDAMENTI
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI
Accantonato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 25. - 1. Il CGIE è composto dai delegati dei COMITES eletti secondo le modalità previste all'articolo 2, comma 5, in rappresentanza delle comunità italiane all'estero, dagli assessori regionali con delega all'emigrazione, o presidenti di regione ove non vi sia un assessore con delega all'emigrazione, nonché dai presidenti delle province autonome o loro delegati. Questi compongono l'assemblea plenaria del CGIE.
2. L'assemblea plenaria, nella sua prima riunione, elegge tra i delegati dei COMITES il Segretario generale e un vice segretario. Per l'elezione del Segretario generale e del vice segretario generale si procede con votazioni successive e con schede separate. È eletto Segretario generale colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei membri del CGIE. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procede ad un secondo scrutinio tra i due candidati che hanno ottenuto il più alto numero di voti nel primo scrutinio. Risulta eletto chi ottiene il più alto numero dei voti. È eletto vice segretario generale colui che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero dei voti dei partecipanti alla votazione. Ciascun membro scrive sulla propria scheda un nome per il Segretario generale e per il vice segretario generale.
3. I membri del CGIE, eletti ai sensi dell'articolo 2, comma 5, devono risiedere da almeno tre anni nel Paese di competenza del COMITES, aver raggiunto la maggior età ed essere in possesso della cittadinanza italiana o essere di origine italiana».
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER
Accantonato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 25. - 1. Il CGIE è composto da settantaquattro membri dei quali cinquantacinque in rappresentanza delle comunità italiane all'estero e diciannove nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri secondo la ripartizione indicata al comma 6.
2. I cinquantacinque membri del CGIE in rappresentanza delle comunità italiane all'estero sono eletti nelle proporzioni numeriche fissate, per ciascun Paese, nella tabella definita dal Ministero degli affari esteri, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Essi devono risiedere da almeno tre anni nel rispettivo Paese, avere raggiunto la maggiore età ed essere in possesso della cittadinanza italiana.
4. Nei Paesi in cui la rappresentanza elettiva sia di due o più membri, possono far parte del CGIE in proporzione non superiore alla metà dei componenti, anche persone non in possesso della cittadinanza italiana, purché siano figli o discendenti di cittadini italiani.
5. Nell'elezione dei membri provenienti dall'estero deve essere favorita la presenza di donne e giovani. I giovani, di età non superiore ai trentacinque anni, possono essere anche di origine italiana.
6. I diciannove membri di nomina governativa sono designati come segue:
a) sette dalle associazioni nazionali dell'emigrazione;
b) tre dalle associazioni più rappresentative degli stranieri residenti in Italia e provenienti da aree in cui sono presenti comunità italiane;
c) sei dalle confederazioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dai patronati maggiormente rappresentativi per l'attività all'estero;
d) uno dalla Federazione nazionale della stampa;
e) uno dalla Federazione unitaria della stampa italiana all'estero;
f) uno dalla organizzazione più rappresentativa dei lavoratori frontalieri».
Accantonato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 25. - (Composizione) - 1. Il Consiglio è composto da ottanta membri dei quali sessanta in rappresentanza delle comunità italiane all'estero e venti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri secondo la ripartizione indicata al comma 3.
2. Ne fanno parte di diritto i Presidenti degli Intercomites di ciascun Paese, in rappresentanza delle comunità italiane all'estero. I restanti membri sono eletti da un'assemblea formata per ciascun Paese, o gruppi di Paesi, dai componenti dei Comites, regolarmente costituiti e da rappresentanti delle associazioni delle comunità italiane in numero non superiore al 40 per cento dei componenti dei Comites secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 35. Le aree territoriali nelle quali si procede all'elezione dei membri aggiuntivi e la relativa ripartizione numerica sono determinati con il decreto di cui all'articolo 3 della presente legge.
3. Ne fanno parte di diritto il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e due membri dallo stesso designati, il Presidente dell'Unione delle Province d'Italia (UPI), il Presidente dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), il Presidente della Federazione unitaria della stampa italiana all'estero ed il Presidente dell'Associazione delle Camere di Commercio Italiane all'estero (Assocamerestero). I restanti membri di nomina governativa sono designati come segue:
a) otto dalle associazioni nazionali dell'emigrazione;
b) cinque dalle confederazioni sindacali e dai patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale e che siano rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
4. Ai lavori del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, i parlamentari».
Accantonato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 25. - (Composizione) - 1. Il Consiglio è composto da ottantadue membri dei quali sessanta in rappresentanza delle comunità italiane all'estero e ventidue nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri secondo la ripartizione indicata al comma 5.
2. I sessanta membri del Consiglio in rappresentanza delle comunità italiane all'estero sono eletti secondo le modalità previste dal successivo articolo 25-bis e nelle proporzioni numeriche fissate, per ciascun Paese, dalla tabella allegata alla presente legge.
3. Essi devono risiedere da almeno tre anni nel rispettivo Paese, avere raggiunto la maggiore età ed essere in possesso della cittadinanza italiana. Non sono eleggibili i parlamentari eletti nella circoscrizione Estero e i parlamentari europei. La carica di Presidente di COMITES e di INTERCOMITES è incompatibile con quella di componente del Consiglio.
4. Nei Paesi in cui la rappresentanza elettiva sia di due o più membri, possono essere rappresentate, in proporzione non superiore alla metà dei componenti, anche persone non in possesso della cittadinanza italiana, purché siano figli discendenti di cittadini italiani.
5. I diciannove membri di nomina governativa sono designati come segue:
a) otto dalle associazioni nazionali dell'emigrazione;
b) tre dalle associazioni più rappresentative degli stranieri residenti in Italia;
c) otto dai patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale;
d) uno dalla Federazione nazionale della stampa;
e) uno dalla Federazione unitaria della stampa italiana all'estero;
f) uno dalla organizzazione più rappresentativa dei lavoratori frontalieri.
6. Ai lavori del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, i Presidenti delle Regioni italiane e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, o loro delegati, il Presidente dell'Unione Province Italiane (UPI), il Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e i parlamentari eletti nella circoscrizione Estero».
7. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti. Ognuna di esse è composta di un numero di candidati doppio rispetto a quello da eleggere. In osservanza del criterio di pari opportunità, tra i candidati ogni genere è presente per minimo un terzo. Sul complesso dei candidati almeno il 30 per cento è rappresentato da giovani di età non superiore a trentacinque anni. In proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista, è eletto chi consegue il maggior numero di preferenze.
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI
Accantonato
Sostituire il comma 1 con il seguente,
«1. Il CGIE è composto dai delegati dei COMITES eletti secondo le modalità previste all'articolo 2, comma 5, in rappresentanza delle comunità italiane all'estero, dagli assessori regionali con delega all'emigrazione, o presidenti di regione ove non vi sia un assessore con delega all'emigrazione, nonché dai presidenti delle province autonome o loro delegati. Questi compongono l'assemblea plenaria del CGIE».
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER
Accantonato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Il CGIE è composto da settantaquattro membri dei quali cinquantacinque in rappresentanza delle comunità italiane all'estero e diciannove nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri secondo la seguente ripartizione:
a) sette dalle associazioni nazionali dell'emigrazione;
b) tre dalle associazioni più rappresentative degli stranieri residenti in Italia e provenienti da aree in cui sono presenti comunità italiane;
c) sei dalle confederazioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dai patronati maggiormente rappresentativi per l'attività all'estero;
d) uno dalla Federazione nazionale della stampa;
e) uno dalla Federazione unitaria della stampa italiana all'estero;
f) uno dalla organizzazione più rappresentativa dei lavoratori frontalieri».
Accantonato
Al comma 2, sostituire parole: «i Presidenti degli» con le seguenti: «il rappresentante eletto dagli».
Accantonato
Al comma 2, dopo la parola: «(ANCI)» sopprimere le seguenti: «e il presidente dell'Unione delle Province d'Italia (U.P.I.).».
Conseguentemente, dopo le parole: «(ANCI)», inserire le seguenti: «il presidente dell'Unione delle Province d'Italia (U.P.I.), le associazioni nazionali dell'emigrazione e le confederazioni sindacali e patronati».
Il Relatore
Accantonato
Dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. I membri di diritto che sono espressione dei Comites e degli Intercomites possono delegare un altro membro dello stesso Comites o Intercomites a svolgere le proprie funzioni di membro del CGIE.».
MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI
Accantonato
Sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. I membri del Consiglio generale degli italiani all'estero di cui al comma 3, sono eletti tra i membri dei Comites dei relativi paesi, nel corso di una assemblea nazionale di tutti gli eletti nei comites convocata dall'autorità consolare di riferimento».
MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER
Accantonato
All'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, sostituire le parole: «dagli Intercomites, ai sensi dell'articolo 5, comma 4» con le seguenti: «dall'assemblea di cui al comma 4-bis»;
b) alla fine del comma 4 aggiungere le seguenti parole: «, cinque rappresentanti designati dalla consulta nazionale delle associazioni nazionali dell'emigrazione, sei rappresentanti dei Patronati maggiormente presenti all'estero secondo i dati del Ministero del Lavoro, un rappresentante della federazione nazionale della stampa, un rappresentante della federazione unitaria della stampa italiana all'estero, un rappresentante dei sindacati più rappresentativi dei lavoratori frontalieri».
c) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. I membri del Consiglio superiore degli italiani all'estero di cui al comma 3, sono eletti tra i membri dei comites dei relativi paesi, nel corso di una assemblea nazionale di tutti gli eletti nei comites convocata dall'ambasciatore di riferimento.
4-ter. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti. Ognuna di esse è composta di un numero di candidati doppio rispetto a quello da eleggere. In osservanza del criterio di pari opportunità, tra i candidati ogni genere è presente per minimo un terzo. Sul complesso dei candidati almeno il 30 per cento è rappresentato da giovani di età non superiore a trentacinque anni. In proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista, è eletto chi consegue il maggior numero di preferenze».
Accantonato
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Ai lavori del Consiglio partecipano, con diritto di voto, i parlamentari eletti, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e, senza diritto di voto, ogni altro parlamentare in carica della Repubblica».
MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI
Accantonato
Al comma 4 aggiungere le seguenti parole: «, cinque rappresentanti designati dalla consulta nazionale delle associazioni nazionali dell'emigrazione, sei rappresentanti dei Patronati maggiormente presenti all'estero secondo i dati del Ministero del Lavoro, un rappresentante della federazione nazionale della stampa, un rappresentante della federazione unitaria della stampa italiana all'estero, un rappresentante dei sindacati più rappresentativi dei lavoratori frontalieri».
ARTICOLO 26 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 26.
Approvato
(Compiti e funzioni)
1. Il Consiglio approva una relazione annuale entro il 31 ottobre di ciascun anno. La relazione rileva i principali temi emersi durante l'anno con riferimento alle comunità italiane all'estero, all'interno di ciascuna area geografica e nei rispettivi Paesi, sia sotto il profilo delle iniziative intraprese dagli enti e dalle istituzioni centrali, regionali e locali, sia sotto il profilo dell'integrazione delle comunità nei Paesi esteri, e propone tutte le iniziative necessarie, anche sul piano finanziario, a garantire il regolare svolgimento delle attività in favore di tali comunità. La relazione, altresì, esamina, sulla base degli interventi legislativi ed amministrativi, gli obiettivi realizzati. La relazione ha proiezione triennale ed è trasmessa a tutti i parlamentari eletti nella circoscrizione Estero. Ai fini dell'elaborazione della relazione il Consiglio esamina le relazioni di cui all'articolo 27, commi 7 e 9.
2. Il Consiglio può formulare ai parlamentari proposte, atti di indirizzo e raccomandazioni in merito alle politiche in favore delle comunità italiane all'estero.
3. Il Consiglio collabora a realizzare il coordinamento delle politiche promosse dalle regioni e dallo Stato in favore delle comunità italiane all'estero.
EMENDAMENTI
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 26. - 1. Per l'attuazione dei fini di cui all'articolo 24 il CGIE provvede:
a) ad analizzare e raccogliere le esigenze delle comunità italiane all'estero, in particolare per quanto attiene alle condizioni di vita e di lavoro, al livello di integrazione nelle società dei Paesi ospitanti, alla domanda di cultura e comunicazione, all'affermazione di una moderna identità culturale, alle questioni legate alla transizione del movimento associativo e all'evoluzione delle giovani generazioni, nonché sollecitare interventi dei soggetti competenti ai fini del soddisfacimento di tali esigenze;
b) a formulare, su richiesta del Governo o dei Presidenti dei due rami del Parlamento, delle regioni e degli enti locali, pareri e, di propria iniziativa, proposte e raccomandazioni, in materia di iniziative legislative o amministrative ed elettorali dello Stato o delle regioni, di accordi internazionali e di normative comunitarie concernenti le comunità italiane all'estero;
c) a integrare con propri rappresentanti la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni, le province autonome e il Consiglio generale degli italiani all'estero, di cui all'articolo 17 della legge 18 giugno 1998, n. 198, e coordinare le proprie iniziative con gli orientamenti assunti da tale organismo;
d) a segnalare problematiche e rappresentare istanze delle comunità italiane all'estero, in raccordo con i COMITES e con l'aiuto delle autorità diplomatiche italiane, alle autorità locali, regionali e nazionali dei singoli Paesi di residenza, con esclusione degli aspetti attinenti ai rapporti tra gli Stati;
e) a coordinare a livello nazionale l'attività dei COMITES, in collaborazione con le autorità diplomatiche e consolari, e in raccordo con gli INTERCOMITES dei singoli Paesi ove esistenti, nonché a sostenere le realtà associative operanti sul territorio di competenza; a monitorare a livello continentale le condizioni delle nostre comunità e a raccogliere problematiche e indicazioni da rappresentare alle istituzioni italiane;
f) a realizzare stabili collegamenti con i parlamentari eletti nella circoscrizione Estero, assecondando il coordinamento delle rispettive azioni, al fine di favorire il rapporto dei medesimi parlamentari con le realtà territoriali di ciascuna ripartizione e con le rappresentanze istituzionali e sociali di base nonché di promuovere la costante informazione e il coinvolgi mento del CGIE in merito alle attività e alle decisioni del Parlamento nelle materie riguardanti le comunità italiane all'estero;
g) a promuovere studi e ricerche su materie relative alle comunità italiane e di origine italiana nel mondo, collaborando alla organizzazione e alla elaborazione degli stessi;
h) a predisporre una relazione annuale con proiezione triennale da presentare, tramite il Governo, al Parlamento e alla regioni, degli eventi e delle attività dell'anno precedente e gli indirizzi per il triennio successivo».
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 26. - 1. Per l'attuazione dei fini di cui all'articolo 24 il CGIE provvede ad elaborare, sulla base delle relazioni e dei rapporti di cui all'articolo 2, coi 2 e 3, una relazione annuale da presentare tramite il Governo al Parlamento, nella quale sono contenute valutazioni sugli eventi e le iniziative adottate nell'anno precedente e le prospettive e gli indirizzi di intervento per l'anno successivo. A tal fine il CGIE provvede a:
a) esaminare, in armonia con lo sviluppo politico, culturale, economico e sociale dell'Italia, i problemi delle comunità all'estero, in particolare per quanto attiene alle condizioni di vita e di lavoro dei singoli e delle comunità medesime nel loro insieme, alla formazione scolastica e professionale, al reinserimento in attività produttive ed alle altre esigenze di coloro che decidono di rimpatriare;
b) formulare, su richiesta del Governo o dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, pareri e, di propria iniziativa, proposte e raccomandazioni, in materia di iniziative legislative o amministrative ed elettorali dello Stato o delle regioni, accordi internazionali e normative comunitarie concernenti le comunità italiane all'estero;
c) promuovere studi e ricerche su materie riguardanti le comunità italiane e di origine italiana nel mondo, collaborando alla organizzazione e alla elaborazione degli stessi;
d) verificare e promuovere i processi di integrazione delle comunità italiane nelle strutture sociali ed economico-produttive del Paese ospitante e di valorizzazione dell'identità nazionale delle comunità italiane all'estero».
RANDAZZO, MICHELONI, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, TONINI, ZAVOLI, BERTUZZI, PEGORER
Respinto
Premettere al comma 1, il seguente:
«01. Per l'attuazione dei fini di cui all'articolo 24 il Consiglio provvede:
a) ad analizzare e raccogliere le esigenze delle comunità italiane all'estero, in particolare per quanto attiene alle condizioni di vita e di lavoro, al livello di integrazione nelle società dei Paesi ospitanti, alla domanda di cultura e comunicazione, all'affermazione di una moderna identità culturale, alle questioni legate alla transizione del movimento associativo e all'evoluzione delle giovani generazioni, nonché sollecitare interventi dei soggetti competenti ai fini del soddisfacimento di tali esigenze;
b) a formulare, su richiesta del Governo o dei Presidenti dei due rami del Parlamento, delle Regioni e degli enti locali, pareri e, di propria iniziativa, proposte e raccomandazioni, in materia di iniziative legislative o amministrative ed elettorali dello Stato o delle regioni, di accordi internazionali e di normative comunitarie concernenti le comunità italiane all'estero;
c) a integrare con propri rappresentanti la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni, le province autonome e il Consiglio generale degli italiani all'estero, di cui all'articolo 17 della legge 18 giugno 1998, n. 198, e coordinare le proprie iniziative con gli orientamenti assunti da tale organismo;
d) a segnalare problematiche e rappresentare istanze delle comunità italiane all'estero, in raccordo con i COMITES e con l'aiuto delle autorità diplomatiche italiane, alle autorità locali, regionali e nazionali dei singoli Paesi di residenza, con esclusione degli aspetti attinenti ai rapporti tra gli Stati;
e) a favorire il coordinamento a livello nazionale dell'attività dei COMITES, in collaborazione con le autorità diplomatiche e consolari, e in raccordo con gli INTERCOMITES dei singoli Paesi ove esistenti, nonché a sostenere le realtà associative operanti sul territorio di competenza; a monitorare a livello continentale le condizioni delle nostre comunità e a raccogliere problematiche e indicazioni da rappresentare alle istituzioni italiane;
f) a realizzare stabili collegamenti con i parlamentari eletti nella circoscrizione Estero, assecondando il coordinamento delle rispettive azioni, al fine di favorire il rapporto dei medesimi parlamentari con le realtà territoriali di ciascuna ripartizione e con le rappresentanze istituzionali e sociali di base nonché di promuovere la costante informazione e il coinvolgimento del Consiglio in merito alle attività e alle decisioni del Parlamento nelle materie riguardanti le comunità italiane all'estero;
g) a promuovere studi e ricerche su materie relative alle comunità italiane e di origine italiana nel mondo, collaborando alla organizzazione e alla elaborazione degli stessi».
Al comma 1, sostituire le parole: «Le relazioni sono trasmesse a tutti i parlamentari eletti nella Circoscrizione Estero» con le seguenti: «Le relazioni sono trasmesse al Parlamento, al Governo e alle Regioni italiane».
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. Il Consiglio esprime parere sulle proposte del Governo concernenti le seguenti materie:
a) stanziamenti sui capitoli del bilancio dello Stato in favore delle comunità italiane all'estero;
b) programmi pluriennali e relativi finanziamenti per la politica scolastica, la formazione professionale e la tutela sociale, assistenziale e previdenziale;
c) criteri per l'erogazione di contributi ad associazioni nazionali, patronati, enti di formazione scolastica e professionale, organi di stampa, di divulgazione e di informazione che svolgono concreta attività di sostegno e di promozione economica, sociale, culturale e civile delle comunità italiane all'estero;
d) informazioni e programmi radiotelevisivi e informatizzati per le comunità italiane all'estero;
e) linee di riforma dei servizi consolari, scolastici e sociali rivolti alle comunità italiane all'estero;
f) interventi di promozione della lingua e della cultura italiana all'estero realizzati tramite gli Istituti italiani di cultura e le strutture universitarie che per tali progetti ricevano finanziamenti pubblici.
3-ter. Il Consiglio esprime parere sulle questioni concernenti le comunità italiane all'estero trattate dal Governo e, in caso di richiesta, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome o da singole regioni.
3-quater. Le amministrazioni dello Stato e gli enti territoriali forniscono tempestivamente e compiutamente le informazioni loro richieste nelle materie di competenza del CGIE.
3-quinquies. Il Consiglio ha diritto di accesso presso tutte le amministrazioni dello Stato, ivi comprese le rappresentanze diplomatiche e consolari, e presso gli enti territoriali, alle informazioni nelle materie di sua competenza, fatti salvi i limiti e le deroghe al diritto di accesso ai documenti amministrativi stabiliti dalla normativa vigente.
3-sexies. In caso di motivata urgenza, il parere è formulato dall'Ufficio di presidenza di cui all'articolo 15 e deve essere sottoposto alle valutazioni del CGIE nella prima riunione successiva.
3-septies. Si prescinde dal parere del CGIE qualora lo stesso non sia espresso nella riunione successiva alla richiesta, ai sensi di quanto disposto dal comma 5.
3-octies. Il Governo e le Regioni motivano le decisioni assunte sulle questioni riguardanti le comunità italiane all'estero, qualora difformi dal parere espresso dal CGIE ai sensi del comma 3-ter, trasmettendo copia della motivazione alle competenti Commissioni parlamentari e ai competenti organi regionali».
MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI
Ritirato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Per l'attuazione dei fini di cui all'articolo 24 il CGIE provvede ad elaborare, sulla base delle relazioni e dei rapporti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, una relazione annuale da presentare tramite il Governo al Parlamento, nella quale sono contenute valutazioni sugli eventi e le iniziative adottate nell'anno precedente e le prospettive e gli indirizzi di intervento per l'anno successivo. A tal fine il CGIE provvede a:
a) esaminare, in armonia con lo sviluppo politico, culturale, economico e sociale dell'Italia, i problemi delle comunità all'estero, in particolare per quanto attiene alle condizioni di vita e di lavoro dei singoli e delle comunità medesime nel loro insieme, alla formazione scolastica e professionale, al re inserimento in attività produttive ed alle altre esigenze di coloro che decidono di rimpatriare;
b) formulare, su richiesta del Governo o dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, pareri e, di propria iniziativa, proposte e raccomandazioni, in materia di iniziative legislative o amministrative ed elettorali dello Stato o delle regioni, accordi internazionali e normative comunitarie concernenti le comunità italiane all'estero;
c) promuovere studi e ricerche su materie riguardanti le comunità italiane e di origine italiana nel mondo, collaborando alla organizzazione e alla elaborazione degli stessi;
d) verificare e promuovere i processi di integrazione delle comunità italiane nelle strutture sociali ed economico-produttive del Paese ospitante e di valorizzazione dell'identità nazionale delle comunità italiane all'estero».
MICHELONI, RANDAZZO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, TONINI, PEGORER, BERTUZZI
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «eletti nella circoscrizione estero» con il seguente periodo: «. Il Parlamento esamina la relazione annuale del consiglio generale degli italiani all'estero.»
RANDAZZO, BERTUZZI, MICHELONI, PEGORER
Ritirato
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Il Consiglio formula, su richiesta del Governo o dei Presidenti dei due rami del Parlamento, delle regioni e degli enti locali, pareri e, di propria iniziativa, proposte e raccomandazioni, in materia di iniziative legislative o amministrative ed elettorali dello Stato o delle regioni, di accordi internazionali e di normative comunitarie concernenti le comunità italiane all'estero»