l'ENIT - Agenzia nazionale del turismo è ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, fornito di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, sottoposto all'attività di indirizzo e vigilanza del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo (DSCT) della Presidenza del Consiglio dei ministri. La struttura organizzativa dell'ENIT è costituita dalla sede centrale di Roma ed articolata in Uffici dirigenziali, e su una rete estera articolata in unità organiche d'area e uffici satellite, dislocati in Paesi europei ed extraeuropei;
la natura di ente pubblico non economico comporta la piena applicazione ed osservanza per l'ENIT del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
l'organizzazione e la relativa disciplina dell'Ente sono state affidate ad un regolamento di delegificazione: il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006 n. 207, recante "Regolamento recante organizzazione e disciplina dell'Agenzia nazionale del turismo, a norma dell'articolo 12, comma 7, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80";
ai sensi dell'articolo 12 del regolamento citato, l'Agenzia si dota di uno Statuto che assicura il perseguimento delle finalità dell'ente e definisce i compiti, i poteri e l'ordinamento dell'Agenzia stessa. Il comma 2 della medesima disposizione stabilisce che lo Statuto è deliberato a maggioranza assoluta dal consiglio di amministrazione ed entra in vigore con l'approvazione del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica. La stessa procedura è seguita per le successive modificazioni;
nel corso del 2009, l'art. 19 della legge n. 69 del 2009 ha, da una parte, radicalmente modificato la struttura dell'organo collegiale di amministrazione (sostanzialmente, riducendo i componenti del Consiglio da 15 a 9, oltre il presidente), e, dall'altra, ha sancito che, "fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione, le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione (…) sono svolte da un commissario nominato secondo le norme vigenti". Con decreto del Ministro del turismo in data 31 luglio 2009 è stato nominato il commissario straordinario;
risulta all'interrogante che il commissario straordinario dell'Ente abbia deliberato (con proprio atto del 12 luglio 2010) una modifica all'articolo 18 dello Statuto, concernente disposizioni riguardanti il personale, volta a consentire l'assunzione, con contratto di diritto privato del Paese estero di insediamento, di personale locale a cui affidare la responsabilità della gestione e del funzionamento delle stesse sedi ENIT;
detta modifica allo Statuto dell'Ente, preventivamente sottoposta ai Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, pare non aver ottenuto il necessario parere positivo in quanto il nuovo testo dell'articolo 18 non sarebbe validamente supportato da riferimenti normativi, ma anzi comprometterebbe esigenze importanti di natura e finalità pubblica (riguardanti gestione amministrativa e organizzativa, erogazione di servizi eccetera) che la precedente disposizione statutaria invece provvedeva a tutelare;
è del tutto evidente che la natura pubblica dell'ENIT, dei suoi compiti istituzionali e del suo assetto organizzativo (sia della sede centrale di Roma che delle sedi estere) non possa affatto venire disattesa in forza di una modifica statutaria discutibile, alquanto dubbia e totalmente carente dei presupposti normativi che consentirebbero di "privatizzare" l'ente, modificandone l'attuale profilo giuridico;
tale innovazione, de facto e contra legem, espone ovviamente la pubblica amministrazione a gravi conseguenze sia in termini di responsabilità che di danno erariale, in quanto è del tutto evidente che si presterebbe ad essere anche utilizzata surrettiziamente per eludere il vigente blocco delle assunzioni nel comparto pubblico (tra cui è appunto compreso l'ENIT);
è ben noto che la responsabilità di gestione, funzionamento e spesa di qualsiasi ufficio di un ente pubblico può essere affidata esclusivamente ad impiegati pubblici, assunti in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n.165 del 2001;
l'unica possibilità di deroga prevista dalla citata normativa in materia (art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001) è l'assunzione con contratto di diritto privato di esterni alla pubblica amministrazione per la copertura di uffici dirigenziali, ma entro rigidi limiti di contingenti percentuali, che in ENIT potrebbe consentire l'assunzione di un solo dirigente esterno;
l'ENIT, così come l'ICE (Istituto per il commercio estero) o gli uffici delle Ambasciate, utilizza personale di nazionalità estera assunto localmente per le esigenze delle sedi operative all'estero, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalle norme e dagli usi locali;
ciò, tuttavia, sino ad oggi non ha mai comportato alcun affidamento di responsabilità gestionali ai cosiddetti dipendenti locali assunti all'estero, tanto meno ovviamente l'affidamento di responsabilità dei procedimenti di cui alla legge n. 241 del 1990, stante la natura palesemente non pubblicistica del rapporto di lavoro di tali dipendenti;
nel mese di marzo 2011, la Direzione generale dell'ENIT avrebbe impartito apposite disposizioni ad alcuni uffici esteri dell'ente, volte ad applicare coattivamente i contenuti dell'articolo 18 dello Statuto (modificato dal Commissario straordinario, ma non approvato dagli organi vigilanti), chiedendo di pubblicare un bando di selezione per direttori di sedi estere ENIT che non prevede la qualifica di dirigente di pubblica amministrazione, contravvenendo alla vigente normativa in materia di concorsi pubblici,
si chiede di sapere:
se corrisponda al vero quanto riportato in premessa e se il Governo sia a conoscenza dei fatti descritti;
se la complessiva attività posta in essere dall'ENIT particolarmente nel corso dell'ultimo anno, risulti pienamente conforme alla natura pubblica dell'ente;
se, verificati i fatti sopra indicati, si ritenga di intervenire con urgenza per scongiurare ogni eventuale conseguenza che possa scaturire da atti ed attività posti in essere difformemente dalla normativa vigente;
qualora si riscontrino mancanze ovvero comportamenti censurabili sotto ogni profilo da parte del commissario straordinario o del direttore generale, se si ritenga necessario ed opportuno adottare idonee misure nei confronti dei soggetti responsabili;
quali iniziative si intendano adottare al fine di verificare la piena conformità dell'attuale assetto organizzativo e statutario dell'ENIT al sistema pubblicistico previsto per gli enti pubblici non economici, nonché approfondire i fatti come sopra esposti;
quali iniziative il Governo voglia assumere affinché sia garantito da parte dell'ENIT il pieno rispetto della normativa relativa alle pubbliche amministrazioni, anche in ordine all'affidamento di funzioni di responsabilità gestionale presso gli uffici della rete estera dello stesso ente, al fine di scongiurare ogni possibile danno conseguente ad attività poste in essere da soggetti esterni alla pubblica amministrazione, favorite ed avallate dalla Direzione generale dell'ENIT.
(4-05219)