DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, recante misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (2716)
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE ED ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)
Art. 1.
1. Il decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, recante misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.
Allegato
MODIFICAZIONE APPORTATA IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 26 MARZO 2011, N. 27
All'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 può essere ulteriormente incrementata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della difesa e dell'interno, con quota parte delle risorse corrispondenti alle minori spese effettuate, rispetto al precedente anno, in conseguenza delle missioni internazionali di pace, e delle risorse di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, relativo al Fondo unico giustizia. Le risorse di cui al presente comma sono attribuite in modo da assicurare trattamenti omogenei al personale delle Forze armate e a quello delle Forze di polizia».
ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 1.
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare dai commi 1 e 21 del predetto articolo, la dotazione del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, è incrementata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, di 115 milioni di euro.
2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 può essere ulteriormente incrementata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della difesa e dell'interno, con quota parte delle risorse corrispondenti alle minori spese effettuate, rispetto al precedente anno, in conseguenza delle missioni internazionali di pace, e delle risorse di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, relativo al Fondo unico giustizia. Le risorse di cui al presente comma sono attribuite in modo da assicurare trattamenti omogenei al personale delle Forze armate e a quello delle Forze di polizia.
3. Il fondo di cui al comma 1, come incrementato ai sensi del presente articolo, è destinato alla corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche con riferimento al personale interessato alla corresponsione, per i medesimi anni, dell'assegno funzionale, del trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica o nel grado, degli incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni, nonché degli emolumenti corrispondenti previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché all'applicazione dell'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del citato articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010.
4. All'onere derivante dal comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2011, 2012 e 2013, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
BIANCO, SCANU, ADAMO, AMATI, INCOSTANTE, BASTICO, CECCANTI, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, DE SENA, GASBARRI, MARINO MAURO MARIA, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SANNA, VITALI, MONGIELLO, DE LUCA
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, di 115 milioni di euro» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2011, di 140 milioni di euro».
Conseguentemente:
a) al comma 3, sostituire le parole: «assegni una tantum»: con le parole: «assegni perequativi individuali, aventi la stessa natura giuridica dell'emolumento corrispondente»;
b) sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche; a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vice Presidente del Consiglio dei ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».
SCANU, BIANCO, ADAMO, AMATI, INCOSTANTE, BASTICO, CECCANTI, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, DE SENA, GASBARRI, MARINO MAURO MARIA, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SANNA, VITALI, MONGIELLO, DE LUCA
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «115 milioni di euro» con le seguenti: «140 milioni di euro».
Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente aumento, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, delle aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 140 milioni di euro all'anno per gli anni 2011, 2012 e 2013».
BIANCO, SCANU, ADAMO, AMATI, INCOSTANTE, BASTICO, CECCANTI, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, DE SENA, GASBARRI, MARINO MAURO MARIA, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SANNA, VITALI, MONGIELLO, DE LUCA
Improcedibile
Al comma 2, sostituire le parole da: «con quota parte delle risorse corrispondenti alle minori spese» sino a «Fondo unico giustizia» con le seguenti: «con quota parte delle risorse derivanti dai risparmi di gestione realizzati sul bilancio ordinario del Ministero della difesa e con quota parte delle risorse derivanti dai risparmi di gestione realizzati sui bilanci ordinari del Ministero dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali».
SCANU, BIANCO, ADAMO, AMATI, INCOSTANTE, BASTICO, CECCANTI, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, DE SENA, GASBARRI, MARINO MAURO MARIA, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SANNA, VITALI, MONGIELLO, DE LUCA
Respinto
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è altresì incrementata con le risorse corrispondenti alle minori spese derivanti dall'attuazione del comma 2-ter.
2-ter. I commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies dell'articolo 55 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono soppressi».
BIANCO, SCANU, ADAMO, AMATI, INCOSTANTE, BASTICO, CECCANTI, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, DE SENA, GASBARRI, MARINO MAURO MARIA, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SANNA, VITALI, MONGIELLO, DE LUCA
Respinto
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Il secondo periodo dell'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente: "La misura e la ripartizione dei trattamenti di cui al presente articolo sono individuate mediante l'attuazione delle procedure di concertazione e contrattazione e recepite con separati decreti del Presidente della Repubblica, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195"».
Improcedibile
Al comma 3, sostituire le parole: «una tantum» con le seguenti: «perequativi individuali, aventi la stessa natura giuridica dell'emolumento corrispondente».
Respinto
Al comma 3, sostituire le parole: «nonché all'applicazione dell'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,» con le seguenti: «in relazione all'applicazione dell'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,».
Respinto
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'entità, la ripartizione e i tempi di erogazione dei trattamenti devono essere individuati attraverso le procedure di concertazione e contrattazione e recepite da appositi decreti del Presidente della Repubblica, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo n. 195 del 12 maggio 1995».
Respinto
Sostituire il comma 4 con i seguenti:
«4. All'onere derivante dal comma 3, pari a 115 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 4-bis.
4-bis. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:
a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) Ministri e Vice Ministri;
c) Sottosegretari di Stato;
d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;
e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 115 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad esso assegnato».
Respinto
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. All'onere derivante dal comma 3 si provvede mediante aumento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di cui all'allegato I del lesto unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni, dì cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative a sigari, sigaretti, sigarette, tabacco da fumo, tabacco trinciato, tabacco da fiuto, tabacco da masticare, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 115 milioni di euro annuì per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013».
SALTAMARTINI, GALLONE, PISCITELLI, SAIA
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2716,
premesso che:
con il provvedimento in esame si prevede lo stanziamento, per gli anni 2011, 2012 e 2013, di somme destinate ad incrementare il fondo perequativo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, destinato al personale del Comparto sicurezza e difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, interessato dal «blocco» retributivo previsto dal medesimo decreto-legge;
le modalità per l'individuazione delle misure compensative e per la ripartizione degli stanziamenti per ciascuno degli anni del triennio 2011-2013 sono rimesse a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;
occorre prevedere modalità attuative che consentano di utilizzare tutte le risorse stanziate, comprese quelle non impiegate o non impegnate nell'anno di riferimento;
impegna il Governo
ad intraprendere ogni idonea iniziativa volta a prevedere il mantenimento in bilancio delle eventuali somme residue del fondo perequativo per gli anni 2011, 2012 e 2013, anche ad incremento delle dotazioni stabilite per i medesimi anni, nonché a consentire l'utilizzo delle stesse somme non impiegate o non impegnate nell'anno precedente, anche attraverso modalità attuative da definire con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di ripartizione degli stanziamenti relativi a ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010.
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(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge .