l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel disporre in via generalizzata il differimento dei termini per l'accesso al pensionamento alla maturazione dei requisiti di legge, ha altresì disposto che: "Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011", con esclusivo riferimento: a) ai lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010, che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità; b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010; c) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del medesimo decreto n. 78, risultavano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore (art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010);
nell'ambito della stessa disciplina si è inoltre previsto che, con riferimento ai tali lavoratori, "ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito", il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possa disporre in via alternativa, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione, "la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico" (art. 12, comma 5-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010);
da ultimo, si è affidato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori che intendono avvalersi del regime previdenziale previgente, stabilendo che "qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici" (art. 12, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2010);
considerato che:
secondo quanto reso noto dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro nazionale, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS avrebbe esaminato un documento interno che valuta in circa 45.000 i soggetti titolati a richiedere l'applicazione del regime di deroga previsto dall'articolo 12, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010: una platea quattro volte e mezzo più ampia di quella massima indicata dal Governo come destinataria del regime di deroga,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda far conoscere, con la massima sollecitudine, gli esiti del monitoraggio delle domande di pensionamento, condotto dall'INPS ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2010, e se intenda altresì fornire ogni dato o elemento documentale eventualmente acquisito dall'Istituto al fine di stimare con certezza la platea dei potenziali beneficiari del regime di deroga;
quali iniziative intenda assumere in caso di accertato esubero rispetto alla prevista soglia di 10.000 unità, per assicurare, entro il 31 luglio 2011, l'effettivo accesso alla pensione a tutti i soggetti potenzialmente beneficiari del regime di deroga di cui dall'articolo 12, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, e per evitare la possibilità che decine di migliaia di lavoratori rimangano privi di qualunque forma di reddito e di sostentamento per sé e per le rispettive famiglie.
(3-02104)