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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 545 del 20/04/2011


EMENDAMENTI

6.2

LEGNINI, LUSI

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: «per gli enti del Servizio sanitario nazionale ricadenti nei Comuni del cratere di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed a valere sulle risorse di cui al comma 1-bis per gli enti del Servizio sanitario nazionale ricadenti nei Comuni esterni al cratere di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 39 del 2009».

        Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui ai commi 1-ter e 1-quater.

        1-ter. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è annesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle auto vetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

            a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vice Presidente del Consiglio dei ministri;

            b) Ministri e Vice ministri;

            c) sottosegretari di Stato;

            d) primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;

            e) Presidenti di autorità indipendenti.

        1-quater. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma e al comma 1-ter devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed, in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

6.3

LEGNINI, LUSI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli enti del Servizio sanitario nazionale della Regione Abruzzo possono prorogare i contratti di lavoro del personale in servizio alla data del 1º gennaio 2010 in possesso dei necessari requisiti per la stabilizzazione fino alla conclusione delle relative procedure ai fini della stabilizzazione dei relativi rapporti di lavoro.

        1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi spesa di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies.

        1-quater. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

            a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vice Presidente del Consiglio dei ministri;

            b) Ministri e Vice ministri;

            c) Sottosegretari di Stato;

            d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;

            e) Presidenti di autorità indipendenti.

        1-quinquies. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle auto vetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma e del comma 1-quater devono derivare risparmi non inferiori a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed, in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

6.300

MASCITELLI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale della Regione Abruzzo, nonché gli enti in regime di convenzione della medesima Regione Abruzzo interessata dai piani per il rientro del disavanzo sanitario, senza ulteriori aggravi di spesa del bilancio, possono, ai finì delle stabilizzazioni dei relativi rapporti di lavoro, prorogare i contratti dì lavoro del personale in servizio alla data del 1º gennaio 2010 in possesso dei necessari requisiti per la stabilizzazione fino alla conclusione delle relative procedure».