ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 5.
(Sospensione dell'efficacia di disposizioni del decreto legislativo n. 31 del 2010)
1. Allo scopo di acquisire ulteriori evidenze scientifiche sui parametri di sicurezza, anche in ambito comunitario, in relazione alla localizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, per un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto resta sospesa l'efficacia delle disposizioni degli articoli da 3 a 24, 30, comma 2, 31 e 32 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, la sospensione dell'efficacia non si applica alle disposizioni individuate nel medesimo comma nelle parti in cui si riferiscono alla localizzazione, costruzione ed esercizio del Parco tecnologico e del deposito nazionale.
EMENDAMENTI
DELLA SETA, FERRANTE, BUBBICO, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, DELLA MONICA, VITA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, MONGIELLO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5. - (Abrogazione del decreto legislativo n. 31 del 2010). - 1. È abrogato il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31».
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5.
(Abrogazioni)
1. È abrogato il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31.».
BELISARIO, MASCITELLI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA
All'emendamento 5.800 (testo corretto), sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Al fine di garantire la sicurezza ambientale e delle popolazioni, il nucleare è escluso dalle fonti di produzione di energia».
Conseguentemente, al comma 8, dopo le parole: «adotta la Strategia energetica nazionale che», inserire le seguenti: «in ogni caso, non contempla la realizzazione di nuovi impianti nucleari e», indi, al secondo periodo, dopo le parole: «Nella definizione della Strategia», inserire le seguenti: «che in ogni caso esclude la realizzazione di nuovi impianti nucleari,».
BELISARIO, MASCITELLI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA
All'emendamento 5.800 (testo corretto), al comma 1, sopprimere le parole da:«Al fine» fino a: «Unione europea».
BELISARIO, MASCITELLI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA
All'emendamento 5.800 (testo corretto), al comma 1, sostituire le parole: «sono si procede alla definizione e attuazione del», con le seguenti: «è abrogato il».
Conseguentemente, al comma 8, dopo le parole: «adotta la Strategia energetica nazionale che», inserire le seguenti: «in ogni caso, non contempla la realizzazione di nuovi impianti nucleari e», indi, al secondo periodo, dopo le parole: «Nella definizione della Strategia», inserire le seguenti: «che in ogni caso esclude la realizzazione di nuovi impianti nucleari,».
FERRANTE, BUBBICO, AGOSTINI, DELLA SETA, LEGNINI, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, DELLA MONICA, VITA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI
All'emendamento 5.800 (testo corretto), sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n, 133, la lettera d) è soppressa».
Conseguentemente, sopprimere il comma 8.
AGOSTINI, BUBBICO, FERRANTE, LEGNINI, DELLA SETA, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, DELLA MONICA, VITA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI
All'emendamento 5.800 (testo corretto), sopprimere i commi da 3 a 8.
AGOSTINI, BUBBICO, FERRANTE, LEGNINI, DELLA SETA, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, DELLA MONICA, VITA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI
All'emendamento 5.800 (testo corretto), sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. Alla legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 25 è soppresso;
b) l'articolo 26 è soppresso».
BUBBICO, FERRANTE, AGOSTINI, DELLA SETA, LEGNINI, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, DELLA MONICA, VITA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI
All'emendamento 5.800 (testo corretto), sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:
«5. Il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è abrogato.
6. Il decreto legislativo 23 marzo 2011, n. 41, è abrogato».
Conseguentemente, sopprimere il comma 7.
BELISARIO, MASCITELLI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA
All'emendamento 5.800 (testo corretto), al comma 5, dopo la lettera j), inserire la seguente:
«j-bis) all'articolo 27, comma 11, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, al primo periodo, dopo le parole: "parere vincolante dell'Agenzia", inserire le seguenti: "previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della Regione sul cui territorio ricade la proposta di localizzazione del sito e d'intesa con gli enti locali interessati,"».
ZANETTA, PICHETTO FRATIN, FLUTTERO
All'emendamento 5.800 (testo corretto), dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. L'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:
"298. A decorrere dal 1º gennaio 2011 è assicurato un gettito annuo pari a 100 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota di pari importo a valere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, sono stabiliti modalità e termini per il versamento di cui al presente comma"».
ZANETTA, PICHETTO FRATIN, FLUTTERO
All'emendamento 5.800 (testo corretto), dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Le somme erogate ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003 n. 368 e le relative spese di parte corrente e in conto capitale non sono conteggiate per l'anno 2011 ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 88 della legge 13 dicembre 2010 n. 220. All'onere derivante dall'attuazione della presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».
All'emendamento, 5.800 (testo corretto), al comma 8, sostituire le parole: «Entro dodici mesi», con le seguenti: «Entro novanta giorni».
RUTELLI, MOLINARI, BAIO, BRUNO, MILANA, RUSSO
Al comma 8 sostituire le parole: «Adotta la strategia energetica nazionale» con le seguenti: «approva un disegno di legge da sottoporre all'approvazione delle Camere contenente la strategia energetica nazionale».
BELISARIO, MASCITELLI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA
All'emendamento 5.800 (testo corretto), al comma 8, dopo le parole: «adotta la Strategia energetica nazionale che», inserire le seguenti: «in ogni caso, non contempla la realizzazione di nuovi impianti nucleari e».
BELISARIO, MASCITELLI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA
All'emendamento 5.800 (testo corretto), al comma 8, dopo le parole: «diversificazione delle fonti energetiche», inserire le seguenti: «con esclusione dell'energia da fonte nucleare,».
BELISARIO, MASCITELLI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA
All'emendamento, 5.800 (testo corretto), al comma 8, al secondo periodo, dopo le parole: «Nella definizione della Strategia», inserire le seguenti: «che in ogni caso esclude la realizzazione di nuovi impianti nucleari,».
IL GOVERNO
V. testo corretto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5.
(Abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari)
1. Al fine di acquisire ulteriori evidenze scientifiche, mediante il supporto dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, sui profili relativi alla sicurezza nucleare, tenendo conto dello sviluppo tecnologico in tale settore e delle decisioni che saranno assunte a livello di Unione europea, non si procede alla definizione e attuazione del programma di localizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare.
2. L'articolo 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.
3. Alla legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25, comma 1, sono soppresse le parole: "della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare," ed è soppresso l'ultimo periodo;
b) all'articolo 25, comma 2, lettera c), sono soppresse le parole: ", con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali è fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali";
c) all'articolo 25, comma 2, lettera d), sono soppresse le parole: "che i titolari di autorizzazioni di attività devono adottare";
d) all'articolo 25, comma 2, lettera g), le parole: "la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento" sono sostituite dalle seguenti: "la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o lo smantellamento";
e) all'articolo 25, comma 2, è soppressa la lettera i);
f) all'articolo 25, comma 2, lettera l), sono soppresse le parole: "gli oneri relativi ai" e le parole: "a titolo oneroso a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere";
g) all'articolo 25, comma 2, è soppressa la lettera n);
h) all'articolo 25, comma 2, la lettera o) è sostituita dalla seguente:
"o) previsione di opportune forme di informazione per le popolazioni e in particolare per quelle coinvolte;
i) all'articolo 25, comma 2, è soppressa la lettera q);
j) all'articolo 25 sono abrogati i commi 3 e 4;
k) è abrogato l'articolo 26;
l) all'articolo 29, comma 1, sono soppresse le parole: "gli impieghi pacifici dell'energia nucleare,", le parole: "sia da impianti di produzione di elettricità sia" e le parole: "costruzione, l'esercizio e la";
m) all'articolo 29, comma 4, sono soppresse le parole: "nell'ambito di priorità e indirizzi di politica energetica nazionale e";
n) all'articolo 29, comma 5, lettera c), sono soppresse le parole: "sugli impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture,";
o) all'articolo 29, comma 5, lettera e), sono soppresse le parole: "del progetto, della costruzione e dell'esercizio degli impianti nucleari, nonché delle infrastrutture pertinenziali,";
p) all'articolo 29, comma 5, lettera g), sono soppresse le parole: ", diffidare i titolari delle autorizzazioni", le parole: "da parte dei medesimi soggetti", le parole: "di cui alle autorizzazioni" e la parola: "medesime";
q) all'articolo 29, comma 5, è soppressa la lettera h);
r) all'articolo 29, comma 5, lettera i), sono soppresse le parole: "all'esercizio o".
4. All'articolo 133, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono soppresse le parole: "ivi comprese quelle inerenti l'energia di fonte nucleare".
5. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - (Oggetto). - 1. Con il presente decreto si disciplinano:
a) la localizzazione del Deposito nazionale, incluso in un Parco Tecnologico comprensivo di un Centro di studi e sperimentazione, destinato ad accogliere i rifiuti radioattivi provenienti da attività pregresse di impianti nucleari e similari, nel territorio nazionale;
b) le procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico;
c) i benefici economici relativi alle attività di esercizio del Deposito nazionale, da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati.";
b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - (Definizioni). - 1. Fatte salve le definizioni di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ai fini del presente decreto si definisce:
a) "Agenzia": l'Agenzia per la sicurezza nucleare di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
b) "Conferenza unificata": la Conferenza prevista all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni;
c) "AIEA": l'Agenzia internazionale per l'energia atomica delle Nazioni Unite, con sede a Vienna;
d) "AEN-OCSE": l'Agenzia per l'energia nucleare presso l'OCSE, con sede a Parigi;
e) "Deposito nazionale": il deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività, derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari, e all'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari;
f) decommissioning: l'insieme delle azioni pianificate, tecniche e gestionali, da effettuare su un impianto nucleare a seguito del suo definitivo spegnimento o della cessazione definitiva dell'esercizio, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, sino allo smantellamento finale o comunque al rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica.";
c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - (Documento programmatico). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, che può avvalersi dell'Agenzia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti gli indirizzi in materia di gestione dei rifiuti radioattivi e di decommissioning degli impianti dismessi.";
d) sono abrogati gli articoli da 4 a 24;
e) all'articolo 26, comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: "1. La Sogin S.p.A. è il soggetto responsabile degli impianti a fine vita, del mantenimento in sicurezza degli stessi, nonché della realizzazione e dell'esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico di cui all'articolo 25, comprendente anche il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi. A tal fine:";
f) all'articolo 26, comma 1, lettera d), sono soppresse le parole: "riceve dagli operatori interessati al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi il corrispettivo per le attività di cui all'articolo 27, con modalità e secondo tariffe stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, ed" e le parole: ", calcolate ai sensi dell'articolo 29 del presente decreto legislativo";
g) all'articolo 26, comma 1, lettera e), sono soppresse le parole: ", al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti";
h) all'articolo 27, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La Sogin S.p.A., tenendo conto dei criteri indicati dall'AIEA e dall'Agenzia definisce una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico, proponendone contestualmente un ordine di idoneità sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle suddette aree, nonché un progetto preliminare per la realizzazione del Parco stesso.";
i) all'articolo 27, comma 4, sono soppresse le parole: ", comma 2";
j) all'articolo 27, comma 10, sono soppresse le parole: "Si applica quanto previsto dall'articolo 12.";
k) è abrogato l'articolo 29;
l) all'articolo 30, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Al fine di massimizzare le ricadute socioeconomiche, occupazionali e culturali conseguenti alla realizzazione del Parco Tecnologico, è riconosciuto al territorio circostante il relativo sito un contributo di natura economica. Il contributo di cui al presente comma è destinato per il 10 per cento alla Provincia o alle Province nel cui territorio è ubicato l'impianto, per il 55 per cento al comune o ai comuni nel cui territorio è ubicato l'impianto e per il 35 per cento ai comuni limitrofi, intesi come quelli il cui territorio ricada in tutto o in parte all'interno di un'area compresa nei 25 km dal centro dell'edificio Deposito.";
m) all'articolo 30, sono abrogati i commi 2 e 3;
n) sono abrogati gli articoli da 31 a 34;
r) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:
"Articolo 35. - (Abrogazioni). - 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articoli 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
b) articolo 1, comma 100, della legge 23 agosto 2004, n. 239.";
s) nel titolo del decreto legislativo sono soppresse le parole: "della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare," e le parole: "e campagne informative al pubblico".
6. Al decreto legislativo 23 marzo 2011, n. 41, sono abrogati gli articoli da 1 a 23,25,26, comma 1, 28, 29, comma 1, lettera a), 30, 31, 32, comma 1, lettera c).
7. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal comma 5 del presente articolo, è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, adotta la Strategia energetica nazionale, che individua le priorità e le misure necessarie al fine di garantire la sicurezza nella produzione di energia, la diversificazione delle fonti energetiche e delle aree geografiche di approvvigionamento, il miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale e lo sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo, l'incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e la partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica, la sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, la valorizzazione e lo sviluppo di filiere industriali nazionali. Nella definizione della Strategia, il Consiglio dei ministri tiene conto delle valutazioni effettuate a livello di Unione europea e a livello internazionale sulla sicurezza delle tecnologie disponibili, degli obiettivi fissati a livello di Unione europea e a livello internazionale in materia di cambiamenti climatici, delle indicazioni dell'Unione europea e degli organismi internazionali in materia di scenari energetici e ambientali».
IL GOVERNO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5.
(Abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari)
1. Al fine di acquisire ulteriori evidenze scientifiche, mediante il supporto dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, sui profili relativi alla sicurezza nucleare, tenendo conto dello sviluppo tecnologico in tale settore e delle decisioni che saranno assunte a livello di Unione europea, non si procede alla definizione e attuazione del programma di localizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare.
2. L'articolo 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.
3. Alla legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25, comma 1, nel primo periodo, sono soppresse le parole: "della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare," ed è soppresso l'ultimo periodo;
b) all'articolo 25, comma 2, lettera c), sono soppresse le parole: ", con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali è fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali";
c) all'articolo 25, comma 2, lettera d), sono soppresse le parole: "che i titolari di autorizzazioni di attività devono adottare";
d) all'articolo 25, comma 2, lettera g), le parole: "la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento" sono sostituite dalle seguenti: "la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o lo smantellamento";
e) all'articolo 25, comma 2, la lettera i) è abrogata;
f) all'articolo 25, comma 2, lettera l), sono soppresse le parole: "gli oneri relativi ai" e le parole: "a titolo oneroso a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere";
g) all'articolo 25, comma 2, la lettera n) è abrogata;
h) all'articolo 25, comma 2, la lettera o) è sostituita dalla seguente:
"o) previsione di opportune forme di informazione per le popolazioni e in particolare per quelle coinvolte;
i) all'articolo 25, comma 2, la lettera q) è abrogata;
l) all'articolo 25 i commi 3 e 4 sono abrogati;
m) l'articolo 26 è abrogato;
n) all'articolo 29, comma 1, sono soppresse le parole: "gli impieghi pacifici dell'energia nucleare,", le parole: "sia da impianti di produzione di elettricità sia" e le parole: "costruzione, l'esercizio e la";
o) all'articolo 29, comma 4, sono soppresse le parole: "nell'ambito di priorità e indirizzi di politica energetica nazionale e";
p) all'articolo 29, comma 5, lettera c), sono soppresse le parole: "sugli impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture,";
q) all'articolo 29, comma 5, lettera e), sono soppresse le parole: "del progetto, della costruzione e dell'esercizio degli impianti nucleari, nonché delle infrastrutture pertinenziali,";
r) all'articolo 29, comma 5, lettera g), sono soppresse le parole: ", diffidare i titolari delle autorizzazioni", le parole: "da parte dei medesimi soggetti", le parole: "di cui alle autorizzazioni" e la parola: "medesime";
s) all'articolo 29, comma 5, la lettera h) è abrogata;
t) all'articolo 29, comma 5, lettera i), sono soppresse le parole: "all'esercizio o".
4. All'articolo 133, comma 1, lettera o) del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono soppresse le parole: "ivi comprese quelle inerenti l'energia da fonte nucleare,".
5. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - (Oggetto). - 1. Con il presente decreto si disciplinano:
a) la localizzazione del Deposito nazionale, incluso in un Parco Tecnologico comprensivo di un Centro di studi e sperimentazione, destinato ad accogliere i rifiuti radioattivi provenienti da attività pregresse di impianti nucleari e similari, nel territorio nazionale;
b) le procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico;
c) i benefici economici relativi alle attività di esercizio del Deposito nazionale, da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati.";
b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - (Definizioni). - 1. Fatte salve le definizioni di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ai fini del presente decreto si definisce:
a) "Agenzia": l'Agenzia per la sicurezza nucleare di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
b) "Conferenza unificata": la Conferenza prevista all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;
c) "AIEA": l'Agenzia internazionale per l'energia atomica delle Nazioni Unite, con sede a Vienna;
d) "AEN-OCSE": l'Agenzia per l'energia nucleare presso l'OCSE, con sede a Parigi;
e) "Deposito nazionale": il deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività, derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari, e all'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari;
f) decommissioning: l'insieme delle azioni pianificate, tecniche e gestionali, da effettuare su un impianto nucleare a seguito del suo definitivo spegnimento o della cessazione definitiva dell'esercizio, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, fino allo smantellamento finale o comunque al rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica.";
c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - (Documento programmatico). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, che può avvalersi dell'Agenzia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti gli indirizzi in materia di gestione dei rifiuti radioattivi e di decommissioning degli impianti dismessi.";
d) gli articoli da 4 a 24 sono abrogati;
e) all'articolo 26, comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: "La Sogin S.p.A. è il soggetto responsabile degli impianti a fine vita, del mantenimento in sicurezza degli stessi, nonché della realizzazione e dell'esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico di cui all'articolo 25, comprendente anche il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi. A tal fine:";
f) all'articolo 26, comma 1, lettera d), sono soppresse le parole: "riceve dagli operatori interessati al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi il corrispettivo per le attività di cui all'articolo 27, con modalità e secondo tariffe stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, ed" e le parole: ", calcolate ai sensi dell'articolo 29 del presente decreto legislativo";
g) all'articolo 26, comma 1, lettera e), sono soppresse le parole: ", al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti";
h) all'articolo 27, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La Sogin S.p.A., tenendo conto dei criteri indicati dall'AIEA e dall'Agenzia definisce una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico, proponendone contestualmente un ordine di idoneità sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle suddette aree, nonché un progetto preliminare per la realizzazione del Parco stesso.";
i) all'articolo 27, comma 4, sono soppresse le parole: ", comma 2";
l) all'articolo 27, comma 10, sono soppresse le parole: "Si applica quanto previsto dall'articolo 12.";
m) l'articolo 29 è abrogato;
n) all'articolo 30, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Al fine di massimizzare le ricadute socioeconomiche, occupazionali e culturali conseguenti alla realizzazione del Parco Tecnologico, è riconosciuto al territorio circostante il relativo sito un contributo di natura economica. Il contributo di cui al presente comma è destinato per il 10 per cento alla provincia o alle province nel cui territorio è ubicato il sito, per il 55 per cento al comune o ai comuni nel cui territorio è ubicato il sito e per il 35 per cento ai comuni limitrofi, intesi come quelli il cui territorio ricada in tutto o in parte all'interno di un'area compresa nei 25 chilometri dal centro dell'edificio Deposito.";
o) all'articolo 30, i commi 2 e 3 sono abrogati;
p) gli articoli da 31 a 34 sono abrogati;
q) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:
"Art. 35. - (Abrogazioni). - 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articoli 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
b) articolo 1, comma 100, della legge 23 agosto 2004, n. 239.";
r) nel titolo del decreto legislativo sono soppresse le parole: "della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare," e le parole: "e campagne informative al pubblico".
6. Al decreto legislativo 23 marzo 2011, n. 41, sono abrogati gli articoli da 1 a 23,25,26, comma 1, 28, 29, comma 1, lettera a), 30, 31, 32, comma 1, lettera c).
7. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal comma 5 del presente articolo, è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, adotta la Strategia energetica nazionale, che individua le priorità e le misure necessarie al fine di garantire la sicurezza nella produzione di energia, la diversificazione delle fonti energetiche e delle aree geografiche di approvvigionamento, il miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale e lo sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo, l'incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e la partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica, la sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, la valorizzazione e lo sviluppo di filiere industriali nazionali. Nella definizione della Strategia, il Consiglio dei ministri tiene conto delle valutazioni effettuate a livello di Unione europea e a livello internazionale sulla sicurezza delle tecnologie disponibili, degli obiettivi fissati a livello di Unione europea e a livello internazionale in materia di cambiamenti climatici, delle indicazioni dell'Unione europea e degli organismi internazionali in materia di scenari energetici e ambientali».
Conseguentemente, nel titolo del decreto-legge, sostituire le parole: «moratoria nucleare», con le seguenti: «abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari».
MASCITELLI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5. - (Abrogazione di norme in materia di nuove centrali per la produzione di energia nucleare). - 1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppressa la lettera d).
2. All'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al primo periodo, le parole da: "della localizzazione nel territorio" a: "del combustibile nucleare," sono soppresse;
b) al comma 1 è soppresso l'ultimo periodo;
c) al comma 2, lettera c), le parole da: ", con oneri a carico delle imprese" alle parole: "utenti finali" sono soppresse;
d) al comma 2, lettera d), sono soppresse le seguenti parole: "che i titolari di autorizzazioni di attività devono adottare";
e) al comma 2, lettera g), le parole da: "la costruzione e l'esercizio" a: "di impianti per" sono soppresse;
f) al comma 2, lettera g), dopo le parole: "dei rifiuti radioattivi o", è soppressa la parola: "per";
g) al comma 2, è soppressa la lettera i);
h) al comma 2, lettera l), sono soppresse le seguenti parole: "gli oneri relativi ai";
i) al comma 2, lettera l), le parole da: "a titolo oneroso" a "possano essere" sono soppresse;
j) al comma 2, è soppressa la lettera n);
k) al comma 2, lettera o), dopo le parole: "per le popolazioni" è soppresso il seguente segno di interpunzione: " , ";
l) al comma 2, lettera o), le parole da: ", al fine di creare le condizioni" a: "gestione degli impianti" sono soppresse;
m) al comma 2, è soppressa la lettera q);
n) sono soppressi i commi 3 e 4.
3. Alla legge 23 luglio 2009, n. 99, l'articolo 26 è soppresso.
4. All'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "gli impieghi pacifici dell'energia nucleare,";
b) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "sia da impianti di produzione di elettricità sia";
c) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "costruzione, l'esercizio e la";
d) al comma 4, le parole da: "nell'ambito di priorità" a: "energetica nazionale e" sono soppresse;
e) al comma 5, lettera c), le parole da: "sugli impianti" a: "infrastrutture," sono soppresse;
f) al comma 5, lettera e), le parole da: "del progetto" a: "pertinenziali, " sono soppresse:
g) al comma 5, lettera g), al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: ", diffidare i titolari delle autorizzazioni";
h) al comma 5, lettera g), al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: "da parte dei medesimi soggetti";
i) al comma 5, lettera g), al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: "di cui alle autorizzazioni";
j) al comma 5, lettera g), al primo periodo, sopprimere la seguente parola: "medesime";
k) al comma 5, sopprimere la lettera h);
l) al comma 5, lettera i), sopprimere le seguenti parole: "all'esercizio o".
5. All'articolo 133, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le parole da: "ivi comprese" a: "fonte nucleare" sono soppresse.
6. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: "della disciplina" a: "combustibile nucleare," sono soppresse;
b) al comma 1, sopprimere le lettera b) e c);
c) al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: "e future";
d) al comma 1, sopprimere le lettere g) e h).
7. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere le lettere b), c), e) ed f);
b) al comma 1, lettera i), le parole da: "dall'esercizio" a: "derivanti" sono soppresse.
8. All'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al primo periodo, le parole da: ", con il quale sono delineati" a: "sicurezza nucleare" sono soppresse;
b) al comma 1, al secondo periodo, le parole da: "la potenza complessiva" a: "da realizzare," sono soppresse;
c) al comma 1, al secondo periodo, le parole da: "valuta il contributo" a: "diversificazione energetica," sono soppresse;
d) al comma 1, al secondo periodo, le parole da: ", benefici economici" a: "realizzazione" sono soppresse;
e) il comma 2 è soppresso:
f) al comma 3, sopprimere le lettere b), c), d), e), f);
g) al comma 3, lettera g), sopprimere le seguenti parole: "impianti a fine vita, per i nuovi insediamenti e per gli";
h) sopprimere le lettere h), i) ed l).
9. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sopprimere gli articoli da 4 a 24.
10. All'articolo 26 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: "della disattivazione";
b) al comma 1, al secondo periodo, lettera d), le parole da: "riceve dagli operatori" a: " il Ministero dell'economia e finanze, ed" sono soppresse;
c) al comma 1, al secondo periodo, lettera d), sopprimere le seguenti parole: ", calcolate ai sensi dell'art. 29 del presente decreto legislativo";
d) al comma 1, al secondo periodo, lettera e), le parole da: " , al fine di" a: " gestione degli impianti" sono soppresse.
11. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: "e sulla base delle valutazioni " a: "di cui all'art. 9" sono soppresse;
b) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: ", comma 2";
c) al comma 10, sopprimere il secondo periodo.
12. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, l'articolo 29 è soppresso.
13. All'articolo 30 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere le parole da: " riferito ai rifiuti radioattivi" fino alla fine del periodo;
b) sopprimere i commi 2 e 3.
14. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, l'articolo 31 è soppresso.
15. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, l'articolo 32 è soppresso.
16. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, l'articolo 33 è soppresso.
17. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, l'articolo 34 è soppresso.
18. All'articolo 35 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, il primo comma è soppresso».
Conseguentemente, al titolo del disegno di legge di conversione del decreto-legge, sostituire le parole: «moratoria nucleare» con le seguenti: «abrogazione di norme in materia di nuove centrali per la produzione di energia nucleare».
RUTELLI, MOLINARI, BRUNO, BAIO, RUSSO, MILANA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5.
3. Sono abrogate le seguenti norme:
a) articolo 7, comma 1, lettera d) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) legge 23 luglio 2009, n. 99, limitatamente alle seguenti parti:
1) art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: "della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,";
2) art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: "Con i medesimi decreti sono altresì stabiliti le procedure autorizzative e, i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti dì cui al primo periodo.";
3) art. 25, comma 2, lettera c), limitatamente alle parole: ", con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali è fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali";
4) art. 25, comma 2, lettera d), limitatamente alle parole: "che i titolari di autorizzazioni di attività devono adottare";
5) art. 25, comma 2, lettera g), limitatamente alle parole: "la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per";
6) art. 25, comma 2, lettera g), limitatamente alla particella "per" che segue e parole "di rifiuto radioattivi o";
7) art. 25, comma 2, lettera 1);
8) art. 25, comma 2, lettera l), limitatamente alle parole: "gli oneri relativi ai";
9) art. 25, comma 2, lettera l), limitatamente alle parole: "a titolo oneroso a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere1;
10) art, 25, comma 2, lettera n);
11) art, 25, comma 2, lettera o), limitatamente alla virgola che segue le parole "per le popolazioni";
12) art. 25, comma 2, lettera o), limitatamente alle parole: ", al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti";
13) art. 25, comma 2, lettera q);
14) art, 25, comma 3;
15) art. 25, comma 4;
16) art. 26;
17) art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: "gli impieghi pacifici dell'energia nucleare,";
18) art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: "sia da impianti di produzione di elettricità sia";
19) art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: "costruzione, l'esercizio e la";
20) art. 29, comma 4, limitatamente alle parole: "nell'ambito di priorità e indirizzi di politica energetica nazionale e";
21) art. 29, comma 5, lettera c), limitatamente alle parole: "sugli impianti nucleari nazionali e loto infrastrutture,";
22) art. 29, comma 5, lettera e), limitatamente alle parole: "del progetto, della costruzione e dell'esercizio degli impianti nucleari, nonché delle infrastrutture pertinenziali,";
23) art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: ", diffidare i titolari delle autorizzazioni";
24) art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: "da parte dei medesimi soggetti";
25) art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: "di cui alle autorizzazioni";
26) art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alla parola: "medesime";
27) art. 29, comma 5, lettera h);
28) art. 29, comma 5, lettera i), limitatamente alle parole: "all'esercizio o";
c) art. 133, comma ", lettera o) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, limitatamente alle parole «"ivi comprese quelle inerenti l'energia di fonte nucleare";
d) decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, limitatamente alle seguenti parti:
1) il titolo del decreto legislativo, limitatamente alle parole: "della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,";
2) il titolo del decreto legislativo, limitatamente alle parole: "e campagne informative al pubblico";
3) art. 1, comma 1, limitatamente alle parole: "della disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,";
4) art. 1, comma 1, lettera a);
5) art. 1, comma 1, lettera b);
6) art. 1, comma 1, lettera c);
7) art. 1, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: "e future";
8) art. 1, comma 1, lettera g);
9) art. 1, comma 1) lettera h);
10) art. 2, comma 1, lettera b);
11) art. 2, comma 1, lettera c);
12) art. 2, comma 1, lettera e);
13) art. 2, comma 1, lettera f);
14) art. 2, comma 1, lettera i), limitatamente alle parole: "dall'esercizio di impianti nucleari, compresi i rifiuti derivanti";
15) art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: ", con il quale sono delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare, tra i quali, in via prioritaria, la protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare";
16) art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: "la potenza complessiva ed i tempi attesi di costruzione e di messa in esercizio degli impianti nucleari da realizzare,";
17) art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: "valuta il contributo dell'energia nucleare in termini di sicurezza e diversificazione energetica";
18) art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: ", benefici economici e sociali e delinea le linee guida del processo di realizzazione";
19) art. 3, comma 2;
20) art. 3, comma 3, lettera a);
21) art. 3, comma 3, lettera b);
22) art. 3, comma 3, lettera c);
23) art. 3, comma 3, lettera d);
24) art. 3, comma 3, lettera e);
25) art. 3, comma 3, lettera f);
26) art. 3, comma 3, lettera g), limitatamente alle parole: "impianti a fine vita, per innovi insediamenti e per gli";
27) art. 3, comma 3, lettera h);
28) art. 3, comma 3, lettera i);
29) art. 3, comma 3, lettera l);
30) articoli da 4 a 24;
31) art. 26, comma 1, limitatamente alle parole: "della disattivazione";
32) art. 6, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: "riceve dagli operatori interessati al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi il corrispettivo per le attività di cui all'art. 27, con modalità e secondo tariffe stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con Ministero dell'economia e finanze, ed";
33) art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: ", calcolate ai sensi dell'art. 29 del presente decreto legislativo";
34) art. 26, comma 1, lettera e), limitatamente alle parole: ", al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti";
35) art. 27, comma 1, limitatamente alle parole: "e sulla base delle valutazioni derivanti dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica di cui all'art. 9";
36) art. 27, comma 4, limitatamente alle parole: ", comma 2";
37) art. 27, comma 10, limitatamente alle parole: "Si applica quanto previsto dall'art. 12";
38) art. 29;
39) art. 30, comma 1, limitatamente alle parole: "riferito ai rifiuti radioattivi rinvenienti dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo ed uno riferito ai rifiuti radioattivi rinvenienti dalle attività disciplinate da norme precedenti";
40) art. 30, comma 2;
41) art. 30, comma 3;
42) articoli da 31 a 34;
43) art. 35, comma 1».
DELLA SETA, FERRANTE, BUBBICO, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, DELLA MONICA, VITA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, MONGIELLO
Al comma 1, sostituire le parole: «per un anno» con le seguenti: «per dieci anni».
Al comma 1, sostituire le parole: «per un anno» con le seguenti: «per dieci anni».
DELLA SETA, FERRANTE, BUBBICO, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, DELLA MONICA, VITA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, MONGIELLO
Al comma 1, sostituire le parole: «a 24, 30, comma 2, 31 e 32» con le seguenti: «a 30».
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
DELLA SETA, FERRANTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONGIELLO
Al comma 1, sostituire le parole: «a 24, 30, comma 2, 31 e 32» con le seguenti: «a 21, 23, 24, 30, comma 2, 31 e 32».
DELLA SETA, FERRANTE, BUBBICO, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, MONGIELLO
Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'adozione della strategia nucleare e tutti gli atti conseguenti di cui ai detti articoli resta in ogni caso subordinata alle conclusioni della Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che dovrà definire le strategie per assicurare la realizzazione di un sistema di approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile ed economicamente vantaggioso».
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
«2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, che si avvale dell'Agenzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, con decreto da emanare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché per gli aspetti di rispettiva competenza con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministro della salute, adotta un documento programmatico che indica:
a) gli interventi in materia di ricerca e formazione, riduzione delle emissioni inquinanti ed emissioni di gas ad effetto serra, da conseguire mediante le attività del Centro di studi e sperimentazione connesso al Parco tecnologico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, da finanziare a valere sulle risorse di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368;
b) gli indirizzi in materia di gestione dei rifiuti radioattivi e di decommissioning degli impianti dismessi, da conferire al deposito nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31.
2-bis. Le caratteristiche delle aree idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico di cm all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono individuate secondo i criteri tecnici, in linea con le migliori pratiche internazionali, atti ad assicurare adeguati livelli di sicurezza a tutela della salute della popolazione e della protezione dell'ambiente, oltre quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Entro sessanta giorni dall'adozione del documento programmatico di cui al comma 2, il Ministro dello sviluppo economico, con uno o più decreti da emanare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro per i beni e le attività culturali, definisce, su proposta dell'Agenzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, formulata entro trenta giorni dall'adozione del suddetto documento programmatico, in coerenza con lo stesso e sulla base dei contributi e dei dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi inclusi l'ISPRA, l'ENEA e le università che si esprimono entro lo stesso termine, uno schema di parametri esplicativi dei criteri tecnici, con particolare riferimento ai seguenti profili:
a) popolazione e fattori socio-economici;
b) idrologia e risorse idriche;
c) fattori meteorologici;
d) biodiversità;
e) geofisica e geologia;
f) valore paesaggistico;
g) valore architettonico-storico;
h) accessibilità;
i) sismo-tettonica;
l) distanza da aree abitate e da infrastrutture di trasporto;
m) strategicità dell'area per il sistema energetico e caratteristiche della rete elettrica;
n) rischi potenziali indotti da attività umane nel territorio circostante.
2-ter. I parametri tecnici ai sensi del comma 2-bis per la localizzazione del Parco tecnologico sono soggetti alle procedure di valutazione ambientale strategica, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonché al rispetto del principio di giustificazione di cui ai commi l e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, di recepimento della direttiva 96/26/EURATOM del Consiglio, del 13 maggio 1996. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la documentazione necessaria per l'avvio della procedura di valutazione ambientale strategica entro tre mesi dalla emanazione del decreto di cui al comma 2-bis. Entro quindici giorni dalla conclusione della procedura di valutazione ambientale strategica, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il parere motivato, adottato di concerto, per gli aspetti di competenza, con il Ministero per i beni e le attività culturali.
2-quater. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per le parti di rispettiva competenza, sono adeguati, entro trenta giorni dal ricevimento del parere di cui al comma 2-ter, i parametri di cui comma 2-bis secondo le conclusioni della valutazione ambientai e strategica. Gli atti così adeguati sono sottoposti entro quindici giorni all'approvazione del Consiglio dei ministri. I testi approvati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2-quinquies. Ai fini del presente articolo si definisce «decommissioning» l'insieme delle azioni pianificate, tecniche e gestionali, da effettuare su un impianto nucleare a seguito del suo definitivo spegnimento o della cessazione definitiva dell'esercizio, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, sino allo smantellamento finale o comunque al rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica. Il conferimento al deposito nazionale di cui all'articolo 2, comma l, lettera i), del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è disciplinato dal titolo III del citato decreto, nonché dai commi successivi.
2-sexies. All'attività di decommissioning degli impianti contenenti i rifiuti radioattivi derivanti da attività già esaurite al momento dell'entrata in vigore della presente legge, attende la Sogin S.p.A., in coerenza con gli scopi statutari e con le vigenti disposizioni in materia. La Sogin S.p.A. prende in carico la gestione in sicurezza del medesimo impianto e svolge tutte le attività relative al decommissioning dell'impianto stesso fino al rilascio del sito per altri usi, secondo gli indirizzi formulati ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
2-septies. I pareri riguardanti i progetti di cui agli articoli 55, 56 e 57 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, già presentati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da almeno ventiquattro mesi, sono rilasciati dalle Autorità competenti entro centottanta giorni dalla suddetta data. Qualora tali pareri non vengano rilasciati entro il termine di cui al periodo precedente, il Ministero dello sviluppo economico convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo le modalità degli articoli 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di rilasciare le relative autorizzazioni entro i successivi centottanta giorni. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Sogin S.p.A. segnala al Ministero dello sviluppo economico e alle autorità competenti, nell'ambito delle attività richieste ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e del comma 1-bis dell'articolo 148 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, eventuali priorità per l'ottenimento delle relative autorizzazioni, secondo un criterio di efficienza realizzativa. Qualora, entro novanta giorni dall'avvenuta segnalazione, le autorità competenti non rilascino i pareri riguardanti le suddette attività, il Ministero dello sviluppo economico avvia il procedimento unico di cui all'articolo 25, comma 2, lettera h), della legge 23 luglio 2009, n. 99, che si conclude entro i successivi novanta giorni.
2-octies. Nella Regione in cui è situato il sito prescelto per la realizzazione del deposito nazionale, è istituito un "Comitato di confronto e trasparenza", senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, finalizzato a garantire alla popolazione l'informazione, il monitoraggio ed il confronto pubblico sull'attività concernente il decommissioning del relativo impianto nucleare, nonché sulle misure adottate per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione e la salvaguardia dell'ambiente. Ai fini di cui al primo periodo, la Sogin S.p.A. è tenuta a corrispondere alle richieste del Comitato di confronto e trasparenza, fornendo allo stesso tutte le informazioni ed i dati richiesti, ad eccezione delle informazioni commerciali sensibili e di quelle relative alle misure di protezione fisica dell'impianto nucleare. Chiunque sia interessato ad ottenere informazioni sulle misure adottate per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, la prevenzione o la riduzione dei rischi e delle esposizioni, può rivolgersi al Comitato di confronto e trasparenza il quale è tenuto a comunicare le informazioni in suo possesso o acquisite all'uopo dalla Sogin S.p.A..
2-novies. Il Comitato di confronto e trasparenza, costituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con oneri a carico dell'operatore, è composto da:
a) il Presidente della Regione interessata o suo delegato, che svolge le funzioni di presidente del Comitato;
b) il Presidente della Provincia interessata o suo delegato;
c) il Sindaco del Comune o dei Comuni il cui territorio è interessato dalla realizzazione del deposito nonché i Sindaci dei Comuni limitrofi, intesi come quelli la cui superficie ricada in tutto o in parte all'interno di un'area compresa nei 25 km dal centro del deposito;
d) il Prefetto o suo delegato;
e) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
j) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
g) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università;
h) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
i) un rappresentante dell'ARPA della Regione interessata;
l) un rappresentante dell'Agenzia;
m) un rappresentante della Sogin S.p.A.
n) un rappresentante dell'associazione ambientalista maggiormente rappresentativa a livello regionale;
o) un rappresentante dell'imprenditoria locale indicato dall'associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale;
p) un rappresentante dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello regionale;
q) un esperto qualificato di radioprotezione designato dall'Agenzia.
2-decies. I componenti del Comitato durano in carica cinque anni, salvo quelli che sono tali in forza di una carica elettiva, che mantengono la funzione per tutta la durata di quest'ultima. Il Comitato di confronto e trasparenza è convocato in via ordinaria dal Presidente con frequenza almeno annuale ovvero ogni qual volta se ne ravvisi la necessità o l'opportunità; il Comitato opera senza corresponsione di compensi o emolumenti a favore dei componenti.
2-undecies. Il Comitato di confronto e trasparenza può richiedere eventuali analisi in ordine a particolari aspetti tecnici, radioprotezionistici ed ambientali a qualificati soggetti pubblici, quali le Università, gli enti pubblici di ricerca, l'ISPRA o le ARPA, i cui oneri sono posti dall'operatore a detrazione dei contributi annuali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, così come modificato dall'articolo 7-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13».
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La sospensione dell'efficacia non si applica altresì a tutte le attività e competenze in capo all'Agenzia per la sicurezza nucleare».
MASCITELLI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 27, comma 11, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, al primo periodo, dopo le parole: "parere vincolante dell'Agenzia", sono inserite le seguenti: "previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della Regione sul cui territorio ricade la proposta di localizzazione del sito e d'intesa con gli enti locali interessati,"».
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al comma 9 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 28 del 2011, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", o entro il 31 dicembre 2011 qualora gli impianti siano collocati nelle aree colpite da calamità naturale così come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 21 marzo 2011."».
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Il termine del 30 aprile 2011 di cui al comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato al 30 ottobre 2011».
MASCITELLI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, al primo periodo, dopo la parola: "operatore" sono inserite le seguenti: "«, previa acquisizione del parere della Regione sul cui territorio insiste l'impianto".
2-ter. All'articolo 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Il parere vincolante della Regione, di carattere obbligatorio, è espresso avendo acquisito l'intesa con gli enti locali interessati"».
Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere le seguenti parole: «e modifiche all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo».
MASCITELLI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA
Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:
«2-bis. Allo scopo di acquisire ulteriori evidenze scientifiche sull'impatto ambientale e sui parametri di sicurezza, anche in ambito comunitario ed internazionale, in relazione alla localizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorio nazionale di impianti connessi alla produzione di energia elettrica, il cui tracciato attraversa, anche parzialmente: territori interessati dalla presenza di faglie sismiche, per un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto restano sospesi i procedimenti autorizzativi in corso. È altre si sospesa l'efficacia degli atti autorizzativi già adottati nonché la realizzazione delle relative opere, ove avviata o da avviare. La sospensione riguarda sia le opere nel loro complesso che le singole tratte».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 5
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Interventi a correzione della discriminazione degli impianti Nuovi Entranti in applicazione del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, attuativo della direttiva 2003/87/CE)
1. All'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, al comma 1, dopo le parole "e ne dà comunicazione agli aventi diritto e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas" sono aggiunte le seguenti "indicando anche per ogni installazione le percentuali di utilizzo di CERs ed ERUs ai fini del rispetto dell'obbligo annuale di restituzione delle quote di CO2".
2. All'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas definisce i crediti spettanti agli aventi diritto sulla base della quantità di quote comunicatale ai sensi del comma 1 e degli oneri per il mancato riconoscimento, ai fini del rispetto dell'obbligo annuale di restituzione delle quote di CO2, del diritto di utilizzo di CERs e ERUs in percentuale della quantità assegnata, con riferimento all'andamento dei prezzi delle quote e dei CERs ed ERUs sui mercati europei ed al differenziale di prezzo tra i crediti CERs ed ERUs utilizzabili e le quote di CO2. Le partite economiche da rimborsare sono determinate entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle quote di spettanza degli aventi diritto per l'anno solare precedente. Per le quote spettanti ai nuovi entranti per il 2009, le partite economiche devono essere determinate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».