l'articolo 106, secondo comma, della Costituzione prevede la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite ai giudici singoli, nel ruolo civile ed in quello penale. Questi sono avvocati arruolati a mezzo domanda valutata dal Consiglio giudiziario con nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura;
tale funzione di complemento inizialmente aveva un'utilizzazione limitata alla mera supplenza del magistrato togato in caso di sua assenza o impedimento. L'enorme mole del contenzioso e la carenza di magistrati togati, nel tempo hanno reso la figura indispensabile all'esercizio del potere giurisdizionale e quell'intervento, una volta a carattere saltuario, è ora diventato stabile;
la magistratura ordinaria formata dal nucleo giudicante e da quello requirente (pubblici ministeri) ha un organico di 8.369 magistrati. Quella onoraria, formata dai giudici onorari presso il tribunale (GOT) e dai vice procuratori onorari (VPO), ha un organico di 3.460 soggetti. A queste figure, nel 1998, si è aggiunta quella del giudice di pace, con un organico di 2.532 soggetti;
se il giudice di pace ha un grado giurisdizionale proprio con una ben definita competenza per valore e materia, i GOT e VPO agiscono di concerto con i magistrati di tribunale e, nell'esercizio delle funzioni, hanno il medesimo potere giurisdizionale e sono sottoposti alle medesime sanzioni disciplinari. I VPO sostengono l'accusa nell'80 per cento dei processi penali innanzi al tribunale monocratico ed il 100 per cento in quelli innanzi ai giudici di pace;
i GOT agiscono sia nel ruolo civile che in quello penale, con un carico di lavoro che varia dall'80 per cento del monocratico al 100 per cento delle esecuzioni civili, che tuttavia varia da sede a sede e che talvolta implica la totale sostituzione nel monocratico del magistrato assente anche per molti mesi;
il magistrato onorario percepisce una mera indennità ad udienza che è pari a 98 euro lordi (al netto 74 euro), il che sta a significare che qualsiasi provvedimento emesso, decreto, ordinanza e sentenza sono gratuiti. La cadenza media di udienza è di otto al mese;
ciò in assenza di qualsiasi forma previdenziale, assistenziale e di indennità di maternità;
al giudice di pace, al contrario, è riconosciuta un'indennità per qualsiasi provvedimento emesso, tanto da ottenere un tetto annuale massimo di 72.000 euro;
l'esercizio della funzione giurisdizionale comporta l'incompatibilità con la professione forense. Ad esempio, colui che ricopre la carica di giudice onorario presso il tribunale di un capoluogo non può esercitare l'avvocatura nello stesso tribunale, ciò con notevole difficoltà economica, vista l'esigua indennità riconosciuta;
l'assenza di una normativa di riferimento comporta che le varie interpretazioni delle scarne norme esistenti rendano i giudici onorari preda di chiunque (ad esempio cancellieri o magistrati togati);
alla carenza legislativa si è ritenuto di sopperire con l'emanazione di alcune circolari ministeriali, estremamente contraddittorie, attraverso le quali si sono determinate, con efficacia retroattiva, alcune gravi restrizioni economiche,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire attraverso il varo di una normativa specifica, che non dia adito ad interpretazioni contrastanti, al fine di evitare che l'assenza di una predefinita competenza ponga i giudici onorari in balìa dei voleri del magistrato di turno, a detrimento dell'esercizio della funzione.
(4-05010)