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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 539 del 13/04/2011


LANNUTTI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:

la sentenza n. 37 del 15 febbraio 2011, emessa dalla prima sezione della commissione tributaria regionale di Perugia, condividendo la precedente pronuncia della prima sezione della commissione tributaria regionale di Venezia-Mestre n. 5 del 10 gennaio 2011, ha dichiarato non dovuta la tassa di concessione governativa in relazione all'impiego di apparecchiature terminali per il servizio pubblico terrestre di telecomunicazioni;

la tassa di concessione sui telefoni cellulari trovava il suo presupposto nell'articolo 318 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, il quale stabiliva che «Presso ogni singola stazione radioelettrica di cui sia stato concesso l'esercizio deve essere conservata l'apposita licenza rilasciata dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni» e che «Per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione titolo di abbonamento tiene luogo della licenza»;

il nuovo codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, ha apportato al settore alcune innovazioni, nell'ambito di un processo di privatizzazione che ha avuto come principale conseguenza il passaggio dalla concessione - atto amministrativo emanato nell'ambito di un rapporto pubblicistico, nell'ambito del quale la pubblica amministrazione gode di una posizione di supremazia sui privati - al contratto, cioè ad uno strumento di diritto privato, che presuppone una posizione di parità tra i contraenti, comportando l'implicita abrogazione di tutta la normativa basata sulla sussistenza di un rapporto concessorio di tipo pubblicistico e, in particolare, il venir meno del presupposto legislativo necessario ai fini dell'imposizione dell'obbligo di pagamento della tassa di concessione governativa.

l'articolo 218 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, in vigore dal 16 settembre 2003, nel quadro di un completo riassetto del sistema delle comunicazioni ispirato ai principi di garanzia dei diritti inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica, ha abrogato l'articolo 318 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973 e la norma ha sostituito la figura del concessionario del servizio con quella di operatore telefonico autorizzato come pure ha sostituito la licenza d'esercizio con una autorizzazione generale;

conseguentemente è evidente che i versamenti della tassa di concessione governativa (TCG) eseguiti in virtù del contratto di abbonamento al servizio di telefonia mobile sono indebiti. Le associazioni dei consumatori, nel ricordare che questa tassa viola i principi della direttiva 2002/21/CE, "poiché determina un incremento dei costi da parte di chi sottoscrive contratti di abbonamento, impedendo la formazione di un mercato concorrenziale", hanno predisposto dei fac-simile per chiedere i rimborsi della tassa di concessione governativa versata indebitamente negli ultimi 3 anni, seppur consapevoli delle difficoltà di accoglimento della richiesta, ma altrettanto consapevoli che sia ingiusto rinunciare a priori alle legittime richieste di abolizione della TCG e ai relativi rimborsi. L'invio della richiesta di rimborso della TCG non esonera il consumatore dal continuare a pagare la tassa sui propri abbonamenti di telefonia mobile ancora attivi,

si chiede di sapere:

se il nuovo codice delle comunicazioni elettroniche del 2003 non abbia di fatto determinato l'abrogazione della tassa di concessione governativa sui telefonini;

se la tariffa n. 21 allegata al decreto del Ministero delle finanze 28 dicembre 1995 che fa riferimento ad un atto amministrativo previsto da una norma abrogata, l'articolo 318 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, non debba ritenersi disapplicata;

se le citate sentenze dei giudici tributari regionali, che hanno indotto molte associazioni dei consumatori a fare richiesta di rimborso della tassa di concessione, non debbano indurre il Governo a fare chiarezza per evitare un contenzioso giudiziario e tributario con milioni di cittadini.

(3-02076)