Caricamento in corso...
 
 
Versione ePub Versione PDF (721 KB)

Versione HTML base



Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 533 del 05/04/2011


PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Biondelli. Ne ha facoltà.

BIONDELLI (PD). Signor Presidente, il percorso travagliato del disegno di legge in esame nasce da lontano: da uno dei molteplici decreti-legge omnibus del 2005 che dispose l'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia.

Anche in Commissione sanità del Senato, in particolare, la preoccupazione espressa era riferita all'esigenza primaria di tutelare la salute dei cittadini, di cui si comprende il disagio, alla luce di una crisi che da tempo attraversa molti dei settori delle professioni sanitarie. Riteniamo però che i diritti di queste categorie debbano essere salvaguardati, sempre nel quadro delle tutela delle persone più deboli.

La soluzione che oggi emerge tenta di coniugare questi due aspetti, anche perché eliminare l'equipollenza corrisponde all'esigenza vera di non sovrapporre percorsi di laurea molto diversi. Nello stesso tempo, attraverso una delega all'Esecutivo, si rinvia ad un atto congiunto del Ministro dell'istruzione e dell'università di concerto con il Ministro della salute per adottare un decreto che renda possibile il conseguimento della laurea in fisioterapia per i laureati e per gli studenti iscritti ai corsi di laurea in scienze motorie. Il disegno di legge prevede sullo schema di decreto un parere delle Commissioni parlamentari competenti; nella Commissione sanità del Senato, in quella occasione, saremo attenti a che le preoccupazioni che già abbiamo manifestato nei dibattiti precedenti, sia in quella stessa Commissione che nelle altre, trovino appropriato riscontro. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caforio. Ne ha facoltà.

CAFORIO (IdV). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, sono quasi incredulo che la vicenda relativa all'equipollenza del diploma di laurea in fisioterapia a quello in scienze motorie sia ad un passo dall'epilogo.

Come saprete, questo provvedimento ha visto il mio Gruppo, oltre che me stesso, impegnato sin dai primissimi giorni della scorsa legislatura a trovare una soluzione ad un'ingiustizia perpetrata ai danni dei laureati in fisioterapia, prima, ai danni degli stessi laureati in scienze motorie, dopo, e ai danni, infine, ma non certo in ordine di importanza, della collettività tutta. Lo premetto, colleghi, se non altro perché, almeno per la mia coscienza, vorrei continuare ad essere chiaro ed onesto su questo annoso problema. La soluzione propostaci dai colleghi della Camera dei deputati non è, né ad opinione mia, né del mio Gruppo, ottimale: un legislatore attento avrebbe potuto fare prima e meglio.

In ogni caso, prima di passare in rassegna le motivazioni sottese a questo nostro intendimento, voglio altrettanto chiaramente affermare che sia io che il mio Gruppo voteremo a favore del provvedimento in questione nel testo in cui ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

Voteremo a favore perché vogliamo fermamente che questa diventi presto la legge per ridare giustizia e dignità al meritorio impegno di decine di migliaia di laureati in fisioterapia. Questo potrà accadere a breve grazie ai colleghi che contribuiranno a formare una maggioranza su questo testo, qualunque sia lo schieramento di appartenenza.

Si tratta di un atto di giustizia nei confronti dei laureati in fisioterapia senza, al contempo, prevedere alcuna prevaricazione dei diritti già riconosciuti nel contesto normativo ai laureati in scienze motorie, che sono i veri grandi sconfitti, non dalla legge che si sta per approvare, ma dalla presa in giro che il famigerato articolo 1-septies del decreto-legge n. 250 del 2005 ha perpetrato ai loro danni per ben cinque anni. Ma se, come si dice, il tempo è galantuomo, come dovrebbe essere in questo caso - lo vedremo fra poco - spero fortemente che anche per loro, per le altrettante decine di migliaia di studenti che si sono laureati e si stanno laureando in scienze motorie, si troverà - ne sono convinto - una soluzione, uno sbocco occupazionale certo e garantito.

Voglio a questo punto, colleghi, soffermarmi solo per qualche minuto sulla genesi di questo provvedimento. Con un blitz, con una porcata, un atto, comunque lo si voglia definire, inqualificabile - lo dico solo per dovere di cronaca e non per attaccare i colleghi di una parte o dell'altra - negli ultimi giorni di legislatura - era il febbraio del 2006 - si pensò bene di presentare un emendamento ad un decreto-legge (il decreto-legge n. 250 del 2005) allora in conversione, con il quale veniva introdotto, nella disattenzione più generale, l'ormai tristemente noto articolo 1-septies. A riprova di quanto detto, la maggioranza di allora, accortasi del fattaccio - come ha detto il collega Bevilacqua - approvò un ordine del giorno con il quale impegnava il Governo a cancellare questo obbrobrio legislativo. (Brusìo).

PRESIDENTE. Colleghi, vi richiamo al silenzio. Non costringetemi a sospendere la seduta.

CAFORIO (IdV). Pochi mesi dopo, con le Camere ed il Governo nuovo, è iniziata una lunga battaglia di posizionamento dei partiti, dei Gruppi parlamentari, dei singoli parlamentari all'interno dei Gruppi. Una battaglia nascosta, sotto traccia, su una questione che non sarebbe mai, e ripeto mai, dovuta durare tutto questo tempo.

Colleghi, più del fatto che sia stata apportata, con una furbata, una modifica impropria all'ordinamento giuridico, dopo cinque anni dall'accaduto (che corrispondono peraltro ai miei cinque anni di attività parlamentare) la cosa che più mi ha fatto riflettere e mi ha fatto dispiacere è stato proprio questo comportamento ondivago, ambiguo, non corretto né di fronte agli elettori né di fronte ai laureati di entrambe le categorie. Comportamento ondivago, sia chiaro, registrato in entrambi gli schieramenti, in entrambe le legislature.

Spero che sia arrivata l'ora della soluzione. Una soluzione che, come ho già detto, non è la mia preferita, ma è pur sempre una soluzione. E, invece di convincermi della necessità di continuare a combattere con il coltello tra i denti a difendere una enunciazione di principio secca, sono disposto a fare anche un piccolo passo indietro, accettando la formulazione approvata dai colleghi della Camera, purché questa situazione di impasse trovi fine.

Senza tediare i colleghi tutti con l'elenco degli atti ed i passaggi amministrativi e giudiziari che questa ignobile "normetta" ha causato in questi anni, vorrei solo accennare alle motivazioni che mi hanno portato, insieme al Gruppo dell'Italia dei Valori, a sposare questa battaglia, anche e soprattutto per dovere di chiarezza nei confronti dei laureati in scienze motorie.

Mi rivolgo ai colleghi che non provengono da questo settore, mi rivolgo ai tanti colleghi in quest'Aula che esercitano la professione medica e quella di docenti all'università. Il corso di laurea in fisioterapia è uno dei corsi di laurea attivati, su tutto il territorio nazionale, là dove ci sono delle facoltà di medicina che, garantendo l'espletamento dei test per il numero chiuso, formano gli studenti, in numero programmato appunto, su una professione sanitaria, qual è la fisioterapia. (Brusìo).

PRESIDENTE. Colleghi, per la seconda volta vi prego di fare silenzio. Vi avverto che se questo brusìo continua sospendo l'Aula per 30 minuti. Faccio altresì presente alla maggioranza che se è interessata a far approvare i provvedimenti in esame è opportuno che si comporti in maniera tale da consentire ai colleghi di intervenire.

CAFORIO (IdV). Senza nessun intento polemico nei confronti di chi tenta di difendere posizioni indifendibili, le professioni sanitarie sono tutte quelle figure necessarie e presenti per il normale svolgimento del Servizio sanitario nazionale. Tra queste, nel novero delle professioni riabilitative, c'è, appunto, la fisioterapia. Scienze motorie è invece la denominazione di un corso di laurea o di facoltà universitaria. Tale denominazione è nata in sostituzione del vecchio ISEF (Istituto superiore di educazione fisica statale), a seguito del decreto legislativo dell'8 maggio 1998, n. 178.

In base al suddetto decreto, all'articolo 2, comma 7, si legge testualmente: «Il diploma di laurea in scienze motorie non abilita all'esercizio di attività professionali sanitarie di competenza dei laureati in medicina e chirurgia, e di quelle di cui ai profili professionali disciplinati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni». E sin qui è tutto chiaro, e soprattutto è corretto l'operato del legislatore di allora.

Quest'ultimo, posto dinnanzi alla necessità di regolare il settore dello studio relativo all'educazione fisica - pur conscio che alcune materie oggetto dello studio di questi ragazzi potessero sembrare, ed in alcuni casi essere, uguali a quelle degli studenti dei corsi abilitanti alle professioni sanitarie - ha correttamente distinto la formazione di questi studenti da quella dei fisioterapisti, i quali - voglio ribadirlo - sono professionisti che curano la patologia, la malattia: non curano cioè il benessere della persona, come in qualunque centro massaggi, ma curano il malessere.

Come detto, in base all'articolo 1-septies del decreto-legge n. 250 del 2005: «Il diploma di laurea in scienze motorie è» (magicamente diventato) «equipollente al diploma di laurea in fisioterapia, se il diplomato abbia conseguito attestato di frequenza ad idoneo corso su paziente, da istituire con decreto ministeriale, presso le università».

A seguito dell'incapacità della maggioranza di centrosinistra di cancellare questa norma vergognosa, dopo mille passaggi parlamentari su «abrogazione secca sì, abrogazione secca no», «comma aggiuntivo o non comma aggiuntivo», dopo alcune pronunce dei tribunali, è arrivato un decreto ministeriale del 24 febbraio 2009 per disciplinare il modo in cui questa equipollenza doveva avvenire. Fortunatamente, l'imbarazzo del Ministero della salute circa questo decantato fabbisogno in soprannumero di laureati in scienze motorie ha evitato danni peggiori.

Venendo a questa legislatura, colleghi, sin da subito mi sono impegnato per percorrere la scelta iniziale dell'abrogazione secca del provvedimento, ma, come sapete, alla Camera anche questa volta hanno rioptato per una formulazione ampia, con due commi aggiuntivi, che prevedono un decreto che tracci nuovamente le linee per il riconoscimento dei crediti formativi per gli studenti ed i laureati in scienze motorie - ovviamente ai fini del conseguimento della laurea in fisioterapia - che dovranno comunque superare le prove selettive previste per accedere ai posti programmati dal Ministero della salute.

Colleghi, questo compromesso era stato già approvato all'unanimità in questo ramo del Parlamento anche nella scorsa legislatura. Come correttamente affermato in varie occasioni dal relatore, collega Bevilacqua, nella scorsa legislatura - e se mi permettete anche in questa - il nodo vero stava nella scelta del Senato di sottoporre i laureati in scienze motorie ad una selezione per l'accesso a fisioterapia nell'ambito del fabbisogno programmato, in conformità all'ordinamento vigente. L'Italia dei Valori ha sempre reputato, infatti, che l'equipollenza disgiunta dalla selezione avrebbe rappresentato un modo surrettizio per aggirare la programmazione prevista dalla legge proprio per questo diploma di laurea.

La Camera allora rifiutò questa proposta e non approvò la legge, ma questa volta fortunatamente ha compreso le nostre ragioni e speriamo di chiudere qui la vicenda. Oggi tocca a noi chiudere una volta per tutte questo contenzioso.

La 7a Commissione, presieduta dal collega Possa, in sede deliberante ha approvato all'unanimità, in prima lettura, il disegno di legge di cui sono primo firmatario e, quasi all'unanimità anche in questo secondo passaggio, sul testo modificato dalla Camera ha dato mandato al relatore di riferire all'Aula.

Dopo che è stato confermato il concerto del Ministero della salute sul decreto attuativo dell'università e, soprattutto, dopo che è stata confermata la selezione per l'accesso, noi non possiamo - perdonatemi, colleghi - che ratificare quanto ci arriva dai colleghi di Montecitorio, perché è ora che i laureati in queste due professioni possano ritrovare la serenità e la certezza di un percorso formativo, prima, e poi professionale certo e non truffaldino, come quello che si è voluto far intravedere ai pur meritevolissimi laureati in scienze motorie.

Sia chiaro, Presidente - e con questo concludo - che l'Italia dei Valori non è contro gli studenti e i laureati in scienze motorie. Non lo siamo mai stati e non lo saremo mai: abbiamo solo lottato, come chiunque altro avrebbe dovuto fare, per evitare che con una legge si potesse di fatto agevolare l'esercizio abusivo della professione sanitaria.

Per quanto riguarda poi il percorso formativo e gli sbocchi professionali dei laureati in scienze motorie, con lo stesso spirito battagliero e con la voglia di trovare una soluzione formativa, e soprattutto lavorativa, a decine di migliaia di laureati ex ISEF - lo ricordo ai colleghi, decine di migliaia - ho presentato un disegno di legge (Atto Senato n. 796) contemporaneamente al disegno di legge in questione, misteriosamente fermo, però, in Commissione.

Il disegno di legge in questione è diretto a fornire competenze professionali relative alla progettazione ed alla gestione di attività motorie di carattere educativo, ludico o sportivo, finalizzate allo sviluppo, al mantenimento e al recupero delle capacità motorie e del benessere psicofisico ad esse correlato, obbligando le strutture che ospitano dette attività a dotarsi della direzione responsabile di un laureato in scienze motorie. Io invito i colleghi ad andare a recuperare il testo di questo disegno di legge e vorrei che qualcuno, anche nel caso non lo abbia condiviso appieno, mi spiegasse perché esso, dopo essere stato calendarizzato per ben quattro volte in Commissione in poco più di un mese nel 2008, si è letteralmente insabbiato.

Ad ogni modo, colleghi, questo non è il momento delle recriminazioni o di intestarsi i meriti politici di un traguardo ancora da raggiungere. Non abbiamo in questa fase bisogno di medagliette. Questo è il momento di ristabilire la legalità all'interno del contesto normativo nazionale di settore. Poi, molto presto per quanto mi riguarda, come ho detto all'inizio di questo mio intervento, il tempo sarà galantuomo anche nei confronti dei laureati in scienze motorie, e io rappresento qui, ora, tutta la disponibilità del Gruppo dell'Italia dei Valori a costruire insieme la soluzione lavorativa anche per questi meritevoli studenti e per i già laureati. (Applausi dai Gruppi IdV, PD e del senatore Amato).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Montani. Ne ha facoltà.

MONTANI (LNP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che ci accingiamo a discutere in quest'Aula del Parlamento ha vissuto un travaglio lunghissimo, iniziato nella XIV Legislatura.

L'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, ha previsto l'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie a quello in fisioterapia, previa definizione di un decreto ministeriale per dettarne le modalità applicative. Nel corso dell'esame in seconda lettura, la Camera dei deputati si è resa conto dell'inopportunità di questa disposizione, che oltre ad apparire contraria alla Costituzione, alle direttive europee e a ogni altra normativa vigente in Italia, era in stridente contrasto con il testo della legge 10 febbraio 2006, n. 43, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie

infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali, approvata definitivamente il 24 gennaio 2006, pochissimi giorni prima della legge di conversione del citato decreto-legge n. 250 del 2005, dalla stessa Camera dei deputati.

Più specificamente, il citato articolo 1-septies del decreto-legge n. 250 del 2005 presenta evidenti profili di incostituzionalità in quanto interviene con una norma di dettaglio sull'esercizio delle professioni sanitarie, materia in cui, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, allo Stato è demandata la determinazione dei principi, mentre spetta alle Regioni la potestà legislativa di dettaglio. La competenza regionale è stata confermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 424 del 2005 e appare rispettata nell'assetto normativo delineato dalla citata legge n. 43 del 2006, sulle professioni sanitarie, che prevede accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Le norme dell'articolo 1-septies presentano poi evidenti profili di contrasto con le disposizioni dell'Unione europea sulla formazione universitaria e con la recente direttiva europea 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, e forti contrasti con il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, articolo 2, comma 7, che disciplina il profilo dei laureati in scienze motorie, non abilitandoli all'esercizio di attività sanitarie. Il corso di laurea in scienze motorie, d'altronde, non è sicuramente aderente al profilo professionale approvato dal decreto del Ministro della salute per la formazione dei fisioterapisti. Il predetto articolo di legge, qualora non fosse abrogato, renderebbe inefficace la programmazione annuale nazionale per l'accesso ai corsi di laurea in fisioterapia, disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base di dati regionali. Infine, in via generale, si finirebbe di fatto per affidare la salute dei cittadini a personale non sanitario.

Con il nuovo testo, si abroga l'equipollenza della laurea in scienze motorie con il diploma di laurea in fisioterapia, attribuendo al Ministro competente il compito di definire la disciplina del riconoscimento dei crediti formativi; l'accesso al corso universitario in fisioterapia, nei limiti dei posti complessivamente programmati in relazione al fabbisogno previsto, previo superamento della prova di selezione; la disciplina dello svolgimento del periodo di formazione e tirocinio sul paziente.

Durante la discussione in 7a Commissione sono state sollevate diverse eccezioni, relativamente alle competenze attribuite al Ministro dell'istruzione, università e ricerca dal comma 2, lettere a) e c), dell'articolo 1, ritenuto lesivo dell'autonomia universitaria, ai sensi dell'ordinamento vigente.

Il testo approvato dalla Camera dei deputati è di fatto anteriore alla riforma dell'università (legge n. 240 del 2010). Secondo il mio modesto parere il citato comma 2, non incide in maniera estremamente negativa sulla legge n. 240.

Si rammenta, al riguardo, che la nozione di crediti formativi universitari è stata introdotta dall'articolo 5 del decreto ministeriale n. 509 del 1999, recante norme sull'autonomia didattica degli atenei (poi sostituito, ma non modificato per questa parte); essi misurano l'impegno complessivo richiesto allo studente, comprensivo dello studio individuale, ma anche della partecipazione alle lezioni, alle esercitazioni, a tirocini e ad attività di orientamento. A ciascun credito corrispondono di norma 25 ore di lavoro. Il lavoro di un anno corrisponde convenzionalmente a 60 crediti. Per conseguire la laurea occorrono 180 crediti; per la laurea magistrale, ne occorrono 120.

La legge n. 240 del 2010, all'articolo 14, modifica l'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, riconoscendo che le università possono disciplinare nel proprio regolamento didattico le conoscenze e le abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario da riconoscere quali crediti formativi. In ogni caso, il numero di tali crediti non può essere superiore a dodici. Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.

Concordo con le esplicitazioni della collega Mariapia Garavaglia, riguardo «la promozione del merito che non si riscontra solo nel raggiungimento dei risultati, bensì anche nella valorizzazione del contenuto proprio di ciascuna disciplina».

In ogni caso, si può ritenere che il comma 2 non stravolga la disciplina in vigore risultando addirittura ultroneo, in quanto si pone nell'ottica di favorire il riconoscimento dei crediti.

L'auspicata approvazione del provvedimento nella versione originaria dell'abrogazione secca dell'articolo l-septies, volta a rispettare l'autonomia universitaria, avrebbe posticipato a lungo l'approvazione di un provvedimento, il cui scopo principale è di ripristinare un criterio di ragionevolezza, considerata la particolare delicatezza della figura sanitaria professionale del fisioterapista, in quanto dedicata a compiere una funzione particolarmente importante nella riabilitazione dei pazienti. (Applausi dal Gruppo LNP).