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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 533 del 05/04/2011


BONINO, FINOCCHIARO, D'ALIA, POLI BORTONE, ZANDA, MUSSO, PETERLINI, SERRA, PORETTI, PERDUCA - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno - Premesso che:

fermi restando gli obblighi derivanti dalla convenzione sui rifugiati del 1951 e dalla convenzione per il soccorso marittimo, il diritto europeo e la normativa nazionale italiana prevedono strumenti idonei per affrontare in modo razionale il ritmo degli arrivi in Italia di cittadini provenienti dai Paesi del Nord Africa;

in particolare, già a seguito delle emergenze umanitarie conseguenti i conflitti fra i Paesi dell'ex Jugoslavia, il Consiglio dell'Unione europea adottò, il 25 settembre 1995, una risoluzione relativa alla ripartizione degli oneri per quanto riguardava l'accoglienza e il soggiorno a titolo temporaneo degli sfollati;

il piano d'azione del Consiglio e della Commissione del 3 dicembre 1998 prevedeva la rapida adozione, conformemente alle disposizioni del trattato di Amsterdam, delle norme minime necessarie per assicurare protezione temporanea agli sfollati di Paesi terzi che non possono ritornare nel Paese di origine e misure volte a promuovere un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono tali persone e subiscono le conseguenze dell'accoglienza delle stesse;

nelle conclusioni adottate in data 27 maggio 1999 sugli sfollati del Kosovo, il Consiglio invitava la Commissione e gli Stati membri a trarre le conseguenze dalla risposta da essi data alla crisi del Kosovo al fine di emanare opportuni provvedimenti a norma del trattato;

sulla base di queste e altre considerazioni, il Consiglio dell'Unione europea ha emanato la direttiva 2001/55/CE del 20 luglio 2001 sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi;

con tale direttiva, il Consiglio regola le norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e ne razionalizza la permanenza. La protezione temporanea vale per un anno, e può essere prorogata di un altro anno, con permessi semestrali. Il Consiglio, in particolari condizioni, può concedere un altro anno. La condizione cessa nel caso il Consiglio accerti la possibilità di un rimpatrio sicuro. Chi gode della protezione temporanea può partecipare a corsi di formazione e lavorare. Nel caso in cui non abbia mezzi di sussistenza, lo Stato che lo ospita si deve adoperare per fargli ottenere un'abitazione, deve fornirgli assistenza medica e contributi al sostentamento. Deve inoltre agevolare il ricongiungimento con i familiari ed assicurare l'istruzione scolastica ai minori. In qualsiasi momento chi è nelle condizioni di protezione temporanea può avanzare domanda di asilo. Gli Stati membri, entro il 31 dicembre 2002, devono adeguare le proprie normative alla direttiva europea;

tale direttiva è attuata in Italia per il tramite del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85;

analoghe misure di carattere eccezionale possono essere attivate a livello nazionale anche senza o prima di una concertazione europea con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 20 del Testo unico delle leggi sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998;

tutte le misure citate sono state elaborate proprio allo scopo di gestire situazioni di afflussi massicci di persone che fuggono da una situazione di grave instabilità che si è prodotta in un Paese terzo rispetto all'Unione europea e "il cui rimpatrio in condizioni stabili e sicure risulta momentaneamente impossibile in dipendenza della situazione nel Paese stesso" (direttiva 2001/55/CE, articolo 2, lettera a));

considerato che:

nonostante allarmistici annunci relativi ad imminenti invasioni di centinaia di migliaia di persone dal Nord Africa verso le nostre coste che sono stati diffusi, fin da gennaio 2011, a più riprese, e per mesi, da parte di rappresentanti del Governo, sia nelle Aule parlamentari che nei principali telegiornali e talk show, con l'evocazione di immagini terrificanti, di esodi biblici, eccetera, dall'inizio della crisi dei Paesi della costa sud del Mediterraneo sono giunti nel nostro Paese fra le 20.000 e le 25.000 persone;

nello stesso lasso di tempo sono giunte in Tunisia (la cui popolazione conta circa 10.500.000 abitanti), più di 100.000 persone, sfollate e provenienti dagli altri Paesi del Nord Africa, che vengono assistite dalle autorità di quel Paese, nonostante la situazioni di difficoltà e di grande fragilità delle istituzioni tunisine;

il Governo ha quindi tutti gli strumenti per attivare, anche senza o prima di una concertazione europea, misure per la protezione temporanea, che non può essere sostituita da allontanamenti coercitivi e massicci degli sfollati tunisini che sarebbero illegittimi: il Protocollo IV della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali proibisce infatti tassativamente e senza esclusioni ogni forma di espulsione collettiva degli stranieri, e stabilisce che ogni provvedimento di espulsione o di respingimento è vietato nei confronti dei richiedenti asilo e dei minori, e che tale provvedimento deve essere individuale, scritto, motivato e tradotto ed è ricorribile in via giudiziaria;

inoltre, molte norme italiane sui provvedimenti amministrativi di espulsione e di trattenimento sono inapplicabili, perché violano le disposizioni immediatamente applicabili della direttiva comunitaria sui rimpatri del 2008 (che non è stata attuata nell'ordinamento italiano entro il termine per il recepimento scaduto il 24 dicembre 2010) come confermano le numerose pronunce giurisdizionali e le questioni pregiudiziali inviate alla Corte di giustizia dell'Unione europea che si discutono proprio in questi giorni;

la principale responsabilità del mancato recepimento della cosiddetta direttiva rimpatri va ascritta certamente al Governo e in particolare all'attuale Ministro dell'interno che ha affermato che l'Italia non doveva applicare la direttiva grazie al reato di ingresso o permanenza irregolari di stranieri previsto dalla legge n. 94 del 2009, rifiutando l'accoglimento di emendamenti presentati in Parlamento volti al recepimento della stessa;

considerato infine che:

nonostante gli allarmi lanciati dal Governo sugli arrivi, anche prima che questi si realizzassero, l'azione del Governo stesso si è dimostrata assolutamente inadeguata e caratterizzata da una formidabile incapacità nel gestire il flusso di persone provenienti dalla Tunisia;

la decisione di non intervenire con gli strumenti normativi a disposizione, la scelta di bloccare nell'isola di Lampedusa migliaia di persone lasciate per giorni senza la minima assistenza, senza predisporre adeguate strutture igieniche e sanitarie, con la palese volontà di esasperare la situazione proprio a Lampedusa, costringendo a una pesantissima coabitazione forzata gli abitanti dell'isola e le migliaia di sfollati, l'inspiegabile ritardo nella decisione di trasferirli dall'isola, la decisione di istituire gigantesche tendopoli, senza assistenza e con controlli inesistenti, l'assurda e immotivata polemica con i Paesi europei e con l'Unione europea sono apparse tutte come azioni che non avevano lo scopo di affrontare una situazione non certo eccezionale per un Paese come l'Italia, ma volte esclusivamente ad una drammatizzazione mediatica e politica della situazione;

è comunque prevedibile che il flusso di sfollati dai Paesi del Nord Africa non si interromperà e che, al contrario, saranno ancora numerosi gli arrivi di persone che intendono fuggire, per esempio da zone interessate dal conflitto in atto in Libia,

si chiede di sapere:

per quali motivi il Governo non abbia immediatamente attivato l'istituto della protezione temporanea, ai sensi della direttiva 2001/55/CE del Consiglio dell'Unione europea;

per quali motivi non siano state adottate le misure di protezione temporanea che possono essere adottate, ai sensi dell'articolo n. 20 del decreto legislativo n. 286 del 1998, "per rilevanti esigenze umanitarie in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione europea";

quali provvedimenti intenda quindi adottare per fare fronte ad una situazione che potrà ragionevolmente assumere dimensioni superiori a quelle attuali, tenuto conto che la situazione di crisi è destinata a protrarsi, e se finalmente tali provvedimenti saranno coerenti con le citate norme comunitarie e nazionali;

di quali strumenti organizzativi e operativi intenda dotarsi al fine di evitare i gravissimi errori commessi nel corso di questi ultimi mesi, per fare in modo che la gestione e la cura di queste persone avvenga con modalità tali da corrispondere ai fondamentali criteri di assistenza e tutela della dignità e dei diritti delle persone;

se e quando il Governo intenda recepire, correttamente e coerentemente con la lettera e lo spirito della stessa, la direttiva 2008 sui rimpatri.

(2-00327)