Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Abrogazione dell'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza di diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia, e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie (572-B)
ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 1.
Non posto in votazione (*)
1. L'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è abrogato.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute e con il previo parere del Consiglio universitario nazionale, ai fini del conseguimento della laurea in fisioterapia per i laureati e gli studenti iscritti ai corsi di laurea in scienze motorie, sono definiti:
a) la disciplina del riconoscimento dei crediti formativi;
b) l'accesso al corso universitario in fisioterapia, nei limiti dei posti complessivamente programmati in relazione al fabbisogno previsto, previo superamento della prova di selezione;
c) la disciplina dello svolgimento del periodo di formazione e tirocinio sul paziente.
3. Lo schema del decreto di cui al comma 2, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
________________
(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.
EMENDAMENTO
RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA
Respinto
Sopprimere i commi 2 e 3.
Conseguentemente, nella rubrica, sopprimere le parole: «e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie».
DISEGNO DI LEGGE
Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero - professionale iscritti in albi ed elenchi (2177)
ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 1.
Non posto in votazione (*)
1. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è sostituito dal seguente:
«3. Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato mediante delibera delle casse o enti di previdenza competenti, approvata dai Ministeri vigilanti, in misura percentuale rispetto al fatturato lordo ed è riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento, previa evidenziazione del relativo importo nella fattura. La misura del contributo integrativo di cui al primo periodo non può essere inferiore al 2 per cento e superiore al 5 per cento del fatturato lordo. Al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti alle casse o enti di cui al presente decreto legislativo e a quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che adottano il sistema di calcolo contributivo è riconosciuta la facoltà di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica garantendo l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle casse e degli enti medesimi, previa delibera degli organismi competenti e secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi statuti e regolamenti. Le predette delibere, concernenti la modifica della misura del contributo integrativo e i criteri di destinazione dello stesso, sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti, che valutano la sostenibilità della gestione complessiva e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni».
________________
(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.
EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO
VACCARI, MAZZATORTA, VALLI, VALLARDI, GARAVAGLIA MASSIMO
Ritirato e trasformato nell'odg G1.100
Al comma 1, capoverso «3», sostituire la parole: «5 per cento», con le seguenti: «4 per cento».
VACCARI, MAZZATORTA, VALLI, VALLARDI, GARAVAGLIA MASSIMO
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2177,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.100.
________________
(*) Accolto dal Governo come raccomandazion