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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 525 del 23/03/2011


DE ECCHER - Ai Ministri degli affari esteri e per la pubblica amministrazione e l'innovazione - Premesso che la legge 15 febbraio 1989, n. 54, "Norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati in base al trattato di pace", all'articolo 1, comma 1, recita che "tutte le amministrazioni (...) hanno l'obbligo di riportare unicamente il nome italiano del comune, senza alcun riferimento allo Stato cui attualmente appartiene";

all'interrogante risulta che:

sono numerosissimi i cittadini che lamentano l'inefficienza da parte degli impiegati degli uffici pubblici, nei più disparati comuni italiani, che non applicano e/o non conoscono la norma sopra riportata;

in alcuni casi, in particolare, sono gli stessi sistemi informatizzati che non accettano l'inserimento dell'indicazione della Provincia originaria accanto al nome del Comune - per esempio Rovigno, provincia di Pola - ma indicano automaticamente la sigla del nuovo Stato di appartenenza - nella fattispecie Rovigno "Ju" ovvero Jugoslavia;

l'interrogante chiede ai Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, di sapere se siano a conoscenza di quanto sopra riportato e, in caso affermativo, se e in quali modi intendano intervenire, ciascuno per quanto di competenza, al fine di garantire l'applicazione della norma citata su tutto il territorio italiano e consentire, in conseguenza, ai cittadini provenienti da comuni oggi appartenenti ad altri Stati di vedere correttamente indicata la loro nascita.

(4-04842)