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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 523 del 22/03/2011


ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Controllo sulla finanza pubblica)

    1. All'articolo 4 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 2, alinea, le parole: «la collaborazione tra le» sono sostituite dalle seguenti: «l'integrazione delle attività svolte dalle»;

        b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

    «2-bis. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al presente articolo, sulla base di apposite convenzioni, l'ISTAT, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, fornisce alle Camere, su richiesta, i dati e le elaborazioni necessari all'esame dei documenti di finanza pubblica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

EMENDAMENTI

4.1

MORANDO, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, ROSSI NICOLA, LUSI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 4. - 1. - All'articolo 4 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ", fornisce alle medesime Commissioni tutte le informazioni utili ad esercitare un controllo costante" sono inserite le seguenti: "sugli andamenti della finanza pubblica  e";

            b) al comma 2, le parole da "adottano intese" fino a "con particolare riferimento ai seguenti ambiti:" sono sostituite dalle seguenti: "adottano intese volte a promuovere la progressiva integrazione delle strutture di supporto tecnico delle due Camere, favorendone la costante collaborazione, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:"».

4.100

BALDASSARRI, PISTORIO, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, VALDITARA

Id. em. 4.1

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

        1. All'articolo 4 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ", fornisce alle medesime Commissioni tutte le informazioni utili ad esercitare un controllo costante" sono inserite le seguenti: "sugli andamenti della finanza pubblica  e";

            b) al comma 2, sono sostituite le parole da "adottano intese volte a promuovere ai seguenti ambiti:" con le seguenti: "adottano intese volte a promuovere la progressiva integrazione delle strutture di supporto tecnico delle due Camere, favorendone la costante collaborazione, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.2

LUSI, MERCATALI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. Dopo l'articolo 16 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è inserito il seguente:

        "Art. 16-bis. - (Istituzione dell'Autorità per la trasparenza dei conti pubblici). - 1. È istituita l'Autorità per la trasparenza dei conti pubblici, di seguito denominata "Autorità", la quale opera in piena autonomia, con indipendenza di giudizio e di valutazione, avente il compito di promuovere e tutelare la trasparenza e l'informazione nel campo della finanza pubblica.

        2. L'Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate.

        3. I componenti dell'Autorità durano in carica sette anni e non possono essere confermati. Essi sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza in materia di finanza pubblica. Possono essere nominati anche cittadini di Paesi comunitari che abbiano i medesimi requisiti. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati nè ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.

        4. Il presidente della commissione è eletto dagli stessi membri ed ha la legale rappresentanza e provvede all'amministrazione dell'Autorità, assicurandone il funzionamento.

        5. I compensi dei membri della commissione, come determinati con legge statale, sono posti a carico del bilancio dell'Autorità stessa.

        6. L'Autorità ha, in particolare, i seguenti compiti:

            a) elaborare stime corrette ed accurate delle variabili macroeconomiche su cui si fondano le previsioni delle entrate e delle spese e porle a confronto con quelle fornite dal Governo;

            b) elaborare previsioni corrette ed accurate dei tendenziali di finanza pubblica anche a lungo termine;

            c) monitorare il raggiungimento degli obiettivi di risanamento;

            d) assicurare l'acquisizione e la trasmissione delle informazioni necessarie per garantire la trasparenza delle scelte di bilancio;

            e) ogni altra attività istruttoria e metodologica relativa alla informazione nel campo della finanza pubblica, con particolare riferimento alle analisi di settore.

        7. L'autorità si avvale, per la propria attività, della collaborazione delle altre istituzioni competenti della materia. A tal fine possono essere invitati a collaborare e a fornire informazioni i rappresentanti della Corte dei conti, della Banca d'Italia, dell'Istat, dei ministeri di settore, ovvero ogni altro esperto il cui apporto sia ritenuto utile. L'Autorità ha accesso alle banche dati rilevanti per il monitoraggio della finanza pubblica, nonché ad ogni altra fonte informativa ritenuta utile.

        8. L'Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Con propri regolamenti, l'Autorità definisce, entro trenta giorni dalla sua costituzione, le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo, che non può eccedere le 40 unità, l'ordinamento delle carriere, nonché, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative, il trattamento giuridico ed economico del personale.

        9. Il reclutamento del personale di ruolo previsto nella pianta organica dell'Autorità avviene mediante pubblico concorso, ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. In sede di prima attuazione della presente legge l'Autorità provvede mediante apposita selezione anche nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità comunque nella misura massima del 50 per cento dei posti previsti nella pianta organica.

        10. L'Autorità può assumere, in numero non superiore a 60 unità, dipendenti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a due anni nonché esperti e collaboratori esterni, in numero non superiore a dieci, per specifici obiettivi e contenuti professionali, con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni che possono essere rinnovati per non più di due volte. Nell'esplicazione delle funzioni l'Autorità può richiedere la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.

        11. L'Autorità può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a trenta unità e per non oltre il 20 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta l'indennità prevista dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.

        12. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento della Autorità, determinato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 13.

        13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011"».

4.0.100

BALDASSARRI, PISTORIO, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, VALDITARA

V. testo 2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Autorità dei conti pubblici)

        1. Al fine di garantire una maggiore corrispondenza fra le previsioni, gli obiettivi e i risultati di finanza pubblica fissati dal Governo e dal Parlamento, di assicurare modalità costanti e tempestive di monitoraggio sull'andamento dei conti pubblici e al fine di certificare il bilancio dello Stato e i bilanci di tutti gli enti pubblici, anche territoriali, è istituita l'Autorità dei conti pubblici per il monitoraggio e la verifica degli andamenti della finanza pubblica, di seguito Autorità.

        2. L'Autorità procede all'acquisizione dei dati utili da tutte le amministrazioni pubbliche, avendo a tal fine libero accesso alle relative banche dati per i profili di competenza, nonché alle rilevazioni necessarie per analizzare l'andamento dei conti pubblici, verificare la coerenza tra i dati programmatici e i risultati conseguiti nel corso dell'esercizio finanziario; produce simulazioni e analisi macroeconomiche e di finanza pubblica sugli effetti delle misure assunte dal Governo e dalle leggi e atti aventi forza di legge; fornisce una valutazione dei principali indicatori economici e finanziari dell'economia nazionale.

        3. L'Autorità ha personalità giuridica di diritto pubblico e piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge.

        4. L'Autorità è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone in possesso di requisiti professionali di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. La proposta di nomina è sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari. La designazione dei componenti non può essere effettuata se non in caso di parere favorevole espresso con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Le Commissioni possono procedere all'audizione dei designati. I componenti durano in carica 7 anni e possono essere confermati una sola volta.

        5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli emolumenti dei componenti.

        6. Il presidente e i membri dell'Autorità non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori, sindaci revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. Per tutta la durata del mandato i dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i dipendenti di enti pubblici sono collocati d'ufficio in aspettativa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso ed i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto.

        7. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento, di cui al successivo comma, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nel Bollettino della Commissione.

        8. La Autorità delibera le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere.

        9. Le deliberazioni della Commissione concementi i regolamenti di cui ai precedenti commi sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli. I predetti regolamenti sono sottoposti al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, ne verifica la legittimità in relazione alle norme del presente decreto, e successive modificazioni e integrazioni, e li rende esecutivi, con proprio decreto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento, ove non intenda formulare, entro il termine suddetto, proprie eventuali osservazioni. Queste ultime devono essere effettuate, in unico contesto, sull'insieme del regolamento e sulle singole disposizioni. In ogni caso, trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, i regolamenti divengono esecutivi.

        10. Entro il 31 marzo di ciascun anno la Commissione trasmette alle Camere e al Ministro dell'economia una relazione sull'attività svolta e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire.

        11. È istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Autorità dei conti pubblici. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica è determinato in un massimo di cinquanta unità. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti in conformità con il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti della Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità.

        12. Al personale in servizio presso la Commissione è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali o industriali. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso per titoli ed esami con richiesta di requisiti di competenza ed esperienza nei settori di attività istituzionali della Autorità. I concorsi sono indetti dalla stessa Autorità e si svolgono secondo i bandi appositamente emanati. Il personale dell'Autorità può anche provenire, nelle forme previste dalla legge e previa deliberazione dei componenti della stessa adottate con non meno di quattro voti favorevoli, dai ruoli del Ministero dell'economia e delle flnanze - Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle finanze, Ministero dell'interno, della Banca d'Italia, della Corte dei conti, dell'lstituto nazionale di statistica, di regioni e enti locali.

        13. L'Autorità, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle nonne di diritto privato, in numero di venticinque unità. Le relative deliberazioni sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli».

4.0.100 (testo 2)

BALDASSARRI, PISTORIO, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, VALDITARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Autorità dei conti pubblici)

        1. Al fine di garantire una maggiore corrispondenza fra le previsioni, gli obiettivi e i risultati di finanza pubblica fissati dal Governo e dal Parlamento, di assicurare modalità costanti e tempestive di monitoraggio sull'andamento dei conti pubblici e al fine di certificare il bilancio dello Stato e i bilanci di tutti gli enti pubblici, anche territoriali, è istituita l'Autorità dei conti pubblici per il monitoraggio e la verifica degli andamenti della finanza pubblica, di seguito Autorità.

        2. L'Autorità procede all'acquisizione dei dati utili da tutte le amministrazioni pubbliche, avendo a tal fine libero accesso alle relative banche dati per i profili di competenza, nonché alle rilevazioni necessarie per analizzare l'andamento dei conti pubblici, verificare la coerenza tra i dati programmatici e i risultati conseguiti nel corso dell'esercizio finanziario; produce simulazioni e analisi macroeconomiche e di finanza pubblica sugli effetti delle misure assunte dal Governo e dalle leggi e atti aventi forza di legge; fornisce una valutazione dei principali indicatori economici e finanziari dell'economia nazionale.

        3. L'Autorità ha personalità giuridica di diritto pubblico e piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge.

        4. L'Autorità è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone in possesso di requisiti professionali di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. La proposta di nomina è sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari. La designazione dei componenti non può essere effettuata se non in caso di parere favorevole espresso con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Le Commissioni possono procedere all'audizione dei designati. I componenti durano in carica 7 anni e possono essere confermati una sola volta.

        5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli emolumenti dei componenti.

        6. Il presidente e i membri dell'Autorità non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori, sindaci revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. Per tutta la durata del mandato i dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i dipendenti di enti pubblici sono collocati d'ufficio in aspettativa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso ed i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto.

        7. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento, di cui al successivo comma, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nel Bollettino della Commissione.

        8. La Autorità delibera le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere.

        9. Le deliberazioni della Commissione concementi i regolamenti di cui ai precedenti commi sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli. I predetti regolamenti sono sottoposti al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, ne verifica la legittimità in relazione alle norme del presente decreto, e successive modificazioni e integrazioni, e li rende esecutivi, con proprio decreto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento, ove non intenda formulare, entro il termine suddetto, proprie eventuali osservazioni. Queste ultime devono essere effettuate, in unico contesto, sull'insieme del regolamento e sulle singole disposizioni. In ogni caso, trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, i regolamenti divengono esecutivi.

        10. Entro il 31 marzo di ciascun anno la Commissione trasmette alle Camere e al Ministro dell'economia una relazione sull'attività svolta e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire.

        11. È istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Autorità dei conti pubblici. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica è determinato in un massimo di cinquanta unità. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti in conformità con il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti della Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità.

        12. Al personale in servizio presso la Commissione è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali o industriali. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso per titoli ed esami con richiesta di requisiti di competenza ed esperienza nei settori di attività istituzionali della Autorità. I concorsi sono indetti dalla stessa Autorità e si svolgono secondo i bandi appositamente emanati. Il personale dell'Autorità può anche provenire, nelle forme previste dalla legge e previa deliberazione dei componenti della stessa adottate con non meno di quattro voti favorevoli, dai ruoli del Ministero dell'economia e delle flnanze - Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle finanze, Ministero dell'interno, della Banca d'Italia, della Corte dei conti, dell'lstituto nazionale di statistica, di regioni e enti locali.

        13. L'Autorità, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di venticinque unità. Le relative deliberazioni sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli.

        14. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di dieci milioni di euro annui a decorrere dal 2011. Ai relativi oneri si provvede mediante l'utilizzo dei risparmi di spesa determinati ai sensi del presente comma. A decorrere dall'anno 2011 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni centrali dello Stato è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2008, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva quantificata complessivamente in 10 milioni di euro».