ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 3.
Approvato
(Disposizioni in materia di stabilità finanziaria)
1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 6, secondo periodo, le parole: «della legge di stabilità» sono sostituite dalle seguenti: «delle riduzioni di entrata disposte dalla legge di stabilità»;
b) all'articolo 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica»;
c) all'articolo 40, comma 2, lettera h), primo periodo, le parole: «spese rimodulabili del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «spese del bilancio dello Stato, tenendo conto della peculiarità delle spese di cui all'articolo 21, comma 6».
EMENDAMENTI
MORANDO, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, ROSSI NICOLA, LUSI
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:
«a-bis) all'articolo 11, comma 7, sostituire le parole da: "con gli obiettivi determinati" fino alla fine del comma, con le seguenti: "con gli obiettivi determinati nel Documento di economia e finanza ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), nonché con i valori programmatici di cui all'articolo 10-bis, comma 4, lettere a) e a-bis)";
a-ter) all'articolo 11, dopo il comma 7, inserire il seguente:
"7-bis. In coerenza con i valori programmatici di cui all'articolo 10-bis, comma 4, lettera a-bis), la legge di stabilità indica il limite massimo della spesa corrente del bilancio dello Stato per il triennio successivo.";
a-quater) all'articolo 11, comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Nota illustra altresì il raccordo tra bilancio dello Stato, legge di stabilità e obiettivi di cui alla lettera a-bis) del comma 4 dell'articolo 10-bis, esplicitando in particolare il collegamento tra gli obiettivi di spesa di cui alla richiamata lettera a-bis), gli obiettivi di cui al comma 7-bis dell'articolo 11 e la spesa corrente, in termini di competenza giuridica e cassa, del bilancio dello Stato come integrato con la legge di stabilità."».
MORANDO, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, ROSSI NICOLA, LUSI
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) all'articolo 17, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti:
"La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori spese correnti, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura. La copertura finanziaria delle leggi che comportino minori entrate o maggiori spese in conto capitale può essere determinata attraverso le modalità di cui alle precedenti lettere a) e b), nonché mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate"».
MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) All'articolo 17, al comma 3, dopo le parole: "di iniziativa governativa" aggiungere la seguente: "e del Relatore".».