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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 523 del 22/03/2011


DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri (2555)

ARTICOLI 1 E 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Rapporti con l'Unione europea in materia di finanza pubblica)

    1. All'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 1 è sostituito dal seguente:

    «1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità. Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i princìpi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica».

    2. L'articolo 9 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:

    «Art. 9. - (Rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica) - 1. Il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma sono presentati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile e comunque nei termini e con le modalità previsti dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita.

    2. Gli atti, i progetti di atti e i documenti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea nell'ambito del semestre europeo, contestualmente alla loro ricezione, sono trasmessi dal Governo alle Camere ai fini dell'esame a norma dei rispettivi regolamenti, nonché dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 4.

    3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla trasmissione delle linee guida di politica economica e di bilancio a livello dell'Unione europea elaborate dal Consiglio europeo, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, fornendo una valutazione dei dati e delle misure prospettate dalle linee guida, nonché delle loro implicazioni per l'Italia, anche ai fini della predisposizione del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma».

Art. 2.

Approvato nel testo emendato

(Coordinamento della programmazione finanziaria con il semestre europeo)

    1. L'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:

    «Art. 7. - (Ciclo e strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio) - 1. L'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche si conforma al metodo della programmazione.

    2. Gli strumenti della programmazione sono:

        a) il Documento di economia e finanza (DEF), da presentare alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari;

        b) la Nota di aggiornamento del DEF, da presentare alle Camere entro il 20 settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari;

        c) il disegno di legge di stabilità, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno;

        d) il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno;

        e) il disegno di legge di assestamento, da presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno;

        f) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica;

        g) gli specifici strumenti di programmazione delle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.

    3. I documenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), sono presentati alle Camere dal Governo su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito, per quanto concerne la terza sezione del DEF, il Ministro per le politiche europee. Il documento di cui al comma 2, lettera a), è inviato, entro i termini ivi indicati, per il relativo parere alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, la quale si esprime in tempo utile per le deliberazioni parlamentari di cui alla medesima lettera a)».

    2. L'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:

    «Art. 10. - (Documento di economia e finanza) - 1. Il DEF, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, è composto da tre sezioni.

    2. La prima sezione del DEF reca lo schema del Programma di stabilità, di cui all'articolo 9, comma 1. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni richieste dai regolamenti dell'Unione europea vigenti in materia e dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, con specifico riferimento agli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico. In particolare, la prima sezione contiene:

        a) gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali e agli enti di previdenza e assistenza sociale;

        b) l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso, evidenziando gli eventuali scostamenti rispetto al precedente Programma di stabilità;

        c) l'indicazione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di riferimento; per l'Italia, in linea con le modalità e i tempi indicati dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, le previsioni macroeconomiche, per ciascun anno del periodo di riferimento, con evidenziazione dei contributi alla crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero; l'esplicitazione dei parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica in coerenza con gli andamenti macroeconomici;

        d) le previsioni per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche;

        e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento, in rapporto al prodotto interno lordo e, tenuto conto della manovra di cui alla lettera f), per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e per il debito delle amministrazioni pubbliche, articolati per i sottosettori di cui alla lettera a);

        f) l'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e), almeno per un triennio, per i sottosettori di cui alla lettera a), nonché un'indicazione di massima delle misure attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti obiettivi;

        g) il prodotto potenziale e gli indicatori strutturali programmatici del conto economico delle pubbliche amministrazioni per ciascun anno del periodo di riferimento;

        h) le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e gli interventi che si intende adottare per garantirne la sostenibilità;

        i) le diverse ipotesi di evoluzione dell'indebitamento netto e del debito rispetto a scenari di previsione alternativi riferiti al tasso di crescita del prodotto interno lordo, della struttura dei tassi di interesse e del saldo primario.

    3. La seconda sezione del DEF contiene:

        a) l'analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici indicati nel DEF e nella Nota di aggiornamento di cui all'articolo 10-bis;

        b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente, almeno per il triennio successivo, basate sui parametri di cui al comma 2, lettera c), e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico dei sottosettori di cui al comma 2, lettera a), al netto e al lordo delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, con un'indicazione di massima, anche per l'anno in corso, dei motivi degli scostamenti tra gli andamenti tendenziali indicati e le previsioni riportate nei precedenti documenti programmatici, nonché con l'indicazione della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche. Sono inoltre indicate le previsioni relative al debito delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso e per i sottosettori di cui al comma 2, lettera a), nonché le risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali;

        c) un'indicazione delle previsioni a politiche invariate per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche riferite almeno al triennio successivo;

        d) le previsioni tendenziali, almeno per il triennio successivo, del saldo di cassa del settore statale e le indicazioni sulle correlate modalità di copertura;

        e) in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2, lettera e), e con i loro eventuali aggiornamenti, l'individuazione di regole generali sull'evoluzione della spesa delle amministrazioni pubbliche;

        f) le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, almeno per il triennio successivo, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio.

    4. In apposita nota metodologica, allegata alla seconda sezione del DEF, sono esposti analiticamente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali di cui al comma 3, lettera b).

    5. La terza sezione del DEF reca lo schema del Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma 1. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida per il Programma nazionale di riforma. In particolare, la terza sezione indica:

        a) lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti;

        b) gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività;

        c) le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF;

        d) i prevedibili effetti delle riforme proposte in termini di crescita dell'economia, di rafforzamento della competitività del sistema economico e di aumento dell'occupazione.

    6. In allegato al DEF sono indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi di cui all'articolo 11, comma 1, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma 1, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. I regolamenti parlamentari determinano le procedure e i termini per l'esame dei disegni di legge collegati.

    7. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in allegato al DEF, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, evidenziando il contributo dei fondi nazionali addizionali, e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi.

    8. In allegato al DEF è presentato il programma predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, nonché lo stato di avanzamento del medesimo programma relativo all'anno precedente, predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

    9. In allegato al DEF è presentato un documento, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia in sede europea e internazionale, e sui relativi indirizzi.

    10. In apposito allegato al DEF, in relazione alla spesa del bilancio dello Stato, sono esposte, con riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili, distinte tra spese correnti e spese in conto capitale, le risorse destinate alle singole regioni, con separata evidenza delle categorie economiche relative ai trasferimenti correnti e in conto capitale agli enti locali, e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

    11. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno di ogni anno, a integrazione del DEF, trasmette alle Camere un apposito allegato in cui sono riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate sia per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno, che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono tenuti ad assicurare; sono inoltre indicati gli scostamenti rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni».

    3. Dopo l'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è inserito il seguente:

    «Art. 10-bis. - (Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza) - 1. La Nota di aggiornamento del DEF contiene:

        a) l'eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), al fine di stabilire una diversa articolazione di tali obiettivi tra i sottosettori di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), ovvero di recepire raccomandazioni approvate dal Consiglio dell'Unione europea, nonché delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il restante periodo di riferimento;

        b) in valore assoluto, gli obiettivi di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale;

        c) le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea relative al Programma di stabilità e al Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma 1;

        d) in coerenza con gli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), e con i loro eventuali aggiornamenti, il contenuto del Patto di stabilità interno e le sanzioni previste ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 5 maggio 2009, n. 42, da applicare nel caso di mancato rispetto di quanto previsto dal Patto di stabilità interno, nonché il contenuto del Patto di convergenza e le misure atte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'articolo 18 della citata legge n. 42 del 2009, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge.

    2. Qualora si renda necessario procedere a una modifica degli obiettivi di finanza pubblica, entro il 10 settembre il Governo, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, invia alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, per il preventivo parere, da esprimere entro il 15 settembre, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), della presente legge. Entro il medesimo termine del 10 settembre le linee guida sono trasmesse alle Camere. Alle Camere è altresì trasmesso il parere di cui al primo periodo.

    3. La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 è corredata delle relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare.

    4. Alle relazioni di cui al comma 3 il Ministro dell'economia e delle finanze allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione, per ciascuna legge, degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché quelle che restano ancora da erogare.

    5. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 4 è esposta, in allegato, la ricognizione dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse, anche non statali, che concorrono al finanziamento dell'opera nonché dell'ammontare utilizzato. Entro il 30 giugno i Ministeri competenti comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione dell'allegato di cui al presente comma. A seguito della completa attivazione delle procedure di monitoraggio di cui all'articolo 30, comma 9, lettera f), la sezione di cui al primo periodo dà inoltre conto della valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato.

    6. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il Governo, qualora per finalità analoghe a quelle di cui al medesimo comma 1, lettera a), ovvero per il verificarsi di eventi eccezionali, intenda aggiornare gli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi che rendano necessari interventi correttivi, trasmette una relazione al Parlamento nella quale indica le ragioni dell'aggiornamento ovvero degli scostamenti, nonché gli interventi correttivi che si prevede di adottare.

    7. In allegato alla Nota di aggiornamento di cui al comma 1 sono indicati eventuali disegni di legge collegati, con i requisiti di cui all'articolo 10, comma 6».

EMENDAMENTI

2.100

MUSSO, D'ALIA

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da presentare alle Camere entro il mese di gennaio di ogni anno;».

2.101

MUSSO, D'ALIA

Respinto

Al comma 1, capoverso «art. 7», dopo il comma 2 inserire il seguente:

        «2-bis. Al fine di dare piena attuazione alla lettera a), comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono inviati alla Commissione permanente per il coordinamento della finanza pubblica entro:

            a) il 15 marzo i dati preconsunti a disposizione, le prime proiezioni dei saldi di finanza pubblica e degli aggregati macroeconomici previsti nel DEF, le ipotesi delle linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici articolati per comparti anche ai fini di garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno e per la realizzazione del Patto di convergenza (legge n. 42 del 2009, articolo 18), gli argomenti riguardanti le Autonomie locali che saranno contenuti nel DEF. I dati sono aggiornati settimanalmente fino al 15 aprile;

            b) il 1º settembre la prima bozza della Nota di aggiornamento del DEF. I dati sono aggiornati settimanalmente fino al 25 settembre».

        Conseguentemente, al medesimo capoverso, «art. 7», sopprimere il comma 3.

2.2

MORANDO, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, ROSSI NICOLA, LUSI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

        "4-bis. Il ricorso al debito, per la spesa in conto capitale, da parte di uno o piu' enti territoriali, in misura eccedente il limite stabilito dalla applicazione all'ente stesso del Patto di stabilità interno vigente, è autorizzato, nell'ambito di ciascuna regione ai sensi del comma 4-ter, a condizioni che venga compensato da un corrispondente minore ricorso al debito da parte di uno o più enti territoriali della stessa regione.

        4-ter. Le regioni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica complessivamente determinato in applicazione del Patto di stabilità interno vigente, possono adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli di finanza pubblica fissati dalla legge nazionale, in relazione alle diversità delle situazioni finanziarie ed economiche delle regioni stesse, e coordinano la procedura di ripartizione della quota di indebitamento per la spesa in conto capitale dei comuni e delle province, anche al fine di consentire lo scambio di tale quota tra uno o più enti locali della regione, ai fini dell'ottimizzazione della distribuzione territoriale e temporale della spesa in conto capitale"».

2.102

MUSSO, D'ALIA

Respinto

Al comma 2, capoverso «art. 10», comma 2, lettera a), sostituire le parole: «alle amministrazioni locali» con le seguenti: «alle amministrazioni regionali e locali».

2.3

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 10», comma 2, lettera e), dopo le parole: «di cui alla lettera f)» inserire le seguenti: «, per le principali componenti delle entrate e delle spese del conto economico delle pubbliche amministrazioni».

2.4 (testo 2)

MORANDO, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, ROSSI NICOLA (*)

Respinto

All'articolo 2, al comma 3, nell'articolo 10 sostituito, dopo il comma 2 inserire il seguente:

        «2-bis. In attuazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, gli obiettivi programmatici per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), devono garantire:

            a) un miglioramento del saldo strutturale, come definito ai sensi del Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, pari almeno allo 0,5 per cento del Pil rispetto all'anno precedente, fino al raggiungimento di un indebitamento netto strutturale delle amministrazioni pubbliche pari a zero, corrispondente all'obiettivo di medio termine dell'Italia;

            b) ove raggiunto l'obiettivo di medio termine, il mantenimento di un indebitamento netto strutturale delle amministrazioni pubbliche almeno pari a zero».

________________

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Lusi e i senatori della componente FLI del Gruppo Misto.

2.8

MORANDO, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, ROSSI NICOLA, LUSI

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 10», comma 3, sopprimere la lettera e).

        Conseguentemente, al comma 3, capoverso «Art. 10-bis», al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

            «a-bis) l'obiettivo programmatico della spesa delle amministrazioni centrali e degli enti di previdenza, ciascuna in rapporto al prodotto interno lordo».

2.7

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 10», comma 10, dopo le parole: «alle singole regioni» inserire le seguenti: «, indicando quelle destinate alle amministrazioni comunali e provinciali,».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni in materia di stabilità finanziaria)

    1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 11, comma 6, secondo periodo, le parole: «della legge di stabilità» sono sostituite dalle seguenti: «delle riduzioni di entrata disposte dalla legge di stabilità»;

        b) all'articolo 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

    «1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica»;

        c) all'articolo 40, comma 2, lettera h), primo periodo, le parole: «spese rimodulabili del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «spese del bilancio dello Stato, tenendo conto della peculiarità delle spese di cui all'articolo 21, comma 6».

EMENDAMENTI

3.2

MORANDO, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, ROSSI NICOLA, LUSI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

            «a-bis) all'articolo 11, comma 7, sostituire le parole da: "con gli obiettivi determinati" fino alla fine del comma, con le seguenti: "con gli obiettivi determinati nel Documento di economia e finanza ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), nonché con i valori programmatici di cui all'articolo 10-bis, comma 4, lettere a) e a-bis)";

            a-ter) all'articolo 11, dopo il comma 7, inserire il seguente:

        "7-bis. In coerenza con i valori programmatici di cui all'articolo 10-bis, comma 4, lettera a-bis), la legge di stabilità indica il limite massimo della spesa corrente del bilancio dello Stato per il triennio successivo.";

            a-quater) all'articolo 11, comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Nota illustra altresì il raccordo tra bilancio dello Stato, legge di stabilità e obiettivi di cui alla lettera a-bis) del comma 4 dell'articolo 10-bis, esplicitando in particolare il collegamento tra gli obiettivi di spesa di cui alla richiamata lettera a-bis), gli obiettivi di cui al comma 7-bis dell'articolo 11 e la spesa corrente, in termini di competenza giuridica e cassa, del bilancio dello Stato come integrato con la legge di stabilità."».

3.3

MORANDO, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, ROSSI NICOLA, LUSI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

            «a-bis) all'articolo 17, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti:

        "La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori spese correnti, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

            a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

            b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura. La copertura finanziaria delle leggi che comportino minori entrate o maggiori spese in conto capitale può essere determinata attraverso le modalità di cui alle precedenti lettere a) e b), nonché mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate"».

3.1

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

            «b-bis) All'articolo 17, al comma 3, dopo le parole: "di iniziativa governativa" aggiungere la seguente: "e del Relatore".».

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Controllo sulla finanza pubblica)

    1. All'articolo 4 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 2, alinea, le parole: «la collaborazione tra le» sono sostituite dalle seguenti: «l'integrazione delle attività svolte dalle»;

        b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

    «2-bis. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al presente articolo, sulla base di apposite convenzioni, l'ISTAT, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, fornisce alle Camere, su richiesta, i dati e le elaborazioni necessari all'esame dei documenti di finanza pubblica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

EMENDAMENTI

4.1

MORANDO, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, ROSSI NICOLA, LUSI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 4. - 1. - All'articolo 4 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ", fornisce alle medesime Commissioni tutte le informazioni utili ad esercitare un controllo costante" sono inserite le seguenti: "sugli andamenti della finanza pubblica  e";

            b) al comma 2, le parole da "adottano intese" fino a "con particolare riferimento ai seguenti ambiti:" sono sostituite dalle seguenti: "adottano intese volte a promuovere la progressiva integrazione delle strutture di supporto tecnico delle due Camere, favorendone la costante collaborazione, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:"».

4.100

BALDASSARRI, PISTORIO, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, VALDITARA

Id. em. 4.1

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

        1. All'articolo 4 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ", fornisce alle medesime Commissioni tutte le informazioni utili ad esercitare un controllo costante" sono inserite le seguenti: "sugli andamenti della finanza pubblica  e";

            b) al comma 2, sono sostituite le parole da "adottano intese volte a promuovere ai seguenti ambiti:" con le seguenti: "adottano intese volte a promuovere la progressiva integrazione delle strutture di supporto tecnico delle due Camere, favorendone la costante collaborazione, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.2

LUSI, MERCATALI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. Dopo l'articolo 16 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è inserito il seguente:

        "Art. 16-bis. - (Istituzione dell'Autorità per la trasparenza dei conti pubblici). - 1. È istituita l'Autorità per la trasparenza dei conti pubblici, di seguito denominata "Autorità", la quale opera in piena autonomia, con indipendenza di giudizio e di valutazione, avente il compito di promuovere e tutelare la trasparenza e l'informazione nel campo della finanza pubblica.

        2. L'Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate.

        3. I componenti dell'Autorità durano in carica sette anni e non possono essere confermati. Essi sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza in materia di finanza pubblica. Possono essere nominati anche cittadini di Paesi comunitari che abbiano i medesimi requisiti. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati nè ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.

        4. Il presidente della commissione è eletto dagli stessi membri ed ha la legale rappresentanza e provvede all'amministrazione dell'Autorità, assicurandone il funzionamento.

        5. I compensi dei membri della commissione, come determinati con legge statale, sono posti a carico del bilancio dell'Autorità stessa.

        6. L'Autorità ha, in particolare, i seguenti compiti:

            a) elaborare stime corrette ed accurate delle variabili macroeconomiche su cui si fondano le previsioni delle entrate e delle spese e porle a confronto con quelle fornite dal Governo;

            b) elaborare previsioni corrette ed accurate dei tendenziali di finanza pubblica anche a lungo termine;

            c) monitorare il raggiungimento degli obiettivi di risanamento;

            d) assicurare l'acquisizione e la trasmissione delle informazioni necessarie per garantire la trasparenza delle scelte di bilancio;

            e) ogni altra attività istruttoria e metodologica relativa alla informazione nel campo della finanza pubblica, con particolare riferimento alle analisi di settore.

        7. L'autorità si avvale, per la propria attività, della collaborazione delle altre istituzioni competenti della materia. A tal fine possono essere invitati a collaborare e a fornire informazioni i rappresentanti della Corte dei conti, della Banca d'Italia, dell'Istat, dei ministeri di settore, ovvero ogni altro esperto il cui apporto sia ritenuto utile. L'Autorità ha accesso alle banche dati rilevanti per il monitoraggio della finanza pubblica, nonché ad ogni altra fonte informativa ritenuta utile.

        8. L'Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Con propri regolamenti, l'Autorità definisce, entro trenta giorni dalla sua costituzione, le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo, che non può eccedere le 40 unità, l'ordinamento delle carriere, nonché, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative, il trattamento giuridico ed economico del personale.

        9. Il reclutamento del personale di ruolo previsto nella pianta organica dell'Autorità avviene mediante pubblico concorso, ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. In sede di prima attuazione della presente legge l'Autorità provvede mediante apposita selezione anche nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità comunque nella misura massima del 50 per cento dei posti previsti nella pianta organica.

        10. L'Autorità può assumere, in numero non superiore a 60 unità, dipendenti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a due anni nonché esperti e collaboratori esterni, in numero non superiore a dieci, per specifici obiettivi e contenuti professionali, con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni che possono essere rinnovati per non più di due volte. Nell'esplicazione delle funzioni l'Autorità può richiedere la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.

        11. L'Autorità può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a trenta unità e per non oltre il 20 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta l'indennità prevista dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.

        12. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento della Autorità, determinato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 13.

        13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011"».

4.0.100

BALDASSARRI, PISTORIO, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, VALDITARA

V. testo 2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Autorità dei conti pubblici)

        1. Al fine di garantire una maggiore corrispondenza fra le previsioni, gli obiettivi e i risultati di finanza pubblica fissati dal Governo e dal Parlamento, di assicurare modalità costanti e tempestive di monitoraggio sull'andamento dei conti pubblici e al fine di certificare il bilancio dello Stato e i bilanci di tutti gli enti pubblici, anche territoriali, è istituita l'Autorità dei conti pubblici per il monitoraggio e la verifica degli andamenti della finanza pubblica, di seguito Autorità.

        2. L'Autorità procede all'acquisizione dei dati utili da tutte le amministrazioni pubbliche, avendo a tal fine libero accesso alle relative banche dati per i profili di competenza, nonché alle rilevazioni necessarie per analizzare l'andamento dei conti pubblici, verificare la coerenza tra i dati programmatici e i risultati conseguiti nel corso dell'esercizio finanziario; produce simulazioni e analisi macroeconomiche e di finanza pubblica sugli effetti delle misure assunte dal Governo e dalle leggi e atti aventi forza di legge; fornisce una valutazione dei principali indicatori economici e finanziari dell'economia nazionale.

        3. L'Autorità ha personalità giuridica di diritto pubblico e piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge.

        4. L'Autorità è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone in possesso di requisiti professionali di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. La proposta di nomina è sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari. La designazione dei componenti non può essere effettuata se non in caso di parere favorevole espresso con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Le Commissioni possono procedere all'audizione dei designati. I componenti durano in carica 7 anni e possono essere confermati una sola volta.

        5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli emolumenti dei componenti.

        6. Il presidente e i membri dell'Autorità non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori, sindaci revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. Per tutta la durata del mandato i dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i dipendenti di enti pubblici sono collocati d'ufficio in aspettativa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso ed i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto.

        7. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento, di cui al successivo comma, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nel Bollettino della Commissione.

        8. La Autorità delibera le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere.

        9. Le deliberazioni della Commissione concementi i regolamenti di cui ai precedenti commi sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli. I predetti regolamenti sono sottoposti al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, ne verifica la legittimità in relazione alle norme del presente decreto, e successive modificazioni e integrazioni, e li rende esecutivi, con proprio decreto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento, ove non intenda formulare, entro il termine suddetto, proprie eventuali osservazioni. Queste ultime devono essere effettuate, in unico contesto, sull'insieme del regolamento e sulle singole disposizioni. In ogni caso, trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, i regolamenti divengono esecutivi.

        10. Entro il 31 marzo di ciascun anno la Commissione trasmette alle Camere e al Ministro dell'economia una relazione sull'attività svolta e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire.

        11. È istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Autorità dei conti pubblici. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica è determinato in un massimo di cinquanta unità. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti in conformità con il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti della Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità.

        12. Al personale in servizio presso la Commissione è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali o industriali. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso per titoli ed esami con richiesta di requisiti di competenza ed esperienza nei settori di attività istituzionali della Autorità. I concorsi sono indetti dalla stessa Autorità e si svolgono secondo i bandi appositamente emanati. Il personale dell'Autorità può anche provenire, nelle forme previste dalla legge e previa deliberazione dei componenti della stessa adottate con non meno di quattro voti favorevoli, dai ruoli del Ministero dell'economia e delle flnanze - Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle finanze, Ministero dell'interno, della Banca d'Italia, della Corte dei conti, dell'lstituto nazionale di statistica, di regioni e enti locali.

        13. L'Autorità, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle nonne di diritto privato, in numero di venticinque unità. Le relative deliberazioni sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli».

4.0.100 (testo 2)

BALDASSARRI, PISTORIO, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, VALDITARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Autorità dei conti pubblici)

        1. Al fine di garantire una maggiore corrispondenza fra le previsioni, gli obiettivi e i risultati di finanza pubblica fissati dal Governo e dal Parlamento, di assicurare modalità costanti e tempestive di monitoraggio sull'andamento dei conti pubblici e al fine di certificare il bilancio dello Stato e i bilanci di tutti gli enti pubblici, anche territoriali, è istituita l'Autorità dei conti pubblici per il monitoraggio e la verifica degli andamenti della finanza pubblica, di seguito Autorità.

        2. L'Autorità procede all'acquisizione dei dati utili da tutte le amministrazioni pubbliche, avendo a tal fine libero accesso alle relative banche dati per i profili di competenza, nonché alle rilevazioni necessarie per analizzare l'andamento dei conti pubblici, verificare la coerenza tra i dati programmatici e i risultati conseguiti nel corso dell'esercizio finanziario; produce simulazioni e analisi macroeconomiche e di finanza pubblica sugli effetti delle misure assunte dal Governo e dalle leggi e atti aventi forza di legge; fornisce una valutazione dei principali indicatori economici e finanziari dell'economia nazionale.

        3. L'Autorità ha personalità giuridica di diritto pubblico e piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge.

        4. L'Autorità è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone in possesso di requisiti professionali di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. La proposta di nomina è sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari. La designazione dei componenti non può essere effettuata se non in caso di parere favorevole espresso con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Le Commissioni possono procedere all'audizione dei designati. I componenti durano in carica 7 anni e possono essere confermati una sola volta.

        5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli emolumenti dei componenti.

        6. Il presidente e i membri dell'Autorità non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori, sindaci revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. Per tutta la durata del mandato i dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i dipendenti di enti pubblici sono collocati d'ufficio in aspettativa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso ed i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto.

        7. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento, di cui al successivo comma, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nel Bollettino della Commissione.

        8. La Autorità delibera le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere.

        9. Le deliberazioni della Commissione concementi i regolamenti di cui ai precedenti commi sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli. I predetti regolamenti sono sottoposti al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, ne verifica la legittimità in relazione alle norme del presente decreto, e successive modificazioni e integrazioni, e li rende esecutivi, con proprio decreto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento, ove non intenda formulare, entro il termine suddetto, proprie eventuali osservazioni. Queste ultime devono essere effettuate, in unico contesto, sull'insieme del regolamento e sulle singole disposizioni. In ogni caso, trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, i regolamenti divengono esecutivi.

        10. Entro il 31 marzo di ciascun anno la Commissione trasmette alle Camere e al Ministro dell'economia una relazione sull'attività svolta e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire.

        11. È istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Autorità dei conti pubblici. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica è determinato in un massimo di cinquanta unità. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti in conformità con il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti della Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità.

        12. Al personale in servizio presso la Commissione è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali o industriali. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso per titoli ed esami con richiesta di requisiti di competenza ed esperienza nei settori di attività istituzionali della Autorità. I concorsi sono indetti dalla stessa Autorità e si svolgono secondo i bandi appositamente emanati. Il personale dell'Autorità può anche provenire, nelle forme previste dalla legge e previa deliberazione dei componenti della stessa adottate con non meno di quattro voti favorevoli, dai ruoli del Ministero dell'economia e delle flnanze - Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle finanze, Ministero dell'interno, della Banca d'Italia, della Corte dei conti, dell'lstituto nazionale di statistica, di regioni e enti locali.

        13. L'Autorità, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di venticinque unità. Le relative deliberazioni sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli.

        14. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di dieci milioni di euro annui a decorrere dal 2011. Ai relativi oneri si provvede mediante l'utilizzo dei risparmi di spesa determinati ai sensi del presente comma. A decorrere dall'anno 2011 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni centrali dello Stato è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2008, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva quantificata complessivamente in 10 milioni di euro».

ARTICOLI 5, 6 E 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio e di potenziamento della funzione del bilancio di cassa)

    1. L'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:

    «Art. 42. - (Delega al Governo per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa) - 1. Ai fini del riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa, ferma rimanendo la redazione anche in termini di competenza, il Governo è delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) razionalizzazione della disciplina dell'accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese, nonché di quella relativa alla formazione ed al regime contabile dei residui attivi e passivi, al fine di assicurare una maggiore trasparenza, semplificazione e omogeneità di trattamento di analoghe fattispecie contabili;

        b) ai fini del potenziamento del ruolo del bilancio di cassa, previsione del raccordo, anche in appositi allegati, tra le autorizzazioni di cassa del bilancio statale e la gestione di tesoreria;

        c) ai fini del rafforzamento del ruolo programmatorio del bilancio di cassa, previsione dell'obbligo, a carico del dirigente responsabile, di predisporre un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni, sulla base del quale ordina e paga le spese;

        d) revisione del sistema dei controlli preventivi sulla legittimità contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile del pagamento, tenendo anche conto di quanto previsto alla lettera c);

        e) previsione di un periodo transitorio per l'attuazione della nuova disciplina;

        f) considerazione, ai fini della predisposizione del decreto legislativo di cui al presente comma, dei risultati della sperimentazione condotta ai sensi del comma 2;

        g) previsione della graduale estensione delle disposizioni adottate in applicazione delle lettere a), c) e d) alle altre amministrazioni pubbliche, anche in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n.  42, nonché dall'articolo 2 della presente legge;

        h) rilevazione delle informazioni necessarie al raccordo dei dati di bilancio con i criteri previsti per la redazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche secondo i criteri adottati nell'ambito dell'Unione europea.

    2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato avvia un'apposita sperimentazione della durata massima di due esercizi finanziari. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alla Corte dei conti un rapporto sull'attività di sperimentazione.

    3. Lo schema di decreto di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla nuova trasmissione, il decreto può essere comunque adottato dal Governo.

    4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere adottate disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con le medesime modalità previsti dal presente articolo».

    2. La rubrica del capo V del titolo VI della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituita dalla seguente: «Riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e potenziamento della funzione del bilancio di cassa».

    3. All'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «alla progressiva adozione» sono sostituite dalle seguenti: «al potenziamento della funzione».

    4. All'articolo 50, comma 2, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «dell'adozione» sono sostituite dalle seguenti: «del potenziamento della funzione».

Art. 6.

Approvato

(Modifiche all'articolo 12 e all'articolo 52 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.  10)

    1. L'articolo 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:

    «Art. 12. - (Relazione generale sulla situazione economica del Paese). - «1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di aprile, la Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente».

    2. All'articolo 52 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 3 è sostituito dal seguente:

    «3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituita una commissione composta da due esperti in discipline economiche, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti dell'ISTAT. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti emolumenti o rimborsi spese. La commissione valuta le informazioni da far confluire nella Relazione di cui all'articolo 12, individuando le parti di competenza, rispettivamente, delle amministrazioni interessate e dell'ISTAT. Entro due mesi dalla sua costituzione, la commissione trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione in cui dà conto dell'attività svolta. Il Ministro invia la relazione di cui al precedente periodo alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti. Per l'anno 2011 la Relazione di cui all'articolo 12 è presentata entro il 30 settembre».

    3. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il comma 17-sexies è abrogato.

Art. 7.

Approvato nel testo emendato

(Modificazioni e abrogazione di disposizioni normative)

    1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 3, comma 1, le parole: «alla Relazione sull'economia e la finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «al Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10»;

        b) all'articolo 8:

            1) al comma 1, le parole: «dalla Decisione di cui all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «dal DEF»;

            2) al comma 2, primo periodo, le parole: «nell'ambito della procedura di cui all'articolo 10, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «nella Nota di aggiornamento del DEF di cui all'articolo 10-bis»;

            3) al comma 3, le parole: «di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, di seguito denominata ''Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica'',» sono soppresse, e le parole: «della Decisione di finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «del DEF»;

            4) al comma 4, le parole: «la Decisione di finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «la Nota di aggiornamento del DEF di cui all'articolo 10-bis»;

        c) all'articolo 11:

            1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

            2) al comma 3, lettera m), le parole: «10, comma 2, lettera f),» sono sostituite dalle seguenti: «10-bis, comma 1, lettera d),»;

            3) al comma 7, le parole: «nella Decisione di finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;

            4) al comma 9, primo periodo, le parole da: «dalla nota» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «da una nota tecnico-illustrativa» e al terzo periodo le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;

            5) al comma 10, le parole: «all'articolo 10, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 10-bis, comma 3»;

        d) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: «elementi informativi necessari» sono inserite le seguenti: «alla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3, e», dopo la parola: «accessibile» sono inserite le seguenti: «all'ISTAT e» e dopo le parole: «coordinamento della finanza pubblica» sono inserite le seguenti: «, l'ISTAT»;

        e) all'articolo 14, al comma 1, lettera b), le parole: «nella Decisione di cui all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF» e al comma 4, primo periodo, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;

        f) all'articolo 17, comma 3, terzo periodo, le parole: «nella Decisione di cui all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;

        g) all'articolo 18, comma 1, primo periodo, le parole: «nella Decisione di cui all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;

        h) all'articolo 21, al comma 1, le parole: «ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera a), nella Decisione di cui al medesimo articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c), nel DEF» e al comma 16, le parole: «dell'articolo 10, comma 2, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera b)»;

        i) all'articolo 22, al comma 1:

            1) all'alinea, primo periodo, le parole: «nella Decisione di cui all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;

            2) alla lettera b), le parole: «nella Decisione di cui all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;

        l) all'articolo 30, comma 8, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;

        m) all'articolo 40:

            1) al comma 1, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;

            2) al comma 2, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Ai fini dell'attuazione del precedente periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avvia, per l'esercizio finanziario 2012, un'apposita sperimentazione di cui si dà conto nel rapporto di cui all'articolo 3»;

            3) al comma 2, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

        «g-bis) introduzione in via sperimentale di un bilancio di genere, per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito»;

            4) al comma 2, lettera h), le parole: «nella Decisione di cui all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;

        n) all'articolo 48:

            1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

    «1. Nei contratti stipulati per operazioni di finanziamento che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica è inserita apposita clausola che prevede, a carico degli istituti finanziatori, l'obbligo di comunicare in via telematica, entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di finanziamento, con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile. Non sono comunque soggette a comunicazione le operazioni di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni»;

            2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fino a un massimo di 50.000 euro»;

        o) all'articolo 49, comma 1, alinea, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;

        p) all'articolo 52, comma 2, le parole: «alla Decisione di finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «al Documento di economia e finanza».

        2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è sostituita dalla seguente:

        «b) esamina, in apposite sessioni, il Documento di economia e finanza e la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, che il Governo presenta alle Camere rispettivamente ai sensi degli articoli 10 e 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni;».

    3. L'articolo 4-ter della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è abrogato.

    4. Il comma 3 dell'articolo 26 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è abrogato.

EMENDAMENTI

7.2

FERRARA

Ritirato

Al comma 1, prima alla lettera a), premettere la seguente:

            «0a) all'articolo 1, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

        "3-bis. La ricognizione di cui al comma 3 deve essere attuata distinguendo i soggetti utili ai fini giuridico-amministrativi da quelli necessari al solo scopo statitistico-economico ed escludendo gli enti e le società la cui rilevanza finanziaria non abbia alcun impatto sul conto economico delle Amministrazioni Pubbliche."».

7.100

MUSSO, D'ALIA

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

            «Oa) all'articolo 2, comma 6, lettera b), capoverso lettera h), le parole "di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "di un sistema di rilevazioni idoneo a fornire informazioni di carattere economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione dei fatti gestionali con comuni criteri di contabilizzazione"».

7.200

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «comma 2,» aggiungere le seguenti: «con i loro eventuali aggiornamenti ai sensi dell'articolo 10-bis,».

7.101

MUSSO, D'ALIA

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 4), dopo le parole: «da una nota tecnico-illustrativa» aggiungere le seguenti: «, nonché da un allegato che espone, per ciascuna missione e ciascun programma e per tipologia di entrata, i dati del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, le variazioni recate dal disegno di legge di stabilità e i risultati finali».

7.102

MUSSO, D'ALIA

Respinto

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al comma 7 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nei casi in cui la copertura finanziaria è determinata mediante riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, la relazione tecnica fornisce indicazioni specifiche sui motivi del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate"».

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato

(Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .