la direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP su lavoro a tempo determinato stabilisce, alla clausola 5, che gli Stati membri dell'Unione europea sono tenuti ad introdurre nelle rispettive legislazioni nazionali norme idonee a prevenire e a sanzionare l'abuso nella successione di contratti di lavoro a tempo determinato;
l'Italia ha recepito la direttiva 1999/70/CE nella normativa nazionale con il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES";
l'articolo 4 del decreto legislativo n. 368 del 2001 recita testualmente "Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni". L'art. 5, comma 4-bis, prevede che uno o più contratti di durata superiore ai tre anni siano considerati contratti a durata indeterminata;
i contratti a tempo determinato del personale della scuola sono regolamentati ancora dall'art. 4 della legge n. 124 del 1999. In riferimento al personale docente, la disposizione in questione, ai commi 1 e 2, prevede il conferimento di supplenze annuali e, quindi, la stipula di contratti dal 1° settembre al 31 agosto, per la copertura delle cattedre e dei posti che risultino vacanti e disponibili entro il 31 dicembre di ciascun anno, nonché il conferimento di supplenze sino al termine delle attività didattiche e quindi la stipula di contratti dal primo settembre al 30 giugno, per la copertura di cattedre e posti che si rendano di fatto disponibili entro il 31 dicembre di ciascun anno;
ai sensi del comma 11 del citato art. 4, della legge n. 124 del 1999, inoltre, analoghe tipologie di supplenze e quindi di contratti a tempo determinato sono previste in relazione agli assistenti amministrativi, agli assistenti tecnici e ai collaboratori scolastici: l'individuazione degli aventi diritto si effettua attingendo ad una graduatoria permanente provinciale che viene aggiornata e integrata annualmente sulla base di un concorso per soli titoli previsto dall'art. 554 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994;
la legge italiana consente una successione di contratti a tempo determinato per un numero indeterminato di volte e si pone, dunque, in aperto contrasto con le finalità perseguite dalla clausola 5 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP su lavoro a tempo determinato, diretta alla prevenzione degli abusi nella reiterazione dei contratti a termine,
si chiede di sapere:
quali misure i Ministri in indirizzo intendano adottare per stabilizzare il personale docente e non docente precario, che svolge un'attività lavorativa continua con contratti a tempo determinato reiterati nel corso degli anni;
quali misure intendano adottare per evitare che le graduatorie ex permanenti oggi ad esaurimento, siano ancora ampliate dall'apertura e dall'inserimento di personale che, spostandosi da altra provincia, rischierebbero di riaprire le graduatorie, aumentando così le fila dei precari e ledendo i diritti già acquisiti dalle migliaia di lavoratori;
quali conseguenze possano derivare dalla disposizione contenuta nel comma 4-novies dell'articolo 2 del disegno di legge n. 2518 recentemente approvato dal Senato recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie" la quale stabilisce: "Sono fatti salvi gli adempimenti conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167".
(3-01922)