ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Capo I
INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE
Articolo 1.
(Iniziative in favore dell'Afghanistan)
1. Per iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan è autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 16.500.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e di euro 1.500.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'esercito nazionale afghano.
2. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la partecipazione dell'Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Afghanistan e Pakistan al fine di fornire sostegno al Governo afghano e al Governo pakistano nello svolgimento delle attività prioritarie nell'ambito del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione. Per l'organizzazione della missione si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, relativa alle iniziative di cooperazione.
3. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuate nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le attività operative della missione sono finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con i Governi pakistano ed afgano e destinate, tra l'altro:
a) al sostegno al settore sanitario ed educativo;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan;
d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.
4. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1, relativo alle iniziative di cooperazione allo sviluppo, si provvede alla realizzazione di una «Casa della società civile» a Kabul, quale centro culturale per lo sviluppo di rapporti tra l'Italia e l'Afghanistan, anche al fine di sviluppare gli esiti della conferenza regionale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1º gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
5. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari.
6. Nell'ambito delle operazioni internazionali di gestione delle crisi, per le esigenze operative e di funzionamento della componente civile del Provincial Reconstruction Team in Herat, è autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 24.244.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
PEDICA, CAFORIO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI
Improcedibile
Al comma 1, sostituire le parole: «la spesa di euro 16.500.000» con le seguenti: «la spesa di euro 22.300.000».
Conseguentemente, all'art. 4, comma 23, sostituire le parole «la spesa di euro 8.297.164» con «la spesa di euro di 2.497.764».
TONINI, SCANU, AMATI, CABRAS, CRISAFULLI, FOLLINI, DEL VECCHIO, GASBARRI, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MICHELONI, NEGRI, PEGORER, PERDUCA, PINOTTI
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «euro 16.500.000» con le seguenti: «euro 22.300.000».
Conseguentemente, all'articolo 8, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, pari a 5.800.000 euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 1-ter.
1-ter. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2011, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei princìpi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'Interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».
PEDICA, CAFORIO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI
Ritirato e trasformato nell'odg G1.2
Al comma 5 dopo le parole «per fini umanitari» aggiungere le seguenti «coinvolgendole nelle attività di cui ai precedenti commi 2 e 3».
PEDICA, CAFORIO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2537,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.2
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(*) Accolto dal Governo
Ritirato e trasformato nell'odg G1.6
Al comma 5, dopo le parole «per fini umanitari» aggiungere le seguenti: «coinvolgendole nelle attività di cui ai precedenti commi 2 e 3».
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2537,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.6
________________
(*) Accolto dal Governo
PEDICA, CAFORIO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI
Respinto
Sopprimere il comma 6.