dagli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica di Milano alla Camera dei deputati il 14 e il 26 gennaio 2011, in sede di domanda di autorizzazione a procedere a perquisizioni domiciliari a carico del deputato Berlusconi ex articolo 68 della Costituzione, emerge un aspetto che, connesso al procedimento penale in questione, deve ritenersi significativo per la valutazione delle condotte del Presidente del Consiglio dei ministri anche sotto i profili della liceità e della compatibilità con l'ordinamento nazionale e comunitario in materia di reati finanziari e di riciclaggio dei proventi di attività criminose;
da tali atti risulta infatti, con obiettiva evidenza documentale, che il Presidente del Consiglio dei ministri ha in più occasioni erogato - direttamente o per il tramite di suoi collaboratori - ingenti somme di denaro, anche brevi manu in contante, a diverse persone coinvolte nella medesima inchiesta giudiziaria;
a prescindere dall'effettiva natura di tali pagamenti - tuttora oggetto di accertamento nell'ambito del procedimento penale per i reati di prostituzione minorile e concussione - è di tutta evidenza che essi siano avvenuti in violazione delle norme "anti-riciclaggio" che lo stesso Governo Berlusconi ha recentemente modificato, inasprendole, in recepimento delle direttive comunitarie in materia;
il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, ha infatti modificato la disciplina previgente, stabilendo che "è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro" e che "il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati" (art. 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come modificato dal citato decreto-legge n. 78 del 2010);
lo stesso decreto-legge n. 78 del 2010 ha non soltanto elevato le sanzioni amministrative per le violazioni della disposizioni "anti-riciclaggio" in materia di utilizzo di denaro contante, ma anche introdotto ulteriori e più stringenti obblighi di segnalazione alle autorità competenti, in relazione a tali illeciti;
in particolare la nuova disciplina ha stabilito, in aggiunta al previsto obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, anche uno specifico obbligo di segnalazione alla Unità di informazione finanziaria (UIF) istituita presso la Banca d'Italia di tutte le "operazioni sospette di riciclaggio", precisando che "il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita", ed inoltre che "è un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante (...) e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro (art. 41 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come modificato dal decreto-legge n. 78 del 2010),
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga che la notizia degli avvenuti pagamenti in violazione dei limiti di legge all'utilizzo di contante, contenuta negli atti giudiziari trasmessi dalla Procura di Milano alla Camera dei deputati, integri gli estremi per la comunicazione di notizia di infrazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini della contestazione della medesima infrazione al soggetto interessato e della conseguente irrogazione della sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 231 del 2007 e dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
se non ritenga che la frequenza, la mancata giustificazione formale e l'entità dei pagamenti accertati, ivi inclusi quelli avvenuti per bonifico bancario, per come documentati dagli atti giudiziari trasmessi al Parlamento, impongano le verifiche previste dall'ordinamento vigente per le operazioni sospette di riciclaggio, tra cui quelle a carico della UIF presso la Banca d'Italia;
infine, se non ritenga indispensabile accertare l'origine, la natura e il percorso dei flussi di denaro oggetto da ultimo dei pagamenti illeciti, al fine di escludere la provenienza da attività criminose ovvero l'accantonamento e l'utilizzo quali "fondi neri" per il finanziamento di attività riconducibili agli interessi patrimoniali del Presidente del Consiglio dei ministri, direttamente o per il tramite di persone o società ad esso legate.
(3-01901)